Oggetto del Consiglio n. 173 del 28 giugno 1974 - Verbale
OGGETTO N. 173/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare e per l'acquisto o costruzione di fabbricati destinati a servizi di interesse pubblico".
Il Vice Presidente CHANU dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare e per l'acquisto o costruzione di fabbricati destinati a servizi di interesse pubblico", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:
Nel capitolo di spesa 271 del bilancio preventivo dalla Regione per l'anno 1974, approvato con legge regionale 2 maggio 1974, n. 11, è iscritto uno stanziamento previsionale di spesa comprendente, fra l'altro, la spesa di Lire 800.000.000 da approvare con legge regionale riguardante interventi a favore dell'edilizia urbana e rurale.
È nota la situazione esistente in Aosta in ordine all'assillante problema dalle abitazioni per i lavoratori.
In attesa di predisporre un piano organico per la risoluzione del problema in tutta la Valle d'Aosta, che coordini gli interventi dello Stato con quelli della Regione, è necessario provvedere ai più urgenti bisogni della Città di Aosta e di altri Comuni della Valle, favorendo l'acquisizione a favore dei Comuni o dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Aosta di aree edificabili ed immobili da destinare a case per i lavoratori, con facoltà da parte della Regione di affidarle in amministrazione-gestione al locale Istituto Autonomo Case Popolari.
Si tratta di un secondo esperimento inteso a favorire tali costruzioni da parte dell'Ente Regione, dei Comuni e dell'Istituto Autonomo Case Popolari, con possibilità di trasferire l'intero patrimonio di case economico-popolari al predetto Istituto Autonomo, che dovrebbe rappresentare, in futuro, l'unico ente regionale destinato ad occuparsi della materia.
Allo stesso Istituto, in analogia a quanto concordato nel 1973, potrebbero essere già affidate sin d'ora, in relazione alla sua esperienza ed alla sua struttura organizzativa, tutte le operazioni necessarie per la costruzione delle case e per la loro gestione.
Ai fini di cui sopra è stato predisposto l'unito disegno di legge regionale che si sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio.
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Segue: allegato disegno di legge (...Omissis...)
Illustra l'Assessore alle finanze ALBANEY.
Intervengono il Consigliere MANGANONI, l'Assessore ALBANEY, i Consiglieri FOSSON, BORBEY, ANDRIONE, MONAMI, PARISI, VIGLINO, RAMERA e il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHANU accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: venticinque;
voti favorevoli: venti;
voti contrari: cinque.
Il Vice Presidente CHANU, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare e per l'acquisto o costruzione di fabbricati destinati a servizi di interesse pubblico".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 47)
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Disegno di legge regionale n. 47
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PER L'ACQUISTO O COSTRUZIONE DI FABBRICATI DESTINATI A SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la ripresa dell'industria edilizia è autorizzata per l'anno 1974 la spesa complessiva di Lire 800.000.000 (ottocentomilioni) da destinare:
a) alla acquisizione di terreni e fabbricati e alla costruzione su aree di proprietà regionale site nei Comuni della Valle d'Aosta di fabbricati per alloggi di tipo economico e popolare aventi le caratteristiche previste per detti fabbricati dalle vigenti leggi;
b) alla concessione ai Comuni e all'Istituto Autonomo Case Popolari della Valle d'Aosta di contributi per la realizzazione delle finalità indicate alla precedente lettera a) e per l'acquisto o costruzione di fabbricati da destinare a servizi di interesse pubblico.
Art. 2
La scelta delle aree per la costruzione dei fabbricati di cui all'articolo precedente sarà approvata dalla Giunta regionale di intesa con le Amministrazioni Comunali interessate.
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti deliberativi necessari per l'acquisto di terreni e fabbricati, per la costruzione dei predetti fabbricati e per l'approvazione ed il finanziamento delle relative spese, in esecuzione della presente legge.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare al locale Istituto autonomo per le Case Popolari - mediante apposite convenzioni - l'approvazione e l'espletamento, per conto della Regione, degli atti relativi alla progettazione e all'appalto dello opere per la costruzione dei fabbricati di cui alla presente legge, nonché alla gestione e manutenzione dai fabbricati suddetti.
Art. 3
I nuovi alloggi popolari di cui alla presente legge saranno assegnati in locazione a prezzi che consentano l'ammortamento, nel periodo di anni 40, delle spese di acquisizione delle aree e delle spese di costruzione dei fabbricati.
Le spese di acquisizione delle aree saranno conteggiate per la determinazione del canone di locazione in misura non superiore al 10% del prezzo del canone stesso.
Gli alloggi saranno assegnati in affitto, previa formazione di graduatorie comunali formate in base a condizioni e a punteggi stabiliti dal Consiglio regionale, con precedenza alle famiglie abitanti in vecchi fabbricati da demolire per ragioni igienico-sanitarie o urbanistiche.
Art. 4
La Giunta regionale à autorizzata a stabilire le modalità necessarie per la esecuzione della presente legge.
Art. 5
L'onore derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 220 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso.
Art. 6
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
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Capitolo 220 "Spese per costruzione di alloggi di tipo economico e popolare e di fabbricati destinati a servizi di pubblico interesse" |
Lire 800.000.000= |
Variazioni in diminuzione:
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Capitolo 271 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F)" |
Lire 800.000.000= |
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 21 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
