Oggetto del Consiglio n. 3773 del 20 giugno 2024 - Verbale
Oggetto n. 3773/XVI del 20/06/2024
REIEZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO AD EFFETTUARE LE OPPORTUNE VALUTAZIONI IN ORDINE AL MANTENIMENTO DELLA NORMA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2023 IN MATERIA DI LOCAZIONI TURISTICHE, A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 94/2024".
Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri SAMMARITANI, PERRON, DISTORT, FOUDRAZ, GANIS, MANFRIN e LAVY e iscritta al punto 58 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere SAMMARITANI.
Replicano l'Assessore al turismo, sport e commercio, GROSJACQUES, e i Consiglieri DISTORT e SAMMARITANI.
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli quindici (presenti: trentaquattro; votanti: quindici; astenuti: diciannove, i Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CARREL, CAVERI, CHATRIAN, CRETIER, DI MARCO, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, PADOVANI, ROSAIRE, SAPINET e TESTOLIN);
NON APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PRESO ATTO dei contenuti della sentenza n. 94 del 2024, depositata in data 24 maggio 2024, relativa al ricorso n. 30/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondatala questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'articolo 4, comma 1, lett. f), ultimo periodo, della legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni);
RICORDATO chel'articolo 4, comma 1, lett. f), oggetto della censura governativa, stabilisce che: "Al fine di consentire le attività di verifica in merito alla corretta applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 6 e un'adeguata attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 8, prima dell'avvio dell'attività, il locatore per finalità turistiche è tenuto a trasmettere al Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio ad uso turistico una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante, per ognuno di essi: [...] f) nel solo caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), i periodi in cui si intende esercitare l'attività di locazione per finalità turistiche. In ogni caso, la durata complessiva dei predetti periodi non può superare i centottanta giorni all'anno";
RICORDATO altresì che l'art. 2, comma 1, lett. a), punto 1, della predetta legge regionale, recante "definizioni", precisa, inoltre, che, ai fini della disciplina con essa introdotta, sono considerati "alloggi a uso turistico: 1) le camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale di cui all'articolo 73, comma 2, lettera d), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), a condizione che risulti prevalente il predetto uso";
RICORDATO infine che l'articolo 3 della legge regionale in esame, in linea con quanto previsto dal citato articolo 2, specifica che "Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 11/1998 l'attività di locazione per finalità turistiche esercitata nel rispetto delle disposizioni della presente legge";
CONSIDERATO che la parte della disposizione oggetto di censura era, quindi, quella in cui si richiede, fra i dati che il locatore deve trasmettere al Comune, anche l'indicazione del periodo di esercizio dell'attività locatizia, fissando in centottanta giorni all'anno la durata massima di tale attività, limitatamente – però – all'ipotesi in cui la medesima abbia a oggetto "camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale". Queste ultime rientrano, infatti, fra gli "alloggi a uso turistico" solo "a condizione che risulti prevalente il predetto uso";
CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva contestato l'illegittimità costituzionale della previsione in esame, per presunta violazione dell'art. 117, comma 1, lett. l), della Costituzione, affermando che il legislatore regionale avrebbe apposto un limite temporale al contratto di locazione turistica di breve durata, così interferendo con la materia di legislazione esclusiva dello Stato "ordinamento civile", nel cui esercizio il legislatore avrebbe previsto la generale applicabilità ai suddetti alloggi delle norme generali in materia di locazioni a uso abitativo;
CONSIDERATO che la Corte costituzionale ha rigettato la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, affermando quindi che la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha correttamente e legittimamente esercitato i propri poteri legislativi e che, nel corpo della motivazione, la Consulta ha avuto modo di rilevare che: "la stessa formulazione delle disposizioni più recenti del legislatore statale ed europeo in tema di locazioni turistiche brevi lascia trasparire che, anche per il legislatore regionale, è previsto uno spazio di intervento, che viene in rilievo con particolare riferimento all'ambito del turismo, nonché a quello del governo del territorio e dell'urbanistica" e ancora che, quanto all'ambito del turismo, rientrano nella competenza legislativa della regione: "tutti gli adempimenti amministrativi, purché precedenti ed esterni al contratto in quanto tale (..), che siano utili al fine di "creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà a prescindere dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale, e ciò al fine precipuo di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività turistiche";
CONSIDERATO che, in ordine al governo del territorio, la Corte Costituzionale ha sottolineato l'incidenza ancora più evidente della forte crescita delle locazioni turistiche brevi su questa competenza legislativa regionale e quindi, partendo dalla condivisibile considerazione che "dalla moltiplicazione delle stesse e dal connesso aumento dei flussi turistici possa derivare la trasformazione urbanistica di interi quartieri e centri, con ricadute di rilievo anche sulla gestione dei servizi pubblici locali, la cui disciplina è peraltro riservata alla competenza legislativa regionale" il Giudice costituzionale ha concluso "che rientra nella competenza del legislatore regionale intervenire sulla destinazione d'uso degli immobili – in linea con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale all'art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" – considerato che essa "connota l'immobile sotto l'aspetto funzionale, condiziona il carico urbanistico, legato al fabbisogno di strutture e di spazi pubblici, e incide sull'ordinata pianificazione del territorio" (sentenza n. 124 del 2021; in senso analogo, sentenze n. 2 del 2021 e n. 247 del 2020)";
CONSIDERATO pertanto che la Corte ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. f), della l.r. 11/2023riconoscendone l'adozione in funzione dell'esercizio della potestà legislativa primaria regionale in materia di urbanistica, di cui all'art. 2, lettera g) dello Statuto speciale, chiarendo che con la disposizione in esame il legislatore regionale ha compiutamente declinato – nell'esercizio della suddetta competenza primaria in materia urbanistica – il presupposto al ricorrere del quale l'immobile con destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale possa conservare la suddetta destinazione anche in caso di utilizzo per una diversa finalità e che la legge regionale all'esame prevede che le camere arredate all'interno di immobili con destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale possano essere utilizzate per le locazioni turistiche di cui all'art. 1 (quelle di breve durata, massimo 30 giorni) purché i periodi di locazione annua non superino i 180 giorni complessivi, cioè poco meno della metà dell'anno (così è stata declinata la clausola di "prevalenza" di cui al precedente art. 2, c. 1, lett. a), n. 1);
OSSERVATO come si legge nella sentenza, che la Regione ha "inteso dare applicazione e concretizzazione a quanto già stabilito nella legge urbanistica regionale", laddove questa dispone, all'art. 74, c. 1, l.r. n. 11 del 1998, che "Si ha mutamento della destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenenti ad una categoria di destinazioni, fra quelle elencate all'art. 73, comma 2, diversa da quella in atto" e che quindi, come emerge palesemente, questa generale previsione normativa è stata declinata nella l.r. n. 11 del 2023, "ravvisando un mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, da abitazione principale ad abitazione temporanea, nell'ipotesi di locazioni turistiche brevi di parti dello stesso (le «camere arredate") per un tempo superiore a centottanta giorni annui, ritenute dare luogo a un uso «non puramente occasionale e momentaneo" (così l'art. 74, comma 1, della legge urbanistica regionale)";
OSSERVATO che nella lettera accompagnatoria dell'invio della sentenza in questione ai Consiglieri regionali, a firma del Presidente della regione, si leggono le seguenti considerazioni:
"In questi termini, l'impianto normativo è coerente con l'art. 3 della l.r. 11/2023, rubricato "Disciplina urbanistica", secondo cui: "Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 11/1998 l'attività di locazione per finalità turistiche esercitata nel rispetto delle disposizioni della presente legge". La Corte ha ravvisato altresì la linearità della norma rispetto ai "compiti, propri della Regione e degli enti locali, di "continuo monitoraggio" e "permanente conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni" (art. 9, comma 4, della citata legge urbanistica regionale), in specie con riferimento ai casi di "sovraccarico ambientale prodotto dai flussi turistici nelle aree che esercitano maggior attrazione e presentano nel contempo particolare sensibilità" (lettera f), nonché di "distribuzione delle presenze turistiche nel territorio" (lettera m), nell'ottica del rispetto di tutte le misure previste nel piano territoriale paesaggistico. Coerentemente, in caso di violazione di tale prescrizione, sono previste specifiche conseguenze di natura amministrativa, quali l'irrogazione della sanzione contemplata dall'art. 9 della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2023, oltre all'esclusione del particolare regime di agevolazione, in materia edilizia, previsto per le abitazioni principali"."; e ancora: "Stante quanto precede, la sentenza ha escluso che la disposizione impugnata abbia apposto un limite alla validità e all'efficacia dei contratti di locazione turistica breve stipulati tra privati, anche in caso di superamento del suddetto limite di 180 giorni complessivi annui sule camere arredate negli immobili con destinazione abitativa a uso prevalente. La Corte, ancora una volta condividendo la tesi della Regione, ha chiarito come il superamento dei centottanta giorni non determina alcun effetto sui contratti di locazione turistica breve, che conservano la loro piena validità ed efficacia e restano disciplinati dalle previsioni del codice civile a norma dell'art. 53 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito. L'espressione: "[i]n ogni caso, la durata complessiva dei predetti periodi non può superare i centottanta giorni all'anno", in questo contesto, soltanto "fissa il limite temporale oltre il quale l'immobile oggetto del contratto si ritiene, in armonia con le previsioni della legge regionale urbanistica, destinato ad un utilizzo diverso rispetto a quello originario, legittimando interventi di natura amministrativa che, senza pregiudizio per la validità e l'efficacia dei contratti stipulati tra i privati, rientrano pienamente nelle competenze regionali";
RILEVATO che all'interno della sentenza in questione si trova un altro passaggio, giuridicamente molto significativo, ma del tutto trascurato nella lettera di commento, appena sopra, parzialmente riportata. Tale passaggio motivazionale recita testualmente: "Resta da aggiungere che,ai fini del mutamento di destinazione d'uso dell'immobile in cui siano collocate le camere arredate oggetto della locazione turistica breve,il legislatore regionale avrebbe potuto scegliere un differente criterio di concretizzazione, magari non limitato al mero fattore temporale. Ma non è oggetto del ricorsola compatibilità della soluzione adottata sul punto dal legislatore con le ragioni di tutela del diritto di proprietà, di cui all'art. 42 Cost.";
RILEVATO che la considerazione svolta dalla Corte Costituzionale, da un lato, fa comprendere come la norma regionale, e soprattutto il relativo mero dato temporale ivi previsto, siano una scelta poco ragionevole e, d'altro lato, come tale previsione e le sue gravi conseguenze (il mutamento di destinazione d'uso dell'intero immobile di cui anche una sola camera locata faccia parte) possano molto probabilmente proporre dei seri dubbi in ordine alla sua costituzionalità, in relazione all'art. 42 della Carta Costituzionale;
CONSIDERATO che il mancato rispetto della Costituzione da parte di una norma di legge può essere sollevato, oltre che in via principale a seguito della sua emanazione, anche in via incidentale, in sede di successiva concreta applicazione;
CONSIDERATO che la sentenza n. 94/2024 della Corte Costituzionale è stata esplicita nel rilevare la criticità della norma e nell'evidenziare che tale potenziale vizio non era stato oggetto dell'impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma che ciò, come già espresso, non pone al riparo la norma da future più o meno prossime impugnazioni, con tutte le relative conseguenze;
CONSIDERATO altresì che, al di là delle conseguenze di immagine ed economiche, in caso di pronuncia di incostituzionalità di una norma regionale, è comunque e sempre prevalente il dovere del legislatore regionale di agire correttamente, anche per rispetto del rapporto di fiducia con il cittadino e ciò imporrebbe di evitare l'emanazione e la vigenza di norme anche solo in concreto "sospetto" di incostituzionalità;
CONSIDERATO che, nel caso di specie, al di là dell'esplicito monito fornito dalla Suprema Corte, appare evidente che la norma abbia delle criticità in ordine al rispetto dei principi sanciti dall'art. 42 della Costituzione che riconosce e garantisce la proprietà privata e che sorge qualche dubbio anche in ordine al rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;
IMPEGNA
il Governo regionale ad effettuare, previa acquisizione di un parere legale, le opportune valutazioni in ordine alla costituzionalità e alla opportunità o meno di mantenere vigente la norma di cui all'art. 4, comma 1, lett. f), ultimo periodo, della legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni), nella parte in cui si prevede che il superamento del limite di 180 giorni di locazione, anche di una sola camera, all'interno di un immobile adibito ad abitazione permanente o principale costituisca condizione sufficiente a comportare il mutamento di destinazione d'uso dell'intero immobile.
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