Info Conseil
Communiqué n° 226 de 16 avril 2025
Question time sul rigetto in Cassazione di un ricorso della Regione in materia di contratti scuola a tempo determinato
Con un'interrogazione a risposta immediata illustrata dal gruppo Progetto Civico Progressista nella seduta consiliare del 16 aprile 2025, è stato affrontato il rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso della Regione contro una sentenza d'appello che riconosceva il risarcimento del danno per reiterazione dei contratti a tempo determinato a favore di un docente.
La Capogruppo Erika Guichardaz ha riportato le affermazioni di alcuni sindacati che «parlavano di "ricorso a oltranza, nonostante le motivazioni della Corte d'Appello di Torino fossero incensurabili, facendo aumentare così il costo delle spese di lite a carico dei contribuenti"» e ha chiesto di conoscere «le ragioni che hanno portato la Regione a ricorrere in Cassazione.»
Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha riferito che «l’Amministrazione si è determinata a ricorrere avanti la Corte di Cassazione contro la sentenza d’appello che ha ritenuto illegittima la reiterazione di contratti a termine siglati nella vigenza della legge n. 107/2015 (che prevedeva l’indizione di concorsi a cadenza triennale, oltre a un piano straordinario di assunzioni), ha riconosciuto il risarcimento del danno nonostante l’assenza del titolo di abilitazione e, infine, ha riconosciuto il risarcimento del danno nonostante l’assunzione in ruolo disposta in virtù della procedura concorsuale straordinaria bandita per il superamento del precariato.»
«A dimostrazione che non si è trattato di "difesa a oltranza" - ha proseguito il Presidente -, la Corte, nell’accogliere l’istanza della difesa regionale di discussione in udienza pubblica, ha rilevato espressamente che la Cassazione stessa non si era mai in precedenza pronunciata sull’estensibilità dei principi di diritto di altre sentenze alla reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico stipulati dopo la legge 107/2015. Per questo la Corte ha ritenuto opportuno che l’esame delle questioni avvenisse all’esito di udienza pubblica. Si ricorda ancora, a questo riguardo, che il Pubblico ministero si era pronunciato in senso favorevole all'accoglimento del ricorso della Regione. Quindi, nonostante l’esito della causa sia stato sfavorevole, lo sviluppo del giudizio di cassazione e la dichiarata valenza della sentenza a fini di uniformità interpretativa, hanno dimostrato che le ragioni addotte dalla Sovrintendenza agli studi e sostenute dall’Avvocatura regionale necessitavano di una attenta valutazione e del più ampio contraddittorio. Pertanto ritenere che "le motivazioni della Corte d’Appello fossero incensurabili alla luce della precedente giurisprudenza" non corrisponde al vero, tanto che è stato sottolineato il carattere innovativo della sentenza, a dimostrazione dell’aleatorietà dell’esito del contenzioso. Quanto ai costi a carico dei contribuenti regionali, il ricorso della Regione si poneva proprio come obiettivo quello di evitarli.»
«È triste pensare che per vedere riconosciuti i propri diritti i docenti siano obbligati ad arrivare fino al terzo grado di giudizio con un notevole dispendio di tempo, energie e denaro non solo per l'Amministrazione, ma anche per i lavoratori stessi - ha evidenziato la Capogruppo Guichardaz -. Pratica reiterata rispetto a molti contenziosi. Un sistema, quello della Regione, che ci lascia molto perplessi.»
LT