Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3672 del 23 maggio 2024 - Resoconto

OGGETTO N. 3672/XVI - Reiezione di mozione: "Impegno del Governo regionale a non coinvolgere i soggetti del terzo settore nell'organizzazione dei servizi dei consultori previsti dalla legge 194/1978". (Approvazione di una risoluzione. Ritiro di sessanta risoluzioni)

Bertin (Presidente) - Alla presenza di 33 Consiglieri possiamo riprendere i lavori del Consiglio regionale di oggi pomeriggio. Punto n. 52 dell'ordine del giorno. Siamo in discussione generale, chi vuole intervenire si prenoti. Ha chiesto la parola il consigliere Distort, ne ha facoltà.

Distort (LEGA VDA) - In merito alla discussione generale sulla mozione presentata da PCP, vorrei esprimere alcune considerazioni. Sinceramente non avevo il minimo dubbio che la linea politica di PCP, come di ogni partito di Sinistra, abbia tra le sue priorità il mettere in campo ogni iniziativa per eliminare qualunque impedimento all'esercizio insindacabile del diritto di ogni donna all'aborto, chiamato asetticamente già nella legge: interruzione volontaria di gravidanza, perché il termine "aborto" forse è troppo forte, invece messo in questi termini, un esercizio accurato di finestra di Overton può permettere di accettare molto più facilmente un qualunque percorso che sia mirato a qualunque tipo di condizionamento. Nella mozione si chiede espressamente di escludere alle associazioni non allineate al mainstream filoabortista la possibilità di essere coinvolte nei programmi a sostegno delle donne che intendono ricorrere all'aborto.

Portate pazienza, io vi dico quello che penso e so che con le mie parole mi farò dei nemici, ma me ne farò una ragione perché se questi nemici sapessero non solo le mie parole, ma anche cosa penso, probabilmente lo sarebbero ancora di più.

È chiarissimo l'intento ideologico filoabortista di PCP, che, in linea al tipico modus operandi totalitario di ogni buona forza di Sinistra... e, tra l'altro, se vi consola, voi due componenti di PCP sappiate che non siete sole in questa codificazione, in questo riconoscimento di forze politiche che hanno nel DNA una sorta di totalitarismo, c'è un'apertura totale verso tutti quelli che la pensano come voi, ma una chiusura molto rigida nei confronti di chi non la pensa come voi, tanto che il desiderio di mettere a tacere queste voci è parte integrante di una linea politica, di una linea di attività, anche in ambito del Consiglio regionale e fuori dal Consiglio regionale con ogni forma e con ogni organo, testate giornalistiche comprese, giornalisti compiacenti. È chiarissimo quindi l'intento ideologico filoabortista, che in questo modus operandi vuole mettere a tacere qualunque voce alternativa ai loro progetti sulla vita, ma in questo caso anche sulla morte.

Ribadisco quanto ho già esposto ieri in merito alle linee ideologiche dell'Europa progressista nelle quali non ci riconosciamo, o perlomeno non mi riconosco. Ieri precisavo che noi siamo la resistenza di fronte a un modello di Europa totalmente suicida da vedere nell'aborto la via maestra o, meglio, mainstream, per l'affermazione dei diritti delle donne, senza preoccuparsi che quelle vite interrotte potrebbero essere donne e uomini di domani e dei loro diritti chi si preoccupa? Questa nostra visione, tra l'altro, è perfettamente in linea con i contenuti della legge 194/1978, in particolare con l'articolo 1, dove si recita: "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio", ammesso che nel frattempo la scienza non abbia cambiato idea sul fatto che la vita inizi dal concepimento, e in linea all'articolo 2, lettera d), che, come aveva già anticipato il collega Manfrin, recita: "Contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base di associazioni del volontariato che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita". Il fine, la finalità principale di questa lettera d) è contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

Io sto parlando molto chiaramente, parlo a nome mio e mi assumo la responsabilità, ma vi posso assicurare che non mi nascondo dietro il "politicamente corretto"; non mi interessa piacere a tutti, non mi interessa mettermi in una posizione in cui poi chiunque possa dire: "Ma effettivamente la mia posizione... ". No, io voglio essere molto chiaro e ricordo che nella pratica dell'aborto le vittime sono sempre almeno due: il nascituro e la donna, che si trova a portare da sola il peso di questa scelta per tutta la sua vita. Forse chi si batte e chi lotta per i diritti della donna ha dimenticato quest'aspetto della donna, quest'aspetto di dramma della donna, questa solitudine in cui si trova molto spesso la donna.

Ricordo infine che il volontariato, l'associazionismo è quello straordinario strumento virtuoso che abbiamo la fortuna di osservare in significativa presenza nella nostra comunità valdostana, fondamentalmente l'avevo già detto anche in altre circostanze, è l'eredità di una visione profondamente cattolica - e con questo non voglio aprire un dibattito confessionale -, ma è tipico del mondo cattolico, del forte valore delle opere, di conseguenza delle opere di carità e da lì discende tutta un'apertura e una disponibilità della società impregnata di questi valori ad attivarsi in automatico attraverso le attività di volontariato. Noi abbiamo la fortuna di avere questa forte presenza che riesce a soddisfare diverse esigenze alle quali la macchina della Pubblica Amministrazione arriverebbe troppo tardi o forse non arriverebbe nemmeno.

Se voi di PCP e chi sta gareggiando per attestarsi la posizione in questa linea: parlo dei vostri omologhi della Sinistra che fanno parte della maggioranza e che la condizionano al momento opportuno, se voi pensate che ci siano associazioni di volontariato di categoria A, quelle cioè in linea con le vostre idee, e altre di categoria B, cioè quelle che interferiscono con la realizzazione dei vostri progetti, fatevene una ragione. Noi ci dissociamo senza mezzi termini rispetto a questa vostra volontà di mettere a tacere chi la pensa e chi opera in modo diverso dalla vostra ideologia.

Ribadiamo la validità della lettera d) dell'articolo 2 della legge 194, riconosciamo l'impegno virtuoso del Movimento per la vita, unica voce diversa rispetto all'attuale mainstream dell'abortismo.

Alla luce di queste riflessioni, noi assumeremo una posizione sicuramente di distacco rispetto alle finalità ideologiche della vostra mozione.

Presidente - Ha chiesto la parola la consigliera Minelli, ne ha facoltà, circoscriva il fatto personale.

Minelli (PCP) - Mi riferisco alla definizione che ci è stata or ora attribuita dal collega Distort, cioè di filoabortisti e lo dico per fatto personale perché il collega Distort, che conosce molto bene il greco assai più di me, sa benissimo che in greco il prefisso o suffisso "filo" significa amico di, amante di, che ha tendenza, che ha simpatia e affinità per. Allora io non ho nessuna tendenza, nessuna affinità e nessuna amicizia nei confronti dell'aborto, quindi questa cosa per favore non la ripeta. Quello che io sto facendo attraverso questa mozione è cercare di difendere quello che una legge dello Stato prevede e di chiedere che attraverso quell'emendamento che è stato inserito e che oggi fa parte del decreto la nostra Regione non si avvalga di quella facoltà che le è richiesta, perché ritengo che sia un'ingerenza nei confronti di un diritto e io non sto a discutere sulla correttezza o meno di certe scelte, ma è una facoltà che è prevista dalla legge e va difesa.

Per quello che mi riguarda, non ho nessuna simpatia per un atto estremamente difficile, estremamente pesante per qualsiasi donna e non credo che possano decidere né comitati etici, né medici, né Codici penali, eccetera, su una scelta di questo tipo, ma la prego di non utilizzare più questa definizione nei miei confronti. La ringrazio.

Presidente - La parola al consigliere Distort per?

Distort (LEGA VDA) - ...quest'osservazione... e soprattutto dare un'opportunità ad avvalorare quanto ha appena detto la collega Minelli. Sarò brevissimo, collega Minelli, le posso assicurare che c'è un giudice che è estremamente...

Presidente - Vuole specificare?

(intervento della consigliera Minelli fuori microfono)

Distort (LEGA VDA) - ...se lei, collega Minelli, vuole riscrivere il Regolamento del Consiglio e sostituirsi al Presidente, porti avanti l'iniziativa necessaria, potremo anche (incomprensibile) eleggere il nuovo Presidente...

Presidente - Faccia una precisazione veloce.

Distort (LEGA VDA) - ...vorrei soltanto dire alla collega Minelli che, per avvalorare quanto lei ha detto, non ha bisogno di venire a convincere me, ma sarà il suo operato, il suo modo di porsi che avvalorerà quanto detto. Se così sarà, dimostrerà che io ho utilizzato dei termini non idonei e, se non sarà così, rimarranno semplicemente parole.

Presidente - Altri? Se non ci sono altri interventi, chiudiamo la discussione generale. Sono state depositate 60 risoluzioni, detto questo, la discussione generale è chiusa. Per il Governo, ha chiesto la parola il Presidente della Regione, ne ha facoltà.

Testolin (UV) - Soltanto per due riflessioni, una giustificazione in merito a quella che sarà la nostra espressione di voto in merito alla mozione presentata. Noi siamo dell'idea che quanto affermato non sia esattamente corretto all'interno della mozione e riprendiamo il concetto che questa libertà di poter ammettere o meno all'interno dei consultori le associazioni di volontariato che svolgessero un certo tipo di attività era una facoltà che già la legge 194/1978 metteva a disposizione delle Amministrazioni. In questo senso nessun tipo di attività propedeutica a permettere di attivare questo tipo di percorso è mai stata avallata o messa in atto da parte dell'Amministrazione regionale. Pur non essendo dedicato al settore, ma avendo dovuto comunque prendere in mano e valutare le iniziative da parte dell'Amministrazione in questo percorso, successive alle polemiche anche pretestuose che sono state attivate in questo periodo, credo che a maggior ragione in questo frangente valga la pena di sottolineare come il comportamento dell'Amministrazione regionale sia stato in questo periodo equilibrato, come già evocato da qualcuno in quest'aula nel dibattito consiliare, soprattutto per tenere quell'equidistanza e quella possibilità di valorizzare, laddove ci sia la voglia di procreare anche dove ci siano delle difficoltà, di appoggiarsi a dei percorsi istituzionali e anche avvalorare quest'opportunità da chi vuole contribuire a sostenere questo percorso, così come previsto dalla 194, invece di lasciare la massima libertà di scelta, così come è stato evocato dalle colleghe. È un principio che viene rispettato e che da sempre l'Amministrazione ha cercato di valorizzare proprio per garantire la massima disponibilità e massima apertura delle scelte che moralmente e fisicamente ognuno si sente di portare avanti.

Il senso dell'iniziativa, della risoluzione che verrà presentata successivamente è un altro, cioè quello di ribadire questo percorso, di rafforzarlo nei termini che sono stati modificati fino ad oggi e soprattutto, da un punto di vista politico, anche se magari non emerge in maniera completa da parte della risoluzione, è quello di non andare a permettere, laddove ci debba essere la serenità per poter assumere le proprie decisioni, l'inserimento di quei soggetti del terzo settore che in quel contesto non sarebbero opportuni. Il terzo settore in altri contesti assolutamente è auspicato sia all'interno della 194 come può essere per la valorizzazione dei percorsi di sostegno alla natalità laddove non ci siano invece le possibilità materiali di poterle portare avanti e/o in altri contesti che, legati sempre alle attività di consultorio, possono invece trovare nel terzo settore un sostegno e un aiuto assolutamente opportuno, se non almeno doveroso in quei contesti. Questa è la motivazione per la quale abbiamo proposto un'alternativa e per la quale ci asterremo se non ci sarà un ritiro della stessa mozione.

Presidente - Ha chiesto la parola la consigliera Erika Guichardaz, ne ha facoltà.

Guichardaz E. (PCP) - Guardi, Presidente, lei dice: era già facoltà della 194, quindi perché c'è stato bisogno di fare un emendamento al decreto PNRR? Glielo spiego: perché all'interno della 194, come è stato giustamente detto dai colleghi, i consultori, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, possono avvalersi, per fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni di volontariato che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. Questo c'era scritto, lo hanno ribadito anche i colleghi di fronte a me e questo era quello che era previsto nella 194. L'emendamento dice una cosa diversa, perché, sotto questo punto di vista, dice "il coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano qualificata esperienza nel sostegno della maternità", quindi sono due cose diverse. Credo che tutto il dibattito che c'è stato in questi mesi poteva anche illuminare un po' le motivazioni per cui tante persone si sono scagliate contro quell'emendamento, quindi non ci pare che queste siano polemiche pretestuose, ci pare che questa sia una difesa di un diritto e questo diritto... collega Distort, mi dispiace essere definita da lei una filoabortista, io ho avuto un figlio giovanissima, avrei potuto benissimo decidere in altro modo, non ho neanche minimamente mai pensato proprio per alcune delle motivazioni che lei condivide, ma, sotto questo punto di vista, non condanno e credo sia corretto che altre donne possano decidere. Questo è quello che io penso e lo penso perché ci sono passata, ho avuto amiche che hanno fatto scelte di questo tipo dolorosissime, che, come ha detto lei, sono ferite che portano per sempre nella loro vita e lei ha assolutamente ragione, però ci sono delle motivazioni, ma, ripeto, quello è un diritto sancito da una legge. Secondo me, se una persona decide di compiere un passo di quel tipo, non dobbiamo né giudicarla, nessuno di noi può giudicare chi fa una scelta di questo genere e non possiamo neanche permetterci di interferire nella sua scelta in modo drastico, perché credo che chi fa le valutazioni, quindi i professionisti di cui parla la 194, la 194 - l'avete detto anche voi - dice espressamente che nei consultori c'è la presa in carico da parte degli operatori sanitari, ma possiamo dire che c'è una differenza sostanziale tra un operatore sanitario che ha studiato, si è formato e ha le competenze anche per poter stare accanto a una donna in quello stato? Dopodiché a nessuno è vietato di avvicinarsi a delle associazioni, di parlare con il proprio parroco, ad esempio, se è una persona di un certo credo, nessuno impedisce tutto questo. Quello che si dice, quello che veniva affermato all'interno di quella legge era che all'interno dei consultori familiari ci fosse questa sensibilità, che per noi deve continuare a rimanere; questo non vuol dire essere filoabortiste, questo non è assolutamente vero.

Parlare poi di priorità... lei ha detto: "Per voi questa è una priorità", per noi i diritti sono sempre delle priorità, se avete notato, abbiamo presentato una legge sulla discriminazione, una legge sui garanti, una legge sull'Ottantesimo della Resistenza, abbiamo presentato questa mozione e abbiamo fatto tante altre iniziative che vanno proprio alla difesa di alcuni diritti, quindi se per lei i diritti non sono delle priorità, per noi lo sono. Sotto questo punto di vista, quindi non condivido quanto ha detto il Presidente, la nostra mozione rimane in votazione, dopodiché naturalmente discuteremo invece della risoluzione e delle risoluzioni che credo siano anche arrivate.

Presidente - La parola al consigliere Manfrin per dichiarazione di voto.

Manfrin (LEGA VDA) - Ringrazio ovviamente tutti gli intervenuti per quest'importante dibattito, come ho ringraziato le colleghe per aver presentato quest'iniziativa, un'iniziativa che arriva non tanto per inserirsi in una questione nazionale, ma sostanzialmente per rivangare un po' quello che è accaduto o quello che qualcuno ha denunciato essere accaduto da qualche parte e che è stato dimostrato ad oggi non avere alcun fondamento. Lei, collega Guichardaz, ci ha detto durante il suo intervento che non è ricevibile quest'emendamento che è stato fatto a livello nazionale, ma sinceramente, al netto di chi è a favore, chi è contro, chi è per la libertà, chi non lo è, la sua posizione è obiettivamente incomprensibile, nel senso che proprio nella parte in cui si dice all'articolo 2 della 194: "I consultori, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, possono avvalersi per fini previsti dalla legge - e i fini previsti dalla legge sono quelli ovviamente citati sopra - della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita". L'emendamento che viene appunto inserito è proprio questo: "Le Regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della missione 6 componente 1 del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con il coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno della maternità", qualificata esperienza nel sostegno alla maternità, cioè esattamente quello che viene descritto all'articolo 2.

La vostra contrarietà al coinvolgimento di soggetti che abbiano la qualificata esperienza nel sostegno alla maternità è incomprensibile perché, come giustamente ho visto le veementi proteste da parte della collega, immagino - vista anche la chiosa che, collega Guichardaz, lei ha fatto nel suo intervento - che lei si unisca alle veementi proteste rispetto all'attribuzione di essere a favore o contro, allora se la legge 194 non viene modificata nella parte in cui concede la libertà di poter aver accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, qual è il pericolo che lei ravvisa? Perché obiettivamente le stesse persone che sono i vostri punti di riferimento hanno dichiarato che azioni del tipo che sono state descritte, quindi quelle banali offerte di sostegno economico, di latte, di pannolini e quant'altro non sono sufficienti per convincere una persona a modificare una scelta, che sicuramente è dolorosa e sofferta. Allora se la stessa Presidentessa o la stessa rappresentante di associazioni che si ammantano di essere di volontariato, di associazionismo, ma in realtà sono associazioni che proseguono l'attività politica sotto altra forma, se loro stesse dicono che ad oggi in Valle d'Aosta il diritto a fare le azioni che sono previste dalla 194 sono garantite e che non ci sono delle scelte che possono modificare, per quale motivo essere contrari se la vostra stessa parte garantisce questo? È semplicemente perché effettivamente siamo nell'ambito del dibattito politico, si è voluto portare un tema politico per cercare di creare una modifica, una divisione, noi siamo da una parte, gli altri sono dall'altra, noi siamo illuminati, i progressisti, gli altri sono oscurantisti e quant'altro; non ci sono obiettivamente altri motivi, perché se discutessimo qui di una modifica che cancella la legge 194, allora saremo tutti d'accordo nel dire: "Effettivamente c'è una scelta fra chi è a favore e chi è contro, fra chi vuole la libertà di scelta e fra chi non la vuole, a questo punto il terreno sarebbe quello". Oggi il terreno non è quello, oggi il terreno significa semplicemente coinvolgere associazioni che abbiano la qualificata esperienza nel sostegno della maternità.

Noi non possiamo ovviamente dirci contrari al coinvolgimento di chi abbia una qualificata esperienza nel sostegno della maternità e credendo, soprattutto anche a fronte della lista di quelli che sono stati i dati Istat forniti rispetto al calo demografico nel nostro Paese, avere qualcuno che abbia una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità ci risulta assolutamente positivo.

Presidente - Altre dichiarazioni di voto? Non vedo richieste, metto in votazione la mozione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 34

Votanti: 2

Favorevoli: 2

Astenuti: 32 (Aggravi, Baccega, Barmasse, Bertin, Bertschy, Brunod, Carrel, Caveri, Chatrian, Cretier, Di Marco, Distort, Foudraz, Ganis, Grosjacques, Guichardaz Jean-Pierre, Jordan, Lavevaz, Lavy, Lucianaz, Malacrinò, Manfrin, Marguerettaz, Marquis, Padovani, Perron, Planaz, Restano, Rosaire, Sammaritani, Sapinet, Testolin)

La mozione non è approvata.

A questo punto ci sono 61 risoluzioni, una presentata dai gruppi di maggioranza e le altre 60 dal consigliere Manfrin. Consigliere Padovani, a lei la parola.

Padovani (FP-PD) - Era per presentare la risoluzione depositata dai gruppi di maggioranza che fa seguito alla dichiarazione di voto e alle parole del Presidente della Giunta per meglio chiarire qual è la posizione della maggioranza. La leggerò, poi mi riserverò in seguito di fare un intervento sul merito della questione utilizzando i minuti a disposizione dei gruppi.

La risoluzione recita: "vista la legge 194 del 22 maggio 1978 relativa alle norme per la tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza; preso atto che l'articolo 44quinquies del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, ha previsto che le Regioni, nell'organizzazione dei servizi consultoriali, possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità; rilevato che l'articolo 2 della legge 194/1978 già prevedeva - anche prima dell'entrata in vigore del citato articolo 44quienquies del DL 19/2024 - che "i consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita"; dato atto che nei consultori valdostani tali associazioni non sono mai state presenti e nessuna iniziativa è mai stata attivata per autorizzarne la presenza; ricordato che il diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza deve essere garantito, il Consiglio regionale impegna il Governo regionale a mantenere l'attuale assetto organizzativo dei servizi dei consultori, che non prevede il coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità".

Presidente - La discussione è aperta. Ha chiesto la parola il consigliere Manfrin, ne ha facoltà.

Manfrin (LEGA VDA) - Solo per rivolgerle una domanda, cioè la risoluzione è firmata dai Capigruppo ed è stata presentata dalla persona che non l'ha sottoscritta, quindi le chiederei come si esplicita questa presentazione e vorrei da lei una risposta.

Presidente - Ha letto la mozione, quindi ormai è letta, la diamo come letta. Consigliere Manfrin, a lei la parola.

Manfrin (LEGA VDA) - Riassumo ovviamente per chi se lo fosse perso: abbiamo fatto, come lei sa, una breve sospensione appunto per convocare una Conferenza dei Capigruppo per discutere dell'opportunità di discutere questa risoluzione. L'opportunità di discutere o meno questa risoluzione è nel metodo ovviamente, perché come lei saprà e com'è diciamo ormai prassi consolidata da sempre, le risoluzioni vengono presentate e poi vengono ammesse con la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 109 alla discussione in quest'aula. Altrettanto bene lei, Presidente, sa che ogni volta che abbiamo discusso o presentato una risoluzione non è stata fatta alcuna differenza fra quello che lei ha sollevato o quello che i suoi uffici le hanno detto di sollevare durante la Conferenza dei Capigruppo, comma 1bis,1, 1ter.

La questione è molto semplice: io sono andato a fare durante la pausa un approfondimento regolamentare proprio sulle risoluzioni che sono state messe a discussione e ho trovato una pletora di risoluzioni che non erano né come definisce l'articolo 65, comma 1bis, atti amministrativi, mozioni, petizioni o quant'altro, né fatti che sono di rilievo internazionale, nazionale o regionale, come recita l'altro comma ed evidentemente in questa fattispecie si sono inserite una serie di risoluzioni che tiravano in ballo delle iniziative ispettive che erano state discusse nel Consiglio stesso. Le iniziative ispettive che erano state escusse nel Consiglio stesso sono state il motivo per il quale è stata poi collegata una risoluzione per discutere nel merito, quella risoluzione è stata debitamente presentata prima della discussione dell'ultimo punto all'ordine del giorno ed è stata sempre debitamente prima votata con una maggioranza qualificata di 24 voti con la dichiarazione d'urgenza. Tutto questo è stato piegato da lei, Presidente, al volere della maggioranza ed è stato piegato non perché ci fosse l'accordo di tutti o perché ci fosse un'impellente necessità di affermare qualcosa, tutto questo è stato piegato perché si sta giocando - e il collega Aggravi l'ha detto molto bene - un derby tutto interno alla Sinistra, fra la Sinistra chiamiamola extra maggioranza e la Sinistra intra maggioranza. Questo straordinario derby che si è creato diciamo è lì che dice chi è che ha la posizione più particolare, più spostata da una parte, più spostata dall'altra. "Quello ha detto quello allora allora io non posso dire nient'altro, quello ha detto quell'altro e vuole che lo emendi, allora io non lo emendo, però faccio la mia e così bocciamo quella, però nessuno poi dopo fuori mi può dire che io ero contro, a favore, sopra e sotto". Questa discussione obiettivamente è stucchevole ed è semplicemente fatta per tenere insieme una maggioranza che ha evidenti e clamorose differenze al suo interno, con una Sinistra che ha evidenti e clamorose differenze fin dall'inizio, ma che ha preferito fare una lista salsiccia per mettere dentro tutto e il contrario di tutto e poter mettere qualche persona in più per i risultati che vediamo, quindi un bel "derbyno" che si è consumato e che si consuma in quest'aula: ecco perché abbiamo voluto depositare sessanta risoluzioni che sono al pari di quella che è in discussione adesso, hanno lo stesso valore, cioè nullo: sono discussioni e sono risoluzioni che evidentemente hanno l'obiettivo di sottolineare l'assurdità di questa discussione.

Io credo che lei, presidente Bertin, che ha fatto sempre della legalità, del rispetto delle regole e di tanto altro puntiglio la sua bandiera all'interno di quest'aula, si sia fatto completamente deviare rispetto al suo mandato, si sia fatto completamente deviare dalla sensazione inebriante che le dà quella carica che lei ricopre oggi soltanto temporaneamente, per fortuna, perché così prima o poi finalmente non avremo più il grillo parlante che ci ricorda sempre, da una parte, le battaglie di legalità e poi, dall'altra, fa tutto l'opposto quando ha la possibilità invece di far rispettare quello che diceva quando non ricopriva una carica - ovviamente siamo tutti passeggeri qui - ma quello che poi lei fa qui, quello che ognuno di noi fa qui, ma lei nello specifico, visto che lei si è piegato ai voleri della maggioranza e piegato ai voleri dei derby interni della sua maggioranza... tutto quello che lei fa poi dopo le verrà rinfacciato. Tutte le posizioni che lei ha tenuto quando faceva il Consigliere di opposizione e poi qui dentro l'ha rinnegato.

Devo dare atto alle colleghe che hanno puntigliosamente ricordato in ogni occasione quello che ha fatto e questa è soltanto l'ennesima prova e riprova del fatto che a lei questo ruolo le piace, le piace troppo, le piace apparire, le piace fare gli incontri, le piace presiedere le assembleette, questo le piace e non vuole che niente si frapponga fra lei e questo incarichetto.

Io non so cosa dirle, se non augurarle tanta fortuna, Presidente, e soprattutto augurare che le persone che l'hanno sempre sostenuta si rendano conto di che cosa hanno sostenuto, di chi hanno sostenuto e di come abbia svenduto i principi appena ha avuto la possibilità di poterli applicare.

Presidente - Consigliere Manfrin, la vedo piuttosto irritato e le devo ricordare che io applico il Regolamento, che è stato applicato come è stato fatto in altre occasioni. Le ricordo che esattamente l'anno scorso, il 21 aprile 2023, su una mozione, la Lega e tutti i rappresentanti della minoranza... vi leggo l'elenco delle persone che hanno presentato la risoluzione esattamente come è stato fatto oggi, il primo firmatario non era lei, ma era il consigliere Aggravi, seguito da Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Minelli, Perron e Planaz, esattamente come oggi. Non mi sono piegato alla volontà della minoranza il 21 aprile dell'anno scorso, ma ho semplicemente applicato il Regolamento come ho fatto oggi, esattamente, per cui cercate di guardare i precedenti, di seguire il Regolamento e di non accusare le persone a sproposito. Abbiamo applicato il Regolamento il 21 aprile 2023 come l'abbiamo applicato oggi, esattamente nella stessa modalità. Se vuole, le faccio distribuire la mozione dell'epoca, l'applicazione è la stessa e proseguiamo esattamente come allora. Non ci si piega né alla volontà della minoranza, né della maggioranza, semplicemente si applica il Regolamento come abbiamo fatto l'anno scorso. Era del 21 aprile 2023, oggetto n. 2395, ma è il Regolamento, non è che ci sia niente di particolare.

La risoluzione è stata presentata, consigliera Erika Guichardaz, a lei la parola.

Guichardaz E. (PCP) - Alla luce di quanto abbiamo sentito prima, ossia che quanto riportavamo nella nostra impegnativa era già previsto nella 194, mi chiedo, se era una cosa già prevista, perché ci mettiamo a fare una risoluzione? Evidentemente quello che ho detto prima viene confermato da questa risoluzione e andiamo a vedere quali sono le parti che vengono tolte... viene tolta la parte in cui si parla di autodeterminazione delle donne, non so se è un caso visto che si sono ripresi tutti gli altri passaggi, sì, riportando magari l'articolo per intero, ma mi chiedo: come mai, ad esempio, quel pezzo non è stato riportato? Forse infastidiva? Magari poi lo capiremo dagli interventi.

E poi come mai, su tutte le altre mozioni, abitualmente si chiede di emendarle, lo vediamo praticamente in tutte le occasioni, invece qui si presenta una risoluzione che, come dicevamo, non era nemmeno stata in qualche modo annunciata a chi aveva presentato la mozione, è arrivata addirittura praticamente a cinque minuti dalla fine del Consiglio del mattino quando stavamo già assolutamente affrontando tutta l'altra discussione. Non è che questo è un modo per piantare una bandierina, mi chiedo, perché sinceramente se questo è il modo di affrontare i temi dei diritti in questo modo, io, fossi nelle persone che presentano questa risoluzione, qualche dubbio me lo porrei, perché ribadisco, anche alla luce di quanto è stato detto e delle motivazioni per cui ci si è astenuti sulla mozione che ha presentato il nostro gruppo, a maggior ragione non si comprende assolutamente perché sia stata presentata questa risoluzione. È stata letta semplicemente, quindi non lo abbiamo neanche capito, naturalmente adesso ci sarà la discussione generale e immagino che i colleghi, che hanno sentito l'esigenza di presentarla, ci spiegheranno le motivazioni e magari ci convinceranno.

Presidente - Altri gruppi?

(intervento di un Consigliere fuori microfono)

...è già intervenuto... fuori microfono può fare quello che vuole...

(intervento di un Consigliere fuori microfono)

...no, non ci sono dichiarazioni di voto... se non ci sono altri interventi, metto in votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 26

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Astenuti: 7 (Aggravi, Baccega, Brunod, Lucianaz, Marquis, Planaz, Restano)

La risoluzione è approvata.

Passiamo alla risoluzione seguente, ce ne sono sessanta del consigliere Manfrin, che ha chiesto la parola, ne ha facoltà.

Manfrin (LEGA VDA) - Come può leggere dal testo della nostra risoluzione e come le ho detto prima, questa risoluzione è semplicemente mirata ad approfondire la norma che si intitola: "Legge 22 maggio 1978 n. 194". Il titolo di questa legge è: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". Questa legge ovviamente ad oggi è vigente ed è stata promulgata dal Presidente della Repubblica nella seguente formula.

All'articolo 1 la legge dice: "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è un mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite".

All'articolo 2 possiamo apprezzare la formulazione che recita: "I consultori familiari, istituiti dalla legge 29 luglio 1975 n. 405 - ne abbiamo parlato peraltro diffusamente oggi proprio di questo articolo 2, quindi credo che si debba fare particolare attenzione proprio in questa formulazione - fermo restando quanto stabilito dalla legge assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione di gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita...".

Presidente, chiedo scusa, posso chiedere un po' di silenzio? Perché purtroppo non riesco a illustrare la risoluzione. Presidente, posso chiedere un suo intervento? Perché sentivo un po' troppo rumore, grazie.

Riprendo da dove ho interrotto: "I consultori, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione, su prescrizione medica nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori".

L'articolo 3, così come formulato, nella sua formulazione originaria, recita: "Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di lire 50 miliardi annui - non vorrei sbagliare, me lo scrivo così almeno per le prossime volte lo leggo anche con esattezza - da ripartirsi fra le Regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo...".

Presidente, chiedo scusa ma io non riesco purtroppo a intervenire, se può richiamare l'attenzione cortesemente...

Presidente - Consiglieri...

Manfrin (LEGA VDA) - ...dico per chi se lo fosse perso che la copertura originaria era di 50 miliardi, "...da ripartirsi fra le Regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo", sarebbe l'articolo 3. "Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi - vedete, non mi sbagliavo, erano proprio miliardi - relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio".

Passiamo ora all'articolo 4: "Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge a un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla Regione, o a un medico di sua fiducia", giustamente la fiducia è alla base di una scelta così importante. Presidente, però io... non so se c'è qualcuno a presiedere l'Aula ma io... sento un brusìo di fondo e purtroppo non riesco ad articolare il discorso. Abbiamo autogestione, Presidente?

Presidente - No, prosegua Consigliere.

Manfrin (LEGA VDA) - ...può soltanto richiamare l'attenzione? Perché io non riesco ad articolare il discorso.

Articolo 5: "Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, specialmente quando la richiesta d'interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbe all'interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia, questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi a una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione di gravidanza - tra l'altro, è da apprezzare anche la forma di come è scritto: "la interruzione" e non "l'interruzione", cioè l'apostrofo, secondo me, è anche una formulazione arcaica che riprende un po' la formazione di certe leggi e anche una forma legislativa che probabilmente magari anche più chiara o riportato comunque un italiano sicuramente più appropriato - ...trascorsi sette giorni, la donna può presentarsi per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate".

Abbiamo visto un pezzo, con questa risoluzione abbiamo chiesto specificamente di leggere un articolo e un comma, quindi credo che con questo primo pezzo abbiamo in parte assolto il compito e quindi ritiro questa risoluzione.

Presidente - La risoluzione è ritirata.

Il Consiglio prende atto del ritiro.

La parola al consigliere Marguerettaz per mozione d'ordine.

Marguerettaz (UV) - Chiedo un'interruzione per i gruppi di maggioranza per analizzare la complessità delle risoluzioni presentate.

Presidente - Il Consiglio è sospeso.

La seduta è sospesa dalle ore 16:12 alle ore 16:31.

Bertin (Presidente) - Riprendiamo dopo la pausa per una riunione di maggioranza per una prima analisi delle risoluzioni. Risoluzione n. 2, sempre del consigliere Manfrin, che ha chiesto la parola, ne ha facoltà.

Manfrin (LEGA VDA) - Con questa risoluzione, che è collegata appunto alla mozione, punto n. 52, abbiamo intenzione di chiedere a quest'Aula di fare un approfondimento rispetto alla legge 194/1978, abbiamo parlato in maniera diffusa in questi giorni, vedo giustamente i colleghi anche provati rispetto alla discussione, quindi è giusto anche che però si approfondisca in maniera più precisa e articolata, perché spesso, purtroppo, parlare senza conoscere, soprattutto in maniera approfondita una proposta di legge che ha questo carico e questo spessore sicuramente crea dei problemi.

Dicevamo prima, heri dicebamus, dicevano i latini, siamo arrivati all'articolo 5 che recita: "Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare, con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia, questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione di gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi a una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere l'interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate".

All'articolo 6 viene disciplinata l'interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi 90 giorni, che può essere praticata: "a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna".

Articolo 7: "I processi patologici che configurano i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo della vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso in cui alla lettera a) dell'articolo 6 il medico che esegue intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto".

Articolo 8: "l'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta. Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presto case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cure autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo: 1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura; 2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la Regione. Le percentuali di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere non inferiore al 20% e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali e autorizzati dalla Regione. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero".

Articolo 9: "Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 e agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dello obiettore - anche qui una formula arcaica di italiano - deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al Direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cure autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La Regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente".

Con questa risoluzione noi impegnavamo il Governo a dare lettura dell'articolo 8 e del paragrafo 6, riteniamo quindi di avere assolto il compito che avevamo appunto richiesto con questa risoluzione e quindi procediamo con il ritiro della risoluzione n. 2.

Il Consiglio prende atto del ritiro.

Presidente - Risoluzione n. 3, consigliere Manfrin, a lei la parola.

Manfrin (LEGA VDA) - All'articolo 10 troviamo che "L'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza relativi all'interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, e attuati nelle Istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386. Sono a carico della Regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica. Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale".

Articolo 11: "L'Ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate".

Articolo 12: "La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa responsabilità genitoriale...". Io credo che qui il termine sia stato modificato, una volta corrispondeva alla patria potestà, invece qui si è proprio modificato in responsabilità genitoriale.

Le chiederei, Presidente, se riesce a fare un richiamo perché dai banchi degli Assessori sento un brusìo che arriva e mi impedisce di proseguire l'intervento, se non le è di troppo disturbo, Presidente...

(intervento di un Consigliere fuori microfono)

...la ringrazio, spero che poi ci metterà a conoscenza di quanto elaborato.

Dicevo che in questa parte vi è la locuzione "responsabilità genitoriale", che probabilmente sostituisce quella di patria potestà una volta presente all'interno dell'articolato, quindi evidentemente si è voluto procedere anche a un aggiornamento dei termini, ovviamente questo aggiornamento - e penso di parlare anche a nome del collega Distort - non penso che ci possa trovare concordi, una volta la definizione di patria potestà era un qualcosa di cui abbiamo dibattuto a lungo, adesso qui andiamo a seguire un pochino di politicamente corretto. "Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale - ripetuta ovviamente - o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario anche il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano, anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela".

Siamo così giunti all'articolo 13: "Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o da marito non tutore, che non sia legalmente separato.

Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8", che abbiamo visto precedentemente.

Articolo 14: "Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati, in modo da rispettare la dignità personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relative ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi".

Presidente, io le chiederei soltanto di verificare il numero legale dei presenti in aula.

Presidente - Verifichiamo il numero legale. Chiedo al collega Segretario di procedere all'appello.

Appel nominal

Presidente - Vi sono 32 Consiglieri presenti, pertanto il numero legale è assicurato ampiamente. Per mozione d'ordine, la parola al consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Solo per chiedere una verifica, perché il numero legale si può chiedere al termine della discussione dell'ordine del giorno, non mi pare che il collega Manfrin abbia chiuso, però chiedo l'interpretazione agli uffici.

Presidente - ...pertanto si dà come terminato l'intervento. Non ha finito, mozione d'ordine anche lei, un minuto per mozione d'ordine.

Manfrin (LEGA VDA) - Soltanto per annunciare il ritiro della risoluzione n. 3.

Il Consiglio prende atto del ritiro.

Presidente - Passiamo alla risoluzione n. 4. La parola a lei, consigliere Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Dicevamo all'articolo 14: "Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna. In presenza di processi patologici, tra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi".

All'articolo 15 leggiamo: "Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi e incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliari sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale di aggiornamento ed informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale".

Articolo 16: "Entro il mese di febbraio - io immagino che si intendesse probabilmente il mese di febbraio successivo, perché la legge viene promulgata il 22 maggio del 1978, quindi probabilmente era il febbraio del 1979 -, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge - infatti l'articolo conferma quello che avevo inizialmente ipotizzato -, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia - peraltro anche qui, secondo me, bisognerebbe operare una modifica, chiedo conferma ovviamente al collega Sammaritani, non è più il Ministro di grazia e giustizia ma solo giustizia perché il potere di grazia viene dato al Presidente della Repubblica, vedo cenni di assenso e quindi evidenzio che il mio esame di diritto costituzionale è ancora valido e vivo nel ricordo - per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero".

Articolo 17, che però è stato abrogato dal decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21, c'è però un aggiornamento: "Il decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21 ha disposto (con l'articolo 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".

Articolo 18: anche questo abrogato dal decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21. "Il decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21 ha disposto (con l'articolo 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate all'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".

"Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire 100 mila - e anche qui probabilmente bisognerà che ci sia un aggiornamento sicuramente rispetto alle ammende - se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6, o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. La donna è punita con la reclusione sino a 6 mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da 3 a 7 anni, se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da 2 a 5 anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma".

Articolo 20: "Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 21: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni o di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale".

Articolo 22: "Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì abrogati il n. 3 del primo comma e il n. 5 del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato".

Qui, secondo me, si apre un capitolo che richiama un po' quello di cui il collega Aggravi parlava prima, cioè il fatto che ci fosse una forza politica, che nello specifico era la Democrazia Cristiana, che sulla parte dell'aborto abbia sicuramente rischiato anche la ghirba e che questa legge abbia poi delle firme che riportano anche un po' quello che fu lo scontro politico dell'epoca; troviamo infatti in calce alla presente legge Leone, Andreotti, Anselmi, Bonifacio, Morlino e Pandolfi, nomi che sicuramente ai più diranno poco, magari Andreotti probabilmente ai più dirà qualcosa, ma che rappresentano una grossa parte della storia politica del nostro Paese e che ci evidenziano anche l'accordo, il frutto di questo confronto che c'è stato e che ha fatto partorire questo testo, il testo che oggi esaminiamo. Un accordo che sicuramente fu sofferto, sappiamo benissimo la matrice sicuramente cattolica, cristiana della Democrazia Cristiana, sappiamo però anche ovviamente che c'erano delle pulsioni all'epoca che segnarono un po' una strada per quella che fu la legge.

Con questo complessivo... noi abbiamo terminato l'esame del testo della legge, sono, come abbiamo detto, ventidue articoli, però mi sono accorto, mentre andavamo a esaminare il testo, che probabilmente abbiamo tralasciato qualche dettaglio, quindi ritengo opportuno ritornare sulla legge 22 maggio 1978 n. 194. La legge presenta come titolo: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge, legge che peraltro è attualmente ancora in vigore e che produce i suoi effetti. Ne abbiamo parlato diffusamente in questi giorni ed è sicuramente importante andare a sottolineare il valore di questa legge, soprattutto, come abbiamo detto prima, conoscere anche gli aspetti più reconditi, abbiamo parlato diffusamente dell'articolo 2, che esamineremo tra poco, ma conoscere anche gli altri aspetti di questa legge che ci permettono di inquadrare, ovviamente nelle dovute forme, la legge nel suo complesso. Questo credo importante viaggio con il testo di questa legge però, purtroppo, lo faremo con la risoluzione successiva perché su questo il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi ritiriamo questa risoluzione.

Il Consiglio prende atto del ritiro.

Presidente - Risoluzione n. 5. A lei la parola, consigliere Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Ovviamente lo dico anche per dare un po' di sollievo a quest'Aula che mi guardava preoccupata, non procederò con una seconda lettura dell'articolato, riteniamo che, come gruppo Lega, il messaggio che abbiamo voluto portare... il segnale che abbiamo voluto dare sia un segnale forte, un segnale che evidenzia quelle che sono state le storture e che lei, Presidente, ha applicato al Regolamento permettendo la discussione di una risoluzione che evidentemente non ha precedenti. Credo che questo che abbiamo portato avanti sia un modo per evidenziare come la necessità di evitare soprattutto da parte di chi ricopre un ruolo di maggioranza e di governo, quindi ha la possibilità di trasmettere il proprio pensiero, la propria volontà politica... non debba mai metterlo in atto. Questa volta è stato messo in atto e abbiamo consegnato un messaggio, abbiamo anche consegnato un messaggio che deve richiamare al rispetto di quello che era un accordo raggiunto come Capigruppo, che poneva un limite a quelli che erano i lavori di questo Consiglio. Quest'accordo evidentemente non si è rispettato, l'abbiamo evidenziato anche durante la Conferenza dei Capigruppo, quindi con la presente procedo al ritiro di tutte le restanti risoluzioni.

Presidente - Le risoluzioni sono ritirate.

Il Consiglio prende atto del ritiro.

Ricordo che il Regolamento è stato applicato esattamente come l'anno scorso, con una risoluzione presentata dal suo gruppo e non c'è stata nessuna stortura l'anno scorso, come non c'è stata nessuna stortura quest'anno, bensì l'applicazione da Regolamento; niente di più, niente di meno. Pertanto tutte le sue considerazioni se le tenga per lei perché non corrispondono alla realtà dei fatti.

Il Consiglio è terminato.

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L'adunanza termina alle ore 17:04.