Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3180 du 14 avril 2003 - Resoconto

OGGETTO N. 3180/XI Disegno di legge: "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Articolo 1 (Finalità e oggetto)

1. Al fine di semplificare e di accelerare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, di disporre di dati costantemente aggiornati per la programmazione degli interventi in campo agricolo e agro-ambientale, nonché per il monitoraggio in modo continuo della loro portata ed efficacia, la presente legge detta norme per la realizzazione e la gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane.

Articolo 2 (Sistema informativo agricolo regionale)

1. Il SIAR realizza l'integrazione delle informazioni disponibili per fornire strumenti e servizi adeguati agli operatori e agli utenti del settore agricolo, garantendo la protezione delle informazioni acquisite, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

2. Il SIAR opera nell'ambito del Sistema informativo regionale (SIR), disciplinato dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), e costituisce articolazione territoriale, su base regionale, del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura); esso può essere integrato ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni mediante la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA).

3. I flussi informativi tra gli operatori del sistema avvengono principalmente per via telematica, mediante la rete telematica regionale quale infrastruttura di base per il governo e la gestione dei servizi comuni agli operatori del settore agricolo.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità per l'aggiornamento, da parte dei soggetti interessati, delle informazioni contenute nel SIAR.

5. Alla realizzazione e alla gestione del SIAR provvede la struttura regionale competente in materia di politiche agricole, di seguito denominata struttura competente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.

Articolo 3 (Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane)

1. Nell'ambito del SIAR, è istituita l'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di seguito denominata Anagrafe.

2. Sono inserite nell'Anagrafe le informazioni relative ai soggetti pubblici e privati che abbiano intrattenuto o intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con l'Amministrazione regionale per ragioni connesse all'attività agricola, agro-alimentare e forestale.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono identificati attraverso il codice fiscale di pertinenza, che costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUUA).

4. L'Anagrafe individua, per ciascun soggetto esercente attività agricola, agro-alimentare e forestale, le unità tecnico-economiche facenti capo allo stesso.

Articolo 4 (Unità tecnico-economica)

1. Per unità tecnico-economica si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotti, a qualsiasi titolo, dal titolare dell'azienda ed aventi una propria autonomia produttiva. Ai fini dell'Anagrafe, l'unità tecnico-economica, ubicata in una specifica porzione di territorio, è identificata tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente.

2. L'alpeggio, per le peculiari caratteristiche tecniche, economiche ed organizzative, è considerato unità aziendale autonoma ad operatività esclusivamente stagionale.

Articolo 5 (Iscrizione all'Anagrafe)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritti d'ufficio all'Anagrafe, previo accertamento dell'attualità e della correttezza dei dati identificativi in possesso della struttura competente.

2. Nell'ipotesi in cui la struttura competente non disponga in modo completo dei dati di cui al comma 1, sospende l'iscrizione dei relativi soggetti interessati e comunica agli stessi il termine entro il quale devono procedere alla regolarizzazione o all'aggiornamento dei dati. L'inadempimento comporta la mancata registrazione dell'azienda negli archivi dell'Anagrafe.

3. I soggetti iscritti all'Anagrafe sono tenuti altresì a comunicare ogni variazione inerente ai dati comunicati, compilando il modello di variazione predisposto e fornito dalla struttura regionale competente, sulla base dello schema-tipo adottato con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Articolo 6 (Fascicolo aziendale)

1. Per ciascun soggetto iscritto all'Anagrafe è costituito il fascicolo aziendale, composto da un modello cartaceo e da uno elettronico, riepilogativi dei dati identificativi aziendali.

2. Le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono utilizzati dalle strutture regionali competenti ai fini dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi di competenza relativi ai soggetti iscritti, salva diversa valutazione o integrazione dei dati disponibili e comunque necessari.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il fascicolo aziendale è costituito sulla base dei dati comunicati alla struttura competente dai soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 5. Successivamente, gli iscritti sono tenuti a comunicare ogni altro dato utile richiesto dalla struttura regionale competente ai fini della rilevazione dei dati necessari alla costituzione dei contenuti informativi dell'Anagrafe di cui all'articolo 7.

Articolo 7 (Contenuti informativi dell'Anagrafe)

1. Le informazioni sui singoli soggetti contenute nell'Anagrafe sono, in particolare, le seguenti:

a) i dati anagrafici del legale rappresentante dell'azienda;

b) la sede legale, l'ubicazione dell'azienda e delle unità tecnico-economiche, identificate tramite il codice ISTAT, ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

c) i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agro-alimentari e forestali;

d) la consistenza zootecnica complessiva delle aziende e delle singole unità tecnico-economiche;

e) la consistenza territoriale, il titolo di conduzione e l'individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e di telerilevamento;

f) le domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti e lo stato dei singoli procedimenti;

g) le risultanze dei controlli e delle ispezioni eseguiti presso le aziende ai sensi della normativa vigente;

h) l'iscrizione ad enti associativi con conferimento di delega per i rapporti con l'Amministrazione regionale;

i) le variazioni giuridicamente rilevanti inerenti alla titolarità dell'azienda e dei beni strumentali che la costituiscono;

j) ogni altro dato o informazione utile, comunque attinente all'esercizio dell'attività svolta.

Articolo 8 (Accesso all'Anagrafe)

1. Possono accedere alle informazioni e ai dati iscritti all'Anagrafe:

a) le pubbliche amministrazioni, per i propri fini istituzionali, previa stipulazione di apposita convenzione con la Regione;

b) i soggetti iscritti all'Anagrafe ed i soggetti dalle stesse delegati nonché le loro forme associative, limitatamente ai dati alle stesse inerenti.

2. Gli accessi all'Anagrafe dei soggetti di cui al comma 1 sono registrati su appositi archivi, conservati presso la struttura competente.

Président La parole au rapporteur, le Conseiller Cottino.

Cottino (UV) Voglio precisare subito che questa relazione è stata concordata con il collega Bionaz, il quale è relatore per incarico della II Commissione, così come lo sono per la III Commissione, per cui è anche a nome suo che mi accingo a presentare in Consiglio la relazione al disegno di legge in oggetto.

Questo disegno di legge, come chiaramente enunciato nella relazione accompagnatoria, si pone quale obiettivo l'istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane che, al di là di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale, si pone quale obiettivo quello di facilitare sia i diretti interessati sia le associazioni di categoria nei rapporti con gli enti pubblici. Per enti pubblici si intendono evidentemente non solo Regione e comuni, ma anche Unione Europea e Stato italiano.

L'applicazione del Piano di sviluppo rurale per la Valle d'Aosta ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99, principale riferimento normativo per gli aiuti in agricoltura, ha determinato un notevole cambiamento anche nell'organizzazione procedurale dell'Assessorato dell'agricoltura e risorse naturali. Gli obiettivi più lapalissiani sono quelli di un monitoraggio completo e preciso sia durante il periodo di erogazione dei contributi, sia del successivo controllo di verifica dei risultati raggiunti. Un po' meno evidente è forse il controllo preventivo di tutti gli indicatori di sviluppo che sono fondamentali per la nuova programmazione degli interventi nel settore agricolo come previsti dal già citato Piano di sviluppo rurale. In questo contesto l'anagrafe regionale si pone l'obiettivo di raggruppare in un unico dossier tutti i dati riguardanti le singole aziende del settore agricolo.

Come già ricordato all'inizio, ciò permetterà un'immediata valutazione di tutti quegli indicatori di sviluppo previsti dall'Unione Europea, così come permetterà, anche in ossequio ai piani nazionali, la facilitazione e la semplificazione di tutte le pratiche che necessitano ad ogni richiedente interventi previsti dalla normativa vigente. Infatti, poter attingere ad un'unica fonte tutti i dati e documenti richiesti dalle varie pratiche è sicuramente più agevole che non correre da un ufficio all'altro per richiedere le stesse cose ed è senza dubbio per l'utente un'enorme risparmio di tempo e fatica, oltre che di dispendio economico. Inoltre, grazie alla già ricordata possibilità di avere un'immediata valutazione dei requisiti di ammissibilità, dovrebbe anche accelerare notevolmente l'iter di tutte le pratiche. L'accesso al fascicolo dell'anagrafe regionale delle aziende agricole significa di fatto poter, per tutti, accedere allo sportello unico dell'agricoltura.

Prima di prendere in esame i vari articoli di questo disegno di legge è ancora il caso di sottolineare che il Sistema informativo agricolo regionale - il cosiddetto SIAR - ha anche come obiettivo - in parte già raggiunto - l'integrazione delle diverse informazioni disponibili relative al settore agricolo e contenute in diversi archivi informatici non sufficientemente collegati fra di loro. Il SIAR opera all'interno del SIR (Sistema informativo regionale) ed è integrabile al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale). L'insieme dei vari strumenti informatici ci permettono anche l'integrazione con gli altri sistemi informativi disponibili quali la RUPA (Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni) e il CSIA (Centro smistamento informazioni anagrafiche), oltre che con le banche dati di altri enti e associazioni.

Questo disegno di legge si compone di 8 articoli che, per la loro linearità e chiarezza, mi permettono di esaminarli in questa relazione in modo molto veloce:

- l'articolo 1 definisce le finalità in modo molto preciso e prevede la realizzazione del sistema informativo e dell'anagrafe delle aziende agricole;

- l'articolo 2 chiarisce l'operatività degli strumenti che con questo disegno di legge si vuole istituire per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, definisce l'utilizzazione di sistemi informativi già in essere sia a livello nazionale che regionale. Prevede inoltre chi gestisce il sistema informativo, come lo si deve gestire e, infine, prevede che la Giunta regionale, attraverso un regolamento ad hoc, emani le modalità di aggiornamento dello stesso;

- l'articolo 3 prevede l'istituzione dell'anagrafe e chi ne deve far parte. In questo articolo è previsto anche un modello di identificazione delle aziende agricole attraverso il codice unico;

- l'articolo 4 spiega cosa si intende con il concetto di "unità tecnico-economica" prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3. Introduce inoltre un concetto che ritengo estremamente importante da sottolineare ed è quello che l'alpeggio venga considerato "unità aziendale autonoma" che opera evidentemente con carattere stagionale;

- l'articolo 5 precisa le modalità di iscrizione e i soggetti che ne fanno parte. Disciplina i casi di sospensione e di mancata registrazione quando si verifichino determinate situazioni. Prevede inoltre l'obbligo, per i soggetti iscritti all'anagrafe, di comunicazioni di ogni variazione dei dati comunicati al momento dell'iscrizione alla stessa;

- l'articolo 6 disciplina le modalità della costituzione del fascicolo aziendale precisando che verrà composto sia da un modello cartaceo che da uno elettronico. Precisa poi come avviene l'istituzione del fascicolo in fase di prima attuazione della legge e le modalità del suo aggiornamento;

- l'articolo 7 si limita ad elencare quali informazioni devono essere contenute nell'anagrafe;

- l'articolo 8 precisa i soggetti aventi diritto d'accesso ai dati e alle informazioni dell'anagrafe.

Va precisato che quando si parla di "convenzione per l'accesso all'anagrafe da parte delle pubbliche amministrazioni", limitato peraltro strettamente ai propri fini istituzionali, si intende soprattutto concordare le modalità tecniche e non certamente di altro genere.

Président Je déclare ouverte la discussion générale.

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (LCdL) Il nostro gruppo ha esaminato con attenzione questo disegno di legge e dobbiamo dire che possiamo condividere le finalità che lo ispirano, ma, contestualmente, esprimiamo alcune preoccupazioni rispetto alle finalità indicate all'articolo 1 del disegno di legge - peraltro ribadite con enfasi dal relatore - le quali, a nostro parere, non hanno chiara percezione nel sintetico articolato dello stesso disegno di legge. Ci spieghiamo meglio.

Se è condivisibile il fine di semplificare e accelerare le pratiche degli utenti del mondo agricolo da una parte e, dall'altra, avere un quadro di insieme il più possibile aggiornato in tempo reale, le perplessità insorgono dal fatto che, nell'esaminare gli articoli successivi, si evidenziano alcuni obblighi a carico degli operatori del settore agricolo senza andare ad eliminare altri obblighi che attualmente già gravano sugli operatori del settore agricolo. Questo soprattutto nell'articolo 5, dove, al comma 3, si precisa che ogni variazione inerente i dati comunicati deve essere successivamente comunicata all'anagrafe con la procedura quivi indicata.

Noi immaginiamo e auspichiamo - e su questo argomento presenteremo un emendamento - che queste variazioni, nel momento in cui si verificano, siano da comunicare solo se non sono già state comunicate in base alle procedure vigenti ad altri servizi, sul principio che se gli operatori di settore hanno l'obbligo per un insieme normativo pre-esistente di comunicare questi dati di variazione ad altre strutture, ad altri servizi dell'Amministrazione, questi dati vengano direttamente acquisiti dall'anagrafe attraverso meccanismi di comunicazione telematica e informatica interna. Questo però non è scritto; di conseguenza, rimane in legge l'obbligo di comunicare comunque ogni variazione all'anagrafe, prescindendo dal fatto che questa variazione sia stata già comunicata - oppure no - ad altri uffici o servizi. Sul fascicolo aziendale abbiamo la perplessità del comma 3, dove si dice nel secondo periodo che gli iscritti sono tenuti a comunicare ogni altro dato utile richiesto dalla struttura regionale competente. Tale perplessità nasce dal fatto che la struttura regionale competente è la struttura amministrativa, che diventerebbe immediatamente soggetto attuatore di questa semplificazione legislativa, senza che questi elementi utili tornino all'aula del Consiglio o comunque alla valutazione della Giunta.

Noi sappiamo, per esperienza, che difficilmente la burocrazia riesce a contenersi, ma, molto spesso, con il condivisibile principio di essere più efficace e più efficiente, finisce alla fine per produrre ulteriori aggravi di tipo burocratico. Di conseguenza, se ogni altro dato utile dovrà essere comunicato, riteniamo sia opportuno che tale dato sia oggetto di una valutazione in sede politica a livello amministrativo, quanto meno di Giunta, e che non venga data una delega in bianco all'apparato. Su quanto detto presentiamo un emendamento di tipo abrogativo di questo comma 3.

Riteniamo importante quanto è stato scritto nella relazione illustrata dal collega Cottino, riguardo alla possibilità di avere questa visione di insieme, con una tempistica che sia il più possibile una tempistica reale; riteniamo che questo sia un dato importante non solo per la struttura amministrativa e per i singoli operatori di settore - in relazione, ovviamente, alle proprie posizioni aziendali -, ma per tutti quanti abbiano interesse ad attingere ad analisi, valutazioni di quello che è il comparto agricolo.

Di conseguenza, proporremmo, con un ulteriore emendamento, di istituire un comma 3 all'articolo 8, nel quale chiediamo che l'insieme di questi dati, preservando la riservatezza, vengano aggregati in una sezione di tipo statistico che venga messa in rete e che sia disponibile a tutti accedendo al sito Internet della Regione: questo proprio per far sì che vi sia una percezione di quella che è la situazione del settore in tempo reale, accessibile a tutti dal punto di vista statistico.

L'ultima preoccupazione o perplessità è che questa legge non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi, perché non c'è alcuna previsione di impegno a bilancio; ci auguriamo che sia così, perché? Perché nel settore dell'informatizzazione gli investimenti fatti da questa Amministrazione sono stati ingenti, importanti per quelle che sono le cifre investite, perlomeno per l'ultimo triennio!

Se questo è il frutto di una parte di quegli investimenti, chiaramente la nostra condivisione a questo disegno di legge potrebbe essere maggiore rispetto ad una soluzione di impronta diversa. Il giudizio finale su questo disegno di legge lo sospendiamo all'esito di quelli che sono gli emendamenti che depositiamo e che in sintesi ho illustrato; di conseguenza, ci riserviamo, a seguito della valutazione che verrà data ai nostri emendamenti, di esprimere un giudizio più compiuto su questo disegno di legge.

Président La parole au Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) Se ho capito bene, il Consigliere Frassy propone di cassare il comma 3 dell'articolo 5…

(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)

… dell'articolo 6, che dice una cosa diversa. Qui, senza abolirlo, si potrebbe fare riferimento alla legge n. 19… adesso non ricordo esattamente l'articolo dove si dice che nessuno è tenuto a fornire un'informazione che l'Amministrazione già detiene. Questo permette di fornire l'informazione qualora non sia un'informazione che l'Amministrazione ha già, e di poter fare riferimento all'informazione che l'Amministrazione ha già nel caso che ce l'abbia, a seconda della fattispecie. L'abolizione "tout court" - non so quale sia la posizione della Giunta - mi sembra però un po' troppo!

Président La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV) Etant donné la présentation d'amendements de nature technique, je demanderais cinq minutes de suspension pour les analyser.

Président Le Conseil est suspendu pendant cinq minutes.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 21,43 alle ore 21,56.

Président Nous reprenons nos travaux.

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (LCdL) Per comunicare che a seguito della sospensione per l'esame degli emendamenti proposti dal nostro gruppo, gli emendamenti come distribuiti sono stati recepiti con le variazioni di cui darei lettura.

Il primo emendamento, riformulato, recita: "I dati già in possesso di altre strutture…" e poi prosegue come era già scritto nel testo distribuito. Il secondo emendamento viene così modificato: "Abrogare… " non più il comma tre, ma "… il secondo periodo del comma tre". Il terzo emendamento rimane tale e quale a quello distribuito.

Président Je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV) Deux brièves considérations. Avant tout pour remercier le rapporteur, les Commissions et les bureaux de l'Assessorat, qui ont beaucoup travaillé pendant ces années, afin de réorganiser l'Assessorat et d'avoir la possibilité d'arriver aujourd'hui à définir un bureau qui doit devenir un point de référence pour toutes les instances de l'Assessorat.

C'est dans cette direction que la loi en question va: réussir à simplifier et faciliter surtout les usagers qui s'approchent de l'Assessorat à l'agriculture, avoir à disposition des données précises pour pouvoir programmer les interventions, opérer les contrôles nécessaires et surtout pour accélérer les procédures; par conséquent, accélérer le payement des différentes aides du secteur.

C'est une loi très simple, mais qui aura des effets très positifs surtout quant à l'approche des usagers, qui auront des facilitations quant aux procédures liées aux nombreuses instances qui sont adressées à l'Assessorat. Nous avons accepté volontiers les amendements, puisqu'ils vont dans le sens d'améliorer encore cette disponibilité envers les usagers.

Président On passe à l'examen de la loi. Je rappelle que la IIème Commission a donné son avis favorable à la majorité, ainsi que la IIIème Commission.

Sur l'article 1er la parole au Conseiller Frassy.

Frassy (LCdL) Brevemente, perché avevamo sospeso il giudizio finale su questo provvedimento alla valutazione sugli emendamenti che avevamo presentato. Non possiamo che ribadire, di conseguenza, il nostro giudizio positivo su un disegno di legge di semplificazione e riteniamo in parte di aver contribuito a "semplificare la semplificazione" - con un gioco di parole - con una utile precisazione in seno a questo disegno di legge.

Un disegno di legge che potrà rendere meno complessa la parte di burocrazia che interessa molti settori, che in particolare grava su quei settori più distanti dall'Amministrazione, come è il settore che qui si va a regolamentare: quello degli operatori agricoli.

Président Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 29

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 29

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 29

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 29

Le Conseil approuve à l'unanimité.

A l'article 5 il y a un amendement du groupe "La Casa delle Libertà", dont je donne lecture:

Emendamento Articolo 5 - Aggiungere alla fine del comma tre:

"I dati già in possesso di altre strutture regionali non sono oggetto di specifica comunicazione e vengono acquisiti d'ufficio dall'Anagrafe".

Je soumets au vote l'article 5 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 5 (Iscrizione all'Anagrafe)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritti d'ufficio all'Anagrafe, previo accertamento dell'attualità e della correttezza dei dati identificativi in possesso della struttura competente.

2. Nell'ipotesi in cui la struttura competente non disponga in modo completo dei dati di cui al comma 1, sospende l'iscrizione dei relativi soggetti interessati e comunica agli stessi il termine entro il quale devono procedere alla regolarizzazione o all'aggiornamento dei dati. L'inadempimento comporta la mancata registrazione dell'azienda negli archivi dell'Anagrafe.

3. I soggetti iscritti all'Anagrafe sono tenuti altresì a comunicare ogni variazione inerente ai dati comunicati, compilando il modello di variazione predisposto e fornito dalla struttura regionale competente, sulla base dello schema-tipo adottato con provvedimento del dirigente della struttura competente. I dati già in possesso di altre strutture regionali non sono oggetto di specifica comunicazione e vengono acquisiti d'ufficio dall'Anagrafe.

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 29

Le Conseil approuve à l'unanimité.

A l'article 6 il y a un amendement du groupe "La Casa delle Libertà", dont je donne lecture:

Emendamento Articolo 6 - Abrogare il secondo periodo del comma tre.

Je soumets au vote l'article 6 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 6 (Fascicolo aziendale)

1. Per ciascun soggetto iscritto all'Anagrafe è costituito il fascicolo aziendale, composto da un modello cartaceo e da uno elettronico, riepilogativi dei dati identificativi aziendali.

2. Le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono utilizzati dalle strutture regionali competenti ai fini dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi di competenza relativi ai soggetti iscritti, salva diversa valutazione o integrazione dei dati disponibili e comunque necessari.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il fascicolo aziendale è costituito sulla base dei dati comunicati alla struttura competente dai soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 5.

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 29

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 29

Le Conseil approuve à l'unanimité.

A l'article 8 il y a un amendement du groupe "La Casa delle Libertà", dont je donne lecture:

Emendamento Articolo 8 - Aggiungere il seguente comma:

"3. L'Anagrafe aggiorna semestralmente a fini divulgativi una sezione statistica liberamente accessibile dal sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta"

Je soumets au vote l'article 8 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 8 (Accesso all'Anagrafe)

1. Possono accedere alle informazioni e ai dati iscritti all'Anagrafe:

a) le pubbliche amministrazioni, per i propri fini istituzionali, previa stipulazione di apposita convenzione con la Regione;

b) i soggetti iscritti all'Anagrafe ed i soggetti dalle stesse delegati nonché le loro forme associative, limitatamente ai dati alle stesse inerenti.

2. Gli accessi all'Anagrafe dei soggetti di cui al comma 1 sono registrati su appositi archivi, conservati presso la struttura competente.

3. L'Anagrafe aggiorna semestralmente a fini divulgativi una sezione statistica liberamente accessibile dal sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 29

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.