Objet du Conseil n. 104 du 14 mars 1973 - Verbale
OGGETTO N. 104/73 - Disegno di legge regionale recante norme di applicazione della legge regionale 7 marzo 1973 n. 7 concernente "Norme ed interventi nel settore dell'Agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale recante norme di applicazione della legge regionale 7 marzo 1973 n. 7 concernente "Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:
Il provvedimento legislativo che si sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale, è stato redatto in relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 8 della legge regionale indicata in oggetto, in corso di approvazione, allo scopo di stabilire le norme di applicazione della predetta legge.
Già si ebbe modo di rilevare (vedi relazione alla citata legge) che il provvedimento appariva poco consueto e per vari aspetti innovatore. Lo stesso deve dirsi per il presente provvedimento che i citati aspetti deve tradurre in termini di pratica applicazione.
Riassuntivamente i criteri informatori del provvedimento legislativo ora proposto sono i seguenti:
- aderenza e rispetto dei principi contenuti della citata legge regionale con lo scopo di consentire, nella pratica applicazione, il raggiungimento dei fini della legge stessa;
- stabilire, da un lato, la indennità in una misura sufficiente a stimolare i conduttori delle aziende a continuare e indirizzare la loro opera verso la conservazione del paesaggio agricolo montano e, dall'altro lato, porre in atto una serie di norme da rispettare (da parte dei richiedenti e degli uffici preposti all'applicazione) necessarie ad assicurare un serio e consapevole adempimento delle finalità della legge. Quanto sopra, sia pure nel limite delle disponibilità finanziarie e tenuta presente la necessità di ridurre al minimo indispensabile le modalità burocratiche ed i controlli, senza tuttavia pregiudicarne la efficacia.
- riservare un identico trattamento a tutti gli agricoltori aventi diritto, indipendentemente dal tipo di azienda agraria da essi condotta, perché, ai fini della conservazione del paesaggio, tutte le attività agricole sono ugualmente idonee.
Pertanto, mentre era doveroso tenere nella dovuta evidenza l'allevamento del bestiame, per la sua indubbia preminenza economica che assume nella nostra Regione montana, un adeguato e proporzionale posto è stato riservato a quelle aziende che non praticano l'allevamento del bestiame. Così dicasi per le colture viticole, frutticole e per i seminativi.
Il proposto provvedimento prevede norme atte ad assicurare che l'indennità sia concessa solo a coloro che realmente forniscono un sostanziale e continuativo contributo al mantenimento del nostro ambiente montano.
A tale scopo, larga parte delle norme sono volte:
- ad assicurare accertamenti per riscontrare negli aventi diritto la esistenza dei requisiti previsti dalla legge: la esistenza dell'azienda agraria, le effettive prestazioni da parte del conduttore nell'allevamento del bestiame o nelle coltivazioni, con i relativi impegni per una certa continuità;
- a responsabilizzare al massimo gli interessati e, soprattutto, gli Organi locali (Comuni), in modo da attuare la maggior possibile aderenza alle realtà e alle necessità dell'ambiente locale.
Il complesso delle norme proposte e la prevista istituzione del Registro comunale delle aziende agrarie permetteranno una aggiornata conoscenza del territorio agricolo valdostano, il che potrà risultare di grande utilità.
Nel concludere questa riassuntiva presentazione del provvedimento, si richiama, per eventuali maggiori chiarimenti, quanto si è già detto nella relazione alla citata legge.
Unitamente ad un tangibile riconoscimento della indispensabilità della presenza dell'agricoltore in montagna, nonché dell'altro principio (che si va sempre più affermando) della difesa dell'ambiente, il complesso delle norme ora predisposte dalla Regione dimostra sempre più che la florida e più fortunata agricoltura del piano si protegge e si difende soprattutto in montagna.
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste MAQUIGNAZ.
Intervengono i Consiglieri TONINO, DAYNÉ, BORDON, MANGANONI, DOLCHI, ANDRIONE, BANCOD, CHABOD, l'Assessore MAQUIGNAZ, il Consigliere CHAMONIN, il Presidente della Giunta DUJANY.
Sugli articoli intervengono l'Assessore MAQUIGNAZ, i ConsiglierI MANGANONI, DAYNÉ, ANDRIONE e CHAMONIN.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i dieci articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Chamonin e Crétier, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;
- Voti favorevoli: ventuno;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme di applicazione della legge regionale 7 marzo 1973 n. 7 concernente "Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura",
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 12)
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Disegno di legge regionale n.12
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ...: NORME DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973 N. 7 CONCERNENTE "NORME ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO E PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'indennità annua prevista nell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 7 marzo 1973, da corrispondere ai conduttori delle aziende agro-pastorali i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura dal piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, e stabilita nelle seguenti misure:
a) L. 30.000 per ogni capo bovino adulto mantenuto nell'azienda per un periodo non inferiore a mesi sette allo anno, con un massimo di L. 1.000.000 per ogni conduttore, qualunque sia il numero di aziende condotte e di capi bovini. Tale limite massimo non si applica alle stalle sociali.
b) L. 5.000 per ogni capo bovino adulto monticato, per un periodo non inferiore a giorni novanta, a favore dei conduttori di alpeggio, con un massimo di lire 600.000 per ogni conduttore, qualunque sia il numero dei bovini monticati e degli alpeggi condotti.
c) L. 2.000 per ogni ara di terreno coltivato a vigneto specializzato, con un massimo di L. 400.000 per ogni conduttore, qualunque sia il numero delle aziende condotte.
d) L. 1.500 per ogni ara di terreno coltivato a seminativo o a frutteto specializzato.
e) L. 300 per ogni ara di terreno coltivato a prato, nel caso di aziende non fornite di bestiame.
Art. 2
Ai fini della valutazione del numero di capi bovini, i vitelli fino all'età di un anno sono considerati pari ad un quarto di capo adulto, i manzi dell'età da uno a due anni sono considerati pari a mezzo capo adulto, le pecore e le capre sono considerate pari ad un sesto di capo adulto.
Nel caso di colture promiscue, la superficie è conteggiata una sola volta e iscritta nella qualità di coltura che fornisce il reddito prevalente.
I seminativi il cui prodotto sia conteggiato ai fini del calcolo dei capi di bestiame mantenibili in azienda, ai sensi del successivo articolo 7, non sono valutati per la corresponsione della indennità indicata nel punto d) dell'articolo precedente.
Art. 3
Per ottenere la indennità annua i conduttori di aziende agricole, oltre ad osservare le norme indicate nell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, devono possedere i sottoindicati requisiti ed assumere i seguenti impegni:
a) condurre direttamente l'azienda agraria o gli allevamenti bovini, ovini e caprini prestando la propria opera manuale e/o dei familiari nella lavorazione dei terreni e nelle operazioni richieste dall'allevamento;
b) produrre idonea documentazione da cui risulti il titolo in forza del quale conducono i terreni (proprietà, affitto, altro contratto agrario);
c) comunicare al Comune dove ha sede l'azienda agraria, entro il 31 gennaio di ogni anno, la consistenza dell'azienda condotta con i dati ed i documenti indicati nel successivo articolo; comunicare, inoltre, le eventuali variazioni che si verificano nel corso dell'anno, nel sistema di conduzione, nella qualità delle colture e nella superficie dei terreni. Per gli alpeggi il termine sopraindicato stabilito al 31 marzo di ogni anno;
d) i conduttori di aziende incluse nelle zone in cui viene attuato il Piano di bonifica sanitaria per la brucellosi, tubercolosi e mastiti dovranno. dimostrare di avere ottemperato alle norme delle leggi regionali 12 agosto 1957 n. 3 e 23 giugno 1962 n. 12.
Ai fini dalla corresponsione della indennità annua prevista dall'articolo 1 della presente legge, i fondi concessi in affitto non saranno valutati al proprietario dei fondi stessi.
Allo stesso modo non saranno valutati i terreni situati fuori del territorio della Regione Valle d'Aosta, condotti a qualsiasi titolo da conduttori residenti nella Regione.
Così dicasi per i terreni coltivati ad orto familiare, a giardino, a parchi di pertinenza di ville o di case di civile abitazione.
Art. 4
A norma dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1973 n. 7, i Comuni della Regione provvederanno, entro sei mesi dalla entrata in vigore delle norme della presente legge, alla compilazione e alla tenuta del Registro Comunale delle aziende agricole sulla base delle domande presentate dai conduttori delle aziende stesse.
Nel citato Registro saranno annotati:
a) nome, cognome, data di nascita del conduttore di ciascuna azienda agricola;
b) sede dell'azienda e indicazione della residenza e del preciso indirizzo del conduttore;
c) dati catastali dei terreni agricoli coltivati dal conduttore e facenti parte dell'azienda (numeri delle partite catastali coltivate dal conduttore, Comune, Foglio di mappa, numero delle particelle, superficie e qualità di coltura). I dati catastali saranno desunti dai certificati catastali o da atti notarili di compra-vendita e di divisione;
d) numero dei capi bovini, ovini e caprini adulti mantenuti per il periodo minimo stabilito dall'articolo 1 della presente legge;
e) numero ed età dei capi bovini da allevamento (vitelli, manzi, tori e torelli);
f) titolo in base al quale il conduttore coltiva i terreni agricoli (proprietà, affitto, altro contratto agrario);
g) le variazioni che si verificano annualmente nella conduzione dei terreni (cambiamento di conduttore, cambiamento di qualità di coltura, terreni lasciati incolti o comunque non più coltivati, passaggio di terreni dall'uno ad altro conduttore, cambiamento di residenza e di indirizzo del conduttore, ecc.).
Dopo il primo anno di applicazione della legge, i Comuni trasmetteranno alla Regione, entro il 15 aprile di ogni anno, i dati aggiornati del Registro comunale delle aziende agricole.
L'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Foreste provvederà alla compilazione, alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro regionale delle aziende agricole comprese nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura. Provvederà, inoltre, a fornire ai Comuni i moduli per le domande da inoltrare a cura dei conduttori e fornirà anche il materiale necessario per l'impianto dei Registri comunali delle aziende agricole.
L'Amministrazione Regionale fornirà ai Comuni la necessaria assistenza per facilitare l'impianto e la compilazione iniziale del Registro delle aziende agricole.
Art. 5
Per ottenere la concessione della indennità annua, i conduttori dei terreni inclusi nelle zone destinate allo esercizio dell'agricoltura, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dovranno presentare domanda entro 31 gennaio di ogni anno.
La domanda sarà presentata al Comune nel quale è situata l'azienda agricola condotta dal richiedente.
Qualora i conduttori conducano più di una azienda agraria, dovrà essere precisata nella domanda la consistenza di ogni azienda. L'alpeggio costituisce sempre azienda a sé stante.
La domanda dovrà precisare i dati e gli elementi necessari per una esatta valutazione dell'azienda e sarà compilata sui moduli predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste e posti a disposizione delle Amministrazioni Comunali.
Quando i terreni di una stessa azienda agraria si trovino in zone agricole appartenenti a più Comuni, la domanda sarà presentata nel Comune in cui ricade la maggior parte dei terreni. In tal caso, nella domanda, dovranno essere indicati anche gli elementi catastali dei terreni facenti parte della stessa azienda agraria del conduttore situati in Comuni diversi da quello presso il quale è presentata la domanda. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) estratto in carta libera dei dati catastali (numero delle partite, Foglio di mappa, numero delle particelle, Comune, superficie, qualità di coltura, reddito dominicale, reddito agrario) di tutti i terreni condotti dal richiedente a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, altro contratto agrario);
b) attestazione del Sindaco del Comune di residenza del richiedente dalla quale risulti che il conduttore e/o i suoi familiari prestano la loro opera manuale nella lavorazione dei terreni e nelle operazioni richieste dall'allevamento bovino, ovino e caprino;
c) documentazione da cui risulti il titolo in forza del quale il conduttore conduce i terreni di cui non è proprietario (contratto o dichiarazione di affitto, altri titoli di conduzione):
d) stato di famiglia.
Art. 6
L'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Foreste provvede alla tenuta del Registro regionale delle aziende agricole, alla istruttoria delle domande di concessione dei contributi, allo svolgimento dei compiti di carattere tecnico necessari per l'applicazione della legge. Accerta, mediante controllo in loco, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
In particolare giudica sul possesso, o meno, del requisito indicato nel comma a) dell'articolo 3 della presente legge.
Art. 7
Ai fini della concessione e della liquidazione della indennità prevista dal precedente articolo 1, per i capi bovini dovrà essere tenuto conto della proporzionalità fra superficie investita a colture foraggere e il numero di capi bovini mantenibili.
Il numero di capi bovini mantenibili, avuto riguardo a ciascun tipo di coltura foraggera e alle condizioni agronomiche ambientali, è determinato come segue:
Capi bovini adulti mantenibili per almeno sette mesi consecutivi all'anno su ogni ettaro di superficie delle seguenti colture
|
COLTURE |
fine a 800 mt. s.l.m. capi n. |
Da 801 a 1200 mt. s.l.m. capi n. |
Oltre i 1201 mt. s.l.m. capi n. |
|
Prati irrigui e prati artificiali |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
|
Prati asciutti |
1,5 |
1,0 |
0,5 |
|
Prati arborati irrigui |
3,0 |
2,5 |
2,0 |
|
Seminativi a cereali foraggeri |
3,0 |
2,5 |
2,0 |
|
Pascoli (per 90 giorni) |
- |
0,5 |
0,5 |
Per gli alpeggi e i mayens, il numero di capi bovini adulti mantenibili per ettaro viene determinato dalla investitura propria di ciascun alpeggio e mayen debitamente accertata. In assenza di tale elemento, o per appezzamenti di pascolo singoli non costituenti alpeggi o mayens, si fa riferimento agli elementi riportati nella sopraindicata tabella per i pascoli.
Art. 8
I trasgressori alle norme di legge, coloro che producano documentazioni non rispondenti al vero o che non rispettino gli impegni assunti, che omettano di comunicare le variazioni nella conduzione dei terreni o nella qualità di coltura e che, comunque, con il loro comportamento, traggano in errore la pubblica amministrazione, dovranno restituire i contributi indebitamente percepiti, saranno sottoposti alla sospensione della liquidazione delle indennità e saranno denunciati alla Autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi.
Art. 9
Norme transitorie
Per il primo anno di applicazione della legge regionale 7 marzo 1973 n. 7 e della presente legge, le domande, da parte degli aventi diritto, saranno presentate direttamente all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Foreste.
L'Assessorato provvederà ad istruirle sulla scorta degli elementi risultanti dall'ultimo censimento del bestiame e dei dati di superficie in proprio possesso, fermo restando il rispetto della proporzionalità fra capi di bestiame mantenibili e superficie aziendale fissata nell'articolo 7 della presente legge.
Art.10
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
