Objet du Conseil n. 3181 du 14 avril 2003 - Resoconto
OGGETTO N. 3181/XI Disegno di legge: "Disciplina della Route des vins de la Vallée d'Aoste".
Articolo 1 (Finalità e oggetto)
1. Al fine di favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali, di valorizzare i territori a specifica vocazione vitivinicola e di promuovere le attività agricole, nonché i prodotti tipici e tradizionali, la Regione disciplina la realizzazione di un percorso enoturistico denominato Route des vins de la Vallée d'Aoste, di seguito denominato Route des vins.
Articolo 2 (Route des vins)
1. La Route des vins è un percorso che si sviluppa all'interno di un comprensorio definito, in particolare nelle aree vitate espressione di produzioni di qualità ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine), lungo il quale insistono vigneti, cantine, aziende agricole, laboratori artigiani, aziende di prodotti tipici e tradizionali e strutture ricettive inseriti in un contesto di valori naturali, paesaggistici, architettonici, storici e culturali di particolare pregio.
2. La Route des vins costituisce strumento per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) garantire l'integrazione delle produzioni tradizionali, nonché di quelle tipiche riconosciute dall'Unione europea nel sistema complessivo di sviluppo del territorio rurale, ponendo la produzione vitivinicola come settore trainante rispetto alle altre attività agro-alimentari;
b) qualificare e sviluppare l'afflusso dei visitatori nelle aree interessate dalla Route des vins e dagli itinerari secondari, con particolare riferimento al comprensorio viticolo tutelato dalla denominazione di origine controllata Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste;
c) promuovere e valorizzare la produzione vinicola regionale e tutte le potenzialità economiche e sociali che si possono creare in sinergia con la risorsa turistica;
d) promuovere un turismo enogastronomico di qualità, teso alla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali;
e) concorrere a promuovere, in correlazione all'offerta enogastronomica, la conoscenza e la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri, dei luoghi della storia e della cultura della Valle d'Aosta, nonché delle peculiarità artistiche e architettoniche del paesaggio valdostano;
f) creare sinergie tra gli operatori economici del comparto agro-alimentare, attivare collaborazioni con le organizzazioni turistiche e gli enti locali, al fine di promuovere il territorio rurale della Valle d'Aosta e diversificare ulteriormente l'offerta turistica.
Articolo 3 (Disposizioni attuative)
1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, in particolare:
a) il disciplinare che fissa gli standard di qualità minimi dei servizi, funzionali all'accoglienza, offerti nell'ambito della Route des vins;
b) lo statuto tipo del Comitato promotore di cui all'articolo 4.
Articolo 4 (Modalità di riconoscimento)
1. Il riconoscimento di Route des vins è accordato, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, su richiesta di un Comitato promotore del quale possono far parte tutte le aziende vitivinicole, singole o associate, produttrici di vini a denominazione di origine controllata Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste, aventi sede nel territorio della regione.
2. Ai fini del riconoscimento, il Comitato promotore, unitamente alla richiesta di cui al comma 1, presenta alla struttura regionale competente in materia di promozione e viticoltura, di seguito denominata struttura competente, il progetto per la costituzione, la realizzazione e la gestione della Route des vins. Il progetto deve essere sottoscritto da almeno due terzi dei rappresentanti legali dei soggetti aderenti alle cantine cooperative operanti sul territorio regionale con un numero di associati superiore a quaranta, in rappresentanza di almeno un terzo dei produttori di uve iscritti all'albo di cui all'articolo 15 della l. 164/1992.
3. Il progetto di cui al comma 2 può essere sottoscritto anche dai rappresentanti legali delle associazioni di produttori privati di vini a denominazione di origine controllata Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste, con un minimo di venti associati.
4. Il progetto di cui al comma 2 deve essere corredato:
a) di una proposta di statuto, che definisce le norme per il funzionamento e l'organizzazione del Comitato promotore, nel rispetto dello statuto tipo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) di una proposta di identificazione di un logotipo specifico;
c) di una cartografia in scala 1:50.000, che individui il comprensorio e il tracciato principale interessato dalla Route des vins.
5. La struttura competente, entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di cui al comma 2, provvede all'istruttoria dello stesso, verificando la conformità dello statuto proposto con quello di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché la corrispondenza del tracciato agli obiettivi di cui all'articolo 2.
6. A conclusione dell'istruttoria, l'assessore competente provvede, con proprio decreto, all'approvazione del progetto e al riconoscimento dell'itinerario della Route des vins.
Articolo 5 (Associazione Route des vins)
1. Entro un anno dal riconoscimento dell'itinerario della Route des vins, il Comitato promotore si costituisce, a pena di decadenza del riconoscimento stesso, in organismo associativo denominato Associazione Route des vins. L'Associazione, senza scopo di lucro, è aperta a tutti i soggetti pubblici o privati aventi uno specifico interesse alla realizzazione degli obiettivi previsti nella presente legge e nelle relative disposizioni attuative.
2. L'Associazione Route des vins, costituita con atto pubblico, è retta da uno statuto che deve essere trasmesso alla struttura competente che ne verifica la conformità ai contenuti della presente legge.
3. L'Associazione Route des vins svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) realizza e gestisce la Route des vins nel rispetto della presente legge, delle disposizioni attuative e del progetto di cui all'articolo 4, comma 2;
b) verifica che gli associati possiedano gli standard di qualità minimi dei servizi, funzionali all'accoglienza, di cui all'articolo 3), comma 1, lettera a);
c) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei propri associati;
d) provvede alla promozione della Route des vins in collaborazione con tutti i soggetti interessati, ivi compresa la Regione e gli enti locali interessati;
e) svolge attività di formazione nei confronti dei soggetti aderenti alla Route des vins e di quelli coinvolti nell'attività di accoglienza e fruizione della Route des vins stessa.
Articolo 6 (Comitato regionale di coordinamento)
1. È istituito presso la struttura competente il Comitato regionale di coordinamento della Route des vins.
2. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) fornisce supporto tecnico alla struttura competente e all'Associazione di cui all'articolo 5;
b) formula proposte inerenti la gestione della Route des vins;
c) esprime parere sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 9, per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c).
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a:
a) definire la composizione del Comitato;
b) nominare i componenti del Comitato;
c) stabilire le modalità di funzionamento del Comitato.
Articolo 7 (Interventi finanziari)
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale può concedere contributi, ai sensi delle azioni previste dal Piano di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta per il periodo 2000-2006, per i seguenti interventi:
a) lo studio e l'apposizione della specifica segnaletica;
b) la promozione, a livello regionale, nazionale e internazionale, della Route des vins, attraverso la partecipazione a fiere, eventi e l'organizzazione di iniziative di valorizzazione e di divulgazione;
c) le azioni pubblicitarie condotte mediante i mezzi di comunicazione di massa e la realizzazione di materiale promozionale;
d) la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle strutture di accoglienza, ivi compresi gli arredi e i materiali di supporto, indispensabili alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge.
Articolo 8 (Beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 7:
a) l'Associazione Route des vins per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) gli operatori vitivinicoli, singoli o associati, aderenti alla Route des vins, per gli interventi di cui al comma 1, lettera d).
Articolo 9 (Modalità di presentazione delle domande e istruttoria)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 7, i soggetti beneficiari devono presentare apposita domanda alla struttura competente.
2. I termini per la presentazione della domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti con provvedimento del dirigente della struttura competente.
Articolo 10 (Disposizione di rinvio)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce la spesa ammissibile, nonché ulteriori criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7.
Articolo 11 (Disposizione finanziaria)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2004, in euro 100.000 e, a decorrere dall'anno 2005, in annui euro 300.000.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.03. (Interventi per l'incremento delle colture) e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 44045 (Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.08. (Interventi a favore della cooperazione) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2003/2005.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Président La parole au rapporteur, le Conseiller Bionaz.
Bionaz (UV) Il disegno di legge n. 194 recepisce le norme-quadro nazionali stabilite con la legge n. 268 del 27 luglio 1999 in materia di disciplina delle strade del vino e finalizzate all'istituzione da parte delle Regioni di questi percorsi enoturistici: tali norme - nate con l'obiettivo di valorizzare i territori a vocazione vinicola con particolare riguardo alle zone di produzioni qualitative - stabiliscono che per "strade del vino" si intendono i percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali si possono apprezzare e visitare valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine agricole singole o associate aperte al pubblico. Le stesse norme rinviano alle Regioni la definizione degli organi di gestione e fruizione delle strade del vino, delle strutture e infrastrutture funzionali a questi percorsi, così come il reperimento delle relative risorse finanziarie.
In questi anni dieci regioni e una provincia autonoma si sono dotate di un'apposita legge istitutiva di nuove strade del vino o di formalizzazione di quelle già esistenti: nella nostra Regione risale al 1987 il primo progetto denominato "Route des vins", avviato con l'obiettivo di far conoscere i vini valdostani attraverso l'indicazione del loro territorio di produzione e, al contempo, di sensibilizzare ristoratori e albergatori sull'opportunità di includere la produzione vinicola regionale nelle rispettive offerte. Si trattava allora di un'iniziativa innovativa, che ebbe un buon successo e contribuì a far accrescere l'interesse verso i nostri vini, oggi protagonisti apprezzati delle carte dei vini di quasi tutti i ristoranti valdostani.
Con questo disegno di legge la figura del viticoltore viene posta al centro dell'attenzione dell'enoturista, condotto attraverso un percorso guidato all'interno delle zone di produzione alla scoperta dei locali di trasformazione e di tutte le altre componenti culturali, ambientali e produttive che caratterizzano il territorio. Attualmente il panorama vitivinicolo valdostano si compone di sei cantine cooperative e di oltre venti produttori privati che, insieme ai numerosi piccoli viticoltori, garantiscono una produzione lorda vendibile superiore ai cinque milioni di euro all'anno e una superficie vitata prossima ai 600 ettari.
L'intero comparto vitivinicolo valdostano negli ultimi dieci anni è stato protagonista di una notevole evoluzione che ha portato a valorizzare fortemente la qualità del vino prodotto e, se la tendenza attuale sarà confermata, i prossimi anni forniranno ottime prospettive di sviluppo sia per gli operatori del settore che per l'intero sistema rurale valdostano. L'enoturismo, insieme all'agroturismo, costituiscono un po' una chiave di accesso per entrare in contatto con gli abitanti più strettamente legati ad un determinato territorio e con il patrimonio storico e culturale, con gli usi e i costumi della popolazione residente ed attiva in quel medesimo territorio.
Questo disegno di legge è, al contempo, uno strumento di valorizzazione del territorio a vocazione vinicola, all'interno del quale vivono e lavorano sia i viticoltori, sia altri operatori che contribuiscono a formare l'offerta turistica completa: dagli albergatori e ristoratori, agli operatori agrituristici, dalle cantine agli artigiani, eccetera.
L'articolo 1 definisce, quali finalità della legge, lo sviluppo armonico delle aree rurali, la valorizzazione dei territori a specifica vocazione vitivinicola e la promozione delle attività agricole e dei prodotti tipici e tradizionali della Regione.
L'articolo 2 stabilisce cosa si intende per comprensorio definito, all'interno del quale individuare il percorso della "Route des vins", e quali sono gli obiettivi da raggiungere attraverso questo strumento: in particolare l'integrazione delle produzioni tradizionali nel sistema complessivo di sviluppo del territorio rurale, la qualificazione e lo sviluppo dell'afflusso dei visitatori, la valorizzazione della nostra produzione vinicola di qualità, la promozione del turismo enogastronomico, l'attivazione di sinergie fra operatori economici del comparto agro-alimentare.
L'articolo 3 demanda alla Giunta la definizione del disciplinare che fissa gli standard di qualità minimi che devono essere garantiti dagli aderenti alla "Route des vins" e lo statuto tipo del Comitato promotore della "route" stessa.
L'articolo 4 determina la composizione del Comitato promotore, stabilendo che possono farne parte tutte le aziende vitivinicole produttrici di vini DOC della nostra Regione, individua la struttura incaricata della raccolta dell'istanza e della sua istruttoria, e stabilisce che il progetto e l'itinerario correlato siano approvati con Decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali.
L'articolo 5 stabilisce in un anno dal riconoscimento ufficiale dell'itinerario della "Route des Vins" il termine entro il quale il Comitato promotore deve trasformarsi in Associazione senza scopo di lucro, aperta a tutti i soggetti aventi uno specifico interesse alla realizzazione degli obiettivi previsti nella legge.
L'articolo 6 norma l'istituzione del Comitato regionale di coordinamento della "Route des Vins", cui sono affidati compiti di supporto tecnico all'Associazione nonché di proporre modalità di gestione della Route ed esprimere pareri in merito alle domande di contributo pubblico presentate nell'ambito della presente legge.
L'articolo 7 determina le diverse tipologie di interventi ammessi a contributo e relative percentuali.
L'articolo 8 individua come beneficiari dei finanziamenti l'Associazione "Route des vins" e gli operatori vitivinicoli.
L'articolo 9 definisce modalità di presentazione e di istruttoria delle domande.
L'articolo 10 demanda alla Giunta la definizione della spesa ammissibile e delle modalità di concessione degli aiuti.
L'articolo 11 contiene le disposizioni finanziarie. Non sono previsti fondi per l'anno di bilancio 2003, essendo questo periodo sicuramente necessario alla fase di costituzione del Comitato e al successivo riconoscimento della "Route des vins".
Président Je déclare ouverte la discussion générale.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) Credo non si possa che approvare e condividere l'obiettivo di fondo della legge, che è quello di valorizzare i prodotti locali anche con finalità turistiche, facendo della specificità e della genuinità del prodotto un "atout turistico", potenziando quel settore gastronomico che sta prendendo sempre più piede in Italia e che vede la nostra Valle ancora impreparata; infatti, in Italia, già da tempo vi sono leggi per le strade del vino. Nella nostra regione, al di là di proposte periodiche di fiere e feste gastronomiche più frequenti nel periodo estivo, mancano delle proposte continuative e costanti che possano intercettare il turista anche in altri periodi dell'anno. Ben venga quindi la "Route des vins"!
Rispetto all'impostazione noi esprimiamo alcune perplessità, che avevamo già sollevato in commissione, e le presentiamo, perché ci sembra utile che anche su questo si rifletta nel momento in cui si intende intervenire per attuare la legge.
Innanzitutto, nel primo articolo della legge, si individua come obiettivo quello di valorizzare i territori a specifica vocazione vitivinicola nonché i prodotti tipici e tradizionali, ma nel prosieguo dell'articolato, a nostro avviso, questo secondo aspetto è messo un po' tra parentesi: forte è l'attenzione alla viticoltura come settore trainante rispetto alle altre attività agroalimentari. Non vorremmo che con questa legge si aprisse un percorso tale per cui, a fronte di ogni settore portante dell'agricoltura che si vuol promuovere, occorre predisporre una legge specifica. Andremmo in una situazione in cui leggi settoriali si occupano di aspetti settoriali. Ecco, non vorremmo che questo fosse un inizio di un comportamento che riteniamo non efficace e non utile proprio per l'insieme del mondo agricolo.
Ci sembra anche che si voglia costruire un insieme di organismi un po' sopradimensionati e anche gerarchicamente ordinati. Proprio un attimo fa, insieme alla relazione, c'è stato trasmesso il parere del "Conseil permanent des collectivités locales" e anche questo fa presente che c'è un aspetto burocratico eccessivo. Ben venga un comitato promotore che poi si trasforma in "Associazione Route des vins", e fin qui c'è un percorso abbastanza chiaro, però è proprio necessario avere un comitato regionale di coordinamento? A cosa serve questo comitato?
La legge dice che l'Amministrazione deve fornire un supporto tecnico, però a me sembra che non vi siano all'interno dell'Assessorato delle competenze professionali elevate! Queste sono state capaci di redigere il Piano di sviluppo rurale e adesso sembra quasi che abbiano bisogno di ulteriori esperti come supporto tecnico! Sempre questo comitato regionale deve formulare proposte inerenti alla gestione della "Route"; ma non esiste già il comitato promotore diventato associazione, che è il diretto interessato e che può utilizzare proprio le competenze dell'Assessorato, ma non solo, dato che è compito suo anche quello di promuovere la "Route" con la Regione, con gli altri assessorati al turismo, con gli enti locali? Ci si chiede perché un organismo in più, un organismo che sembra appesantisca questa proposta, che si vuole giustamente che nasca dal basso con sostegni economici rispettanti i principi ispiratori del Piano di sviluppo rurale; non si capisce perché l'intera organizzazione "Route des vins" debba necessariamente passare attraverso il filtro del comitato per capire cosa fare e per vedere valutate le proposte fatte!
Ci chiediamo: l'Assessorato all'agricoltura cosa ci sta a fare? A noi sembra che questo aspetto appesantisca l'insieme della proposta, che riteniamo interessante e coerente con il Piano di sviluppo rurale, coerente con uno sviluppo di turismo particolare, coerente con la necessità di valorizzare l'agricoltura e di offrire altre prospettive integrative di lavoro, in modo che chi vuol fare l'agricoltore possa farlo in modo completo e anche con soddisfazione.
Président Est-ce qu'il y a des Conseillers qui souhaitent intervenir? S'il n'y a pas de Conseillers qui souhaitent intervenir, je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.
Perrin (UV) Pour remercier le rapporteur, même si j'avais envie d'avoir un verre de vin pour lui éclaircir la voix…
La relation a été très exhaustive et donc je ne voudrais pas me répéter, sauf encore insister sur l'importance d'un projet de loi qui va dans la direction de prévoir ce développement durable, dont nous avons beaucoup parlé dans ces années. Prévoir cette multifonctionnalité de l'agriculture, à travers une offre intégrée du produit touristique, ce produit qui est considéré un produit mineur, mais qui est toujours plus recherché par les visiteurs du Val d'Aoste.
C'est la vigne et les vins qui sont le chef de file de ce parcours, donc un parcours qui a des aspects culturels, sociaux et économiques, mais aussi un intérêt géographique, historique et humain, donc il y a une intégration entre les différentes richesses que notre territoire peut représenter, comme justement l'a bien souligné Mme Squarzino.
C'est un parcours sur lequel nous trouvons des vignes, des caves, des fermes, des ateliers, des produits typiques insérés dans un paysage, là où nous trouvons aussi les biens artistiques, nous trouvons l'hospitalité que nous sommes en gré de donner sur ce parcours, et plus indirectement aussi l'offre touristique. Les protagonistes de ce parcours sont les viticulteurs, en synergie avec les autres opérateurs économiques, les agriculteurs en particulier, mais aussi les artisans, les organisations touristiques et les collectivités locales.
Quant à la remarque faite par Mme Squarzino, je ne vois pas la complexité de la structure, étant donné qu'il y a un comité promoteur, lequel, au moment où se constitue l'association, il n'existe plus; il existera une association à laquelle revient la gestion directe faite par les producteurs et par ceux qui sont intéressés à la gestion de la route des vins. Ce comité de coordination est prévu surtout pour coordonner, étant donné qu'il n'y pas seulement l'Assessorat à l'agriculture, qui est le référant de la Route des vins, parce qu'il y a synergie aussi avec d'autres activités: c'est donc dans ce sens qu'il faut lire la fonction de ce comité. Probablement il y aura la nécessité qu'il y ait des représentants de l'Assessorat au tourisme et aux biens culturels, donc c'est dans ce sens que ce comité est intéressant, afin d'avoir une coordination et d'avoir la possibilité de gérer une offre plus générale.
Je n'ai pas autres choses à ajouter, sauf à exprimer ma satisfaction pour ce projet de loi qui aura sûrement des répercussions positives sur le secteur de la viticulture mais, plus en général, de l'agriculture valdôtaine et de l'offre touristique.
Président On passe à l'examen de la loi. Je rappelle que la IIème Commission a donné son avis favorable à la majorité en prédisposant un nouveau texte, et que la IIIème Commission à la majorité a donné son avis favorable sur le nouveau texte de la IIème Commission. Egalement le Conseil permanent des collectivités locales a fait parvenir son avis favorable.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.