Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 3464 du 9 avril 2008 - Resoconto

OGGETTO N. 3464/XII - Disegno di legge: "Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico".

Articolo 1

(Oggetto)

1. In considerazione dell'importanza che la pratica dello sci nordico riveste per la Valle d'Aosta sia sotto l'aspetto sportivo sia sotto quello turistico, la Regione disciplina, con la presente legge, la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare i tracciati e le dotazioni delle piste per la pratica dello sci nordico.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. I contributi sono concessi ai soggetti, pubblici o privati, gestori di piste per lo sci nordico ubicate nei comprensori valdostani.

Articolo 3

(Interventi ammessi a contributo)

1. I contributi sono concessi per i seguenti interventi:

a) la realizzazione e l'adeguamento dei tracciati;

b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di innevamento programmato a servizio delle piste;

c) l'acquisto di segnaletica;

d) l'acquisto di veicoli battipista e di motoslitte, anche usati.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprendono i lavori e le opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di appalto, di direzione lavori e di collaudo.

3. Sono ammesse a contributo unicamente le domande riferite a comprensori per i quali, nelle tre stagioni invernali precedenti, è stata garantita l'apertura di almeno il 40 per cento delle piste, per una durata minima di sessanta giorni.

Articolo 4

(Entità dei contributi)

1. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto della regola degli aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Articolo 5

(Domande di intervento)

1. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, di seguito denominata struttura competente, entro il 31 marzo di ogni anno, pena l'irricevibilità delle domande stesse.

2. Le domande devono essere redatte sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente e corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura medesima.

3. Per l'acquisto della segnaletica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ai fini dell'ottenimento dei contributi, è necessaria la previa acquisizione del parere favorevole dell'Associazione dei gestori delle piste di fondo in ordine alla conformità alle tipologie di segnaletica stabilite per l'intero territorio regionale.

Articolo 6

(Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria)

1. La struttura competente provvede:

a) all'istruttoria delle domande, valutando l'ammissibilità delle spese, le soluzioni tecniche proposte e gli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa oggetto della domanda;

b) alla predisposizione della graduatoria provvisoria delle domande presentate, sulla base dei criteri di priorità approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto che:

1) alle domande relative a comprensori presso i quali non è stato previsto il pagamento di un biglietto di accesso alle piste nelle due stagioni invernali precedenti è attribuita una priorità inferiore;

2) possono essere ammesse a contributo le maggiori spese relative ad investimenti già finanziati ai sensi della presente legge, qualora strettamente correlate all'intervento iniziale.

2. La struttura competente trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, le domande di cui all'articolo 5 corredate della graduatoria provvisoria.

Articolo 7

(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la graduatoria definitiva e concede i contributi nei limiti della disponibilità di bilancio, stabilendone il relativo ammontare.

2. Entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente comunica al richiedente l'accoglimento o la reiezione della domanda di contributo.

3. Nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso, la Giunta regionale provvede alla revoca del medesimo e ammette a contributo, ove possibile e nei limiti delle risorse resesi così disponibili, le ulteriori domande di intervento, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6.

Articolo 8

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati subordinatamente all'avvenuto rilascio della concessione edilizia, ove dovuta in relazione alla tipologia di intervento finanziato.

2. La struttura competente verifica l'effettiva esecuzione delle opere e la conformità dei relativi documenti di spesa, erogando quote del contributo concesso in relazione alle porzioni di intervento già effettuate.

Articolo 9

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti, salva motivata autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, a non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di realizzazione degli interventi:

a) cinque anni per i beni mobili;

b) dieci anni, per i beni immobili e gli impianti.

2. Per i beni di cui al comma 1, lettera a), i relativi acquisti devono essere effettuati entro un anno dalla data di concessione del contributo.

3. Per i beni di cui al comma 1, lettera b), gli interventi finanziati devono essere avviati entro due anni dalla data di concessione del contributo e ultimati entro il termine previsto dalla concessione edilizia ovvero, qualora non dovuta, entro quattro anni dalla data di concessione del contributo.

4. Per i beni di cui al comma 1, lettera a), nel caso di mutamento del soggetto gestore, prima dello scadere del quinquennio, il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota non ammortizzata del contributo concesso.

5. I beneficiari sono altresì tenuti a garantire, per ognuna delle tre stagioni invernali successive alla concessione del contributo, l'apertura di almeno il 40 per cento delle piste, per una durata minima di sessanta giorni.

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo e l'obbligo in capo al beneficiario della sua restituzione con le modalità di cui all'articolo 10. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 10

(Restituzione del contributo)

1. In caso di revoca del contributo, il beneficiario deve restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme percepite, maggiorate degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 2.

2. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data di avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo.

3. La Giunta regionale, nel provvedimento di revoca, fissa le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro contributo previsto dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

6. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione del contributo.

Articolo 11

(Controlli tecnici, contabili e amministrativi)

1. La struttura competente provvede ai controlli sugli interventi oggetto di contributo e sulla regolare destinazione delle agevolazioni concesse; a tale scopo, i beneficiari devono consentire l'accesso ai luoghi e alla documentazione necessaria all'effettuazione delle verifiche disposte.

2. In caso di accertate irregolarità, la struttura competente dispone la sospensione delle somme da erogare a titolo di contributo e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla revoca e al recupero di quelle già erogate, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

Articolo 12

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono presentate entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 2.

Articolo 13

(Abrogazione)

1. La legge regionale 31 dicembre 1999, n. 45 (Nuove norme in materia di concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo), è abrogata.

Articolo 14

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 800.000 a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.2.1 dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Maquignaz.

Maquignaz (UV) - Disegno di legge regionale 208: interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico. Il presente disegno di legge, abrogando all'articolo 13 la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 45 (Nuove nome in materia di concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo), prevede nuove misure di sostegno per il settore dello sci nordico.

In considerazione dell'importanza che la pratica di tale sport riveste per la Valle d'Aosta sia sotto il profilo sportivo, sia sotto quello turistico, il presente disegno di legge regola la concessione di contributi in conto capitale per interventi finalizzati a migliorare i tracciati e le dotazioni delle piste. Possono beneficiare di tali contributi i soggetti pubblici o privati, gestori di piste per lo sci nordico ubicate nei comprensori valdostani.

L'articolo 3, stabilendo le voci di spesa ammissibili e sottolineando che sono ammesse a contributo unicamente le domande riferite a comprensori che nelle 3 stagioni invernali precedenti alla presentazione della domanda abbiano garantito l'apertura di almeno il 40% delle piste per almeno 60 giorni, definisce gli interventi per i quali si può accedere ai contributi. Essi si configurano in: realizzazione e adeguamenti dei tracciati, acquisto e installazione di sistemi di innevamento programmato a servizio delle piste, acquisto di segnaletica e di veicoli battipista e di motoslitte, anche usati.

L'articolo 4, nel rispetto della regola degli aiuti di Stato in regime di "de minimis", stabilisce l'entità del contributo, pari nella misura massima, dell'80% della spesa ammissibile.

Agli articoli 5 e 6, vengono stabiliti alcuni aspetti procedurali riguardanti la presentazione delle domande e la formazione della graduatoria provvisoria. Le domande devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di piste da sci (articolo 5) entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla documentazione stabilita con provvedimento del dirigente competente. Per quello che concerne la formazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari, l'articolo 6 stabilisce che essa viene redatta seguendo i criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale. Tale graduatoria viene trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno dalla struttura competente alla Giunta regionale, che con propria deliberazione (articolo 7), approva la graduatoria definitiva e concede i contributi nei limiti delle disponibilità di bilancio. Entro 30 giorni dalla data della deliberazione, la struttura competente comunica al richiedente l'accoglimento o la reiezione della domanda di contributo. In caso di rinuncia da parte del beneficiario, la Giunta regionale provvede alla revoca del contributo e all'ammissione, nei limiti delle risorse resesi disponibili, ulteriori domande di intervento seguendo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. L'erogazione dei contributi è inoltre subordinata all'avvenuto rilascio della concessione edilizia, ove dovuta in relazione alla tipologia di intervento. La struttura competente si impegna inoltre alla verifica dell'effettiva esecuzione delle opere e della conformità dei relativi documenti di spesa, erogando quote di contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori. L'accesso a tali contributi impone ai beneficiari un vincolo di destinazione sui beni mobili e immobili oggetto di agevolazione, rispettivamente di 5 e di 10 anni.

I commi 2 e 3 dell'articolo 9 del presente disegno di legge stabiliscono i termini massimi entro i quali devono essere avviati gli interventi oggetto di contributo e l'obbligo per i beneficiari di garantire, nelle 3 stagioni successive alla concessione del contributo, l'apertura di una percentuale minima di piste per un periodo di tempo definito.

All'articolo 10 vengono poi stabilite le modalità di restituzione del contributo allorquando la Giunta regionale ne disponga la revoca.

Tale disegno di legge prevede inoltre, all'articolo 11, che la struttura competente provvede ai controlli sugli interventi oggetto di contributo e sulla regolare destinazione delle agevolazioni concesse; a tale scopo i beneficiari si impegnano a garantire l'accesso ai luoghi, nonché alla documentazione necessaria all'effettuazione delle verifiche disposte. In caso di accertate irregolarità la struttura addetta ai controlli dispone la sospensione delle somme erogate e, qualora ne ricorrano i presupposti, alla revoca del contributo.

Si stabilisce inoltre all'articolo 12 che, in sede di prima applicazione, le domande di concessione di contributo dì cui al presente disegno di legge devono essere presentate entro 60 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale che definisce la documentazione da allegare alle domande medesime.

Per concludere, gli articoli 14 e 15 recano le disposizioni finanziarie e la dichiarazione d'urgenza, individuando l'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Reputiamo condivisibile questo disegno di legge presentato dal collega Maquignaz e di competenza dell'Assessore Pastoret, infatti voteremo a favore dello stesso. Il provvedimento riequilibra un po' i contributi e, dato che vi è stato uno sviluppo un po' troppo importante dell'innevamento artificiale, rivolto solo alle stazioni di sci da discesa e parimenti gli impianti da fondo hanno vissuto e vivono un po' di difficoltà sia dal punto di vista finanziario, sia da quello dell'innevamento, non siamo in maniera pregiudiziale e assoluta contro l'innevamento artificiale, certo che il consumo di risorse idriche e di energia è un problema, ma non è questo il caso delle piste da fondo. Sappiamo bene che l'innevamento artificiale e l'uso di macchine battipista per le piste da fondo è sicuramente più limitato rispetto a quello necessario per la manutenzione e l'apertura delle piste da discesa.

Abbiamo letto gli emendamenti dell'Assessore Pastoret, che diminuiscono i tempi di apertura delle piste come requisito per avere i contributi, chiediamo solo che ci spieghi il perché.

Abbiamo letto anche gli emendamenti del collega Sandri, non so se saranno ritirati, ma vorremmo puntualizzare un emendamento che è quello riferito all'eliminazione della parola "usati" per i mezzi battipista e per le motoslitte. Per frequentazione mia personale di piste e di gestori di piste, noi siamo contrari all'emendamento, perché va proprio nella direzione opposta al principio dell'evitare di spendere 150-200mila euro per un battipista nuovo, quando in alcune società sono a disposizione battipista usati che sono stati utilizzati per le piste da discesa, ma che potrebbero essere utilizzati per le piste da fondo, dove l'utilizzo è nettamente inferiore come ore, come sforzo del motore, anche in una prospettiva più sostenibile. Non è che anche piccole società che gestiscono pochi chilometri di anelli sono obbligati a comprare battipista nuovi, per cui si arricchiscono i concessionari. Non so che fine faranno gli emendamenti del "PD", sicuramente quello che vieta l'utilizzo dei contributi per battipista e mezzi usati non lo voteremo, gli altri potremo discuterli.

Si dà atto che dalle ore 11,27 assume la Presidenza il Vicepresidente Tibaldi.

Presidente - La parola alla Consigliera Fontana Carmela.

Fontana (PD) - Volevo intervenire prima che intervenga l'Assessore per dichiarare che gli emendamenti sono tutti ritirati.

Presidente - Dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.

Pastoret (UV) - Ringrazio la collega Fontana per aver ritirato questi emendamenti, evito quindi di tornare nel merito delle questioni; alcuni emendamenti sarebbero stati peraltro ostativi al buon funzionamento della legge, come ha ricordato il collega Venturella.

Si tratta di un disegno di legge importante che rende giustizia al settore dello sci di fondo e contribuisce a rafforzarlo; malgrado ciò, esso non prevede interventi per la realizzazione di nuove strutture, come aveva fatto intendere l'altro giorno il collega Bortot, perché questi interventi sono già regolati dalla legge n. 16/2007 che il Consiglio aveva approvato, che prevede peraltro che gli interventi da essa finanziati siano di interesse regionale e debbano avere una valenza strategica. Le somme che si rendono disponibili in questo provvedimento per gli investimenti e il loro modo di erogazione, che avviene in regime di "de minimis", consentono interventi per nuove realizzazioni esclusivamente di carattere complementare, piccole varianti e cose del genere. Con questo disegno di legge non si è quindi voluto provvedere a finanziamenti fuori scala, ma a delle misure di intervento che potessero consentire di effettuare quegli investimenti di base utili a garantire il funzionamento degli impianti e il loro mantenimento qualitativo. Le misure finanziarie sono ricomprese in regime di "de minimis", poiché vi sono anche soggetti gestori privati, riguardo ai quali si configurerebbero interventi assimilabili ad aiuti di Stato nel caso in cui si superasse tale limite. Il livello di contribuzione non può eccedere l'80%, rispetto alle spese ammesse, perché si è voluto mantenere l'analogia con la legge n. 8/2004.

Segnalo che il disegno di legge è stato condiviso in tutto il suo iter realizzativo con i rappresentanti dell'Associazione dei gestori delle piste di fondo; chiarisco che, quando si parla di acquisto ed installazione di sistemi di innevamento programmato, vale il fatto che non si tratta di interventi su larga scala e che essi non riguardano l'insieme del comprensorio, ma l'eventuale realizzazione di piccoli tratti in zone particolarmente esposte e l'acquisto dei tradizionali cannoni mobili a bassa pressione, perché non sarebbero compatibili sotto l'aspetto economico installazioni di innevamento tradizionale. Soddisfazione va espressa per questo disegno di legge, che contribuirà a mantenere su buoni livelli qualitativi i nostri comprensori sciistici di fondo e conseguentemente manterrà elevato lo "standard" dell'offerta turistica della Regione.

Per quanto riguarda l'emendamento che ho presentato, poiché sia l'articolo 3 sia l'articolo 9 prevedono dei periodi di apertura e delle durate che sono abbastanza ridotte e le abbiamo inserite così in legge dopo aver fatto una serie di analisi. La valutazione fatta sull'ultima stagione invernale, peraltro segnalataci dai gestori delle piste di fondo che hanno lavorato con gli uffici su questo provvedimento, è stata che, mantenendo quei criteri, nessuno avrebbe potuto accedere al contributo perché lo scorso anno si è stati al di sotto di quella media. Si inserisce allora questo emendamento all'articolo 12, nel quale si dice che "per le 3 stagioni invernali successive all'entrata in vigore della presente norma, i limiti... di cui agli articoli 3 e 9 sono dimezzati", poi, come sempre succederà, le norme si modificheranno: se avremo degli inverni migliori, in aumento, se ne avremo di peggiori, in diminuzione, questo lo dirà il tempo.

Ringrazio i Commissari che si sono occupati di questo disegno di legge, i quali hanno provveduto ad occuparsene in tempi rapidi in Commissione, facendo uno sforzo del quale siamo loro grati, ma soprattutto saranno loro grati i soggetti interessati dalla legge. Analogamente ringrazio il Consiglio per l'attenzione che vorrà prestare al provvedimento.

Presidente - Passiamo all'esame del disegno di legge, gli emendamenti sono stati ritirati da parte del "PD", rimane solo l'emendamento a firma dell'Assessore Pastoret.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 12 c'è l'emendamento dell'Assessore Pastoret, che recita:

Emendamento

All'articolo 12 è aggiunto il seguente comma 2:

"2. Per le tre stagioni invernali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti minimi di apertura delle piste di cui agli articoli 3, comma 3, e 9, comma 5, sono dimezzati.".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo così emendato:

Articolo 12

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono presentate entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Per le tre stagioni invernali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti minimi di apertura delle piste di cui agli articoli 3, comma 3, e 9, comma 5, sono dimezzati.

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 25

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.