Oggetto del Consiglio n. 307 del 14 novembre 1973 - Verbale
OGGETTO N. 307/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Norme per la costruzione, gestione e controllo di Asili-Nido comunali in Valle d'Aosta, in esecuzione della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per l'istituzione di Asili-Nido comunali in Valle d'Aosta ai sensi della legge n. 1044 del 6 dicembre 1971", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:
Con provvedimento n. 80 in data 28 febbraio 1973, il Consiglio regionale ha approvato un disegno di legge regionale concernente norme per l'istituzione di asili-nido comunali in Valle d'Aosta ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1044.
In merito al predetto disegno di legge regionale il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, con lettera in data 4 aprile 1973, prot. n. 1749, ha comunicato quanto segue:
"A norma di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale in oggetto indicata.
Si osserva al riguardo che il disegno di legge, nel suo complesso, salvo alcune disposizioni che ricadono nella competenza legislativa integrativa regionale, di cui alla lett. 1), art. 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, non rientra nella competenza di cui allo stesso articolo 3 lett. h), dato che gli asili-nido non fanno parte della materia relativa all' "istruzione materna" (diretta a bambini che hanno superato i tre anni di età) ma di quella della " sicurezza sociale".
Pertanto la Regione, in tale materia, ha solo potestà normativa di attuazione della legge statale 6.12.1971, n. 1044 recante norme sul piano quinquennale circa l'istituzione degli asili-nido.
Ciò premesso si rileva che:
1) La Regione non può dettare norme di principio quali sono in buona parte quelle contenute negli artt. 1 e 2 del disegno di legge;
2) l'ultimo comma del successivo art. 28 - richiedono come requisito di assunzione per il personale indicato nella lett. b) dello stesso articolo, il possesso della frequenza, con valutazione favorevole, di appositi corsi di formazione ed aggiornamento promossi o approvati dalla Regione - contrasta con l'art. 120 ultimo comma della Costituzione, anche secondo la Giurisprudenza Costituzionale".
In relazione a quanto sopra si propone che:
1) gli articoli 1 e 2 del disegno di legge vengano sostituiti dal seguente articolo 1:
"Gli asili-nido, a norma della legge 6 dicembre 1971 n. 1044, provvedono alla custodia diurna dei bambini fino a tre anni di età, onde assicurare un'adeguata assistenza alle famiglie e facilitare l'accesso della donna al lavoro, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
Tale forma di assistenza, che costituisce un servizio sociale di interesse pubblico; deve garantire l'armonico sviluppo psicofisico ed affettivo del bambino ed il suo avviamento alla vita sociale, favorendo tutte le attività di medicina preventiva rivolte ad evitare gli eventi morbosi di qualsiasi natura con particolare riguardo alle malattie infettive e contagiose".
2) gli ultimi due commi dell'articolo 28 vengano sostituiti dal seguente comma:
"Oltre alla conoscenza della lingua francese, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) vigilatrice d'infanzia;
b) puericultrice;
c) assistente Montessori, maestra di scuola materna, economa, dietista, insegnante, elementare, assistente sanitaria visitatrice, infermiera pediatrica".
Si propone, quindi, che il Consiglio regionale approvi il disegno di legge regionale di cui si tratta nel nuovo testo modificato.
Segue: allegato disegno di legge regionale (...Omissis...)
Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i trentuno articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori CRETIER, MAPPELLI e MAQUIGNAZ, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
Voti favorevoli: ventiquattro;
Voti contrari: due.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per la costruzione, gestione e controllo di Asili-Nido comunali in Valle d'Aosta, in esecuzione della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 38)
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Disegno di legge regionale n. 38
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE .... N.....: NORME PER LA COSTUZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASILI-NIDO COMUNALI IN VALLE D'AOSTA, IN ESECUZIONE DELLA LEGGE STATALE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
FINALITÀ DELL'ASILO-NIDO
Art. 1
Gli Asili-Nido, a norma della legge 6 dicembre 1971 n. 1044, provvedono alla custodia diurna dei bambini fino a tre anni di età, onde assicurare un'adeguata assistenza alle famiglie e facilitare l'accesso della donna al lavoro, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
Tale forma di assistenza, che costituisce un servizio sociale di interesse pubblico, deve garantire l'armonico sviluppo psico-fisico ed affettivo del bambino ed il suo avviamento alla vita sociale, favorendo tutte le attività di medicina preventiva rivolte ad evitare gli eventi morbosi di qualsiasi natura con particolare riguardo alle malattie infettive e contagiose.
FABBISOGNO DI ASILI-NIDO
Art. 2
Il numero dei posti di Asili-Nido per ciascun Comune o Consorzio di Comuni è stabilito, sulla base delle richieste degli Enti Locali, dalla Giunta Regionale, tenuto conto:
a) della concentrazione demografica infantile da 0 a 3 anni;
b) della concentrazione di attività industriali, commerciali, agricole e artigianali e di altre attività con impiego di mano d'opera femminile;
c) delle esigenze particolari delle popolazioni locali.
Ogni Asilo-Nido deve disporre di un numero di posti non inferiore a 25 e non superiore a 50.
La Giunta regionale può autorizzare i Comuni ad istituire delle Sezioni minime di Asili-Nido, strettamente annesse a preesistenti Scuole Materne, purché in ognuna di esse siano rispettate le norme della presente legge.
Art. 3
Allo scopo di favorire l'istituzione di Asili-Nido, tenuto conto della scarsa entità della consistenza numerica dei bambini in età compresa da 0 a 3 anni, in quasi tutti i Comuni della Valle, la Giunta Regionale agevolerà la costituzione di Consorzi di Comuni per la organizzazione dei predetti servizi, prevedendo anche negli edifici di nuova costruzione la presenza di servizi consultoriali in favore della madre e del bambino.
Art. 4
I Comuni e i Consorzi di Comuni, nel formulare la domanda di intervento finanziario regionale per la costruzione di Asili-Nido, devono indicare e fornire le aree.
Nei Comuni provvisti di Piano regolatore generale odi altri strumenti di pianificazione, le aree per l'insediamento degli Asili-Nido devono essere comprese nelle località destinate a "servizi di quartiere".
Nei Comuni non ancora provvisti dei predetti Piani, le aree per l'insediamento degli Asili-Nido devono essere indicati in relazione alle previsioni di Piano.
Art. 5
L'area dell'Asilo-Nido deve avere un'estensione complessiva tale per cui sia assicurata ad ogni bambino una superficie di almeno mq. 40; in ogni caso la superficie scoperta non deve essere inferiore a tre volte quella coperta.
In via eccezionale e transitoria, la Giunta Regionale può autorizzare - in deroga al presente articolo ed in previsione della nuova costruzione - la sistemazione di Sezioni di Asili-Nido in edifici preesistenti.
REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI
Art. 6
Gli edifici da destinare agli Asili-Nido devono essere predisposti per unità funzionale-Tipo delle seguenti capienze:
unità per 30 posti-bambino
unità per 50 posti-bambino
Ai lattanti deve essere riservato almeno 1/5 dei posti e non più di 1/3.
Art. 7
L'edificio deve essere costituito da un unico corpo di fabbricato o da più corpi vicini, purché tra le parti prospettanti di essi vi sia una distanza non minore di ml. 12.
L'edificio può essere realizzato ad uno o due piani; inoltre, in caso di necessità, è consentito di realizzare, in piano seminterrato e nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed igieniche, i locali per la centrale termica e per la lavanderia, nonchè i locali per deposito dispensa e magazzino, purché ciò non comporti vincoli o limiti per l'area scoperta attrezzata,
I locali destinati ai bambini divezzi debbono essere in comunicazione con il giardino attrezzato e allo stesso piano, o mediante rampe o sede di facile accesso per i bambini stessi.
L'edificio deve avere volume aperto. Sono, tuttavia, ammessi cortili purché i lati di chiusura non siano più di tre ed il lato minore sia almeno di ml. 12.
L'altezza interna dei locali deve essere almeno di ml. 3.
Art. 8
Il fabbricato deve essere a distanza tale dalle costruzioni che siano assicurate al medesimo e allo spazio scoperto attrezzato aria e luce in misura sufficiente.
In ogni caso devono essere osservati i seguenti distacchi minimi dalle costruzioni confinanti:
- m. 12 per il lato degli ambienti del soggiorno;
- m. 6 per il lato degli ambienti dei servizi.
Il lato prospiciente la strada deve essere distante dalla medesima almeno ml. 6.
Art. 9
La superficie coperta netta per ciascun bambino deve essere distribuita tra i vari ambienti nelle misure stabilite dal successivo articolo per i locali ivi indicati.
Art. 10
Il fabbricato dell'Asilo-Nido deve comprendere i seguenti locali raggruppati in spazi funzionali ed autonomi:
1) ambienti per "lattanti", con una superficie complessiva di almeno mq. 4,50 per bambino, comprendente:
- spogliatoio attrezzato di servizi, cucinetta, locali per il soggiorno e dormitorio con relativi servizi;
2) ambienti per "divezzi", con una superficie complessiva utile di almeno mq. 7,90 per bambino, comprendente:
- spogliatoio con eventuali servizi, sale di soggiorno per attività libere e guidate, refettorio con office, servizi e dormitorio;
3) ambienti di uso comune per lattanti e divezzi, con una superficie complessiva utile pari almeno a mq. 0,60 per bambino, comprendente:
- ufficio di direzione e amministrazione, ufficio per visite mediche, ingresso con vano per il deposito per carrozzine;
4) ambienti per servizi generali e complementari con una superficie complessiva utile pari ad almeno mq. 1,90 per bambino, comprendente:
- cucina, lavanderia con essicatoio collegati verticalmente o orizzontalmente con reparto lattanti; guardaroba con stireria, dispensa, spogliatoio del personale e refettorio con relativi servizi; centrale termica.
GESTIONE
Art. 11
La gestione degli Asili-Nido è affidata ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed ai Comitati di gestione, democraticamente eletti secondo le norme che seguono.
Art. 12
I Comitati di gestione, nominati dai Sindaci, sono composti da cinque membri, di cui:
a) uno designato dal Comune o dal Consorzio di Comuni, che svolgerà le funzioni di Presidente;
b) uno eletto dalle famiglie degli utenti;
c) il Dirigente dell'Asilo-Nido;
d) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
e) uno eletto dal personale dell'Asilo-Nido.
Per il Comune di Aosta, il Comitato di gestione sarà così formato:
a) due membri designati dal Comune, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) tre membri eletti dalle famiglie degli utenti;
c) il Dirigente dell'Asilo-Nido;
d) due designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
e) uno eletto dal personale dell'Asilo-Nido.
I membri del Comitato durato in carica un biennio e possono essere nuovamente eletti e designati.
I membri che rappresentano le famiglie utenti decadono di diritto dalla carica, quando cessano di usufruire dell'Asilo-Nido.
Per la prima nomina dei Comitati di gestione, i rappresentanti delle famiglie utenti sono designati - in via eccezionale per sorteggio.
Art. 13
I Comuni e i Consorzi di Comuni provvedono alla gestione generale unitaria degli Asili-Nido dei rispettivi territori a tale scopo:
a) approvano la pianta organica del personale in conformità alle disposizioni degli articoli 22-23-24-25, secondo il numero degli Asili-Nido e la loro ricettività;
b) stabiliscono il trattamento economico e normativo del personale in armonia con le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali;
c) deliberano lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari per le spese di gestione, in esse comprese le retribuzioni del personale, le spese per le forniture e le spese di manutenzione dei locali e delle attrezzature;
d) coordinano l'attività dei singoli Asili-Nido tra loro e promuovono la cooperazione dei medesimi con le altre istituzioni locali per la prima infanzia a carattere scolastico, assistenziale e di medicina preventiva;
e) concorrono nella gestione particolare dei singoli Asili-Nido per mezzo dei propri rappresentanti in seno ai Comitati di gestione.
Art. 14
La gestione particolare dei singoli Asili-Nido rientra nella competenza dei rispettivi Comitati di gestione. A tale scopo questi provvedono a:
a) formare ogni anno entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo e consuntivo relativi alla gestione; i bilanci sono soggetti all'approvazione dei Comuni e dei Consorzi di Comuni;
b) erogare i fondi assegnati all'Asilo-Nido dal Comune o dal Consorzio di Comuni, in base al bilancio approvato, esclusi i fondi per le spese del personale e per la manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature, alla cui erogazione provvede direttamente l'Ente; detti fondi sono versati al Comitato all'inizio di ogni bimestre secondo le previsioni di spesa o di impegno relativo allo stesso periodo;
c) decidere sulle domande di ammissione all'Asilo-Nido, stabilendo anche, ove necessario, l'ordine della precedenza a norma del successivo articolo 19;
d) fissare l'orario giornaliero di apertura dell'Asilo-Nido a norma del successivo articolo 20;
e) formare ed approvare il regolamento delle funzioni del personale, a norma dei successivi articoli 22, 23, 24, 25;
f) segnalare al Comune o al Consorzio di Comuni tutte le questioni relative al personale e quelle concernenti la gestione dell'Asilo-Nido, sollecitando gli Opportuni provvedimenti.
Art. 15
Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria, una volta al mese, in seduta straordinaria tutte le volte che sia convocato dal Presidente nonchè quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Le convocazioni devono essere effettuate con almeno cinque giorni di anticipo per le sedute ordinarie e con almeno ventiquattro ore di anticipo per le sedute straordinarie.
Il Comitato è validamente costituito con l'intervento della maggioranza assoluta. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 16
Possono usufruire dell'Asilo-Nido tutte le famiglie che siano domiciliate o prestino attività lavorativa nella zona che l'Asilo-Nido stesso è destinato a servire.
I requisiti del domicilio e della prestazione lavorativa, qualora non risultino, rispettivamente, dai registri anagrafici e da attestazioni del datore di lavoro, sono accertati a mezzo di apposita indagine da disporsi da parte della Direzione dell'Asilo-Nido secondo criteri fissati dal Comitato di gestione.
Art. 17
All'Asilo-Nido possono essere ammessi tutti i bambini sino ai tre anni, che non risultino affetti da malattie contagiose.
Hanno titolo per l'ammissione anche i bambini che presentino minorazioni psico-fisiche e sensoriali, tali da non impedire in maniera assoluta, e permanente - a giudizio dei sanitari - la frequenza di una comunità infantile.
Per i bambini non ammessi, all'Asilo-Nido, ai sensi del precedente comma, l'Amministrazione regionale promuoverà altre iniziative assistenziali.
Art. 18
Il Comitato di gestione dell'Asilo-Nido ha il compito di accogliere le domande di ammissione, tenendo presente che - in eccedenza di richieste - hanno la precedenza quelle famiglie che dimostrino maggior bisogno del servizio, sia per le condizioni economiche e sociali dei componenti, ovvero per il numero e l'età dei medesimi, sia per la natura e durata della loro attività lavorativa.
In ogni caso va rispettato il seguente ordine di precedenza:
a) i bambini che siano in stato di abbandono o in condizioni di privazione del minimo di assistenza.
b) i figli di madri nubili o vedove o abbandonate o divorziate o con il marito detenuto o sottoposto a misure detentive o ricoverato per malattia cronica, qualora versino in condizioni economiche disagiate;
c) i bambini i cui genitori versino in stato di grave indigenza;
d) i bambini che vivono in condizioni palesemente malsane.
Art. 19
I Comitati di gestione hanno la facoltà di ammettere i bambini all'Asilo-Nido gratuitamente o mediante corresponsione di quote da parte delle famiglie, in proporzione alle loro condizioni economiche. La partecipazione delle famiglie non deve comunque superare un terzo del costo medio per presenza.
L'Asilo-Nido è al servizio delle famiglie utenti per tutta la durata dell'anno solare, con il rispetto delle festività indicate nella legge 27.5.1949, n. 260.
L'orario giornaliero dell'Asilo-Nido viene deliberato dal Comitato di gestione, tenuto conto delle esigenze delle famiglie degli utenti e dell'orario di lavoro del personale,
Il Comitato di gestione può deliberare la chiusura temporanea dell'Asilo-Nido per un periodo pari a giorni feriali dodici nella stagione estiva e a giorni feriali sei nelle altre stagioni. Il periodo di chiusura non può superare nel corso dell'anno solare complessivi giorni feriali ventiquattro, salvo casi e necessità di ordine igienico-sanitario.
Art. 20
Quando in un Comune o in una circoscrizione di piccoli Comuni esistano distanze notevoli tra le abitazioni degli utenti e la sede dell'Asilo-Nido, i Comitati di gestione organizzeranno idonei servizi gratuiti per il trasporto giornaliero dei bambini.
PERSONALE
Art. 21
I Comuni o Consorzi di Comuni debbono destinare agli Asili-Nido personale qualificato di nuova assunzione o già in servizio presso gli Enti stessi, in numero sufficiente ad assicurarne il buon funzionamento.
Ogni Asilo-Nido dovrà disporre di personale stabile e della consulenza di un'equipe di esperti messa a disposizione dall'Amministrazione Regionale e formata da: un pediatra, un pedo-psichiatra, uno psicologo e personale di servizio sociale a carattere itinerante.
Il personale stabile, alle dipendenze dei Comuni o dei Consorzi di Comuni, sarà costituito da:
1) una vigilatrice con funzioni direttive;
2) puericultrici;
3) governanti e personale dei servizi generali.
Art. 22
La vigilatrice d'infanzia dell'Asilo-Nido deve:
1) svolgere funzioni direttive sia nell'attività di economato, sia nella sorveglianza del personale;
2) organizzare l'attività interna dell'Asilo-Nido, la formazione dei gruppi e l'assegnazione di essi al personale, la determinazione degli orari delle varie attività e degli interventi psico-pedagogici che devono essere attuati per ogni bambino dal personale di assistenza;
3) coadiuvare il pediatra durante le visite dei bambini;
4) indirizzare e coordinare l'attività delle puericultrici e dell'altro personale, affinché l'andamento dell'Asilo-Nido si svolga nel rispetto delle migliori norme dell'igiene fisica e mentale;
5) mantenere i rapporti tra l'istituzione e le famiglie utenti.
Art. 23
Le puericultrici devono provvedere alla custodia ed alla cura dei bambini sotto la loro diretta e personale responsabilità, secondo le specifiche necessità dei singoli bambini ed in conformità alle norme igienico-sanitarie ed agli orientamenti dell'Asilo-Nido.
Esse saranno in numero di una ogni cinque bambini fino ai sei mesi di età, ovvero una ogni otto bambini di età superiore.
Art. 24
Il personale dei servizi generali è costituito:
a) da una cuoca;
b) da una governante fino a 30 bambini;
c) da una addetta al servizio di lavanderia e guardaroba, fino a 30 bambini.
Art. 25
In attesa dell'attuazione dell'Unità Sanitaria Locale, i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano più di quattro Asili-Nido debbono incaricare per gli stessi uno specialista in pediatria.
I Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano la gestione di un solo Asilo-Nido debbono avvalersi della prestazione periodica di un pediatra.
Per quanto attiene alla sfera psicopedagogica, i bambini faranno capo agli appositi servizi medico-psico-pedagogici esistenti e ai similari servizi che saranno promossi dall'Amministrazione Regionale.
L'attività di servizio sociale sarà curata da assistenti sociali appositamente incaricate dall'Amministrazione Regionale.
Art. 26
Per ogni Asilo-Nido le mansioni del personale saranno determinate dal Comitato di gestione, con apposito regolamento interno approvato dai Comuni in conformità alle disposizioni della presente legge.
Art. 27
Nella fase di prima attuazione della presente legge e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, l'assunzione del personale tecnico si effettuerà mediante pubblico concorso per soli titoli.
Oltre alla conoscenza della lingua francese, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) vigilatrice d'infanzia;
b) puericultrice;
c) assistente Montessori, maestra di scuola materna, economa, dietista, insegnante elementare, assistente sanitaria visitatrice, infermiera pediatrica.
FINANZIAMENTI
Art. 28
I Comuni o i Consorzi di Comuni provvedono al finanziamento delle spese per la costruzione di Asili-Nido e alle spese per la loro gestione, con il concorso finanziario prioritario dello Stato, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1044, e con il concorso finanziario integrativo della Regione ai sensi della presente legge.
Art. 29
La Regione concorre al finanziamento delle spese per la costruzione, gli impianti e l'arredamento degli Asili-Nido con un contributo, sino alla concorrenza massima dell'ottanta per cento, in aggiunta del contributo dello Stato.
Il contributo finanziario della Regione, relativamente agli impianti e all'arredamento, sarà altresì concesso ai Comuni o Consorzi di Comuni che istituiranno l'Asilo-Nido in preesistenti costruzioni, previo parere favorevole dell'autorità sanitaria.
Per la concessione dei contributi regionali previsti dal presente articolo è autorizzata, per il quinquennio 1973/1977, la spesa annua massima di Lire cento milioni, da imputare al sottoindicato apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973-1974-1975-1976 e 1977.
Per il finanziamento e la copertura della predetta spesa annua di Lire cento milioni è approvata l'istituzione del seguente capitolo n. 770 nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973: "Spese per contributi per la costruzione e l'arredamento di Asili-Nido", con lo stanziamento annuo Lire cento milioni, somma da prelevare dal capitolo 271 della Parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F).
Art. 30
L'Amministrazione Regionale concorre alle spese di gestione annuale degli Asili-Nido, in aggiunta del contributo dello Stato, fino alla concorrenza massima dell'ottanta per cento delle spese stesse, risultanti dai consuntivi di gestione.
Per la concessione dei contributi regionali previsti dal presente articolo è autorizzata, per il quinquennio 1973-1977, la spesa annua massima di lire cinquanta milioni, da imputare al sottoindicato apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973-1974-1975-1976 e 1977.
Per il finanziamento e la copertura della predetta spesa annua di lire cinquanta milioni è approvata l'istituzione del seguente capitolo n. 735 nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973: "Spese per contributi nelle spese di gestione di Asili-Nido", con lo stanziamento annuo di lire 50 milioni, somma da prelevare dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).
Art. 31
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì