Oggetto del Consiglio n. 174 del 28 giugno 1974 - Verbale
OGGETTO N. 174/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Proroga, con modifiche, per l'anno 1974, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".
Il Vice Presidente CHANU dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga, con modifiche, per l'anno 1974, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:
Con il 1973 sono in via di esaurimento i fondi stanziati dalla Regione per la concessione di mutui agevolati, assistiti dal contributo regionale del 4% per la durata di 20 anni, per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
I mutui autorizzati e da autorizzare dalla Regione a tutto il 31.12.1973 risultano ripartiti come segue:
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SETTORE DI INVESTIMENTO |
ZONA A Comprendente i Comuni di Aosta-Charvensod-Gignod-Gressan-Jovençan-Pollein-St. Christophe e Sarre (38,50%.) |
ZONA B Comprendente i restanti Comuni della Regione (61,50%) |
TOTALE |
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N° |
IMPORTO |
N° |
IMPORTO |
N° |
IMPORTO
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Acquisto di nuovi alloggi |
258 |
1.228.500.000 |
111 |
543.900.000 |
369 |
1.772.400.000 |
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Costruzione di nuovi alloggi |
260 |
1.411.450.000 |
517 |
2.730.800.000 |
777 |
4.142.250.000 |
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Sistemazione alloggi già esistenti |
259 |
1.305.200.000 |
468 |
2.461.500.000 |
727 |
3.766.700.000 |
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Totale generale |
777 |
3.945.150.000 |
1096 |
5.736.200.000 |
1873 |
9.681.350.000 |
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Minore spesa rispetto all'assegnazione ottennale di mutui |
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68.650.000 |
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Totale assegnazione attennale |
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L. 9.750.000.000 |
Incidenza media dei mutui concessi nei primi 8 anni di attuazione del piano di intervento per l'edilizia popolare:
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Acquisto di nuovi alloggi |
£. 4.803.250 per ciascun mutuo |
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Costruzione di nuovi alloggi |
£. 5.331.100 per ciascun mutuo |
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Sistemazione di alloggi |
£. 5.181.150 per ciascun mutuo |
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Media generale |
£. 5.105.150 per ciascun mutuo. |
Gli impegni di spesa per l'erogazione dei contributi del 4% a carico della Regione ammontano a tutto il 31.12.1973 ad annue £. 387.254.000 con una spesa complessiva per un ventennio di lire 7.745.080.000.
Rispetto alle assegnazioni di fondi messi a disposizione dalla Regione nei singoli settori di investimento, in relazione alla popolazione delle singole zone, si sono verificate nei primi otto anni di finanziamento del piano per l'edilizia economica e popolare le seguenti variazioni:
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ZONA A (38,50%) |
Importo dei mutui messi a disposizione - |
Importo dei mutui concessi |
Differenza in + o in - integrata con storno di fondi |
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Acquisti |
943.000.000 |
1.228.500.000 |
+285.500.000 |
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Costruzioni |
1.501.500.000 |
1.411.450.000 |
- 90.050.000 |
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Sistemazioni |
1.463.000.000 |
1.305.200.000 |
-157.800.000 |
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TOTALE |
3.907.500.000 |
3.945.150.000 |
+ 37.650.000 |
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ZONA B (61,50%) |
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Acquisti |
1.107.000.000 |
543.900.000 |
-563.100.000 |
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Costruzioni |
2.398.500.000 |
2.730.800.000 |
+332.300.000 |
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Sistemazioni |
2.337.000.000 |
2.461.500.000 |
+124.500.000' |
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TOTALE |
5.842.500.000 |
5.736.200.000 |
-106.300.000 |
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Totale generale zona A e zona B |
9.750.000.000 |
9.681.350.000 |
- 68.650.000 |
Escludendo dal conteggio le domande che perverranno alla Regione nel corso del 1974, al primo gennaio dello stesso anno non risultano giacenti domande di mutuo e risulta trasferibile al 1974 una disponibilità in mutui per un importo di Lire 68.650.000 (circa 10 mutui).
Il finanziamento previsto dal presente disegno di legge consente di autorizzare nel corso del 1974 mutui agevolati per complessive Lire 1.000.000.000, così ripartite a termine di quanto previsto dall'art. 12 dell'allegato disegno di legge:
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%
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ZONA A |
ZONA B |
TOTALE |
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15% Acquisto di alloggi |
57.750.000 |
92.250.000 |
150.000.000 |
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45% Costruz. di alloggi |
173.250.000 |
276.750.000 |
450.000.000 |
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40% Sistemaz. di alloggi |
154.000.000 |
246.000.000 |
400.000.000 |
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TOTALE |
385.000.000 |
615.000.000 |
1.000.000.000
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In percentuale |
38,50% |
61,50% |
100%
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Tasso di interesse sui mutui da concedere per l'anno 1974.
In relazione alla attuale fluttuazione dei tassi di interesse ed al costante rincaro del costo del denaro gli Istituti di Credito (Istituto S. Paolo di Torino e Cassa di Risparmio di Torino), che hanno fin qui finanziato le operazioni di mutuo agevolato autorizzate dalla Regione non hanno indicato quale tasso di interesse verrà applicato sui fondi 1974 per l'edilizia popolare e il contributo ventennale della Regione è stato stanziato, come per il passato in ragione del 4% sull'importo dei mutui ed ove non si ottenga una riduzione del tasso del 10% già in vigore per il 1973, l'onere derivante ai mutuatari che saranno ammessi a beneficiare dei mutui agevolati per il 1974 si concretizzerebbe nei seguenti importi:
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Importo massimo dei mutui (tasso 10% ) |
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5.000.000 |
7.000.000 |
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Importo della semestralità dovuta (circa) |
286.653 |
401.315 |
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Contributo costante semestrale della Regione calcolato in ragione del 4% sul mutuo concesso. |
100.000 |
140.000 |
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Semestralità a carico del mutuatario |
186.653 |
261.315 |
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corrispondente ad annue lire |
373.306 |
522.630 |
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e a mensili lire |
31.109 |
43.553 |
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Costo effettivo dei singoli mutui |
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Semestralità complessivamente dovute in 20 anni |
11.466.120 |
16.052.600 |
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Semestralità a carico della Regione |
4.000.000 |
5.600.000 |
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Differenza a carico dei singoli mutuatari |
7.466.120 |
10.452.600 |
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TASSO DI INTERESSE ANNUO A CARICO DEL MUTUATARIO |
4,13% CIRCA
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In attesa di conoscere gli interventi finanziari che saranno disposti dallo Stato per la soluzione, in campo nazionale, del problema della casa e in considerazione della necessità, di maggiori finanziamenti bancari agevolati per l'estensione delle agevolazioni a favore di un maggior numero di richiedenti, la Giunta Regionale sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge recante norme intese a prorogare, per l'anno 1974, le citate provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Le proposte formulate per la proroga della legge prevedono:
1°) un ulteriore finanziamento di Lire 1.000.000.000 a valere per il 1974, ferma restando l'attuale ripartizione in zone dei fondi ed i criteri per l'attribuzione dei punteggi all'atto della formazione delle graduatorie;
2°) adeguamento degli stanziamenti per la concessione di eventuali garanzie fideiussorie;
3°) contenimento della spesa per la concessione di eventuali garanzie fideiussorie all'effettivo presumibile loro importo, in relazione alle operazioni di fideiussione richieste dai singoli Istituti di Credito;
4°) possibilità di estendere ai lavoratori dipendenti con reddito annuo compreso fra i 2.600.001 ed i 3.000.000 i benefici della legge sull'edilizia popolare nel caso di carenza di domande da parte di lavoratori fruenti di un reddito annuo non superiore a lire 2.600.000.
Il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 40.000.000 corrispondente a lire 800.000.000 in venti anni, viene assicurato con prelievo della somma stessa dal fondo di riserva per provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, come da allegato F (n. 5) al capitolo 271 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974.
Per la concessione di eventuali garanzie fideiussorie regionali, si propone di prevedere una spesa annua di 30.000.000, conseguente al nuovo finanziamento di lire 1.000.000.000.
Tale spesa trova corrispondente copertura nell'entrata per ricupero di crediti su garanzie fideiussorie eventualmente concesse a mutuatari non in grado di assicurare agli Istituti di Credito sufficiente garanzia ipotecaria sugli immobili da acquistare, costruire o sistemare.
In proposito, si fa presente che gli Istituti di Credito non hanno a tutt'oggi richiesto alla Regione alcuna garanzia fideiussoria sui mutui agevolati autorizzati dalla Regione, per cui è presumibile che anche per il 1974, nonostante l'aumento dell'importo dei singoli mutui ammessi a contributo, non sarà richiesta alla Regione alcuna garanzia fideiussoria (da computarsi su un massimo del 20% dell'importo del mutuo agevolato).
(SEGUE: Allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Illustra l'Assessore alle finanze ALBANEY.
Interviene il Consigliere MAPPELLI che chiede il rinvio alla Commissione Affari generali.
Sulla proposta di rinvio intervengono i Consiglieri FOSSON e il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Consigliere MAPPELLI ritira la richiesta di rinvio e propone di rinviare a settembre una discussione sull'argomento.
Intervengono il Consigliere FOSSON, l'Assessore ALBANEY e il Consigliere BORBEY.
Sugli articoli intervengono il Consigliere FOSSON e l'Assessore ALBANEY.
Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHANU accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;
- voti favorevoli: ventidue;
- voti contrari: due.
Il Vice Presidente CHANU, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga, con modifiche, per l'anno 1974, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 48)
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Disegno di legge regionale n. 48
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: PROROGA, CON MODIFICHE, PER L'ANNO 1974, DELLE PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTURE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono prorogate, per l'anno 1974, con le seguenti modifiche, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3, 30 agosto 1970 n. 22, 3 agosto 1971 n. 7, 20 maggio 1972 n. 4 e 27 aprile 1973 n. 21, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Art. 2
L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1974, ai sensi del paragrafo 7) dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è stabilito in lire un miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire ottocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire quarantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1974 e fino all'anno finanziario 1994.
Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:
a) per l'anno finanziario 1974:
mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1974 ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo viene aumentato da Lire 390.000.000 a Lire 430.000.000 mediante prelievo della somma di Lire 40 milioni dal capitolo 271 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F"), sul quale risulta disponibile la somma annua di Lire 40 milioni;
b) per i successivi anni finanziari:
mediante imputazione della spesa annua di Lire 40 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1994.
Art. 3
L'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11, già modificato con l'articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1970 n. 22, con l'articolo 3 della legge 20 maggio 1972 n. 4 e con l'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1973 n. 21, viene integrato con l'aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali:
"Lire 13.000.000 per la durata di venti anni, a partire dall'anno 1974 e fino all'anno 1993.
Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonché nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazioni già di loro proprietà completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, la Giunta Regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue Lire 25.000.000, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all'atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell'intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili".
Art. 4
Per il finanziamento della eventuale spesa annua di Lire 30.000.000 derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per il conseguente ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974:
NELLA PARTE ENTRATA:
lo stanziamento del capitolo 224 ("Entrate per riscossioni di crediti verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari") è aumentato da Lire 77.000.000 a Lire 107.000.000.
NELLA PARTE SPESA:
lo stanziamento del capitolo 256 ("Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto S. Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia") è aumentato da Lire 77.000.000 a Lire 107.000.000.
Le maggiori entrate e spese annue di Lire 30 milioni eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1974 al 1993.
In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari, i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all'effettivo previsto importo delle garanzie fideiussorie regionali concesse presso Istituti di Credito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967 n.11.
Art. 5
L'art. 8 capo c) della legge regionale 27 aprile 1973 n. 21 è così sostituito:
"c) il lavoratore o l'artigiano che, singolarmente o unitamente ai membri del proprio nucleo familiare, sia iscritto o risulta iscrivibile nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un reddito lordo complessivo annuo superiore a Lire 2.600.000 se lavoratore subordinato e a Lire 1.300.000 se artigiano, al netto della detrazione di Lire centomila per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico.".
Nel caso di carenza di domande di mutuo da parte di lavoratori dipendenti con reddito non superiore ad annue Lire 2.600.000 è autorizzata la concessione di mutui agevolati a favore di lavoratori che non superino un reddito lordo complessivo di Lire 3.000.000.
Per i redditi compresi tra 2.600.001 e Lire 3.000.000 annui il punteggio attribuito a ciascun lavoratore è decurtato di due punti per ogni frazione di reddito di Lire 200.000 annue eccedenti i 2.600.000.
Art. 6
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4% a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di Credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Si dà atto che dalle ore 20,00 riassume la presidenza il Presidente DOLCHI.
