Oggetto del Consiglio n. 172 del 28 giugno 1974 - Verbale

OGGETTO N. 172/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori". (Approvazione di ordine del giorno)

Il Vice Presidente CHANU, in relazione al dibattito avvenuto nella seduta antimeridiana (oggetto n. 167), invita il Consiglio a continuare la discussione sul disegno di legge regionale concernente: "Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori".

Illustra il Presidente della Giunta DUJANY che annuncia la presentazione di emendamenti.

Interviene il Consigliere MONAMI che propone un ordine del giorno.

Sull'ordine del giorno interviene il Consigliere FOSSON.

Il Vice Presidente CHANU invita il Consiglio a continuare la discussione sugli emendamenti.

Prende la parola per mozione d'ordine il Consigliere FOSSON.

Risponde il Presidente della Giunta DUJANY.

Il Vice Presidente CHANU invita il Consiglio ad esaminare l'ordine del giorno.

Intervengono i Consiglieri ANDRIONE, il Presidente della Giunta DUJANY, i Consiglieri FOSSON, BORBEY, PARISI e RAMERA.

Il Vice Presidente Chanu, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'ordine del giorno proposto dal Consigliere Monami a nome della maggioranza consiliare, dichiara chiusa la discussione su detto ordine del giorno ed invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione dell'ordine del giorno stesso.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Vice Presidente Chanu accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventiquattro;

- Consiglieri votanti: sedici;

- Voti favorevoli: quindici;

- Voti contrari: uno;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Andrione, Blanc, Borbey, Fosson, Jorrioz, Mappelli, Ramera e Viglino.

Il Vice Presidente Chanu, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

"Preso atto della presentazione all'approvazione del Consiglio regionale di un disegno di legge relativo a "Contributi di esercizio alle Aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori";

considerato che quello dei trasporti pubblici su strada sempre più si manifesta essere grave problema che investe lo sviluppo economico e sociale della Regione;

considerato altresì che il sistema concessionario attuale ed il conseguente regime delle sovvenzioni annue si dimostrano ormai inadeguati a procurare alla Comunità i servizi indispensabili che assicurino la mobilità della popolazione sul territorio;

constatata la mancanza di delega alla Regione da parte del lo Stato delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici su funivie e linee automobilistiche locali, prevista dall'art. 4 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta;

Il Consiglio Regionale

impegna la Giunta ad elaborare e presentare ad una delle prime riunioni consiliari dell'autunno 1974 un progetto di legge generale sui trasporti pubblici della Regione a mezzo del quale siano assicurati:

competenza normativa ed amministrativa della Regione in materia di trasporti su impianti a fune e linee automobilistiche;

attuazione dì una politica del trasporto pubblico che persegua il coordinato sviluppo economico e sociale, attraverso l'unificazione della gestione compatibilmente con la configurazione territoriale, ed il pubblico controllo sulla gestione stessa;

garanzia di partecipazione degli Enti locali e delle Forze sociali alla formazione delle decisioni operative."

---

Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato e comunicato che i quattordici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHANU accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: tre.

Il Vice Presidente CHANU, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linee per viaggiatori".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 49)

---

Disegno di legge regionale n. 49

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ...: CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di assicurare la continuità dei servizi pubblici di trasporto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi annui dal 1° gennaio 1973 alle imprese che esercitano professionalmente servizi automobilistici di interesse regionale sia di linea ordinaria sia per lavoratori dipendenti e per studenti entro i limiti di spesa indicati nei successivi articoli.

Art. 2

I contributi saranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio, per l'anno per il quale è richiesto il contributo, di tutto il complesso di autolinee esercitate da ciascuna impresa e saranno calcolati sulla base dei seguenti parametri:

a) contributo pari all'intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di biglietto di abbonamento o tessera a tariffa preferenziale;

b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di:

- L. 40 per autobus/Km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt 800;

- L. 65 per autobus/Km per le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.

Art. 3

Le imprese saranno ammesse a beneficiare dei contributi per le autolinee:

- che si svolgono interamente nell'ambito del territorio della Regione;

- che si svolgono solo parzialmente nel territorio ma che, comunque, assolvono ad esigenze di traffico riconosciute dalla Giunta regionale di interesse regionale, e per la sola parte di percorso su cui tale interesse è riconosciuto.

Art. 4

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza dei servizi di linea ordinari. A questa sarà aggiunta la percorrenza relativa ai servizi per lavoratori dipendenti e per studenti e sarà sottratta quella relativa ai giorni di sospensione.

Art. 5

Le imprese concessionarie potranno beneficiare del contributo previsto dall'art. 2, per ciascun anno di competenza, a condizione che:

- abbiano garantito la normale efficienza del servizio;

- abbiano osservato le disposizioni contrattuali di lavoro nonché le leggi sociali.

La Giunta regionale potrà comunque concedere i contributi solo dopo che l'impresa abbia provveduto ad eliminare le deficienze del servizio o ad ottemperare agli obblighi di cui al comma precedente.

Le imprese, inoltre, dovranno dimostrare di aver proceduto in sede di bilancio all'accantonamento delle percentuali di ammortamento previste dalle norme in materia e di aver reimpiegato le somme risultanti nell'adeguamento e miglioramento del materiale e delle attrezzature.

Qualora, all'atto della concessione del contributo la titolarietà della concessione stessa risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo verrà ripartito fra il cedente ed il cessionario in proporzione ai periodi di espletamento del servizio nell'anno di competenza.

Art. 6

Le aliquote di cui all'art. 2 saranno soggette a revisione annuale, da farsi con legge, e saranno adeguate alle variazioni incrementative dei costi acquisite con la documentazione di cui all'art. 8.

Tali nuove aliquote varranno per la determinazione dei contributi dovuti alle imprese a fronte della gestione dell'esercizio precedente secondo quanto disposto al successivo art. 9.

È esclusa la revisione delle aliquote di cui allo stesso art. 2 per quanto riguarda la gestione 1973.

Art. 7

Le domande di contributo per il 1973 e 1974, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono pervenire alla Regione Valle d'Aosta entro e non oltre il termine die 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di contributo per il 1973 dovrà essere accompagnata anche dalla documentazione di cui al successivo articolo 8.

Per gli anni successivi al 1974 la domanda di contributo, sempre indirizzata al Presidente della Giunta regionale, dovrà pervenire alla Regione Valle d'Aosta entro il 31 marzo dell'anno per il quale il contributo è richiesto.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione dell'impresa richiedente;

- l'elenco delle linee e dei servizi per lavoratori dipendenti e per studenti per i quali è richiesto il contributo, con l'indicazione per ciascuno di essi delle percorrenze previste per l'anno in corso, e delle quote altimetriche dei rispettivi capilinea.

Art. 8

Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno le imprese dovranno trasmettere, a corredo della domanda di contributo di cui all'art. 7, la seguente ulteriore documentazione con riferimento all'anno precedente:

- una dichiarazione del concessionario che attesti il rispetto delle condizioni di cui all'art. 5.

- il conto economico della gestione relativo a tutte le attività aziendali, compilato in conformità all'apposito mod.1;

- un elenco di tutti i servizi automobilistici di interesse regionale esercitati dall'impresa con l'indicazione delle percorrenze e dei proventi a tariffa preferenziale, conforme all'allegato mod. 2;

- documentazione che specifichi gli introiti relativi ai servi zi esercitati, comprovati dalle denunce agli uffici IVA;

- dichiarazioni dei competenti uffici postali e dei Comuni relative agli eventuali canoni e sussidi percepiti;

- l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 9

Alle Imprese che hanno presentato domanda di contributo sarà concesso un acconto pari al 50% del contributo definitivo erogato alle stesse per l'anno precedente; il conguaglio risultante dai conteggi effettuati sulla scorta della documentazione di cui all'art. 8 verrà liquidato nel primo semestre dell'anno successivo. Per il contributo relativo all'anno 1973 si farà luogo a liquidazione totale sulla scorta della documentazione di cui all'art. 8 precedente.

Art. 10

La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge nonché all'approvazione e liquidazione delle relative spese.

Art. 11

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi, sussidi o rimborsi concessi dallo Stato o da Enti pubblici: il loro importo deve essere dall'impresa interessata versato alla Regione sino a concorrenza dei contributi regionali ottenuti in applicazione della presente legge. La richiesta di tali contributi e sussidi, quando siano previsti per legge o regolamento, è obbligatoria per le imprese interessate: l'avvenuta presentazione della richiesta dovrà essere comprovata in sede di presentazione della documentazione di cui all'art. 8.

Art. 12

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 481 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 13

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 481 "Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori."

L. 500.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento" (spese correnti - allegato E)

L. 500.000.000

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo coma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì