Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 3463 du 9 avril 2008 - Resoconto

OGGETTO N. 3463/XII - Disegno di legge: "Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità". (Approvazione di due ordini del giorno e ritiro di altro ordine del giorno)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in attuazione dei principi di solidarietà, pari dignità sociale, eguaglianza e non discriminazione di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e in armonia con la normativa comunitaria e statale vigente, con particolare riferimento alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e ai principi contenuti nella Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità (ICF), elaborata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e nelle sue versioni derivate:

a) promuove la programmazione di un sistema di interventi organico per l'estensione effettiva ad ogni persona dei diritti sociali di cittadinanza, con la corresponsabilità delle istituzioni pubbliche e degli organismi sociali, delle famiglie, dei singoli e delle formazioni sociali e la loro partecipazione per la costruzione, a livello regionale e locale, di una forte comunità solidale;

b) promuove e sostiene un approccio culturale alla disabilità fondato sull'integrazione che mira alla conciliazione del modello sanitario con il modello sociale;

c) previene e rimuove le condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il raggiungimento della massima autonomia possibile, anche attraverso misure volte ad agevolare la piena mobilità della persona con disabilità, in particolare mediante un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle minorazioni attraverso interventi personalizzati, anche riabilitativi, per il recupero funzionale e il mantenimento delle capacità residue nonché, con riguardo alla tutela giuridica e economica della persona con disabilità e della sua famiglia, volti a prevenire e superare in modo flessibile stati di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, a migliorare le opportunità di vita indipendente e a favorire l'assistenza a domicilio delle persone con disabilità fisica, sensoriale o psichica, anche in conformità ai principi della legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e agli articoli 14, 15 e 16 della l. 328/2000;

d) pianifica gli interventi rivolti alle persone con disabilità, sulla base dei principi contenuti nell'ICF, confermando l'importanza di un approccio integrato che tenga conto dei fattori contestuali e ambientali in cui la persona con disabilità vive;

e) riconosce la valenza sociale della famiglia quale organismo fondamentale da tutelare e da sostenere nel suo impegno e nella sua necessità di prendersi cura e di assistere quotidianamente la persona con disabilità.

Articolo 2

(Obiettivi. Soggetti attuatori)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, mediante:

a) il coordinamento e l'integrazione degli interventi che coinvolgono la Regione, i Comuni, singoli o associati, l'Azienda regionale Unità sanitaria locale (Azienda USL) della Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali, le associazioni, le organizzazioni e le cooperative del privato sociale che svolgono attività in favore delle persone con disabilità, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà;

b) la programmazione di interventi aventi carattere di universalità in modo da garantire a tutti i disabili pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi, sulla base dei seguenti principi:

1) rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza, del suo diritto di scelta e del diritto di scelta della sua famiglia;

2) riconoscimento della centralità della persona, prima destinataria degli interventi e dei servizi, e del ruolo della famiglia, soggetto primario e ambito di riferimento unitario degli stessi;

3) sussidiarietà verticale e orizzontale, al fine di riconoscere e agevolare, nella gestione e nell'offerta dei servizi, il ruolo degli enti e dei soggetti di cui alla lettera a);

c) l'acquisizione di conoscenze approfondite sul fenomeno della disabilità e la promozione di attività di informazione e di sensibilizzazione della collettività, volte a migliorare l'approccio culturale alla disabilità;

d) la formazione congiunta degli operatori socio-sanitari impegnati nel campo della disabilità;

e) la valorizzazione e la promozione di progetti ed iniziative innovativi tesi al miglioramento della qualità dei servizi in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

f) la garanzia dell'efficienza del sistema organizzativo regionale dell'invalidità civile di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tutti i soggetti, pubblici e privati, ed in particolare:

a) la Regione;

b) gli enti locali;

c) l'Azienda USL;

d) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale);

e) le cooperative sociali;

f) le istituzioni del privato sociale;

g) le organizzazioni sindacali.

Articolo 3

(Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge i cittadini italiani, i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli stranieri extracomunitari, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa statale vigente e dagli accordi internazionali, residenti nel territorio regionale, gli apolidi, i profughi e i minori stranieri non accompagnati temporaneamente presenti sul territorio regionale, se certificati come persone con disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 della l. 104/1992, e le loro famiglie.

2. La Regione garantisce inoltre alle persone con disabilità conseguente a traumi o patologie cronico-degenerative insorte in età lavorativa, accertata ai sensi della vigente normativa, i diritti e gli interventi di cui alla presente legge, prevedendo progetti specifici di intervento che, sulla base delle diverse esigenze ed aspettative, siano finalizzati alla riabilitazione e all'inserimento sociale e lavorativo, garantendo la continuità assistenziale.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Articolo 4

(Gruppo interistituzionale sulla disabilità)

1. Il coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilità è affidato al Gruppo interistituzionale sulla disabilità, nominato con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della rappresentatività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di:

a) elaborare linee politiche condivise sul percorso di inclusione delle persone con disabilità;

b) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;

c) garantire l'integrazione tra le modalità operative dei soggetti responsabili dell'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone con disabilità;

d) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione di rapporti periodici;

e) definire le caratteristiche organizzative e operative per la realizzazione di una rete informativa regionale sulla disabilità.

2. Le funzioni inerenti al coordinamento per la tutela delle persone con disabilità fanno capo alla struttura regionale competente in materia di disabilità.

Articolo 5

(Integrazione socio-sanitaria)

1. La Regione pone l'integrazione socio-sanitaria come presupposto irrinunciabile dell'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, volta a tradurre le politiche sociali in attività, servizi, interventi e progettualità, secondo logiche di priorità territoriale.

2. La Regione assicura il processo di integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali, orientando l'organizzazione produttiva verso una logica sistemica che garantisca il coordinamento di adeguati percorsi di cura e di assistenza alla persona.

3. La Regione favorisce iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare ed interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nelle attività di inclusione delle persone con disabilità.

Articolo 6

(Informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove e sostiene attività di informazione e di sensibilizzazione della collettività, volte a migliorare l'approccio culturale alla disabilità.

2. In particolare, la Regione sostiene l'opera degli organismi che favoriscono l'informazione, il coinvolgimento e la partecipazione alle iniziative culturali delle persone con disabilità.

CAPO III

SERVIZI

Articolo 7

(Accertamenti e certificazioni)

1. Gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente, alla capacità di intervento e relazione e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle commissioni mediche collegiali di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 11/1999.

2. La Regione adotta un percorso finalizzato all'applicazione di linee guida e protocolli per la formazione all'uso di strumenti omogenei di valutazione e misura della disabilità, scientificamente fondati sui principi dell'ICF.

Articolo 8

(Progetto individuale e presa in carico. Unità di valutazione multidimensionale)

1. Al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi della presente legge, è prevista la definizione di un progetto individuale per la persona con disabilità, in conformità alla l. 162/1998 e all'articolo 14 della l. 328/2000, che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e inserimento lavorativo, i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il progetto, costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa occorrente.

2. Il progetto individuale è approvato dall'Unità di valutazione multidimensionale (UVMD) operante in ambito distrettuale per la presa in carico della persona con disabilità, sulla base della valutazione della sua situazione complessiva nel contesto sociale e familiare, effettuata in conformità alle linee guida e ai protocolli adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2. L'UVMD può, nell'esercizio delle sue funzioni, avvalersi di competenze scientifiche esterne.

3. L'UVMD individua e attiva un operatore di riferimento principale per la persona con disabilità e per la sua famiglia, con il compito di coordinare le azioni e gli interventi propri con quelli degli altri operatori e servizi, al fine di seguire e di monitorare costantemente l'evoluzione della situazione personale e di consentire l'implementazione e la riformulazione del progetto individuale in relazione al ciclo vitale, alle opportunità, alle risorse disponibili e sulla base di percorsi di valutazione che favoriscano una presa in carico efficace.

4. La presa in carico comporta, con il sostegno della famiglia e l'attivazione coordinata delle prestazioni e dei servizi previsti dal progetto individuale, interventi di valutazione, di consulenza, di orientamento, di raccordo con le risorse solidaristiche, pubbliche e private, del territorio e di informazione per l'accesso alla rete dei servizi.

Articolo 9

(Percorso educativo, scolastico e formativo)

1. La Regione promuove il percorso educativo, scolastico e formativo al fine di favorire la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità, la diffusione della cultura dell'inclusione sociale e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, pregiudizio, emarginazione. Il percorso comprende tutte le fasi della vita della persona con disabilità, dalla nascita fino al compimento dei sessantaquattro anni di età.

2. La Regione adotta gli strumenti utili a progettare e pianificare il percorso educativo, scolastico e formativo, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5, della l. 104/1992. La Regione individua, inoltre, le risorse organizzative e umane necessarie alla sua realizzazione, quali le attività di assistenza e di insegnamento, i gruppi di lavoro istituiti a livello regionale e presso le istituzioni scolastiche e l'équipe PEI integrata, promuovendo anche attività di formazione iniziale e durante il servizio rivolta al personale docente e non docente.

3. La Regione garantisce alle persone con disabilità la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e ne favorisce, mediante il PEI, il coordinamento con il successivo percorso scolastico. La Regione assicura, inoltre, l'inserimento degli studenti disabili nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e predispone percorsi misti e integrati, in collaborazione anche con gli enti che si occupano di percorsi di integrazione lavorativa. La Regione riconosce, infine, le modalità di certificazione delle competenze in esito al percorso scolastico istituzionale quali strumenti efficaci di collegamento tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro.

4. La Regione sostiene interventi a favore della persona con disabilità per la frequenza dei percorsi di istruzione universitaria e promuove la sua partecipazione ad iniziative specifiche di educazione presentate dal Centro territoriale permanente di istruzione e formazione in età adulta (CTP), istituito con decreto del Sovraintendente agli studi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste del 21 febbraio 2005, n. 7438, nell'ottica di favorire strategie volte a sostenere l'apprendimento permanente.

Articolo 10

(Inserimento e integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità)

1. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento e il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di orientamento, formazione, inserimento e accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro, anche in forma autoimprenditoriale.

2. La Regione garantisce, nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e nell'ambito del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego):

a) il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella definizione e realizzazione del progetto individuale di inserimento lavorativo;

b) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento e di riqualificazione, anche attraverso percorsi individuali o di gruppo in raccordo con il sistema dell'istruzione e con le iniziative integrate di istruzione e formazione professionale;

c) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi e educativi, di accompagnamento sul posto di lavoro e di supporto, anche in fase post-assunzione;

d) forme di supporto e di accompagnamento per i datori di lavoro per la realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

e) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;

f) il monitoraggio e la valutazione delle azioni avviate, al fine di verificarne la loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone con disabilità da inserire o già inserite nel mondo del lavoro.

3. La Regione garantisce, inoltre, l'integrazione fra le attività di cui al comma 2 e i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti in favore della disabilità previsti dalla l. 68/1999 e dalla l.r. 7/2003, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di formazione professionale e di collocamento mirato.

4. La Regione, in accordo con il Consiglio permanente degli enti locali e l'Azienda USL, può elevare le quote di riserva di cui all'articolo 3 della l. 68/1999 per l'assunzione obbligatoria di persone con disabilità nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e dell'Azienda USL.

5. La Regione riconosce, quale luogo privilegiato di transizione verso il mercato ordinario del lavoro, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118).

6. La Regione riserva alle cooperative e alle imprese sociali di cui al comma 5 la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti. La Regione riserva, inoltre, ai medesimi soggetti l'esecuzione degli appalti pubblici nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta da persone con disabilità di cui all'articolo 1 della l. 68/1999 o da persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della l. 381/1991 che, in ragione della natura della loro disabilità o della gravità del loro disagio, non sono in grado di esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

7. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari e educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, la Regione, nei bandi di gara d'appalto e nei capitolati d'onere, inserisce fra le condizioni di esecuzione, ove possibile in base alla natura delle prestazioni, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone di cui al comma 6 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo.

Articolo 11

(Benefici volti a favorire la vita di relazione delle persone con disabilità)

1. La Regione promuove iniziative ed interventi volti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 24 della l. 104/1992, mediante interventi finanziari finalizzati:

a) all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e dall'abitazione di residenza delle persone con disabilità, nonché alla rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività lavorative, sportive, turistiche e ricreative;

b) all'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi essenziali alla locomozione ad uso privato.

2. Beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo:

a) gli enti pubblici;

b) gli enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta;

c) le persone, anche ultrasessantacinquenni, con disabilità consistente in una menomazione e in una disabilità funzionale permanente, dalle quali discendono obiettive difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, certificate dalle commissioni mediche collegiali di cui all'articolo 4 della l.r. 11/1999.

3. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive in edifici e luoghi pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non superiore ad euro 150.000 per ogni singolo immobile.

4. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive in edifici e luoghi privati aperti al pubblico possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non superiore ad euro 50.000 per ogni singola unità immobiliare o luogo oggetto di intervento.

5. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive in edifici privati, con esclusione delle abitazioni secondarie, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore ad euro 10.000 per ogni singolo intervento o ad euro 25.000, se si tratti della realizzazione di ascensori.

6. Possono essere concessi contributi in conto capitale anche per l'acquisto e l'installazione di ausili e di attrezzature, intendendosi per tali:

a) i beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione delle persone con disabilità;

b) i beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche e a favorire la mobilità interna e esterna agli edifici;

c) gli strumenti di adattamento degli autoveicoli o motoveicoli, anche se prodotti in serie.

7. Beneficiano dei contributi di cui al comma 6:

a) gli enti pubblici e privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta, in misura non superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, per un importo comunque non superiore ad euro 25.000 per ogni singolo intervento;

b) le persone di cui al comma 2, lettera c), dedotto l'eventuale finanziamento concesso dal Servizio sanitario nazionale (SSN).

8. Per il pagamento degli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari alla locomozione ad uso privato in favore delle persone di cui al comma 2, lettera c), ovvero in favore di coloro i quali le abbiano in carico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), possono essere concessi contributi in conto capitale in misura pari al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

9. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.

10. I contributi di cui al presente articolo, se destinati alle imprese operanti in Valle d'Aosta, sono erogati in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

11. La determinazione delle singole percentuali di intervento a favore delle persone con disabilità da parte della Regione è stabilita sulla base dell'indicatore regionale della situazione economica di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004). La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore criterio e modalità, anche procedimentale, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

CAPO IV

PRESTAZIONI

Articolo 12

(Sportello informativo integrato)

1. La Regione, al fine di promuovere un sistema di attività informativa e di consulenza a favore della collettività e, in particolare, a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari e di fornire risposte su tutti gli aspetti della vita sociale e relazionale collegati alla problematica della disabilità, realizza, per il tramite delle proprie strutture o in regime di convenzione con le cooperative sociali o le istituzioni del privato sociale che risultino in possesso di un'adeguata esperienza in tema di consulenza e assistenza giuridica, uno sportello informativo integrato.

2. Lo sportello informativo integrato fornisce informazioni concernenti la disabilità in termini di diritti, agevolazioni, benefici, percorsi, opportunità, referenti e altro, con particolare riferimento:

a) agli aspetti fiscali;

b) all'assistenza, alla previdenza e ai servizi per le persone con disabilità;

c) alle associazioni operanti nel settore della disabilità;

d) alle barriere architettoniche e sensopercettive e alla progettazione accessibile;

e) all'educazione e all'istruzione;

f) alla formazione;

g) al lavoro;

h) alla mobilità e ai trasporti;

i) alle riviste specializzate e alla documentazione;

j) alla sanità;

k) al tempo libero e al turismo;

l) agli ausili, alle attrezzature e agli strumenti informatici.

Articolo 13

(Rete di servizi)

1. La rete di servizi per la presa in carico delle persone con disabilità prevede sostegno e interventi nei seguenti ambiti:

a) domiciliarità, costituita dai servizi che assicurano:

1) interventi di promozione dell'autonomia personale, ovvero programmi di intervento finalizzati all'acquisizione e al mantenimento di autonomie personali che permettano di migliorare la capacità di relazione e di partecipazione alla vita sociale e lavorativa, e interventi di promozione delle attività sportive, ricreative e di integrazione sociale;

2) servizi diurni finalizzati alla promozione dell'autonomia e all'integrazione sociale, erogati con carattere di flessibilità e di continuità;

3) interventi erogati a domicilio e di supporto alla famiglia o interventi di assistenza domiciliare integrata;

4) interventi di sostegno economico;

5) interventi di sollievo, di accoglienza temporanea programmata, di pronta accoglienza, di soggiorni di sollievo;

b) residenzialità, costituita dai servizi, integrati nella rete territoriale regionale, finalizzati all'accoglienza delle persone con disabilità nelle situazioni in cui non risulta più possibile la permanenza nel proprio domicilio.

2. La rete di cui al comma 1 si rivolge alle persone con disabilità fino ai sessantaquattro anni di età e alle loro famiglie. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le persone con disabilità usufruiscono dei servizi e delle prestazioni previsti per le persone anziane non autosufficienti.

3. Gli standard strutturali, i requisiti organizzativi minimi e il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alle strutture e ai servizi della rete di cui al comma 1 restano disciplinati dall'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).

4. È autorizzata, nel rispetto della normativa vigente, la vendita dei prodotti realizzati nell'ambito delle attività svolte nei servizi diurni di cui al comma 1, lettera a), numero 2. I proventi delle vendite sono interamente reinvestiti nell'acquisto di nuove materie prime o di prodotti di consumo. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per la gestione di tali proventi.

Articolo 14

(Azioni positive)

1. La Regione promuove azioni positive e progetti, da realizzare anche su proposta degli enti locali, che, afferendo in particolare ai settori della casa, dei trasporti, delle attività turistico-ricreative, dello sport, della cultura e della formazione, perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e di superare in modo flessibile stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità, con precedenza per coloro che sono in situazioni riconosciute di gravità ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992. In particolare, la Regione sostiene:

a) le iniziative a contenuto innovativo finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con disabilità visiva, uditiva o con problemi di linguaggio e di comunicabilità;

b) le attività che coinvolgono più associazioni o cooperative sociali operanti a favore della disabilità e favoriscono significativi risultati nel campo dell'eliminazione degli ostacoli che impediscono il realizzarsi di un'autentica integrazione sociale delle persone con disabilità e che sono tese al miglioramento dei servizi.

2. La Regione sollecita gli enti locali alla predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), mediante azioni positive individuate con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali, le modalità e i criteri per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

4. A partire dall'anno 2009, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale relaziona alla Commissione consiliare competente in merito all'applicazione del presente articolo.

Articolo 15

(Rete informativa regionale sulla disabilità)

1. Al fine di supportare adeguatamente la programmazione regionale e territoriale in materia di disabilità e di consentire una verifica dell'evolversi del fenomeno in Valle d'Aosta, l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali valorizza tutte le informazioni e i dati disponibili presso l'Amministrazione regionale e ne acquisisce altri, eventualmente necessari, presso enti pubblici e privati, secondo le indicazioni del Gruppo interistituzionale di cui all'articolo 4.

2. Le informazioni acquisite sulla disabilità, gli studi e le analisi che da essi derivano sono ottenute tramite il raccordo operativo con le istituzioni, gli enti e le associazioni che forniscono servizi in tale ambito, anche con l'intento di verificare la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello regionale e locale, valutandone l'incidenza quantitativa e la rispondenza al bisogno.

CAPO V

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 7

Articolo 16

(Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 34 della l.r. 7/2003 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34

(Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili)

1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili.

2. Il Fondo è alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della l. 68/1999 e da eventuali finanziamenti regionali.

3. Il Fondo è destinato al finanziamento delle attività previste dall'articolo 14, comma 4, della l. 68/1999. In particolare, può concorrere al finanziamento delle agevolazioni, previste da norme nazionali e da iniziative e programmi regionali, per l'inserimento al lavoro delle persone disabili ed al finanziamento dei relativi servizi.

4. Il Fondo è amministrato da un Comitato composto da:

a) il Presidente del Consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 6;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di disabilità;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f);

e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e);

f) il rappresentante delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g);

g) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal Consiglio stesso.

5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di funzionamento del Comitato.".

2. In sede di prima applicazione, il Comitato dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2003, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. La deliberazione di cui all'articolo 34, comma 6, della l.r. 7/2003, come sostituito dal comma 1, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 17

(Modalità di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione:

a) il funzionamento del coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilità di cui all'articolo 4;

b) le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello informativo integrato di cui all'articolo 12;

c) i criteri e le modalità per garantire alle persone con disabilità l'accessibilità, la fruibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico o della propria abitazione mediante l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive, nonché la rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

d) le modalità di integrazione istituzionale per assicurare, nell'ottica della presa in carico:

1) la composizione e le modalità di funzionamento delle UVMD;

2) il sostegno alle forme di continuità assistenziale, nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta e anziana;

3) il sostegno psicologico alla persona con disabilità e alla sua famiglia;

4) le modalità di collaborazione con i servizi riabilitativi, di neurologia e con il dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, sentito il Gruppo interistituzionale sulla disabilità di cui all'articolo 4, ogni ulteriore criterio e modalità necessari alla piena attuazione della presente legge.

Articolo 18

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. La legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili), è abrogata.

2. È, inoltre, abrogato il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002).

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi della legge di cui al comma 1.

Articolo 19

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 è determinato complessivamente in euro 2.460.000 per l'anno 2008, euro 4.054.000 per l'anno 2009, euro 4.337.000 per l'anno 2010 e in euro 5.500.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nello stesso obiettivo programmatico, al capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Presidente - Chiedo se è possibile invertire e discutere il punto n. 34.1 invece del punto n. 30, va bene? Il Presidente Caveri arriverà più tardi, è ad una riunione istituzionale.

La parola al relatore, Consigliera Viérin Adriana.

Viérin A. (UV) - Nous allons examiner un projet de loi qui vise l'amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées de la population valdôtaine: les personnes handicapées. La Vallée d'Aoste a depuis longtemps adopté des normes en la matière et a toujours démontré une concrète attention vis-à-vis des handicapés. La première loi remonte à 1985, mais elle sera réellement appliquée seulement en 1995 avec l'adoption du règlement d'application. En 1995 a été également votée la première loi visant à l'élimination des barrières architectoniques. Ces 2 lois subissent ensuite quelques premières modifications en 1999 et une complète réécriture en 1999 avec la loi n° 3 du 12 janvier 1999. Le temps est venu pour revoir cette norme et donner par là pleine réalisation aux principes énoncés dans le Plan régional pour la santé et le bien-être social 2006/2008 approuvé par la loi régionale n° 13 le 20 juin 2006. Principes de solidarité, égale dignité sociale, non discrimination, en complète syntonie avec les article 2, 3 et 38 de la Constitution italienne et la loi cadre n° 104 du 5 février 1992. Les objectifs visent donc à améliorer la qualité de la vie des handicapés, à leur assurer une active participation sociale, à éliminer ou au moins réduire le malaise d'ordre individuel ou familial. En bref assurer la meilleure inclusion sociale possible de la personne handicapée dans tous les secteurs de notre société. Il s'agit d'une norme qui touche à plusieurs secteurs de l'Administration régionale et non seulement. Elle veut promouvoir des interventions en pleine synergie entre institutions publiques et organismes associatifs concernés dans le but de construire une communauté solidaire. Les objectifs seront atteints grâce à une complète coordination des interventions qui concernent Région, collectivités locales, l'USL, organisations syndicales, associations et coopératives sociales qui oeuvrent en faveur des personnes handicapées, pour donner concrète réalisation des principes de solidarité et de subsidiarité. La programmation des interventions ayant un caractère d'universalité tiendra compte:

1) d'abord du respect de la dignité de la personne, de son droit, ainsi que celui de sa famille de faire les choix;

2) de la reconnaissance de la position centrale de la personne, bénéficiaire des interventions et des services, et du rôle fondamental de la famille;

3) de l'acquisition de connaissances plus approfondies sur l'handicap et la promotion d'une activité d'information et de sensibilisation de la Communauté, afin d'établir une nouvelle approche culturelle vis-à-vis de ce thème;

4) de la formation conjointe des opérateurs socio-sanitaires concernés;

5) enfin de la valorisation et de la promotion de projets novateurs tournés à l'amélioration de la qualité des services à l'handicapé et à sa famille.

Evidemment les destinataires de cette norme sont non seulement les handicapés de naissance, mais également ceux qui le deviennent suite à des traumatismes divers ou à des pathologies chronico-dégénératives. La coordination des interventions est assignée au Groupe institutionnel sur l'handicap qui devra leur donner pleine application et garantir l'intégration des modalités opérationnelles des institutions qui doivent assurer l'inclusion sociale, éducative et professionnelle de la personne handicapée. Ce même organisme sera chargé de créer une banque de données concernant les actions et les activités développées, de présenter des compte-rendus périodiques et de prédisposer un réseau informationnel régional sur l'handicap.

Pour ce qui est de l'insertion des handicapés dans le parcours éducatif et scolaire, objectifs, stratégies et modalités sont énoncés à l'article 9. A ce propos je dois souligner l'excellent travail accompli, depuis très longtemps, par la Surintendance aux études, les institutions scolaires et les éducateurs concernés, pour favoriser une réelle inclusion d'enfants handicapés en milieu scolaire. Néanmoins permettez-moi de dire ici ce que les sourds et les aveugles répètent depuis toujours: seulement une formation diversifiée, en milieu réservé, pour les premières étapes du parcours scolaire, peut effectivement permettre à ces 2 catégories d'handicapés d'atteindre les plus hauts degrés d'instruction et de contraster l'abandon précoce, une fois accomplie l'obligation scolaire.

L'article 10, qui concerne l'intégration des handicapés dans le monde du travail, est celui qui a retenu la plus grande attention de la part des Commissaires de la Ve Commission.

Permettez-moi, à ce propos, de remercier tous les Commissaires pour l'aide précieuse apportée tout au long des travaux de Commission, y compris les Commissaires de minorité qui, grâce à un travail attentif et concret, nous ont permis de proposer aujourd'hui un texte de Commission mélioratif et partagé par toutes les forces politiques. Ce travail d'équipe nous a permis de reformuler certains articles avec l'accord, bien entendu, il faut le souligner, de l'Assesseur compétent. Il a été le cas pour l'alinéa 4 qui a connu une formulation plus claire afin d'éviter d'éventuels malentendus et pour les alinéas 5, 6 et 7, la soi-disant clause sociale, qui va permettre, nous le croyons, une réelle chance d'insertion professionnelle pour un nombre important de sujets défavorisés. L'ancien article 4 a fait l'objet de la rédaction d'un nouveau point: le point n° 5, portant modification à la loi n° 7 du 31 mars 2003 et une complète réécriture de l'article 34 de la même loi, ceci dans un souci de transparence et d'une plus correcte formulation législative.

L'article 11 établit quelles sont les initiatives et les interventions qui peuvent garantir l'accès, l'adaptation des édifices privés et publics par le biais de l'élimination des barrières architectoniques d'un côté, ainsi que l'achat d'équipements essentiels pour la locomotion.

L'article 12 prévoit la réalisation d'un guichet d'information intégré afin de fournir tous les renseignements utiles en termes de droits, bénéfices, opportunités quant à la fiscalité, à l'assistance, à l'élimination des barrières de toute sorte, à l'éducation, à la formation, au travail, à la mobilité, à la santé, au temps libre, aux équipements et aux supports informatiques.

A ce propos la Ve Commission a mis l'accent sur le fait que, afin de favoriser de façon effective et concrète les sujets défavorisés, il faudrait concentrer dans une seule structure tous les services destinés aux handicapés. Ceci afin d'éviter un vrai parcours du combattant qui oblige des personnes en difficulté de passer d'un bureau à l'autre, parfois très éloignés, pour obtenir les bénéfices prévus. Nous nous sommes néanmoins rendus compte que le temps à disposition et la nécessité d'une très large et longue confrontation entre les différents Assessorats et bureaux compétents ne pouvait nous permettre de répondre convenablement à cette attente à l'heure actuelle. Nous espérons que, dès le début de la prochaine législature, le futur Gouvernement saura se pencher sur la question et trouver ainsi la solution la plus adéquate.

Une attention particulière mérite à mon avis l'article 14 qui veut promouvoir des actions positives et des projets dans l'objectif de dépasser l'état de marginalisation et d'exclusion sociale des handicapés. L'Administration veut soutenir les activités qui impliquent plusieurs associations et coopératives du secteur et qui favorisent des réels résultats quant à l'élimination des obstacles qui empêchent une complète inclusion sociale des handicapés. Ce même article prévoit également de soutenir et de promouvoir des initiatives qui tendent à l'élimination des barrières de communication concernant les sourds et les aveugles. A ce propos je veux rappeler ici la résolution votée à l'unanimité par cette Assemblée le 9 novembre 2006 pour une reconnaissance officielle de la langue des gestes et qui engageait, entre autres, le Président du Conseil régional et le Président du Gouvernement valdôtain à solliciter le siège régional de la RAI afin de pourvoir au sous-titrage des journaux télévisés et des programmes culturels diffusés sur notre territoire. A ce sujet 3 réunions ont été convoquées par le Président Caveri qui a demandé aux dirigeants du siège RAI/VDA de se pencher sur le problème et de proposer des solutions.

J'espère vivement que ces démarches puissent aboutir dans les meilleurs délais, si possible avant la fin de cette législature, et par là puissent donner une réelle réponse, quoique partielle, aux requêtes d'une partie de notre Communauté qui, à l'heure actuelle, peut suivre les journaux télévisés italiens, mais qui est complètement oubliée sur le plan régional. Une heureuse et rapide solution de ce problème serait, à mon avis, le premier signe d'une volonté politique de donner un réel élan aux futures actions positives prévues dans cet article 14. Avec ce souhait je veux croire que cette loi sera approuvée par toutes les forces politiques en traduisant ainsi dans les faits ce que tout un chacun répète quand il s'adresse aux associations qui, de façon exemplaire, travaillent sur notre territoire au service des sujets les plus défavorisés de notre Communauté. Merci pour votre attention.

Président - Je déclare ouverte la discussion générale.

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Credo siano poche le osservazioni che si possono fare dopo la relazione dettagliata e puntuale della collega Viérin, che ringraziamo anche per il lavoro e la pazienza che ha avuto in Commissione, perché in alcuni momenti sembrava che il lavoro in Commissione dovesse sfilacciarsi e non riuscire a giungere allo scopo, che invece tutti condividevamo: arrivare ad una legge di principio che integrasse le leggi attuali e desse l'orientamento dei principi e degli strumenti con cui la Regione affronta le esigenze differenziate e anche sempre nuove dei disabili presenti in Valle. Gli uffici ci dicevano che sono circa 3.600 le persone già registrate nel Registro della disabilità, quindi un numero consistente di soggetti che hanno bisogno di avere una serie di strumenti di servizi, perché hanno anche loro diritto, come ogni altra persona, a poter usufruire non solo dei servizi offerti dalla collettività, ma anche che possono esercitare il loro ruolo all'interno della scuola o del lavoro, del tempo libero... Credo sia interessante la scelta fatta da tale legge di demandare a delle deliberazioni di Giunta la traduzione concreta di questi principi, come ritengo sia importante che tali deliberazioni di Giunta siano discusse ed esaminate dalle competenti Commissioni, proprio perché questo è un settore in cui devono esprimersi anche le sensibilità più diverse presenti in Consiglio, che giustamente trovano una loro condivisione in una traduzione in progetti e interventi concreti.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti che ritengo positivi di questa legge ed innovativi rispetto all'attuale situazione. Credo sia importante che si attui lo strumento dell'unità di valutazione multidimensionale che prende in carico la persona con disabilità e cerca di deliberare un progetto individuale, che sia condiviso da tutti i più importanti responsabili dei settori dei servizi a cui questo soggetto può accedere, in modo che si riesca, attorno alla persona singola, concreta, precisa e non in astratto, ad individuare cosa è possibile fare. Penso che questo sia un punto di partenza importante, che obbliga tutti quanti i soggetti istituzionali interessati a collegarsi, a lavorare insieme e a tradurre nei vari settori il progetto che si intende realizzare.

Il secondo aspetto che ritengo importante riguarda lo sportello informativo integrato all'articolo 12, perché offre la possibilità in un unico punto di avere tutte le informazioni necessarie affinché, rispetto ad una persona disabile, il soggetto, o la famiglia, o chi si occupa di questa persona riesca ad avere tutte le informazioni necessarie per capire, perché chi opera nel settore conosce tutti i servizi, ma chi inizia a trovarsi in questa situazione e ha all'interno della famiglia un disabile comincia una ricerca di cosa offre la Regione o la Comunità come servizi, quindi va avanti per "tâtonnements"; il fatto che vi sia uno sportello informativo integrato dà una prima risposta alle esigenze. Rispetto a questo aspetto, noi vorremmo che tale sportello integrato rappresentasse il primo passo verso un ruolo diverso dello sportello, ossia per diventare questo il tramite con le strutture competenti per quanto riguarda tutte le pratiche, in un secondo momento potrebbe essere già tale sportello un po' come lo sportello unico delle imprese, che non solo dà le informazioni, ma attua le pratiche stesse. Probabilmente in prospettiva ci può essere questo cambiamento. Capisco che, quando si inizia un servizio nuovo, non si riesce ad individuare subito le varie potenzialità, ma credo che, iniziando e avendo presente anche questa finalità, sia possibile operare in tal senso. Ringrazio il collega Sandri perché commenta positivamente il mio intervento con l'Assessore Fosson, sostenendo le mie idee, grazie! Sullo sportello informativo integrato abbiamo presentato un emendamento, vedremo se sarà poi accolto.

Rispetto all'articolo 10, credo che l'aver inserito delle clausole sociali, ossia delle clausole che favoriscano l'azione sia degli enti locali, sia delle cooperative per offrire lavoro ai disabili sia importantissimo: questa è stata una delle richieste forti che sono emerse sia dal mondo dei disabili e dall'Agenzia del lavoro, ma da tutta la Commissione, perché in questi 5 anni con il Presidente della Commissione più volte ci siamo occupati di tale problema, ci siamo chiesti come possiamo fare e ci sembrava che le leggi impedissero di andare oltre alcuni paletti. Con queste clausole sociali la norma apre degli spazi che dovrebbero dare una risposta non al problema, perché è enorme, ma forse ad alcuni casi, ad alcune situazioni, alcune persone che hanno anche una capacità lavorativa, residua, ma ce l'hanno ancora ed è importante sulla base dell'analisi della capacità lavorativa che l'unità di valutazione fornisce che sia consentito all'istituzione avere più possibilità di intervenire in questo senso.

Ritengo molto importanti le azioni positive di cui si parla nell'articolo 14. Qui abbiamo discusso a lungo in Commissione e avremmo voluto inserire con maggior precisione tutta una serie di iniziative che traducessero in concreto un'affermazione di principio della legge, nel senso che "la Regione..." - si dice all'articolo 14 - "... sostiene le iniziative a contenuto innovativo finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con disabilità visiva, uditiva o con problemi di linguaggio e di comunicabilità". A nostro avviso, questo obiettivo potrebbe aprire le porte ad una serie di interventi mirati, alcuni dei quali già individuati in questo Consiglio con l'ordine del giorno che ricordava prima la collega Viérin e altri che dovrebbero essere sperimentati. I non vedenti che sono venuti in Commissione ci hanno detto che per loro ci sono ancora tante barriere, che gli interventi finora fatti nei loro confronti servono, aiutano per la qualità della vita, ma ci sono esigenze precise che non vengono ancora prese in considerazione. Spero che attraverso deliberazioni di Giunta che recepiscano proposte innovative in questo settore si possa dare una risposta precisa sia ai non vedenti, sia ai non udenti. Abbiamo anche voluto in Commissione, ritenendo questo uno degli elementi positivi della legge, che vi fosse un'attenzione particolare e abbiamo chiesto che in Commissione fosse presentata annualmente una relazione relativamente a tali azioni positive.

Crediamo che questa sia una buona legge, noi la votiamo con convinzione, senza nessuna riserva mentale; abbiamo presentato alcuni emendamenti perché ci sembrava che fossero migliorativi, non sono questi, gli emendamenti accolti o non accolti, che ci fanno cambiare il parere sulla legge. Abbiamo presentato anche un ordine del giorno che riguarda l'articolo relativo alla scuola, su cui torneremo nell'illustrazione dell'emendamento e presentiamo anche un altro ordine del giorno che invece vuole recepire un auspicio che in Commissione era stato formulato. In Commissione si era detto: "sarebbe importante potenziare ulteriormente e affinare meglio i meccanismi per questa collaborazione interistituzionale, ma varrebbe la pena di pensare con calma se non è possibile individuare un ufficio della Regione a cui siano demandate tutte le competenze relativamente ai disabili", ma si era poi deciso che non c'era il tempo materiale per studiare e verificare tale possibilità. In questo senso presentiamo un ordine del giorno in cui, facendo propri gli auspici della Commissione, si chiede, da un lato, di affinare questi momenti di integrazione istituzionale; dall'altro, di avviare un percorso che porti all'eventuale individuazione di un'unica struttura regionale competente in materia di disabilità per riportare in Consiglio un auspicio della Commissione. Come al solito, siamo disponibili, rispetto agli ordini del giorno, ad emendarli, a cambiarli a seconda della volontà dei colleghi.

Si dà atto che dalle ore 9,59 assume la Presidenza il Vicepresidente Tibaldi.

Presidente - La parola alla Consigliera Fontana Carmela.

Fontana (PD) - Anch'io voglio ringraziare la relatrice di questo disegno di legge a favore delle persone con disabilità, Viérin Adriana, per il lavoro svolto. Questa legge è migliorativa rispetto alla precedente, anche se, dal mio punto di vista, una legge così importante meritava maggiore attenzione. Devo però dare merito che la relatrice, per i tempi che avevamo a disposizione, ha fatto un gran lavoro e noi questo lo apprezziamo. Il gruppo "PD" l'ha votata con convinzione pur sapendo che non risolve tutti i problemi che i diversamente abili devono affrontare ogni giorno per la burocrazia esistente, non sto ad elencarli visto che a collega Squarzino li ha evidenziati molto bene. Auspico che il prossimo Consiglio regionale si prenda a cuore questo impegno per migliorare tutti quei punti dove noi non siamo riusciti per mancanza di tempo, tenendo conto che non è una legge come le altre, ma si occupa di persone e deve dare più dignità visto il disagio che hanno già. Il gruppo "PD" voterà a favore del disegno di legge, anche perché speriamo che l'Assessore recepisca il nostro emendamento sul controllo delle assunzioni protette nel settore pubblico valdostano.

Presidente - La parola al Consigliere Bortot.

Bortot (Arc-VA) - Devo fare, per evitare di sembrare cinico e barbaro, una piccola premessa: ho 2 nipoti disabili, 1 per un parto difficile ha problemi di deambulazione e di parola, ha 38 anni; 1 altro per un incidente stradale 2 anni fa è sulla sedia a rotelle per tutta la vita. Ho detto questo perché vorrei introdurre le potenzialità economiche per la nostra Regione legate a tale comparto. Ho partecipato al convegno sabato scorso al Centro servizi del volontariato su questo settore e il tempo libero, devo dire che ho apprezzato sia l'intervento dell'Assessore Pastoret, sia dell'Assessore Fosson e anche del Presidente della Regione: sono stati interventi importanti e soprattutto ho prestato attenzione agli interventi successivi. Interventi successivi che hanno trattato, come previsto dall'articolo 12 della legge, punto k), l'importanza di prestare attenzione non solo alla caduta delle barriere psicologiche di rigetto delle persone che hanno disabilità, non solo al concetto di introduzione al lavoro dei disabili - e qui è importante vedere come utilizzeremo la legge sul telelavoro che abbiamo approvato ieri -, ma queste persone hanno anche diritti uguali ai nostri per quanto riguarda il tempo libero. Per quanto riguarda il tempo libero, c'è stata una grossa sottolineatura di uno dei relatori disabili, che ha messo l'accento fra la messa a norma degli impianti per i disabili delle abitazioni degli accessi e la loro funzionalità. Non sempre la legge che prevede la messa a norma degli impianti per l'accesso ai disabili coincide con la loro funzionalità ed è su questo che dovremo intervenire per coinvolgerli maggiormente, perché probabilmente dovrà esserci una messa a punto da parte del modo in cui noi permettiamo loro l'accesso. Se facciamo un confronto fra la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta su questa problematica, dobbiamo sottolineare che la nostra Regione è molto avanti in questo comparto. Noi quindi abbiamo un problema... e affronto solo il problema dal punto di vista delle potenzialità, ripeto: avete sentito il numero delle persone disabili, la possibilità che abbiamo di far loro accedere al tempo libero, essendo una Regione turistica con un ambiente incredibile e con una serie di strutture sportive, evidentemente se riusciamo a cogliere molto bene questo dato, le potenzialità di incrementare anche il settore del tempo libero e del turismo nella nostra Regione cogliendo le iniziative che ci vengono offerte da questo settore, andremo ad incrementare anche il volano economico e soprattutto saremo all'avanguardia - come per certi aspetti lo siamo già - in tale settore.

Volevo solo integrare l'intervento della collega Squarzino e della collega Fontana sotto questo punto di vista, ossia come riusciamo a tradurre le indicazioni, gli interventi e le disponibilità date dal Governo nel comparto dell'accesso al tempo libero da parte dei disabili. Ripeto: è un comparto molto importante, anche queste persone hanno diritto al tempo libero, noi dobbiamo rivedere alcune cose e finanziare ulteriormente le modifiche necessarie da fare alle nostre strutture ricettive e sportive, per rendere più accessibili tali strutture a tutto questo comparto.

Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.

Fosson (UV) - Siccome è una legge di larghe intese, che vogliamo condividere con tutti, chiedo 10 minuti di sospensione per concordare gli emendamenti.

Presidente - La seduta è sospesa per 5 minuti.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 10,17 alle ore 10,56 e che dalle ore 10,56 assume la presidenza il Vicepresidente Lanièce.

Presidente - Riprendiamo i lavori dopo la sospensione. Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale. È stato depositato un terzo ordine del giorno a firma dei Consiglieri Fontana Carmela, Comé, Viérin Adriana, Squarzino Secondina, Maquignaz, Vicquéry e Frassy.

La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.

Fosson (UV) - Giunge al termine dopo un lungo lavoro questa legge sulla disabilità, è una legge per noi molto importante. Voglio ringraziare il relatore, il Presidente della V Commissione e i suoi membri. Vorrei segnalare alla stampa che ci citate sempre solo quando litighiamo, forse proprio in questo ultimo Consiglio giungere con un lavoro di gruppo all'approvazione di una legge quadro importante per la disabilità... siamo la prima Regione in Italia che abbiamo una legge del genere, tutti in accordo e soprattutto dopo un lavoro comune, mi sembra giusto sottolinearlo. Questo Consiglio, di fronte a dei temi così importanti come la disabilità, ha trovato un accordo sostanzioso di tale tipo. Ringrazio la relatrice che con una passione particolare è riuscita a portare a termine questo lavoro di sintesi, i miei uffici, il Forum dei disabili e tutta la V Commissione.

È una legge di grande importanza sociale, perché mette al centro la persona con disabilità, quindi la persona innanzitutto e la persona che vive in un ambito familiare. Infatti la legge richiama in più punti la famiglia del disabile, come grande risorsa della nostra società nei confronti di questa diversità. È una legge che prevede un sistema di interventi organico, non abbiamo lavorato solo noi, ma anche gli altri Assessorati: l'Assessorato della pubblica istruzione, quello dell'industria e quello del turismo. È un testo che è un'integrazione di tutte le problematiche che però riesce, nella sinergia, a fare una sintesi di tutte le esigenze, avendo come centro la persona, la sua dignità e il desiderio di una società come la nostra che si dice sensibile a questo problema, a promuovere un'inclusione, rimuovendo le condizioni che la impediscono. Una sinergia quindi che si concretizza in un coordinamento di tutte le attività con un gruppo interistituzionale, costituito in un modo preciso, da cui partiranno delle azioni culturali rivolte alla popolazione per rimuovere quei blocchi culturali. A questa attività parteciperanno tutte le associazioni di volontariato, il Forum dei disabili e anche i sindacati di settore che si occupano di disabilità. Un articolo in particolare pone riguardo alla necessità di riabilitazione che queste patologie cronico-degenerative comportano, come ha ricordato il collega Bortot.

Termino ringraziando ancora tutti, è un risultato di fine legislatura, ma che darà dei risultati importanti, se si pensa anche che tecnicamente introduce il sistema di classificazione delle ICF, un sistema moderno ed europeo che prevede la valutazione del disabile per quello che può fare ancora, non per quello in cui è limitato e poi l'introduzione lavorativa.

L'introduzione lavorativa del disabile è fondamentale per la sua inclusione, con un articolo e con un ordine del giorno vogliamo sollecitare, dove ci siano le quote protette, a far sì che queste vengano destinate ai disabili. Grazie ancora.

Presidente - Procediamo all'analisi degli ordini del giorno.

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'ordine del giorno n. 1 a firma del gruppo "Arcobaleno".

Squarzino (Arc-VA) - Lo do per illustrato, nel senso che è abbastanza chiaro, riguarda l'articolo 10 e riguarda l'importanza che il sistema scolastico abbia le risorse per realizzare gli obiettivi che alla legge vengono dati. So che l'Assessore Viérin voleva darmi una risposta, in base ad essa, deciderò se ritirare o meno l'ordine del giorno.

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Viérin Laurent.

Viérin L. (UV) - Je remercie aussi la Ve Commission comme l'a déjà fait le collègue Fosson et tous ceux qui ont travaillé à la rédaction de ce projet de la loi et Madame Viérin, qui a déjà souligné dans son rapport le travail accompli dans ces années dans le domaine scolaire pour favoriser une réelle intégration et inclusion des enfants et des jeunes qui ont des problèmes.

Pour ce qui est de l'ordre du jour, je voulais rappeler au Conseil que déjà toute une série d'initiatives vont dans le sens qui est souhaité par les collèges, avec le collège Fosson nous y avons travaillé. Avant tout dans le budget il y a une prévision pour les enseignants qui sont appelés "di sostegno", qui sont par rapport à la situation en Italie qui est de 1 à 4, ici en Vallée d'Aoste de presque 1 à 2.

Le Bureau du personnel a déjà rédigé la délibération du Gouvernement régional pour les opérateurs de soutien. La loi régionale n° 30/1989, destinée aux interventions extraordinaire pour les enfants qui ont des problèmes de déshabilité dans le domaine de l'Université, a été financée sur un chapitre de l'Assessorat de l'éducation, donc c'est sur le chapitre du droit à l'étude universitaire. Je voudrais rappeler aussi les cours de recyclage pour les enseignants, qui sont financés dans notre chapitre formation et recyclage culturel et professionnel du personnel enseignant et dirigeant scolaire, ce sont des cours qui sont organisés par notre service de support à l'autonomie scolaire. Je voudrais rappeler surtout la loi n° 18/2005 et les ressources de personnel qui ont été attribuées à l'article 5, qui ont aussi la prévision de l'intégration pour les personnes qui ont des déshabilités et qui ont cette finalité que nous souhaitons. En plus et de plus je crois que l'ordre du jour que vous avez distribué va nous engager, j'accueille aussi la sollicitation de Madame Viérin, qui souligne comme une série de problèmes doivent être affrontés aussi par le monde de l'école, donc je crois que sur cette ligne nous travaillerons tous ensemble.

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Ritiriamo il nostro ordine del giorno, ricordando che c'è un punto su cui non ci siamo soffermati e non vogliamo in questo momento una risposta, ma che voglio affidare all'attenzione del futuro Assessore all'educazione, ossia il problema degli educatori professionali e della loro precarietà. Vorrei che tale tema fosse uno dei punti dei programmi elettorali di tutti i partiti che aspirano a governare questa Regione.

Presidente - L'ordine del giorno n. 1 viene ritirato.

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'ordine del giorno n. 2.

Squarzino (Arc-VA) - Solo per ringraziare la V Commissione che ha fatto proprio il nostro emendamento, quindi diventa condiviso da tutti.

Presidente - Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 2, che recita:

Ordine del giorno

Preso atto che il disegno di legge n. 201, recante norme per l'attivazione di un sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità, introduce alcune novità importanti, come lo sportello informativo integrato e l'Unità di valutazione multidimensionale, che mirano a strutturare i servizi con un'attenzione particolare alle esigenze specifiche di ogni persona;

Considerato che attualmente sono diversi i settori della pubblica amministrazione che si occupano di predisporre e gestire servizi ai disabili e che, pur in un'ottica di integrazione interistituzionale, non sempre riescono a rispondere in modo tempestivo ai bisogni degli utenti;

Tenuto conto del dibattito avvenuto in Commissione consiliare, nel corso del quale è emerso l'auspicio che si possa giungere ad unificare in un unico centro decisionale e gestionale tutti i servizi attualmente in carico ai diversi assessorati;

Il Consiglio regionale

Impegna

la Giunta regionale a potenziare ulteriormente gli attuali momenti di integrazione istituzionale e ad avviare, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, un percorso finalizzato all'individuazione di un'unica struttura regionale competente in materia di disabilità.

F.to: Fontana Carmela - Squarzino Secondina - Comé - Vicquéry - Frassy - Viérin Adriana - Maquignaz

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - La parola alla Consigliera Fontana Carmela sull'ordine del giorno n. 3 presentato dalla V Commissione.

Fontana (PD) - Questo ordine del giorno lo do per illustrato, ma volevo ringraziare l'Assessore e la V Commissione, che hanno accolto la sostanza del nostro emendamento trasformandolo in un ordine del giorno, condiviso da tutti. Questo ordine del giorno impegna la Giunta a realizzare l'aumento delle quote riservate per i disabili nell'assunzione obbligatoria nel comparto unico e nell'USL e a verificare l'attuazione di tale norma. Li ringrazio ancora.

Presidente - Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 3, che recita:

Ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Visto il disegno di legge n. 201 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità);

Considerato che tra gli obiettivi del disegno di legge assume particolare rilevanza l'aspetto di una migliore inclusione nella realtà lavorativa valdostana dei disabili;

Tenuto conto che l'articolo 10, comma 4 prevede la possibilità per la Regione, in accordo con il Consiglio Permanente degli Enti Locali e l'azienda USL, di elevare le quote di riserva di cui all'articolo 3 della l.r. 68/99 per l'assunzione obbligatoria di persone con disabilità nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e dell'azienda USL;

Impegna

la Giunta regionale:

1) in accordo, con il Consiglio Permanente Enti Locali e l'azienda USL, di dare piena attuazione alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della l.r. 68/99 e del comma 4, articolo 10 del disegno di legge n. 201 per l'assunzione obbligatoria di persone con disabilità nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e dell'azienda USL;

2) di effettuare una verifica annuale sull'effettiva applicazione dell'articolo 3 della l.r. 68/99 e del comma 4, articolo 10 del disegno di legge n. 201, riferendo alla Commissione consiliare competente contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo.

F.to: Fontana Carmela - Comé - Viérin Adriana - Squarzino Secondina - Maquignaz - Vicquéry - Frassy

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Passiamo all'esame del nuovo testo predisposto dalla V Commissione.

Sono stati ritirati tutti gli emendamenti del "PD", ad eccezione di del n. 1 del gruppo "Arcobaleno".

La parola al Consigliere Comé sull'articolo 1.

Comé (SA) - Solo per esprimere il voto favorevole a questo disegno di legge; oggi abbiamo sentito i ringraziamenti in maniera trasversale, ma anch'io voglio sottolineare come, nel momento in cui da parte di tutti i componenti del Consiglio si mettono da parte delle posizioni un po' troppo rigide per lavorare per ottenere un obiettivo così importante come quello che abbiamo analizzato in V Commissione, si riescano ad ottenere dei risultati ottimali. Abbiamo voluto mettere i cittadini diversamente abili e le loro famiglie al centro di un sistema integrato di interventi e servizi a loro favore; certamente questo è stato un provvedimento che ha affrontato la situazione in maniera più articolata con una legge che sapesse porre in relazione i diversi settori di intervento, di salvaguardia, di tutela della società valdostana con il dichiarato obiettivo di migliorare nel suo complesso la qualità di vita dei cittadini diversamente abili e delle loro famiglie, assicurando loro la possibilità concreta di una piena partecipazione sociale per eliminare o ridurre nella misura massima possibile un malessere individuale e familiare oggi spesso difficilmente accettabile.

La collega Squarzino nel suo intervento aveva detto che la rappresentante dell'Associazione non vedenti aveva sollevato i problemi che oggi devono ancora affrontare e ha sollecitato la Commissione nel cercare di dare quelle risposte a quei problemi e questo risponde a verità. Devo dire anche che la stessa rappresentante, che fa parte dell'associazione a livello nazionale, ha dichiarato in Commissione che lei, quando partecipa alle riunioni a livello nazionale e quando presenta i servizi e le attenzioni che vengono rivolte da parte della Regione ai disabili, gli amici dell'associazione a livello nazionale le chiedono se appartiene ad un altro mondo. Penso allora che come Regione dobbiamo essere onorati perché prestiamo tanta attenzione e diamo dei servizi ad un mondo che ha le sue difficoltà.

L'ultimo appello è sull'attività di informazione che si vuole fare, proprio per sensibilizzare e suscitare un approccio di tipo nuovo rispetto alla realtà dell'handicap: questo penso sia un aspetto importante per permettere un'integrazione completa di tali soggetti all'interno della società.

Esprimo, a nome del gruppo "Stella Alpina", il voto favorevole sul disegno di legge n. 201.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (PdL) - Per esprimere il voto favorevole del nostro gruppo, che voterà con convinzione questo disegno di legge, del quale abbiamo condiviso fin da subito l'impostazione e sul quale abbiamo trovato la disponibilità da parte dell'Assessore e della maggioranza e della collega relatrice a recepire i numerosi emendamenti, sui quali ci siamo confrontati e che sono stati inseriti nel testo licenziato dalla V Commissione, oggi in votazione. Riteniamo che questa legge quadro sia una legge che superi quella filosofia, che spesso ha connotato interventi in questa materia, ossia la filosofia della mera contribuzione e del mero assistenzialismo. È una legge che li supera o, meglio, li integra in un concetto più ampio e più giusto, che è l'integrazione dei diversamente abili, come giustamente vengono definiti con una perifrasi che rende giustizia di difficoltà che devono essere superate attraverso dei percorsi integrati. È una legge che riesce a coinvolgere vari soggetti: da quelli istituzionali a quelli del volontariato, una legge che riesce ad integrare i concetti dell'istruzione e della scuola con i concetti dell'assistenza socio-sanitaria. È una legge innovativa rispetto all'istituzione della figura dell'operatore di riferimento principale, un soggetto importante per consentire di seguire l'insieme delle problematiche che il diversamente abile ha da affrontare nel suo quotidiano oltre che nei rapporti con la pubblica amministrazione, nella gestione della sua salute che spesso è fonte di preoccupazione e di problemi continuativi; un piano educativo individualizzato che serve a consentire, in base alle situazioni di handicap, una crescita educativa e, di conseguenza, non più un concetto di sostegno indistinto. Riteniamo che l'insieme di queste innovazioni rispetto al presente e al passato non possano che avere il nostro convinto apporto e sostegno. Un rammarico, Assessore Fosson, che lei voglia disfarsi di tali competenze che in questa materia ha sicuramente dimostrato di ben conoscere e seguire, cercando il coinvolgimento delle forze politiche; di conseguenza, ci dispiace della sua scelta e penso che le dobbiamo augurare di tornare ad impegnarsi in quest'aula, magari con una maggioranza che abbia delle connotazioni diverse dal punto di vista politico.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 12 vi è l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno", che recita:

Emendamento

Aggiungere comma 3 all'articolo 12:

"3. Lo sportello svolge anche attività di raccordo con i diversi uffici per avviare le procedure previste per accedere ai vari servizi.".

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo così emendato:

Articolo 12

(Sportello informativo integrato)

1. La Regione, al fine di promuovere un sistema di attività informativa e di consulenza a favore della collettività e, in particolare, a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari e di fornire risposte su tutti gli aspetti della vita sociale e relazionale collegati alla problematica della disabilità, realizza, per il tramite delle proprie strutture o in regime di convenzione con le cooperative sociali o le istituzioni del privato sociale che risultino in possesso di un'adeguata esperienza in tema di consulenza e assistenza giuridica, uno sportello informativo integrato.

2. Lo sportello informativo integrato fornisce informazioni concernenti la disabilità in termini di diritti, agevolazioni, benefici, percorsi, opportunità, referenti e altro, con particolare riferimento:

a) agli aspetti fiscali;

b) all'assistenza, alla previdenza e ai servizi per le persone con disabilità;

c) alle associazioni operanti nel settore della disabilità;

d) alle barriere architettoniche e sensopercettive e alla progettazione accessibile;

e) all'educazione e all'istruzione;

f) alla formazione;

g) al lavoro;

h) alla mobilità e ai trasporti;

i) alle riviste specializzate e alla documentazione;

j) alla sanità;

k) al tempo libero e al turismo;

l) agli ausili, alle attrezzature e agli strumenti informatici.

3. Lo sportello svolge anche attività di raccordo con i diversi uffici per avviare le procedure previste per accedere ai vari servizi.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.