Gruppi consiliari

Le modalità di rendicontazione, controllo e pubblicità dei contributi ai Gruppi consiliari

La legge regionale 17 marzo 1986, n° 6, reca la disciplina relativa al “Funzionamento dei Gruppi consiliari” e, nello specifico, contiene le disposizioni relative ai contributi ai Gruppi consiliari.

Tale normativa è stata modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2012, n° 35, disponendo, in particolare, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi consiliari e di studio, editoria, comunicazione, aggiornamento e documentazione, compresa l’acquisizione di consulenze, nonché di organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull’attività dei Gruppi stessi e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, i contributi finanziari siano erogati a favore dei rispettivi capigruppo nella misura fissa mensile di 432 euro per ogni consigliere componente del gruppo. Tale importo è oggetto di adeguamento annuale in relazione all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno).

Nella disciplina precedente, invece, i contributi ai Gruppi erano erogati nelle seguenti misure mensili: 1.687,27 euro per ogni consigliere fino al quinto componente del gruppo, 1.237,32 euro per ogni consigliere dal sesto al decimo componente del gruppo e 1.012,36 euro per ogni consigliere a partire dall’undicesimo componente in poi del gruppo. L’importo totale a carico del bilancio del Consiglio regionale al 31 dicembre 2012 per l’erogazione di tali contributi era pari a 600.667,32 euro.

Con le nuove disposizioni, il risparmio annuale sul bilancio del Consiglio regionale ammonta a oltre 430.000 euro.

A partir de l'entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, les contributions financières pour le fonctionnement des Groupes du Conseil sont réduites de 50%. Les économies découlant de cette réduction sont destinées au financement d'initiatives de solidarité face à des situations d'urgence sanitaire et sociale, définies par le Bureau du Conseil, la Conférence des Chefs de Groupe entendue.

Recentemente, la l.r. 6/1986 è stata modificata dalla legge regionale 19 marzo 2018, n. 2. In particolare, con quest'ultima modificazione, si precisa che i contributi finanziari sono erogati ai Gruppi consiliari composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, ai Gruppi che si costituiscano nel corso della legislatura (ad eccezione del Gruppo misto), e ai Gruppi che rimangano composti da un unico consigliere in caso di fuoriuscita di uno o più consiglieri.

La l.r. 35/2012 ha anche introdotto, sempre con decorrenza 1° gennaio 2013, nuove modalità di rendicontazione, controllo e pubblicità dei contributi ai Gruppi consiliari. L’articolo 5, comma 1, prevede che “I capigruppo sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello, articolato per categorie e per voci, definito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”

L’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 63/2018 del 5 aprile 2018, che ha sostituito la precedente deliberazione n. 7/2013 del 21 gennaio 2013, ha approvato, ai sensi di tale articolo, le linee guida e il modello, comprensivo della scheda inventariale dei beni durevoli acquistati dai Gruppi consiliari, per la redazione del rendiconto annuale delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Tali documenti sono stati elaborati anche in riferimento all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n° 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, nonché in analogia alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 6 dicembre 2012 con cui sono state approvate le linee guida e la modulistica per la rendicontazione delle spese dei Gruppi consiliari, nel testo concordato in data 5 dicembre 2012 dall’assemblea congiunta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, già recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella seduta del 21 dicembre 2012 (pubblicato in G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Relativamente ai contributi erogati a partire dal 1° gennaio 2013, le nuove norme stabiliscono che il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all’anno di cessazione del Gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione. Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il giorno antecedente la data di convalida delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale è depositato entro 30 giorni dalla data di convalida delle elezioni.

In sede di rendiconto di fine legislatura o di rendiconto di Gruppi cessati, le eventuali somme che costituiscono avanzo dell'esercizio in corso, o di esercizi precedenti, sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale.

Alla fine della legislatura o alla cessazione del Gruppo, al rendiconto deve essere allegato un inventario dei beni durevoli acquistati con i contributi finanziari del Gruppo. Tali beni possono essere riscattati da parte dei consiglieri appartenenti al Gruppo, essere mantenuti dal Gruppo che si succede da una legislatura all'altra, oppure essere trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale. Il Gruppo che si succede da una legislatura all'altra può decidere di subentrare nei rapporti giuridici del precedente corrispondente Gruppo.

Successivamente, i rendiconti sono trasmessi alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per la verifica di regolarità e l'Ufficio di Presidenza provvede a darne pubblicità nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

 

Rendiconti Gruppi consiliari e relative verifiche