Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3773 del 20 giugno 2024 - Resoconto

OGGETTO N. 3773/XVI - Reiezione di mozione: "Impegno a effettuare le opportune valutazioni in ordine al mantenimento della norma di cui all'articolo 4 della legge regionale 11/2023 in materia di locazioni turistiche, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 94/2024".

Bertin (Presidente) - Punto n. 58. Consigliere Sammaritani, a lei la parola.

Sammaritani (LEGA VDA) - Per fortuna che non è troppo tardi, perché arriviamo proprio in ultimo con una mozione che è un po' tecnica, quindi non così agevole probabilmente ad ascoltare.

Ne avevamo già parlato nell'ultimo Consiglio, quando ero intervenuto a proposito delle comunicazioni del Presidente, o dei Presidenti forse addirittura, che entrambi avevano accennato a questa sentenza 94 di quest'anno, sentenza della Corte costituzionale, che si è pronunciata in ordine a un'impugnativa del Governo sulla legge 11/2023, quella, per intenderci, sulle locazioni brevi. Ebbene, questa legge è stata impugnata dal Governo a proposito e con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera f), che parla appunto della possibilità di affittare, attraverso questo meccanismo delle locazioni brevi, quindi fino a trenta giorni, gli immobili dei privati, immobili che possono essere un intero alloggio, ma possono essere, come dice anche la lettera f), anche soltanto una stanza, ma in questi casi una stanza di un immobile invece con destinazione abitativa o abitazione principale, una o più stanze naturalmente. In questo caso però, dice la legge, la durata temporale complessiva di questa locazione nell'arco dell'anno non deve superare i 180 giorni, per rispettare appunto un criterio di prevalenza, perché mettendo questa norma in relazione all'articolo 74 della legge 11/1998, si avrebbe un problema, nel senso che questa legge del 2023, dell'anno scorso - che fu oggetto anche di grande dibattito all'interno di quest'aula con delle critiche abbastanza forti da parte dell'opposizione - cosa porta? Se tu hai un'abitazione, magari anche di numerose stanze, ne affitti una come locazione turistica e lo fai per più di 180 giorni, automaticamente incorri evidentemente e inevitabilmente nella sanzione determinata dal fatto di avere un mutamento di destinazione, perché il tuo uso prevalente non sarebbe più quello di prima abitazione o di abitazione principale, ma di locazione commerciale, cioè di uso commerciale del bene.

La sentenza della Corte costituzionale, in realtà, punta su un'altra questione, perché appunto il Governo aveva impugnato questa norma facendone una questione di competenza: "a chi spetta la competenza a normare su questi argomenti?" dice il Governo. Allo Stato, al Governo italiano. La Regione ha sostenuto il contrario e la Corte costituzionale, fortunatamente diciamo tutti noi, ha riconosciuto che invece non ci fosse una violazione delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, e quindi, con argomentazioni anche condivisibili, come abbiamo scritto nella nostra mozione, la Corte costituzionale ha detto che effettivamente c'è un interesse da un lato delle Regioni di governare questo fenomeno delle locazioni turistiche, è importante avere anche una lettura chiara dei fenomeni delle locazioni turistiche, che a volte, anzi sicuramente, hanno anche una grossa incidenza sull'urbanistica, quindi sull'utilizzo dei beni e sull'incidenza urbanistica la collocazione di questi immobili, così come ha detto anche, nel succo della sentenza, che questi contratti di locazione, qualora anche sforassero i 180 giorni, non sarebbero dei contratti nulli, perché qui sì che se si andasse a incidere su quell'aspetto, ci sarebbe una violazione delle competenze regionali in ordine al conflitto di competenza con le competenze statali. Sostanzialmente quindi la Corte costituzionale ha detto che non abbiamo invaso questo potere statale, la competenza statale ed era giusto che il legislatore regionale potesse legiferare in questo modo.

Dice però anche un'altra cosa la Corte costituzionale, da un lato dice appunto che non c'è violazione, ma c'è un passaggio molto chiaro della sentenza che invece fa nascere una forte criticità sicuramente dal punto di vista giuridico. Questo passaggio è bene leggerlo testualmente, perché è un passaggio che è stato trascurato nella lettera di trasmissione a noi Consiglieri della sentenza, perché è stato fatto passare un po' così, in second'ordine, ma, in realtà, a leggere l'intera sentenza, si capisce molto bene e si dice: "Resta da aggiungere che, ai fini del mutamento di destinazione d'uso dell'immobile in cui siano collocate le camere arredate, oggetto della locazione turistica breve - quindi, come dicevo prima, anche una sola, io ho la mia casa, ho tante stanze e la voglio adibire a locazione turistica breve, poi farò magari un esempio - il legislatore regionale avrebbe potuto scegliere un differente criterio di concretizzazione - magari non limitato al mero fattore temporale, quei famosi 180 giorni - ma non è oggetto del ricorso la compatibilità della soluzione adottata sul punto dal legislatore con le ragioni di tutela del diritto di proprietà, di cui all'articolo 42 della Costituzione". L'articolo 42 della Costituzione quindi non era oggetto dell'impugnazione e il Governo non si è appuntato su questo, ma, leggendo questa dichiarazione al contrario, si capisce chiaramente che, secondo la Corte costituzionale, probabilmente un vulnus sotto quest'aspetto c'è, perché limitare così l'uso del bene privato e dare una connotazione così forte, nel senso di dire: tu puoi avere anche un alloggio con dieci stanze, a un certo punto tuo figlio va a studiare altrove, se ne libera una e tu quella stanza la adibisci a locazione turistica breve, rientri nell'articolo 4, lettera f), di cui stiamo parlando, la affidi per 181 giorni ed ecco che ti scatta la sanzione. Quell'immobile non è più una prima casa, non è più un'abitazione principale e diventa una cosa diversa: diventa un bene utilizzato commercialmente, quindi muta la destinazione d'uso, quindi una sanzione severissima, gravissima, una violazione, a mio avviso, addirittura del diritto di proprietà, perché davvero stabilire che la prevalenza della destinazione d'uso viene determinata dal solo fatto di aver affittato una stanza delle dieci che hai per 181 giorni è decisamente pesante. A mio avviso, quindi, questo suggerimento che la Corte costituzionale dà, questa lettura piuttosto chiara di quest'aspetto è importante.

Allora rileviamo che questa considerazione che ha fatto la Corte costituzionale, da un lato, ci fa comprendere come la norma regionale e il mero dato temporale previsto sia una scelta poco ragionevole da parte del legislatore e, dall'altro lato, come questa previsione e le sue gravi conseguenze, comportanti il mutamento di destinazione d'uso dell'intero immobile, per cui anche una sola camera locata fa parte, possa molto probabilmente a mio avviso, costituire una violazione dell'articolo 42 della Costituzione, quindi il diritto di proprietà.

Allora è evidente che questo non è un pericolo immediato, perché una norma può essere impugnata sia in via principale, quando viene emanata entro un certo termine dal Governo, che dice: "Secondo me, la Regione ha violato quest'aspetto costituzionale, questa competenza che ha" e in questo caso questa cosa, come si dice oggi, l'abbiamo sfangata e superata, ormai è fatta e la legge rimane vigente, però in via incidentale la norma potrebbe sempre essere impugnata da un proprietario, che, facendo il ragionamento che ho fatto io prima e con i suoi legali faccia lo stesso ragionamento dicendo: "ma come, ho dieci stanze, ne affitto una per 181 giorni e mi muta la destinazione del bene?" Cioè mi diventa un qualcosa di diverso da casa di principale abitazione? Mi sembra un po' pesantina come sanzione, mi sembra una violazione del mio diritto di proprietà. È anche piuttosto esplicito comunque da parte della Corte costituzionale aver detto questo.

Allora, considerato che al di là delle conseguenze di immagine, economiche e dei riflessi che avrebbe sui cittadini che dovessero compiere quest'attività, e che comunque è sempre prevalente, come diciamo nella nostra mozione, il dovere del legislatore regionale di agire correttamente nei confronti dei cittadini e cercare di evitare di rendergli la vita troppo difficile e di rendere vigenti delle norme che abbiano anche soltanto un sospetto di incostituzionalità, considerato in conclusione chiaramente che questo sospetto invece c'è eccome, perché la stessa Corte costituzionale ci ha messo la pulce nell'orecchio, io credo che probabilmente sarebbe opportuno fare delle riflessioni su questa norma, che è una delle tante norme che avevamo criticato all'interno di questa legge, che avevamo definito come eccessivamente scritta in burocratese, che creava troppi adempimenti, troppi paletti, troppe difficoltà nell'applicarla, nel farla rispettare, eccetera, e questa è una rappresentazione plastica di ciò che avevamo sostanzialmente prognosticato, ma non perché volevamo fare le cassandre, semplicemente perché effettivamente, da un punto di vista anche di struttura normativa, quella legge di lacune ne aveva e ne ha parecchie comunque di problematiche.

Con questa mozione vorremmo impegnare il Governo regionale, previa un'eventuale acquisizione di un parere legale - perché non abbiamo la presunzione di dire cose che sono oro colato, ci mancherebbe -, a fare le opportune valutazioni in ordine alla costituzionalità e all'opportunità o meno di mantenere vigente la norma di cui parliamo, quindi articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 11/2023, proprio con specifico riferimento a quel dato temporale: questi famosi questi 181 giorni, che farebbero diventare prevalente un uso diverso da quello di prima abitazione o abitazione principale con questo mero dato temporale, quindi senza parlare né di quante stanze di prevalenza sotto un altro aspetto, che farebbe presupporre che sarebbe opportuno fare un ragionamento diverso e, fra le righe, ma neanche tanto, la Corte costituzionale questo ce l'ha detto.

Presidente - La mozione è stata illustrata, la discussione generale è aperta, chi volesse intervenire si prenoti. Non vedo richieste d'intervento, posso chiudere la discussione generale? La discussione generale è chiusa. Per il Governo, la parola all'assessore Grosjacques per la replica.

Grosjacques (UV) - Il collega Sammaritani, che è molto esperto in materia, e con il quale ovviamente non voglio aprire una disquisizione giuridica perché sarei sicuramente soccombente, mi ha dato la possibilità, e ovviamente l'opportunità e l'impegno ad approfondire con gli uffici quello che lui ha segnalato come meritevole di attenzione da parte del Governo regionale su una sentenza così comunque importante per le prerogative della nostra Regione.

La sentenza della Corte costituzionale 94/2024 è una decisione importante e meritevole di favorevole apprezzamento perché riconosce alle Regioni in generale e alla Valle d'Aosta in particolare un margine di operatività normativa anche nel settore delle locazioni turistiche brevi, che è in costante espansione e innovazione, dando rilievo agli impatti che tale espansione determina sul territorio regionale e quindi sul relativo governo.

Con questa sentenza, che non può che essere motivo di soddisfazione per il legislatore regionale, la Corte ha accolto integralmente le tesi difensive della Regione, rigettando la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha ritenuto l'articolo 4, comma 1, lettera f) ultimo periodo della legge regionale 11/2023 pienamente legittimo e conforme al dettato costituzionale.

Da un'attenta disamina della sentenza in questione, si evince chiaramente come la Consulta, nel non limitarsi a una mera valutazione in merito alla sussistenza o meno dell'ipotizzata invadenza nel campo dell'ordinamento civile, materia di competenza esclusiva dello Stato, della disposizione impugnata, ma effettuando anche una vera e propria analisi di ampio respiro dell'impatto socio-economico e sul governo del territorio della locazione turistica e degli intervenuti strumenti regolatori di provenienza euro-unitaria, statale e regionale, sollecitati dalle problematiche giuridiche di varia natura sopravvenute con il trend crescente del fenomeno in argomento, abbia pienamente validato la disciplina regionale considerata nel suo complesso, quindi la legge regionale 11/2023.

Sembra, anzi, che con le sue argomentazioni la Corte costituzionale abbia inteso legittimare più in generale gli interventi legislativi regionali analoghi a quelli approvati dalla Valle d'Aosta, che, trovando fondamento nelle competenze residuali in materia di turismo e di governo del territorio, "siano diretti - e cito testualmente - a governare le trasformazioni urbanistiche connesse alla moltiplicazione delle locazioni turistiche brevi in un'ottica di tutela del territorio e di realizzazione di una sua ordinata pianificazione - questo riferito alla sentenza n. 124/2021 - che si coniuga con quell'attività di promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività turistiche che la Corte ha già riconosciuto appartenere alla competenza legislativa residuale regionale - questo riconosciuto con la sentenza 84/2019 - in questa materia così ampia e trasversale pertanto non si può prescindere da un esame del contesto normativo complessivo, linea guida che ha governato lo studio e la redazione della legge 11/2023, in particolare rispetto ai principi generali della disciplina urbanistica regionale vigente", quindi la legge 11/1998.

La Regione Valle d'Aosta, nell'esercizio della competenza legislativa primaria attribuitale dallo Statuto speciale di autonomia in materia di urbanistica ha infatti già provveduto a fissare a monte i criteri finalizzati all'individuazione dei presupposti necessari affinché si determini il mutamento di destinazione d'uso di un immobile, da un lato, con la definizione recata dall'articolo 74, comma 1, della predetta legge regionale 11/1998 e, dall'altro, con la scissione, a decorrere dal 2003, della categoria di destinazione d'uso abitativa in due categorie autonome: quella principale o permanente, disciplinata dall'articolo 73, comma 2, lettera d), oggetto di particolare tutela e di significative agevolazioni fiscali e finanziarie, al fine del soddisfacimento del diritto alla casa riconosciuto a tutti i cittadini, e quella temporanea, disciplinata dall'articolo 73, comma 2, lettera dbis), che diversamente si presta a pieno titolo all'uso locatizio di breve durata per finalità turistica ed è stata introdotta proprio per fare in modo che si potesse disporre di strumenti finalizzati a limitare la proliferazione delle seconde case e, conseguentemente, per consentire una pianificazione ordinata del nostro territorio. Le disposizioni della legge 11/2023, ivi compresa quella oggetto del giudizio di costituzionalità e di cui con la mozione si chiede di valutarne la cancellazione, sono del tutto coerenti con l'impianto della disciplina urbanistica di cui alla legge regionale 11/1998, come chiaramente affermato dalla stessa Corte costituzionale.

Il criterio di concretizzazione prescelto ai fini del mutamento di destinazione d'uso dell'abitazione principale, oggetto anche di locazione turistica breve, costituito dal superamento del limite temporale dei 180 giorni all'anno, risulta senza dubbio un parametro connotato da oggettività, oltre che l'unico praticabile, in quanto verificabile in concreto. Né la Corte costituzionale, né i sottoscrittori della mozione, peraltro, hanno ritenuto opportuno e necessario fornire proposte di soluzione alternativa o ulteriore rispetto a quella adottata da questo Consiglio regionale.

Nella cornice sopra rappresentata la mozione sembra quindi enfatizzare un passaggio della sentenza stravolgendone tuttavia il significato attraverso una lettura dello stesso, operata dai Consiglieri firmatari dell'iniziativa, che è frutto di un'interpretazione che va oltre al contenuto letterale delle parole usate dalla Consulta, che sono ben lungi dal qualificare come poco ragionevole la scelta del legislatore valdostano.

Allo stesso modo non emerge dalla sentenza come tale previsione sia fonte di gravi conseguenze derivanti dalla sua applicazione, così come non vi sono elementi che possono evidenziare seri dubbi in ordine alla sua costituzionalità rispetto all'articolo 42, anche perché il passaggio della sentenza dice che il legislatore regionale avrebbe potuto scegliere un differente criterio di concretizzazione, magari non limitato al mero fattore temporale, ma non ha detto che avrebbe dovuto, perché nel caso di verbo "dovere" ovviamente si sarebbe posto, come ha sottolineato lei, il problema sull'eventuale costituzionalità di questa norma, che, peraltro, non era oggetto dell'impugnativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, come lei ha giustamente sottolineato.

È del tutto opinabile quindi affermare che la Suprema Corte, nell'ipotizzare un diverso criterio di concretizzazione del mutamento di destinazione d'uso, o contestualmente nel suggerirne anche uno non limitato al mero fattore temporale, abbia voluto affermare di per sé l'irragionevolezza della disposizione impugnata, ossia il mancato rispetto del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione paventato dalla mozione. Così come appare discutibile ritenere che la soluzione adottata dal legislatore valdostano non sia di per sé compatibile con le ragioni di tutela del diritto di proprietà di cui all'articolo 42 della Costituzione, tenuto anche conto che, come affermato dalla Corte, un simile limite temporale non incide affatto sull'efficacia e sulla validità dei contratti locatizi, ove solo si consideri che, sempre nelle argomentazioni in diritto, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto la piena competenza del legislatore regionale nell'intervenire sulla destinazione d'uso degli immobili considerato che la stessa destinazione d'uso - questo a fronte delle sentenze 124/2021 e le sentenze 2/2021 e 247/2020 - connota l'immobile sotto l'aspetto funzionale, condiziona il carico urbanistico legato al fabbisogno di strutture di spazi pubblici e incide sull'ordinata pianificazione del territorio.

A fronte del contenuto della sentenza 94/2024 quindi non vi sono ad oggi ragioni per dubitare sulla legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 11/2023, fermo restando che, qualora si verificasse l'ipotesi di un ricorso in via incidentale dinanzi alla Consulta, come evocato nelle premesse della mozione, si provvederà con gli uffici competenti a fare le opportune valutazioni del caso.

A ben vedere, inoltre, la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, della legge regionale 11/1998, che reca la definizione del mutamento di destinazione d'uso di un immobile, vigente da ben 26 anni e mai impugnata, né in via principale, né incidentale, che se, del caso, dovrebbe essere rivalutata sotto il profilo della sua eventuale compatibilità costituzionale, più che quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo della legge regionale 11/2023, che è diretta e coerente conseguenza della prima e oggetto dalla recente censura governativa ritenuta infondata.

La maggioranza regionale, d'altronde, è consapevole della complessità del fenomeno della locazione turistica breve e sin dal giorno dell'approvazione della legge 11/2023 ha rappresentato la propria disponibilità a un'attenta valutazione dell'adeguatezza della regolamentazione adottata e di un suo eventuale pronto aggiornamento, attività che è in corso in conseguenza dei primi sette mesi di vigenza della legge regionale e della necessità di recepimento della recente normativa statale, peraltro ad oggi non ancora efficace perché mancano i decreti attuativi. Appare necessario precisare infine che la lettera del Presidente della Regione alla quale si fa riferimento non è indirizzata ai Consiglieri regionali, ma al Presidente del Consiglio; con questa comunicazione, secondo prassi e per mera cortesia istituzionale, è fornita informazione del deposito della sentenza e vengono riassunte in sintesi le principali considerazioni sul dispositivo della stessa.

A questo proposito, e per ribadire la fondatezza del ricorso presentato, vorrei citare due dati provenienti da una rivista specializzata pubblicati il 12 giugno, quindi qualche giorno fa, relativi ai giudizi aventi come parti le Regioni. Negli ultimi sei anni, a partire dal 2018 in avanti, le declaratorie di incostituzionalità di leggi o attività regionali per quelle a Statuto ordinario si attestano intorno al 90%, ciò significa che, di fatto, quando una legge regionale viene impugnata, vi è la quasi certezza che sia dichiarata in tutto o in parte incostituzionale. Non va meglio alle autonomie speciali, anche se i dati delle declaratorie di incostituzionalità delle nostre leggi si attestano intorno al 70%, probabilmente a causa della natura di fonte costituzionale degli Statuti speciali.

Io ribadisco quindi la soddisfazione della maggioranza regionale per il riconoscimento della piena legittimità di quest'articolo ed è anche paradossale che, rispetto a una disposizione puntuale, con efficacia, peraltro, circoscritta a una casistica residuale di un fenomeno esteso ed eterogeneo quale quello della locazione turistica breve, parliamo infatti di circa il 7,4% di abitazioni a uso permanente o principale rispetto al totale degli immobili adibiti a tale attività, ci sia la richiesta di ricorso per l'annullamento della piena efficacia di questa norma.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, riteniamo pertanto che l'impegnativa richiesta nella mozione per come formulata non possa essere accolta.

Le chiedo quindi, collega Sammaritani, di ritirare la mozione o, in caso contrario, comunico l'astensione da parte dei gruppi di maggioranza regionale.

Presidente - Ci sono interventi? Ha chiesto la parola il consigliere Distort, ne ha facoltà.

Distort (LEGA VDA) - Grazie Assessore per l'esposizione dettagliata, l'esposizione della risposta che le hanno preparato gli uffici, che, chiaramente, punta l'attenzione sull'aspetto della legittimità della legge, sull'impugnabilità o meno della legge, però io vorrei soltanto puntualizzare l'attenzione sul caso che ha citato il collega Sammaritani, perché è un caso in cui si interseca non solo lo svolgimento di un'attività di locazione, ma anche una condizione di destinazione d'uso di un'unità abitativa, un cambio di destinazione d'uso relativo all'unità abitativa nel caso in cui la locazione a uso turistico ecceda i 180 giorni.

Premetto che questo mio intervento è più sotto la forma dell'interrogazione che dell'intervento, ma serve proprio a capire la complessità. Visto che lei, Assessore, ha ribadito il fatto che è in corso un iter sperimentale di questa legge... e il Governo è ben a conoscenza della complessità del tema di questa legge, quindi questi contributi, questi interventi da parte dell'opposizione con questa mozione sono un'occasione per porre degli interrogativi al Governo che servono per chiarire e per approfondire ulteriormente il tema.

Cosa succede nel momento in cui una persona, per malafede o per mancato conteggio dei giorni di locazione, ecceda i 180 giorni? In questo caso, secondo la legge, come ha ben precisato il collega Sammaritani, si attua un uso prevalente dell'abitazione o della parte di abitazione, tra l'altro, parte di abitazione diventa un problema urbanistico, un uso prevalente di tipo non di abitazione principale ma di abitazione temporanea, quindi un passaggio di categoria di destinazione d'uso dalla categoria D alla categoria Dbis. Dal punto di vista dell'iter edilizio urbanistico, si presuppone un cambio di destinazione d'uso, quindi con una pratica edilizia. Nel momento in cui questo cambio di destinazione non si attua, o si scopre che si sta utilizzando un bene in maniera non conforme alla propria destinazione d'uso, ma si sta facendo un uso diverso, che cosa succede? In quel momento scatta una sanzione amministrativa semplicemente per la condotta dell'attività di locazione breve o scatta una sanzione amministrativa per inadeguatezza dell'utilizzo dell'immobile dell'unità abitativa, inadeguatezza rispetto alla destinazione d'uso che dal caso del D, abitazione principale, transita all'abitazione temporanea. Questo transito però deve avvenire attraverso una pratica edilizia, altrimenti si configurano le condizioni di un abuso edilizio e l'abuso edilizio ha sì un risvolto di sanzione amministrativa, perché uno potrebbe depositare una cosiddetta "SCIA tardiva", un'autoammenda di 516 euro, paga il professionista e chiude lì, ma un abuso edilizio ha anche dei risvolti penali e il collega avvocato lo sa benissimo che i risvolti penali sono pesantissimi.

Allora il quesito è questo, questo è importante, è la dimensione, la componente del contributo che questa mozione porta al Governo e, di conseguenza, agli uffici. Bisogna discutere, bisogna chiarire quest'aspetto, perché in questo caso la persona e il conduttore di un'attività di locazione breve rischia tantissimo; conviene a questo punto che per sicurezza lui affitti per 150-160 giorni e poi basta, chiuda assolutamente i battenti, perché se per sbaglio l'affitta e la loca ufficialmente per 181, va nei guai, per questi problemi. Sono molto tecnici ma so che sto parlando a una persona che capisce perfettamente e poi immagino che gli uffici stiano ascoltando quest'intervento e stiano prendendo nota, ma è estremamente importante capire questi aspetti. Questo volevo soltanto precisarlo perché è questo il tipo di dialogo che dalla politica passa alla sana amministrazione e viceversa.

Presidente - Consigliere Sammaritani ne ha facoltà.

Sammaritani (LEGA VDA) - Ringrazio sia il collega Distort naturalmente che ha dato un ulteriore contributo importante per quanto riguarda appunto la valutazione delle conseguenze di questa norma e anche all'approccio direi dell'Assessore.

Devo dire che è tutto vero, va benissimo, e siamo noi i primi a sostenere, ci mancherebbe, anche dal punto di vista politico che le Regioni debbano avere il loro spazio di competenza e ben venga che non sia invaso dal Governo il discorso delle impugnative dei Governi negli anni, negli ultimi decenni addirittura è abbastanza conosciuto per chi fa l'avvocato o comunque si occupa di queste questioni, quindi con una percentuale di impugnazioni molto elevate, è un tema davvero delicato.

Sicuramente la Corte costituzionale ci ha detto una cosa che è interessante non solo per noi ma per tutte le Regioni, cioè non siete andati a invadere la materia dell'ordinamento pubblico, cioè la contrattualistica delle locazioni, che non sarebbe possibile invadere naturalmente, perché è di competenza esclusiva dello Stato e questo va benissimo, però ha detto una cosa molto importante: "È giusto che siate voi invece a pianificare il discorso dell'urbanistica, dell'impatto anche delle locazioni turistiche sul territorio". Questo va benissimo, siamo tutti molto contenti di questo, il tema però è un altro, cioè il fatto che si sia stati particolarmente, anzi, secondo noi, eccessivamente severi, nell'individuare questo criterio meramente temporale nello stabilire che, violando quello, ci sia un mutamento della destinazione d'uso, questo è il concetto. Per questo dico che la sentenza va letta con grande attenzione in quel passaggio dove si dice giustamente, e lo dice proprio la Corte costituzionale, che non era impugnato sotto quest'aspetto, quindi non ti dico niente di questo, ma te lo dico lo stesso... va proprio letta al contrario. Dico: ma perché si sarebbe dovuta preoccupare la Corte costituzionale visto che l'articolo 42, cioè la proprietà, non era oggetto di impugnazione, ma perché dircelo? Perché la Corte costituzionale, come i giuristi sanno, ha anche una funzione nomofilattica, che è quella di cercare di informare il diritto a livello nazionale, cioè di dare degli indirizzi, di far capire che a volte certe norme possono essere un problema poi per le altre Regioni o per lo Stato stesso, quindi cercare di dare un indirizzo concreto e l'indirizzo concreto l'ha dato eccome in questo caso, perché si è andata - adesso lo dico in modo un po' volgare - a impicciare di questioni che non la riguardavano. Come mai avrebbe dovuto dire: "Il legislatore avrebbe potuto usare un criterio diverso e non solo temporale"? È evidente, perché era l'esempio che facevo prima: una casa grande, una sola stanza, basta affittare quella per 181 giorni, ti mutua la destinazione dell'immobile. È assurdo, è evidente che è penalizzante, è eccessivo. Allora nel parere che le hanno scritto, che mi sa tanto un po' di quello che mi ricordava l'aforisma Cicero pugnat pro domo sua, cioè difende sé stesso, perché probabilmente l'ha scritto lo stesso che ha scritto la legge, è questo il tema, ma ve l'ho dato già il suggerimento.

Parliamo anche di un criterio spaziale, non solo di tempo, perché se mi affitti quattro stanze su cinque per 181 giorni, sono convinto anch'io che probabilmente hai esagerato e hai cambiato la destinazione del tuo bene, ma se ne affitti una su dieci di stanze per 181 giorni, è esattamente il contrario, non hai fatto niente, ma noi siamo invece severissimi, scagliamo questa mannaia sul cittadino.

Era per questo, la mozione è costruttiva, perché un domani che dovesse esserci un'impugnazione in via accidentale, c'è il concreto, concretissimo a mio avviso, poi è un giudizio personale, per carità, rischio che questa norma venga considerata incostituzionale perché eccessiva, sicuramente e, come torno a ripetere, la Corte costituzionale perché mai avrebbe dovuto dire: "Il legislatore avrebbe potuto", non poteva dire: "Avrebbe dovuto", perché altrimenti sarebbe stata l'oggetto dell'impugnazione, sarebbe andato tutto "ultra petita", non era quello l'oggetto, era un altro, ma ce l'ha detto e se ha voluto dircelo, come dicevo prima, ci ha acceso un campanello e ci ha fatto capire che forse si è stati un po' troppo severi, noi ne siamo certi.

Chiaramente non ritiriamo la mozione.

Presidente - Posso mettere in votazione? Metto in votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 34

Votanti: 15

Favorevoli: 15

Astenuti: 19 (Barmasse, Bertin, Bertschy, Carrel, Caveri, Chatrian, Cretier, Di Marco, Grosjacques, Guichardaz Jean-Pierre, Jordan, Lavevaz, Malacrinò, Marguerettaz, Marzi, Padovani, Rosaire, Sapinet, Testolin)

La mozione non è approvata.

Con questa mozione si concludono i lavori del Consiglio regionale poiché abbiamo esaurito l'ordine del giorno.

---

L'adunanza termina alle ore 18:29.