Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2293 del 6 aprile 2023 - Resoconto

OGGETTO N. 2293/XVI - Reiezione di mozione: "Impegno ad adeguare l'articolo 95 della legge urbanistica regionale 11/1998 concernente l'altezza minima interna utile dei locali abitabili".

Marguerettaz (Presidente) - Direi che possiamo procedere con il punto n. 67 all'ordine del giorno. Per la presentazione, la parola al consigliere segretario Distort.

Distort (LEGA VDA) - Grazie, Presidente, anche per il coraggio, perché mi sembra che il fatto di aver negato la pausa, non abbia riscosso un grande successo, ma bisogna essere forti e arrivare fino in fondo nelle proprie scelte.

Questa mozione propone una modifica dell'articolo 95 della legge n. 11, relativo alle altezze nette interne delle unità abitative. Per inquadrare l'argomento, immaginiamo che un proprietario di immobile voglia efficientare la sua abitazione esistente nel migliore dei modi, immaginiamo che questo proprietario abbia costruito la sua abitazione secondo il limite minimo di altezza previsto pari a metri 2,55, in base alla legge n.11 o a particolari regolamenti edilizi comunali, immaginiamo che dopo il miglioramento delle prestazioni dell'involucro, voglia sostituire il gruppo termico e di climatizzazione con una scelta tecnica, ovviamente molto motivata, di installazione di una pompa di calore. Sappiamo che una pompa di calore può avere un coefficiente di rendimento pari a 5, cioè vuol dire che consuma un kilowatt di energia per produrre un kilowatt termico, un kilowatt di frigorie, di climatizzazione.

È del tutto evidente che è molto interessante dal punto di vista impiantistico e dal punto di vista del contenimento energetico, ma la pompa di calore presuppone una certa scelta tecnologica a valle: un riscaldamento a pavimento o canalizzazioni di climatizzazione a soffitto. In realtà possiamo anche collegarla ai radiatori, ma i radiatori presuppongono un funzionamento ad alta temperatura e questo rendimento favorevole della pompa di calore si ottiene con basse temperature, non con alte temperature: non i 60-70 gradi di esercizio di un impianto a radiatori, ma 30-40 gradi è l'attività in cui una pompa di calore può dare il miglior beneficio in termini di bilancio energetico.

Cosa succede? Sia che noi realizziamo una serpentina a pavimento in un edificio esistente, sia che realizziamo delle canalizzazioni a soffitto, noi andiamo a occupare uno spazio che incide esattamente sull'altezza netta interna dei locali abitativi. Questa persona che ha costruito la sua casa con un'altezza di metri 2,55, come previsto dalla legge n. 11 del 1998 all'articolo 95, non può procedere in questo modo, perché questo massetto tecnico, questo ingombro tecnico, va a ridurre l'altezza netta interna, quindi scende sotto il limite minimo e come tale non è ammissibile.

Noi sappiamo, per precisione, che l'articolo 95 disciplina il fatto che fino a 1100 metri l'altezza minima consentita è di metri 2,55, oltre i 1100 metri è di metri 2,40. Nei centri storici l'altezza minima consentita è di metri 2,20. In più, un altro dato importante per inquadrare e per capire la portata dell'impegnativa che noi proponiamo: la maggior parte delle abitazioni sono collocate al di sotto dei 1100 metri, quindi statisticamente la maggior parte delle abitazioni esistenti sono esattamente in questa fascia, sotto i 1100 metri dove l'altezza minima consentita è di metri 2,55, salvo che non siano in centro storico.

Quando è entrata in vigore la legge n. 11 del 1998 io c'ero. Mi ricordo che prima l'altezza era di metri 2,70, addirittura 3 metri a livello nazionale, e poi c'erano alcuni regolamenti edilizi che aveva assunto certe posizioni, stabilendo delle linee di demarcazione in cui ci si poteva avvalere di un'altezza inferiore ai metri 2,70. In ogni caso, per tagliare la testa al toro, la 11/98 ha legiferato portando un'altezza minima per tutto il territorio regionale, quindi dal primo metro di Pont-Saint-Martin fino all'altitudine di 1100 metri, a 2,55 metri. La Regione ha ritenuto così di esercitare la sua competenza primaria, andando a normare in legge che su tutto il territorio si fissasse l'altezza minima di 2,55 e 2,40 invece oltre 1100 metri; ottima iniziativa.

Una piccola riflessione: la ratio, per cui si parla di altezza minima, è da ricercarsi nei presupposti di ambito igienico sanitario. È del tutto evidente che, a parità di superficie, abbiamo un alloggio di 100 metri quadri, se abbiamo un'altezza minima di metri 2,55, abbiamo 255 metri cubi di aria. Vuol dire che le condizioni igienico sanitarie all'interno di queste abitazioni avranno una certa performance, perché i nostri polmoni consumano fino a un certo quantitativo di ossigeno e quindi sono permesse delle condizioni igienico sanitarie che garantiscono una certa performance.

Questa è la norma che ha definito il declinarsi di queste diverse altezze, però questa ratio si porta dietro delle contraddizioni. D'altronde una legge non può soddisfare al cento percento qualunque tipo di esigenza e qualunque tipo di logica; per quello oggi noi ne stiamo parlando.

Cosa succede? Se facciamo una riflessione, ci chiediamo: ma allora cosa succede nelle abitazioni oltre i 1100 metri di altitudine dove l'altezza è di metri 2,40. Noi abbiamo una riduzione del volume d'aria, le persone possono essere contenute nello stesso numero di una situazione analoga sotto i 1100 metri, la capacità dei polmoni è la stessa, è identica, il consumo d'aria è identico, e quindi sopra i 1100 metri con altezze minime di 2,40, la gente sopravvive, nessuno è soffocato. Altra riflessione si attua in un intervento in centro storico: nei centri storici, tra l'altro indipendentemente dalla quota altimetrica, l'altezza minima interna ammessa è di metri 2,20 e anche lì il dato potrebbe essere drammatico, ma invece nessun abitante pare sia soffocato all'interno di abitazioni in centro storico. L'altra situazione dove si deroga rispetto all'altezza dei 2,55 metri, è nell'attuazione del piano casa, dove è prevista una riduzione dell'altezza interna minima di 15 cm., quindi dove abbiamo 2,55 possiamo procedere con 2,40 e via dicendo. Anche lì non si registrano casi di sofferenza dal punto di vista polmonare, dal punto di vista respiratorio.

Sulle norme igieniche, adesso non voglio mettermi a fare dell'ironia ed estendere il tema nell'ambito della comicità, però è del tutto evidente che si cerca di parlare anche sotto il profilo di una logica che possa essere anche un po' attrattiva. Ci chiediamo: ha ancora senso mantenere una norma di altezza minima interna di 2,55 nelle zone B e C del territorio regionale sotto i 1100 metri? Soprattutto, la risposta a questa domanda viene da un dato assolutamente importante della tecnologia: nel 1998 gli impianti di trattamento dell'aria non erano così diffusi. Oggi un impianto di trattamento d'aria viene realizzato con estrema facilità, è una tecnologia diffusa e capillare, e un impianto di trattamento d'aria sappiamo che ha la capacità di permettere un ricircolo dell'aria all'interno degli spazi abitativi garantendo la pulizia, la climatizzazione, le condizioni di ossigenazione, perché c'è un comportamento tecnico di estrazione dell'aria viziata e di inserimento di aria fresca proveniente dall'esterno preclimatizzata. Quindi, alla luce di questa tecnologia, effettivamente pensare di mantenere questo limite di altezza diventa solo ed esclusivamente un esercizio normativo, ma la ratio che è alla base decade completamente. Già era decaduta con il fatto del paragone con le altezze 2,40 oltre i 1100 metri, già con il paragone del 2,20 in centro storico, già con il paragone dei 2,40 negli interventi del piano casa, ma ulteriormente legato a questo tipo di tecnologia.

Alla luce di queste riflessioni, con questa mozione stimoliamo la sensibilità del Governo regionale per invitarlo a: predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio un adeguamento del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11, prevedendo che il limite minimo di altezza netta interna dei locali abitativi nei fabbricati esistenti - preciso a scanso di equivoco: parlo di fabbricati esistenti, la nuova costruzione è tutt'altra cosa, esula completamente dalla mia presentazione e dalla ratio di questa mozione - sia pari a metri 2,40 su tutto il territorio della regione, a esclusione, a scanso di equivoci, degli interventi di nuova costruzione.

Piccola parentesi e un consiglio non contenuto nella mozione, ma è un suggerimento. Nel momento in cui si va disciplinare, io consiglierei che si disciplini il fatto che l'altezza netta interna è ammissibile di metri 2,40, senza stare a dire nei casi in cui si realizzano efficientamenti energetici, né dietro presentazione di studio termotecnico. No, usciamo da questo, potrebbero essere anche delle scelte architettoniche. Sappiamo che oggi la tecnologia permette tutta una serie di comfort igienico sanitari e che la capacità espressiva dei progettisti è volta a dare il meglio di sé e non certo a farsi delle figure barbine.

I modi e i tempi non sono specificati, perché non si vuole porre in assedio la maggioranza e non si vuole porre in assedio il Governo, si vuole comunque proporre un'iniziativa che riteniamo di particolare importanza.

Presidente - La discussione generale è aperta. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, la discussione generale è chiusa. Repliche da parte del Governo? La parola all'assessore Sapinet, ne ha facoltà.

Sapinet (UV) - Grazie, collega Distort, dello stimolo. Intanto abbiamo avviato un confronto tecnico, ma anche un confronto politico. La mozione, come diceva, è volta a modificare il comma 1 dell'articolo 95 in materia di altezze minime e requisiti igienico sanitari della legge regionale n. 11 del 1998, prevedendo che il limite minimo di altezza netta interna dei locali abitativi nei fabbricati esistenti sia pari a 240 cm su tutto il territorio della regione, ad esclusione dei soli interventi di nuova costruzione. Il comma 1 citato, attualmente vigente fissa diverse altezze minime interne in funzione appunto delle quote altimetriche, tenuto conto delle condizioni climatiche del territorio, dell'esposizione, della tipologia edilizia, stabilendo un'altezza pari a metri 2,55 al di sotto dei metri 1100 di quota e di metri 2,40 al di sopra. La proposta normativa, come esplicitato nelle premesse della mozione, sarebbe solo per i fabbricati esistenti e solo qualora necessaria al raggiungimento di requisiti di contenimento del consumo energetico mediante interventi edilizi di riqualificazione e recupero che prevedano, ad esempio, l'installazione di controsoffitti o impianti a pavimento. Lei ha fatto alcuni esempi che ovviamente vanno incontro a quelle che sono le nuove tecnologie. La stessa poi premetterebbe una riduzione di 15 cm dell'altezza minima interna ai locali di abitazione, per i quali a oggi il limite è fissato a metri 2,55, definendo quindi un nuovo limite a 2,40.

La richiesta di modifica normativa, essendo volta a incentivare la riqualificazione energetica di edifici esistenti, è coerente con gli orientamenti della recente normativa europea e nazionale, fortemente indirizzata alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, mediante appunto l'esecuzione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici, in un'ottica di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. L'altezza minima interna degli edifici risulterebbe quindi essere posta per tutti i fabbricati esistenti e a ogni quota altimetrica la stessa altezza di metri 2,40. Dall'eventuale nuova norma sarebbero in ogni caso esclusi gli edifici collocati all'interno delle zone A, oltre ai fabbricati posti all'esterno di queste zone ma comunque classificati come edifici monumento, documento, di pregio culturale, architettonico o ambientale, per i quali vige una norma specifica che ammette altezze inferiori.

La modifica normativa proposta non troverebbe applicazione per gli edifici di nuova costruzione posti in luoghi compresi tra i 300 e i 1100 metri. Per gli edifici posti a una quota superiore a 1100, non interverrebbero modificazioni alla norma rimanendo invariato il limite di metri 2,40, sia nel caso di interventi di nuova costruzione che nel caso di interventi di recupero.

L'intervento normativo proposto, se limitato alle quote inferiori a 1100, non troverebbe applicazione per le finalità per cui è proposto, ossia il consentire interventi di efficientamento energetico nei recuperi edilizi al di sopra dei 1100. Sopra tale quota l'altezza di metri 2,40 è già messa come limite per la nuova costruzione, comprensiva delle più idonee modalità costruttive per l'efficienza energetica. Un'ulteriore riduzione di quest'altezza, necessaria per l'efficientamento energetico, nell'ambito di un intervento di recupero, comporterebbe ovviamente il raggiungimento di altezze decisamente limitate in edifici non storici, in cui più che la tutela, dovrebbe applicarsi il principio della riqualificazione edilizia ed energetica, contemperata al requisito igienico sanitario.

La proposta deve sicuramente essere valutata e discussa all'interno di un più ampio ragionamento che riguarderà tutta la legge regionale n. 11 del 1998. Da quanto illustrato emerge comunque la complessità del tema, che si aggiunge ad altri contenuti dell'articolo 95, i quali hanno subito nel tempo numerose integrazioni e modifiche che hanno reso disagevole una lettura complessiva delle disposizioni contenute. Per questa ragione, nell'intento di riordinare l'articolato, rendendolo il più possibile lineare e ordinato rispetto ai temi affrontati, si ritiene utile, come dicevamo, una sua revisione complessiva per la quale si intende operare inserendola nelle iniziative in programma nei prossimi mesi, per quel che sarà la predisposizione di un disegno di legge avente carattere manutentivo della legge n. 11 del 1998.

Sono previsti vari momenti di modifica della suddetta legge. Un primo momento è immediato, lo abbiamo trattato anche ieri, con la legge Omnibus, relativamente ai bacini sotto i 100 metri cubi e agli adempimenti sulle canne fumarie; l'iter è avviato. Poi, un secondo momento nei prossimi mesi, di manutenzione della legge relativamente a varie tematiche, tra cui le serre e le varianti urbanistiche, che sono argomenti in cui gli enti locali hanno chiesto il supporto, e certamente l'articolo 95 nel suo complesso, con una visione, come diceva anche lei, di andare a semplificare. Infine, un terzo momento di revisione complessiva della legge, che sarà coordinato con la revisione del PTP, che inizierà verso l'autunno, alla fine di quest'anno, e che andrà avanti nel 2024.

Riteniamo quindi di trattare quest'argomento della mozione nella prossima revisione, quella immediata che dovrebbe svolgersi nella seconda parte dell'anno corrente, con una revisione dell'articolo 95 e non solo. Pertanto, alla luce di quanto detto, richiederei il ritiro dell'iniziativa, in caso propongo l'astensione per la maggiorana.

Presidente - La parola per la replica al consigliere segretario Distort.

Distort (LEGA VDA) - Grazie, Assessore, per la manifestazione della sua visione. Chiedo già la parola come replica, ma non vorrei portar via lo spazio al dibattito più inteso nel perimetro del discorso generale; in ogni caso ognuno chiederà la parola dopo di me.

Io vorrei soltanto chiarire due elementi importanti. Prima di tutto la ratio di questo suggerimento che il nostro gruppo propone al Governo regionale oggi è relativa all'individuazione di un'altezza assoluta, minima. Ve lo dico anche dal punto di vista professionale, permettetemi, ma proprio per mettere a fattor comune anche un arricchimento di esperienza lavorativa. Non mettiamo delle condizioni particolari, cioè in caso di adeguamento, eccetera. Non mettiamole, perché apriamo delle casistiche che poi possono generare delle situazioni di linee di confine, dove rischiamo addirittura di coinvolgere gli uffici tecnici comunali in scelte, in discriminazioni, che sono un onere in più per loro, una responsabilità in più per loro. Per cui: metri 2,40.

Ma anche per un altro fatto, e qui portate pazienza ma io parlo a nome anche di una categoria. Non esiste solo la riqualificazione energetica, quello è un tipo di approccio all'edilizia. Esiste un altro tipo che si chiama riqualificazione architettonica, cioè nulla vieta che il proprietario di un'abitazione, a un certo punto, voglia adeguare la sua abitazione a un'articolazione architettonica all'interno dei locali di sua proprietà, con la realizzazione magari di pedane, ribassamenti, gioco di luce, di effetti di tipo luminoso, di rapporto tra pieni e vuoti, di colpo d'occhio. Questa è la materia dell'architetto, questa è la materia dell'architettura, non ultimo anche potrebbe esserci un discorso di tipo acustico; poi l'acustica è una materia particolarmente complessa che richiede tantissime variabili in atto. Quindi, il primo elemento è questo: non poniamo delle casistiche.

Secondo elemento. È chiaro che il discorso si applica alle costruzioni che al momento hanno un'altezza di metri 2,55 e sono poste nel range tra la quota più bassa del territorio regionale a 1100 metri. Ma perché? Per un discorso statistico e poi anche per un altro discorso, perché se lo stesso meccanismo noi lo applichiamo anche per le abitazioni dove l'altezza minima è 2,40 o paradossalmente 2.20, è chiaro che qui non stiamo più tracciando le linee di un'edilizia sostenibile, ma stiamo riconducendo l'edilizia della Valle d'Aosta verso il modello degli Hobbit, e non è minimamente nello spirito di questa mozione; per cui questo è l'altro chiarimento.

Infine, ancora uno, sulla proposta di ritirare la mozione, perché si provvederà a realizzare tutta una serie di modifiche nella revisione della legge 11. Porti pazienza Assessore, ma non intendo raccogliere questo suo suggerimento, perché se noi riconosciamo la logica di questo discorso, non dobbiamo aspettare che si vada a trasformare la legge n. 11, ad adeguare il PTP, a pensare di mettere in atto una legittima revisione dell'intero corpus urbanistico della Valle d'Aosta, cosa che io sostengo pienamente. Ma visto che ci sono delle situazioni puntuali che hanno una loro logica, o questa logica è condivisa, o non è condivisa. Non si può arrivare a dire "Sì, condividiamo, ma farà parte di un adeguamento normativo che rientra nell'ambito della revisione generale della legge n. 11", perché a questo punto andiamo alle calende greche.

Allora, porti pazienza, ma adesso mi permetta anche una considerazione di tipo politico, perché con quest'atteggiamento di posticipazione, in realtà si mette in atto un atteggiamento di diniego rispetto alla immediatezza con cui si raccoglie questo suggerimento. È un suggerimento che, tra l'altro, è un'occasione per il territorio, per i proprietari di abitazioni! Quindi, voi dimostrate di non avere la sensibilità di cogliere l'occasione per fare del bene al territorio; lasciatevelo dire, indubbiamente è così.

La seconda considerazione è ancora più politica: dimostrate di non avere il coraggio di esercitare la competenza primaria che discende dal nostro Statuto speciale. Ve la siete cercata, vi siete probabilmente appiattiti sul modello PD, visto che il PD è presente nella vostra maggioranza e anche nella vostra Giunta, quindi veramente dimostrate questo tipo di atteggiamento. Che lo condividiate o no, però sappiate che questo è quanto emerge: l'albero si riconosce dai frutti.

Non condividiamo quindi questa vostra debolezza e non condividiamo il fatto di avere questa posticipazione senza la necessaria celerità. Ribadiamo di andare al voto e far emergere chi crede alle buone battaglie e chi no.

Presidente - Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, dichiaro la votazione aperta.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 16

Favorevoli: 18

Astenuti: 18 (Barmasse, Bertschy, Carrel, Caveri, Chatrian, Cretier, Grosjacques, Guichardaz Jean-Pierre, Jordan, Lavevaz, Malacrinò, Marguerettaz, Marzi, Padovani, Rollandin, Rosaire, Sapinet, Testolin).

La mozione non è approvata.