Oggetto del Consiglio n. 175 del 28 giugno 1974 - Verbale
OGGETTO N. 175/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, concernente: "Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n.22, concernente: "Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti la istituzione delle scuole materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:
Ai sensi della legge regionale 3.8.1972, n. 22, recante norme integrative della legge statale 18.3.1968, n. 444, riguardanti la istituzione delle scuole materne nella Regione autonoma Valle d'Aosta, la Regione ha istituito, a decorrere dal 1.9.1973, n. 60 scuole materne regionali con 71 sezioni complessive.
Le sole spese per assegni fissi al personale insegnante nelle scuole suddette, compresi gli oneri diretti previdenziali e assistenziali, sono previste in circa 330 milioni di lire per il corrente esercizio, incluse le spese per le eventuali supplenze.
Conseguentemente, si rende necessario autorizzare la maggiore spesa a carico del capitolo 587 del bilancio rispetto alla previsione annua di L. 100 milioni, mediante un ulteriore finanziamento di Lire 230 milioni.
Per il corrente anno la maggiore spesa sarà fronteggiata con il prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 206 del bilancio, già destinato a tale scopo.
---
Segue allegato disegno di legge regionale (...Omissis...)
Prende la parola il Consigliere FOSSON per una richiesta di precisazioni.
Risponde l'Assessore alla pubblica istruzione LANIVI.
Interviene il Consigliere JORRIOZ.
Illustra l'assessore alla pubblica istruzione LANIVI.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Borbey, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventitré;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, concernente: "Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti la istituzione delle scuole materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 45)
---
Disegno di legge regionale n. 45
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N...: "ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1972, N. 22, CONCERNENTE: "NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE STATALE 18 MARZO 1968, N. 444, RIGUARDANTI LA ISTITUZIONE DELLE SCUOLE MATERNE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dall'anno 1974 è autorizzata la maggiore spesa annua di Lire duecentotrentamilioni per la corresponsione degli stipendi e indennità al personale insegnante in servizio nelle scuole materne istituite ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22.
Art. 2
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 587 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.
Art. 3
Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
|
- Variazioni in aumento: |
|
|
- Capitolo 587 "Stipendi e indennità alle insegnanti di scuole materne" |
L. 230.000.000 |
|
- Variazioni in diminuzione: |
|
|
- Capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" |
L. 230.000.000 |
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
