Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1944 del 27 luglio 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 1944/XIII - Proposta di legge: "Modificazioni alle leggi regionali 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), e 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)".

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 2001, N. 17

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), è inserito il seguente:

"Articolo 2bis

(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.".

Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 2ter)

1. Dopo l'articolo 2bis della l.r. 17/2001, introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"Articolo 2ter

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante delle persone private della libertà personale)

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.".

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 3)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/2001 è sostituita dalla seguente:

"b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza;".

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/2001, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1bis".

3. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/2001 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", accertata con le modalità di cui all'articolo 5".

Articolo 4

(Modificazione all'articolo 6)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.".

Articolo 5

(Modificazioni all'articolo 7)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 17/2001, le parole: "su atti della" sono sostituite dalle seguenti: "sulla".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 17/2001 è inserito il seguente:

"1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi.".

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 17/2001 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale.".

4. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 17/2001, dopo le parole: "o incompatibilità," sono inserite le seguenti: "d'ufficio o".

Articolo 6

(Modificazioni all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 17/2001, dopo le parole: "cinque anni" sono inserite le seguenti: ", a decorrere dalla data dell'elezione,".

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 17/2001, le parole: "dopo il rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi dalla data dell'elezione".

3. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.".

Articolo 7

(Modificazione all'articolo 10)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 17/2001, è aggiunto il seguente:

"2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali.".

Articolo 8

(Inserimento dell'articolo 10bis)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 17/2001, è inserito, all'interno del Capo I, il seguente:

"Articolo 10bis

(Aspettativa e regime contributivo)

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.

2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.".

Articolo 9

(Modificazioni all'articolo 11)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 17/2001, le parole: "e concessionari" sono sostituite dalle seguenti: ", concessionari e gestori".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 17/2001, è inserito il seguente:

"1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato.".

Articolo 10

(Modificazione all'articolo 17)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 17/2001, la parola: "proposta" è sostituita dalla seguente: "richiesta".

Articolo 11

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10bis della l.r. 17/2001, inserito dall'articolo 8, si applicano a decorrere dall'inizio del mandato del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 12

(Abrogazione)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 17/2001 è abrogata.

Articolo 13

(Disposizione finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10bis della l.r. 17/2001, inserito dall'articolo 8, e dell'articolo 11 della presente legge, valutati, rispettivamente, in annui euro 31.000 e in euro 152.000, gravano e trovano copertura sul bilancio del Consiglio regionale.

CAPO II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2010, N. 22

Articolo 14

(Modificazione all'articolo 68)

1. Al comma 6 dell'articolo 68 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: "ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l. 300/1970" e le parole: "e di previdenza secondo la normativa vigente" sono soppresse.

Articolo 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Ricordo che la proposta di legge ha avuto il parere favorevole a maggioranza della II Commissione per la compatibilità finanziaria e parere favorevole all'unanimità della I Commissione. Sono stati presentati due emendamenti dalla collega Rini, dagli altri componenti della I Commissione e dal Consigliere Lattanzi e un emendamento dai gruppi ALPE e PD.

La parola alla relatrice, Consigliere Segretario Emily Rini.

Rini (UV) - Merci M. le Président.

Permettetemi, in occasione della discussione di questa proposta di legge, di sottolineare l'importante ruolo svolto dal Difensore civico in un contesto come quello attuale, caratterizzato da una costante espansione degli apparati pubblici che spesso sembra travolgere le regole del buon senso e della trasparenza, determinando nel cittadino la percezione di una pubblica amministrazione distante e poco permeabile alle esigenze della comunità. La difesa civica opera nella nostra regione dal 1995 e nel corso degli anni si è ormai consolidata quale irrinunciabile istituzione posta a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione stessa. Non vi è dubbio, tuttavia, che in prospettiva la funzione del Difensore civico sia destinata a rafforzarsi ulteriormente e a conquistare ulteriori spazi operativi. Infatti lungo il percorso intrapreso verso il federalismo sarà sempre più evidente l'importanza di una figura in grado di coadiuvare il rapporto tra il cittadino e le istituzioni locali, che possa garantire adeguate forme di partecipazione alla cosa pubblica e contribuire così a sviluppare il sentimento di coesione e di appartenenza alla comunità locale. In quest'ottica, la presente proposta di legge interviene sulla legge regionale n. 17 del 2001 per fornire alla difesa civica nuovi e più incisivi strumenti operativi, per ampliarne le competenze e potenziarne soprattutto le modalità di intervento. È inoltre disposta un'articolata serie di ulteriori misure di integrazione ed adeguamento della previgente disciplina, in recepimento delle esigenze evidenziate dalla prassi applicativa e dal mutato assetto normativo nazionale e regionale.

Illustrerò velocemente gli aspetti più rilevanti della riforma proposta. È da sottolineare in primo luogo - ed è l'aspetto che più mi sta a cuore di questa riforma - l'attribuzione al Difensore civico delle funzioni di Garante dei diritti dei detenuti, previste dal legislatore nazionale con le novelle introdotte nel 2009 nelle norme sull'ordinamento penitenziario. Su questo mi preme sottolineare come da tutti i Commissari e i colleghi della I Commissione siano state particolarmente gradite le affermazioni che il Direttore della Casa circondariale di Brissogne, dott. Minervini, ha fatto, sottolineando come in questa legislatura ci sia stato un occhio di riguardo per il mondo carcerario. Effettivamente negli ultimi mesi abbiamo provveduto con diversi interventi per andare nell'ottica di garantire una migliore condizione dei detenuti, che possa portare a quello che è l'obiettivo della funzione rieducativa della pena per poi un eventuale successivo reinserimento nella società degli individui. Si tratta di competenze non giurisdizionali inerenti alla fase esecutiva delle misure di detenzione, sostanzialmente riconducibili nei diritti di colloquio con i detenuti e di visita agli istituti penitenziari. Attraverso il contatto diretto con la realtà delle carceri, il Difensore civico è posto in condizione di svolgere la propria attività di garanzia e di vigilanza anche sul rispetto delle regole fondamentali poste a presidio dei diritti delle persone soggette a misure restrittive della libertà personale.

Sempre al fine di assicurare maggiori strumenti di tutela del cittadino, la proposta di legge in esame provvede ad estendere l'ambito di intervento del Difensore civico nei confronti dei soggetti ed organismi privati, che erogano servizi alla collettività sulla base di un rapporto convenzionale con la pubblica amministrazione.

Fra gli interventi diretti a rafforzare i poteri di intervento del Difensore civico e assicurarne maggiore efficacia è inoltre da segnalare la specifica previsione che consente allo stesso di svolgere la propria attività a favore del cittadino anche in caso di litispendenza o di ricorso in sede amministrativa, ovvero di valutarne la sospensione in attesa della pronuncia del giudice o del provvedimento amministrativo che definiscono il contenzioso.

Per garantire all'ufficio del Difensore civico le risorse necessarie per far fronte alle proprie accresciute funzioni, è disposto che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisca i criteri e le modalità della dotazione di beni e servizi, coperture assicurative e supporti funzionali all'esercizio dell'attività del Difensore civico, sentite naturalmente le esigenze di quest'ultimo.

Fra gli interventi di semplificazione delle procedure di elezione e di funzionamento dell'ufficio del Difensore civico si segnalano la soppressione della relazione sui candidati predisposti dalla commissione consiliare competente in materia di difesa civica e l'introduzione di una disciplina delle cause ostative all'assunzione della carica e dei termini di durata del mandato più completa e articolata.

Presidente, se posso, illustrerei i due emendamenti: il primo ha un carattere meramente tecnico, mentre il secondo, a firma mia e di tutti i colleghi della I Commissione, chiede che il Difensore civico, oltre alla relazione che già fornisce annualmente sull'attività svolta, ne produca un'ulteriore argomentando solo ed esclusivamente anche in maniera dettagliata la sua attività svolta nell'anno in merito alla nuova funzione che gli viene attribuita con questa proposta di legge, quindi in merito alla condizione dei detenuti. Grazie.

Presidente - La discussione generale è aperta.

La parola al Consigliere Segretario Rigo.

Rigo (PD) - Grazie Presidente. Abbiamo sentito l'intervento della relatrice fuori dall'aula consiliare per significare con la nostra non presenza il fatto che in quel momento la maggioranza in Consiglio non c'era, c'erano 13 consiglieri, quindi stigmatizziamo il comportamento...

(interruzione di un consigliere, fuori microfono)

...lo so che bisognerebbe chiedere la verifica del numero, non lo abbiamo fatto, siamo usciti, non volevamo far perdere tempo al Consiglio, ma dimostrare che una maggiore attenzione nei confronti dell'aula è dovuta. Facciamo il gioco di chi? Non ho capito se io faccio il gioco suo, o loro fanno il gioco nostro, chi è che gioca? Loro fanno il gioco nostro? Non si tratta di una questione di gioco: si tratta solo di una questione di rispetto dell'Assemblea e del fatto di un regolamento che ci siamo dati e anche di rispetto di chi parla, il relatore in questo caso.

Presidente, se permette, presento anche l'emendamento, quindi, prima di illustrarlo, una breve considerazione per dichiarare il nostro voto favorevole per questa proposta di legge, che adegua, perfeziona, integra l'ufficio del Difensore civico: figura di garanzia a tutela del cittadino, come è stato detto...

(nuova interruzione di un consigliere, fuori microfono)

...non sono accetti molto bene i commenti, insomma, non è molto corretto...

In un momento particolare per la difesa civica del nostro Paese, il segnale che viene oggi da questa Assemblea è sicuramente positivo. L'adeguamento della disciplina alle nuove e mutate esigenze e il rafforzamento delle competenze sono elementi utili per sviluppare una moderna cultura dei diritti, delle loro tutele e della loro garanzia. Un compito non facile e assai delicato, che richiede una particolare attenzione in quanto eventuali errori potrebbero provocare gravi contraccolpi di immagine e di contenuti. In altre parole, il cittadino deve confrontarsi con un'istituzione che appaia al di sopra di ogni sospetto e assolutamente indipendente e autonoma da qualsivoglia influenza politica. In questo senso, a seguito della designazione di stamattina di magistrato della Sezione di controllo della Corte dei Conti, colgo l'occasione per ringraziare il dottor Curto per il lavoro svolto e per manifestare il nostro apprezzamento e gli auguri per il suo futuro impegno. In questi anni infatti l'attività dell'ufficio del Difensore civico da lui diretto è stata caratterizzata da imparzialità, correttezza ed equilibrio e confidiamo che il sostituto sappia continuare l'impegno sulla strada tracciata.

Il Consiglio regionale oggi, con il conferimento al Difensore civico anche delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, sta per compiere un'azione giusta, scrivendo una bella pagina di civiltà sociale. L'auspicio è che la sua azione possa incrociare una più attenta e sensibile politica che veda il Governo nazionale impegnato nel superamento delle storiche carenze della realtà carceraria, per migliorare le condizioni di vita dei reclusi, ma anche del personale che opera all'interno degli istituti di pena.

In questa occasione, anche se non sempre ho condiviso le battaglie dei Radicali italiani, mi piace ricordare Marco Pannella per la sua storia di passione e di impegno civile e per la nuova battaglia che in queste settimane sta conducendo per porre fine alla drammatica ed inaccettabile situazione del sovraffollamento delle carceri italiane.

Due parole per spiegare il senso dell'emendamento presentato dai gruppi ALPE e Partito Democratico. Una legge - in particolare quelle che tutelano i diritti dei cittadini, di quelli più deboli - dovrebbe essere di più facile lettura. L'articolo 2 che introduce la figura del Garante, non spiega, ma rimanda alla legge sull'ordinamento penitenziario ed è non facilmente comprensibile. Non ci sono i riferimenti normativi, quindi non è semplice risalire ai compiti assegnati a questa nuova figura. Certo la relazione di accompagnamento chiarisce molto bene i contenuti e le leggi di riferimento, ma la relazione non viaggia - passatemi il termine - insieme alla legge e rimane un documento interno utile solo per il lavoro dei consiglieri. Ecco l'emendamento ha lo scopo di chiarire quali sono le funzioni del Difensore civico, in quanto Garante dei detenuti. Ovviamente, nel preparare tale emendamento, abbiamo confrontato altre leggi regionali e alla loro lettura abbiamo raccolto qualche indirizzo utile. Grazie.

Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolato. Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 2 c'è l'emendamento n. 1 presentato dalla Consigliera Segretaria Emily Rini, dagli altri componenti della I Commissione e dal Consigliere Lattanzi e l'emendamento dei gruppi ALPE e PD. Pongo in votazione l'emendamento n. 1 della collega Emily Rini ed altri:

Emendamento

La rubrica dell'articolo 2ter della l.r. 17/2001, inserito dall'articolo 2, è sostituita dalla seguente: "Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - La parola alla Consigliera Segretaria Emily Rini.

Rini (UV) - Solo per annunciare la nostra posizione, che è quella di astensione su tale emendamento, perché proprio volutamente non abbiamo inserito nel disegno di legge tutta questa attività, per lasciare un maggiore spazio di attività e di incisività di azione alla figura del Garante medesimo, anche in osservanza alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario in vigore.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento dei gruppi ALPE e PD, che recita:

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 2ter, inserito dall'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"1bis. Il Difensore civico promuove la conoscenza della realtà carceraria, verifica che alle persone di cui al comma 1 siano erogate le prestazioni attinenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale, nonché ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, intervenendo nei confronti dell'amministrazione interessata.".

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 7

Astenuti: 23 (Agostino, Benin, Bieler, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Empereur, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 2ter)

1. Dopo l'articolo 2bis della l.r. 17/2001, introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"Articolo 2ter

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.".

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli e Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato.

C'è l'emendamento n. 2 presentato dalla Consigliera Segretaria Emily Rini, dagli altri componenti della I Commissione e dal Consigliere Lattanzi, che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Articolo 9bis

(Modificazione all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.".".

Lo pongo in votazione: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato.

La parola al Consigliere Bertin, per dichiarazione di voto.

Bertin (ALPE) - Grazie Presidente. Mi associo a quanto diceva prima Rigo rispetto al Difensore civico, lo ringrazio per l'impegno, la serietà e per il prestigio affidato a questo istituto e nell'augurargli buon lavoro per il prossimo...volevamo confermare il nostro voto favorevole espresso già in commissione per un provvedimento legislativo che va ad allargare le competenze del Difensore civico e precisare alcuni aspetti. Come fanno in altre regioni...è un processo che si sta realizzando da più parti in Italia e confermiamo il nostro voto favorevole già espresso in commissione.

Presidente - Pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.