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Communiqué n° 49 de 1er février 2013
Disposizioni per attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta da osservare nel periodo di campagna elettorale
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato, nella sua seduta di lunedì 28 gennaio 2013, le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione dell'Assemblea da osservare nel periodo di campagna elettorale.
Nel periodo della campagna elettorale sono in vigore le regole previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazioni politica).
Per quanto riguarda il Consiglio regionale si applicano le disposizioni previste all'articolo 9, che stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».
Così come precisato dal Corecom Valle d'Aosta in data 18 gennaio 2013 a seguito anche della riunione dell'11 gennaio 2013 presso l'Agcom, per "data di convocazione dei comizi elettorali" si intende, per quanto riguarda le elezioni regionali, la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del decreto di convocazione dei comizi elettorali a firma del Presidente della Regione.
Sulla base di quanto comunicato dall'Agcom, «l'espressione "pubbliche amministrazioni" si riferisce agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche» mentre «i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, se candidati, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.».
Nel concreto, per tutte le attività di informazione e comunicazione, gli Uffici, per quanto di loro competenza, si atterranno alle seguenti disposizioni:
- Comunicati stampa
Prosegue la diffusione della comunicazione attraverso i comunicati stampa che informano sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari. L'informazione deve però limitarsi all'oggetto dell'atto in discussione o al tema del dibattito, riferendo anche il nome del Consigliere che interviene e la sua sigla di appartenenza, purché il suo intervento non abbia diretto riferimento ai temi della campagna elettorale e riguardi solo il merito del provvedimento in discussione. Dal momento della formale presentazione delle candidature, il nome del Consigliere che sia candidato, così come le sue dichiarazioni, non sono più citati. Con le modalità e gli stessi limiti è data comunicazione delle ulteriori attività del Consiglio, quali presentazioni libri, mostre, convegni, cerimonie, incontri con delegazioni, ecc.
I comunicati degli organi consiliari (Assemblea, Presidenza, Ufficio di Presidenza, Conferenza Capigruppo, Commissioni consiliari) devono riferirsi esclusivamente a fatti di carattere istituzionale ed essere redatti nella forma impersonale (La Presidenza del Consiglio, il Presidente della Commissione, ecc.).
L'Ufficio stampa prosegue nella sua attività di veicolare i comunicati dei gruppi consiliari (senza logo del Consiglio), in quanto i singoli gruppi non sono "organi" in senso proprio del Consiglio.
- Conferenze stampa
Le conferenze stampa sono sospese, a meno che non vi siano situazioni di carattere eccezionale e solo se ritenute indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni del Consiglio.
- Videcomunicati, tg di approfondimento
I tg di approfondimento dell'attività del Consiglio regionale sono realizzati senza prevedere interviste ai Consiglieri, offrendo una semplice sintesi dell'attività legislativa, istituzionale e culturale.
I videocomunicati che riguardano gli eventi istituzionali e culturali del Consiglio sono realizzati senza prevedere interviste ai Consiglieri
- Trasmissione radiofonica "Primo piano"
La trasmissione radiofonica "Primo piano" è realizzata senza prevedere interviste ai Consiglieri, offrendo una semplice sintesi dell'attività legislativa, istituzionale e culturale.
- Diretta del Consiglio
La trasmissione integrale in diretta delle sedute del Consiglio e delle Commissioni - quando previste - prosegue regolarmente sul sito internet e sul canale televisivo "Aujourd'hui Vallée".
Prosegue normalmente anche la pubblicazione degli atti consiliari sul sito internet.
- Uso delle sale del Consiglio
L'uso di tutte le sale del Consiglio è vietato per iniziative pubbliche che abbiano oggetto tematiche di interesse elettorale, ovvero per iniziative alle quali partecipino candidati alle elezioni.
- Promozione eventi istituzionali e culturali
La promozione degli eventi istituzionali e culturali organizzati dal Consiglio (presentazione libri, cerimonie, conferenze-dibattiti, ecc.) è consentita: gli inviti e il materiale informativo possono riportare la carica e il nome dei consiglieri partecipanti, salvo che siano candidati, senza indicazione del gruppo di appartenenza, nonché la qualifica e il nome dei partecipanti esterni, salvo che siano candidati, senza indicazione di appartenenza a partiti o schieramenti politici.
- Rapporto di Legislatura
Il Rapporto di Legislatura è pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale, dandone notizia attraverso comunicato stampa.
SC