Oggetto del Consiglio n. 2293 del 6 aprile 2023 - Verbale

Oggetto n. 2293/XVI del 06/04/2023

REIEZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO AD ADEGUARE L'ARTICOLO 95 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 11/1998 CONCERNENTE L'ALTEZZA MINIMA INTERNA UTILE DEI LOCALI ABITABILI".

Il Vicepresidente MARGUERETTAZ dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri DISTORT, FOUDRAZ e PERRON e iscritta al punto 67 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Consigliere DISTORT.

Replicano l'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, SAPINET, e il Consigliere DISTORT.

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli sedici (presenti: trentaquattro; votanti: sedici; astenuti: diciotto, i Consiglieri BARMASSE, BERTSCHY, CARREL, CAVERI, CHATRIAN, CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, PADOVANI, ROLLANDIN, ROSAIRE, SAPINET e TESTOLIN);

NON APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

PREMESSOche, a partire dalla crisi energetica degli anni Settanta, è cresciuta sempre più l’attenzione al tema dell’efficienza energetica, fino alla definizione di varie misure e direttive, a livello europeo e recepite dagli Stati membri, in merito agli obiettivi di efficienza e di efficientamento degli edifici, definendo criteri e requisiti per la realizzazione di nuovi edifici e per la trasformazione di quelli esistenti, nell'ottica di un'efficienza energetica sempre più elevata;

PRESO ATTO che su tutto il territorio nazionale, così come nella nostra regione, sono molti gli edifici ad essere ancora energeticamente inefficienti ed è per questo che la loro riqualificazione può fare la differenza per raggiungere i prossimi obiettivi di efficienza energetica e di sostenibilità;

EVIDENZIATO che la tecnologia sviluppatasi nell'ambito edilizio ed impiantistico, in particolare nel caso di interventi di riqualificazione degli edifici esistenti, presuppone, tra le varie soluzioni adottabili, l'occupazione di "spazi tecnici" a pavimento o a soffitto, per la collocazione di dotazioni tecnologiche (massetto radiante a pavimento, canalizzazioni di trattamento d'aria a soffitto), condizionando, nel patrimonio edilizio esistente, le altezze nette interne dei locali (non risultando, nella maggior parte dei casi percorribili soluzioni di modifica strutturale con riposizionamento delle quote degli orizzontamenti);

OSSERVATOche, in base alla vigente normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, contenuta nella legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, si legge all'articolo 95, comma 1, che "Il limite altimetrico al di sopra del quale è consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località, una riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55, è di 300 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare" ed unica eccezione è prevista per i soli fabbricati disciplinati dal d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG;

RITENUTO che i benefici privati e collettivi derivanti dall'attuazione delle migliori formule di efficientamento degli edifici esistenti sono del tutto evidenti e che le limitazioni normative, peraltro non sostenute da elementi scientifici circa la salubrità dei locali in ordine alle altezze nette interne, risultano un vincolo che pregiudica l'attuazione di misure virtuose di razionalizzazione del comfort abitativo ed energetico del patrimonio edilizio esistente;

ATTESO che l'adeguamento normativo, che è previsto, in ambito della revisione generale della legge regionale 11/1998, può anche essere considerato oggetto di puntuale modifica da porre all'attenzione del Consiglio regionale;

IMPEGNA

il Governo della Regione a predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio un adeguamento del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, prevedendo che il limite minimo di altezza netta interna dei locali abitativi, nei fabbricati esistenti, sia pari a cm 240 su tutto il territorio della regione, ad esclusione dei soli interventi di nuova costruzione.

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