Oggetto del Consiglio n. 306 del 14 novembre 1973 - Verbale
OGGETTO N. 306/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa annua per l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa annua per l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:
Il disegno di legge regionale che si sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio ha lo scopo di approvare la maggiore spesa annua di Lire 5.000.000 per la corresponsione ai ciechi civili dell'assistenza integrativa regionale (assegno di accompagnamento) prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972 n. 35.
Tale provvedimento legislativo č necessario per l'aumentato numero dei beneficiari e dei richiedenti l'assegno di accompagnamento: infatti i ciechi civili attualmente fruenti del beneficio assistenziale sono 181 e risultano in corso di istruttoria una ventina di nuove domande.
Per l'anno finanziario 1973, all'aumento da Lire 32.000.000 a Lire 37.000.000 dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa 751 del bilancio preventivo della Regione si provvede mediante prelievo della somma di Lire 5.000.000 dal capitolo 750 (Spese per l'assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili - leggi regionali 20.5.1964 n. 6, 11.5.1965 n. 11; 11.11.1965 n. 21; 29.7.1967 n. 21; 28.8.1971 n. 12 e 23.5.1973 n. 26) del bilancio dell'esercizio in corso.
A tal fine si propone di approvare la riduzione dello stanziamento annuo del sopracitato capitolo 750 da Lire 255.000.000 a Lire 250.000.000.
Va rilevato che tale operazione di variazione di bilancio č possibile in seguito all'accertamento della minore spesa sostenuta annualmente dalla Regione per l'assistenza integrativa a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.
Va infine precisato che le nuove previsioni di spesa resteranno invariate anche negli esercizi successivi.
(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Illustra brevemente l'Assessore alla sanitą ed assistenza sociale BENZO.
Interviene il Consigliere MAPPELLI.
Replica l'Assessore BENZO.
Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere MAPPELLI.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separata votazione per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori CRETIER, MAPPELLI e MAQUIGNAZ, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: ventotto.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa annua per l'assistenza integrativa a favore dei ciechi civili".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 37).
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Disegno di legge regionale n. 37
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE .... N. ...: APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la corresponsione ai ciechi civili dell'assistenza integrativa regionale ("assegno di accompagnamento") prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972 n. 35, č approvata la maggiore spesa annua di Lire cinquemilioni, a decorrere dall'esercizio 1973.
Art. 2
A decorrere dall'esercizio 1973, č ridotta di Lire cinquemilioni annui la spesa per la corresponsione dell'assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili, prevista dall'articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12, modificata dalla legge regionale 23 maggio 1973 n. 26.
Art. 3
Per l'applicazione degli articoli precedenti sono approvate le seguenti variazioni ai sottoelencati capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973:
- variazione in aumento:
lo stanziamento annuo del capitolo 751 "Spese per la assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili (legge regionale 31 agosto 1972 n. 35)", č aumentato da Lire trentaduemilioni a trentasettemilioni.
- variazione in diminuzione:
lo stanziamento annuo del capitolo 750 "Spese per l'assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili (leggi regionali 20.5.1964 n. 6; 11.5.1965 n. 11; 11.11.1965 n. 21; 29.7.1967 n. 21; 28.8.1971 n. 12 e 23.5.1973 n. 26)", č ridotto da Lire duecentocinquantacinquemilioni a duecentocinquantamilioni.
Art. 4
La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarą inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Aosta, li