Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1943 del 27 luglio 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 1943/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18)". (Reiezione di un ordine del giorno)

Articolo 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente:

"2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d), dbis), e), con esclusione di quelli industriali, f), g), con esclusione di quelli relativi agli esercizi o alle aziende di cui all'articolo 90bis, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ed i) della medesima legge, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG).".

Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 1bis)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 24/2009, come modificato dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"Articolo 1bis

(Destinazioni d'uso)

1. Fatta salva la disciplina di cui all'articolo 74 della l.r. 11/1998, il volume incrementato ai sensi della presente legge ha la stessa destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata dagli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. È consentito il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata dagli interventi di cui alla presente legge, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG.

3. In deroga all'articolo 74, comma 4, della l.r. 11/1998, sono ammessi gli interventi di cui alla presente legge riguardanti unità immobiliari con destinazioni d'uso non ammesse dalla disciplina di zona del PRG, purché sia contestualmente mutata la destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata nell'ambito delle destinazioni previste dal PRG per la medesima zona.

4. I mutamenti di destinazione d'uso di cui ai commi 2 e 3 sono soggetti a concessione edilizia ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998, o di titolo abilitativo in materia di procedimento unico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera bbis), della medesima legge.".

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009, le parole: "nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG)," sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"2. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato anche attraverso più interventi purché l'incremento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.".

3. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009 è abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono essere realizzati attraverso una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente.".

Articolo 4

(Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2009, le parole: "nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG," sono soppresse.

Articolo 5

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Interventi per la riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio)

"1. Nell'ambito dei piani, dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 della l.r. 11/1998, gli interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente.".

Articolo 6

(Modificazione all'articolo 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e all'articolo 61, comma 1, lettera i), della l.r. 11/1998, nonché quelli di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono realizzati previo rilascio di concessione edilizia o altro titolo abilitativo in materia di procedimento unico comunque denominato.".

Articolo 7

(Modificazioni all'articolo 6)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009, dopo le parole: "parzialmente abusive," sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quelle sanate ai sensi della l.r. 11/1998,".

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009, dopo le parole: "denuncia di inizio dell'attività" sono aggiunte le seguenti: ", la concessione edilizia".

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e dbis) della stessa l.r. 11/1998, purché l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:

"4bis. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 su fabbricati che insistono nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati in deroga a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 della l.r. 11/1998, purché sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni.".

Articolo 8

(Modificazione all'articolo 7)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell'attività, della concessione edilizia o di altro titolo abilitativo in materia di procedimento unico comunque denominato, possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle disposizioni tecniche di settore e dell'armonizzazione architettonica con il contesto paesistico e con il patrimonio edilizio esistenti.".

Articolo 9

(Modificazione all'articolo 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"1. I Comuni provvedono ad accertare gli standard urbanistici derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'ambito della verifica prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.".

Articolo 10

(Modificazioni all'articolo 11)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/2009 è inserita la seguente:

"abis) i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4;".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/2009 è aggiunta la seguente:

"dbis) le caratteristiche degli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 4.".

Articolo 11

(Disposizione transitoria)

1. Gli ampliamenti già assentiti dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 24/2009, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, fino al raggiungimento del 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.

Articolo 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Segnalo che è stato presentato all'Ufficio di Presidenza un ordine del giorno del gruppo ALPE, c'è un emendamento dell'Assessore Manuela Zublena e due emendamenti dei gruppi ALPE e PD, l'atto ha avuto il parere favorevole a maggioranza della III Commissione e il parere favorevole con osservazioni e proposte modificative dal Consiglio permanente degli enti locali.

La parola al relatore, Consigliere Prola.

Prola (UV) - Grazie Presidente. Il presente disegno di legge interviene sulla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24, al fine di modificare alcune disposizioni e rendere il testo più chiaro in ragione di quanto emerso in sede di prima applicazione e di assicurare la coerenza con quanto stabilito in materia dal "decreto sviluppo".

La legge n. 24/2009 aveva il preciso scopo di favorire iniziative volte al rilancio dell'economia con un riavvio dell'attività edilizia, di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie, di valorizzare e migliorare il patrimonio architettonico esistente e, infine, di introdurre incisive misure di semplificazione procedurali dell'attività edilizia. La cosiddetta "legge casa" è stata applicata a partire dal mese di febbraio 2010 quando era stata approvata una prima deliberazione attuativa da parte della Giunta regionale, che aveva stabilito i criteri di calcolo dei volumi, la disciplina relativa alla valutazione della sostenibilità ambientale, le riduzioni degli oneri di urbanizzazione e le misure di semplificazione volte, tra l'altro, a consentire l'avvio del monitoraggio degli interventi. Contestualmente sono state emanate, con una seconda deliberazione della Giunta regionale, le linee guida, che precisano ulteriori criteri applicativi. Credo quindi sia comunque necessario dare alcuni dati per rilevare l'impatto che questa normativa ha avuto nel nostro sistema edilizio. In circa 17 mesi di applicazione della legge, si riscontrano 488 domande di applicazione del beneficio volumetrico suddivise come vedete in tabella. Il 95 percento degli interventi riguarda gli ampliamenti di cui all'articolo 2 e tra questi il 12 percento ha comportato la realizzazione di nuove unità immobiliari. Il 5 percento degli interventi riguarda la totale demolizione e ricostruzione con ampliamenti fino al 35 percento del volume (articolo 3). Nessun intervento è invece segnalato relativamente all'articolo 4 che prevede l'attuazione con PUD. Si noti che il numero medio di interventi al mese è pari a 29: un valore che si confronta significativamente con il numero medio di concessioni edilizie per ampliamenti di abitazioni calcolati da fonte Istat sul periodo 2002-2007, che e pari a 3. Si evidenzia il successo della legge casa nel favorire l'attività edilizia e in particolare nel migliorare la qualità del patrimonio costruito, incrementando la capacità insediativa del territorio, senza necessariamente intervenire sulla disponibilità di suolo libero in un territorio dove l'urbanizzazione ha già occupato le aree migliori per la costruzione. La modifica oggi in discussione è stata oggetto di un intenso lavoro di concertazione svolto con gli enti locali e con i rappresentanti degli ordini professionali; lavoro di concertazione che ha portato ad una sostanziale condivisione della proposta sia da parte degli enti locali che dagli ordini professionali.

Passando alla descrizione in dettaglio, il presente disegno di legge si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge n. 24, in merito all'ambito di applicazione della legge stessa. Con la modificazione introdotta anche per gli edifici ex rurali destinati ad attività agro-silvo-pastorali, sempreché non strumentali allo svolgimento delle attività medesime, è ammessa l'applicazione della legge casa, in armonia con la finalità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente. La definizione di edifici ex rurali è rinviata alla deliberazione attuativa, come stabilito dall'articolo 10, che integra l'articolo 11 della legge n. 24. Il comma si conclude con il richiamo al rispetto delle destinazioni d'uso previste dai piani regolatori generali: si tratta di un concetto fondamentale, che nel testo vigente era ripetuto più volte e che si è ritenuto opportuno riprendere in questo contesto di inquadramento generale della legge.

L'articolo 2 introduce un nuovo articolo, elaborato allo scopo di far chiarezza sulle destinazioni d'uso di cui all'articolo 2, comma 4 del testo vigente e di rispondere ai tanti quesiti ricevuti dalla struttura competente. L'articolo si compone di 4 commi che dal caso generale del primo comma si declinano attraverso casi specifici ammessi. La volontà è quella di coordinare la legge n. 24 con l'articolo 74 della legge n. 11/1998 relativo alle destinazioni d'uso. Infatti, la legge casa consente incrementi volumetrici, ma non ammette il cambio di d'uso automatico. Il comma 1 stabilisce che il volume incrementato deve avere la stessa destinazione d'uso dell'unità immobiliare di partenza. Il comma 2 specifica che è consentito il mutamento di destinazione d'uso sia per il volume di partenza sia per quello incrementato, purché il mutamento rispetti le destinazioni ammesse dal piano regolatore generale per la zona o sottozona in cui si colloca l'unità immobiliare. Il comma 3 introduce una deroga all'articolo 74, comma 4, della legge n. 11/1998 stabilendo la possibilità di mutare la destinazione d'uso delle unità immobiliari oggetto di applicazione della 1egge n. 24 la cui destinazione risulti in contrasto con la disciplina di zona del piano regolatore generale comunale, purché la destinazione finale risulti tra quelle ammesse dal piano regolatore. Infine, il comma 4 prevede che, nel caso di mutamenti di destinazione, sia richiesta, quale titolo abilitativo, la concessione edilizia.

L'articolo 3 modifica l'articolo 2 della legge n. 24, per consentire di frazionare gli interventi che costituiscono l'ampliamento, purché l'incremento complessivo non superi il 20 percento per ogni unità immobiliare del volume esistente all'atto del primo intervento, con conseguente abrogazione del comma 3 del medesimo articolo 2 della legge n. 24.

L'articolo 4 modifica l'articolo 3 per coordinare i contenuti con quanto introdotto in materia di destinazioni d'uso dal nuovo articolo 1bis.

L'articolo 5 contiene la riformulazione dell'articolo 4, al fine di renderne più chiaro ed immediato il contenuto.

L'articolo 6 introduce nel comma 3 dell'articolo 5 una precisazione necessaria per includere tra gli interventi di cui alla legge n. 24 realizzabili previa DIA anche gli interventi relativi alla realizzazione di strutture pertinenziali.

L'articolo 7 modifica l'articolo 6 della legge n. 24, specificando al comma 2 a quali unità immobiliari è preclusa l'applicazione dei benefici volumetrici. In particolare è previsto che, in presenza di abusi edilizi, possono accedere ai benefici della legge casa solo le unità abitative che hanno sanato l'abuso ai sensi della legge n. 11/1998. Tale disposizione è coerente con il "decreto sviluppo", che stabilisce all'articolo 5, comma 10: "Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria". La modifica al comma 4 introduce la possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla legge casa nell'ambito delle zone o sottozone di tipo E (zone agricole), anche sugli edifici ex rurali di cui all'articolo 1 e precisa che gli interventi in zona agricola non devono comportare oneri aggiuntivi a carico dei Comuni per realizzare le opere di urbanizzazione necessarie per consentire gli interventi su edifici sparsi nel territorio e lontani dalle reti principali di urbanizzazione. È stato infine inserito il nuovo comma 4bis, che consente di realizzare gli interventi previsti dalla legge casa anche quando il fabbricato si trova in fascia di rispetto stradale, in deroga a quanto stabilito, invece, dagli articoli 39 e 40 della legge n. 11/1998, che in tali fasce di rispetto ammettono l'ampliamento volumetrico solo in sopraelevazione e limitatamente a quanto necessario per raggiungere le altezze minime interne utili.

L'articolo 8 innova la precedente previsione legislativa estendendo la possibilità per i Comuni di esprimersi anche sull'inserimento dell'intervento nel contesto territoriale, con criteri di coerenza tipologica e paesaggistica.

L'articolo 9 riformula il comma 1 dell'articolo 8.

L'articolo 10 introduce due rinvii a successive deliberazioni della Giunta regionale per quanto riguarda i criteri per l'attuazione degli interventi e la definizione delle caratteristiche degli edifici ex rurali.

L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria relativa alla frazionabilità degli interventi introdotta dal presente disegno di legge, con la quale consente a coloro che hanno già realizzato, attraverso la legge stessa, ampliamenti volumetrici inferiori al 20 percento del volume esistente di utilizzare in un secondo tempo l'incremento residuo.

Concludendo, ringrazio la Commissione per il lavoro svolto, l'Esecutivo e l'Assessorato competente per la disponibilità dimostrata e formulo un invito al Consiglio regionale per una valutazione positiva della proposta in discussione, perché credo che con le nuove disposizioni abbiamo chiarito parecchi aspetti applicativi e dato un ulteriore impulso per premiare e incentivare chi interviene per migliorare il proprio spazio di vita o di lavoro, rispondendo anche in maniera efficace alle esigenze evidenziate dai cittadini e dagli enti locali. Grazie.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - Grazie Presidente. Esattamente due anni fa, nel corso dell'ultima seduta prima della pausa estiva, questa Assemblea approvava la legge n. 24, in attuazione dell'intesa approvata nella Conferenza unificata Stato-Regioni. Non ho probabilmente lo stesso entusiasmo sui risultati della legge quanto il collega Prola, legge che si poneva degli obiettivi decisamente ambiziosi: favorire iniziative volte al rilancio dell'economia con il riavvio dell'attività edilizia, di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie, valorizzare il patrimonio architettonico esistente, garantire e migliorare l'efficienza energetica con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili secondo criteri di sostenibilità ambientale e introdurre incisive misure di semplificazione procedurale dell'attività edilizia. Se tutto questo si fosse avviato appieno, credo che, essendo il compleanno domani, l'Assessore poteva portare la torta con le candeline e una bottiglia di champagne e avremmo potuto festeggiare il compleanno di questa legge o quanto meno brindare! Oggi, un anno prima della verifica prevista dalla norma transitoria che sanciva che la Giunta regionale avrebbe dovuto illustrare al Consiglio regionale l'entità degli interventi realizzati per valutare l'opportunità di un'eventuale revisione, propone al Consiglio un disegno di legge che modifica sostanzialmente il testo originario; questo mi pare che lasci supporre che quegli obiettivi così ambiziosi, prima citati, stentano a concretizzarsi e che di questo ne abbia piena conoscenza anche l'Assessore.

Apprezziamo il fatto di voler mettere mano ad una legge quando ci si rende conto che non soddisfa gli obiettivi auspicati; nel caso specifico avremmo gradito che la Giunta regionale, prima di predisporre il disegno di legge in oggetto, avesse illustrato al Consiglio, per un maggiore coinvolgimento, tutti i dati relativi a questi primi due anni di applicazione, in quanto non si è attesa la scadenza dei tre anni previsti per la verifica ed è totalmente evidente che questa non ha prodotto gli effetti auspicati. Assessore, i dati che lei ha fornito in commissione sono sintetici e generici, come sono stati quelli del relatore, che li ha ripresi logicamente dalla sua illustrazione: 480 gli interventi relativi all'ampliamento del 20 percento, 24 quelli del 35 percento, zero quelli del 40. Questi dati così non hanno alcun significato, 400 interventi di ampliamento al 20 percento in termini volumetrici ce lo può dire cosa comportano? A mia conoscenza, per la maggior parte si tratta di modesti interventi funzionali: chiusura di una veranda o di un balcone, realizzazione di una bussola d'ingresso, roba del genere, modeste migliorie! Interventi senza dubbio questi importanti per il proprietario, ma non mi sentirei di iscriverli negli obiettivi prima citati.

Avevamo avanzato delle perplessità e delle riserve al momento dell'approvazione della legge n. 24 su alcuni punti per noi sostanziali, ma non ci siamo sottratti ad un confronto costruttivo e propositivo, purtroppo confronto improduttivo, ormai lo sappiamo qual è l'impostazione della maggioranza nei confronti delle proposte dell'opposizione! Al contrario i giudizi da noi espressi sui provvedimenti sottoposti all'esame di questa Assemblea, come pure delle commissioni, non sono mai preconcetti, ma oggetto di attenta valutazione. La bontà dei provvedimenti e delle proposte di diversa natura che ci vengono sottoposti non è mai da noi, cari colleghi, valutata in relazione alla fonte proponente, bensì per i loro contenuti e per le ricadute che possono produrre sull'interesse generale della comunità valdostana! Non so, cari colleghi della maggioranza, se potete in coscienza affermare la stessa cosa; non mi pare che le vostre valutazioni rispondano a questa logica di buon senso. Quante volte ad espressioni di condivisione su nostre proposte manifestateci nei corridoi non corrisponde poi la stessa valutazione nelle sedi decisionali? Sorridete pure, noi questo lo abbiamo riscontrato. Sedi decisionali dove si riscontra al contrario un perfetto allineamento alla bacchetta del direttore d'orchestra e poco importa se questo produce una palese dissonanza dello spartito rispetto all'armonia che lo stesso potrebbe produrre opportunamente ritoccato. Di questo, cari colleghi, ce ne rammarichiamo, in particolare con quei colleghi con i quali abbiamo condiviso esperienze nell'amministrazione locale, dove il confronto era improntato alla ricerca di una condivisione delle scelte indipendentemente dalla corrente di pensiero o dall'appartenenza politica dei proponenti.

Indipendentemente dall'atteggiamento della maggioranza, di cui dubito possa esserci un'inversione di tendenza sotto questo aspetto, il nostro apporto costruttivo e propositivo non verrà mai a mancare, nell'interesse generale e della comunità valdostana, ovviamente con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli, concetto questo della mia formazione culturale. Questo ragionamento può sembrare non pertinente, ma vi assicuro che non è così. Quando si prevedono degli incentivi volumetrici percentuali senza limiti, evidentemente si dà proporzionalmente di più a chi già di più ha e questa, a nostro avviso, è una scelta iniqua. Dobbiamo cercare di essere realisti, non nel senso monarchico, ma nel senso della realtà nella sua concretezza. Le fasce sociali, diciamo, più robuste hanno argomenti, competenze, conoscenze sufficienti per tutelare i loro interessi; l'attenzione del pubblico dovrebbe concentrarsi soprattutto sulle fasce più vulnerabili. Le mie origini paysannes mi hanno insegnato che a partire dall'animaletto di cortile al gregge, alla mandria, l'attenzione particolare è verso il soggetto debole, in particolare alla pezzata rossa che non venga sopraffatta e non alla reine, che il suo spazio di privilegio se lo conquista da sola. Vogliamo noi amministratori della cosa pubblica avere la stessa sensibilità nell'approvazione di leggi e provvedimenti amministrativi che interessano la nostra comunità? Passatemi questa considerazione metaforica che ho fatto, ma, per andare al concetto del disegno di legge in discussione, come dicevo prima, il nostro approccio è propositivo e costruttivo. Non richiameremo pertanto i limiti che avevamo ravvisato e le preoccupazioni che avevamo espresso sulla legge madre: la n. 24; oggi ci limiteremo a confrontarci e esprimerci sulle modifiche proposte dalla Giunta alla stessa, come abbiamo già fatto in commissione.

Sul concetto di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, nei nostri confronti si sfonda una porta aperta per le ragioni che non sto qui a ripetere; ci siamo confrontati spesso su questa problematica; l'interrogativo che ci poniamo è come tale recupero possa avvenire. Nei centri storici, e non solo, la trasformazione di edifici che hanno perso la loro funzione originaria è auspicabile, specialmente quando l'intervento va a migliorare l'aspetto architettonico, se poi va anche a soddisfare l'esigenza di abitazione del proprietario o dei componenti la famiglia, meglio ancora! Crediamo che una riflessione più attenta si imponga quando i volumi assumono una certa rilevanza, abbiamo contezza di quante case fredde questo provvedimento potrà produrre, senza regole e limiti? La nostra regione conta il 70 percento di seconde case, siamo al secondo posto dopo il Piemonte, mentre la Provincia di Bolzano, assai più virtuosa, ne conta il 20 percento. Dati questi che emergono da un'indagine fatta sui comuni turistici dell'arco alpino.

Riteniamo dunque che una riflessione attenta in merito si imponga. Abbiamo presentato un emendamento al riguardo, che illustreremo dettagliatamente nel corso della votazione dell'articolato. È un emendamento che non intende porre dei limiti volumetrici, ma che vuole contemperare due esigenze: da una parte, favorire il recupero dei fabbricati, a cui si riferisce il presente disegno di legge; dall'altra, un'esigenza di carattere più sociale, al quale facevo riferimento prima: quella di soddisfare il fabbisogno abitativo primario; questo duplice obiettivo è per noi altamente qualificante.

Un altro argomento a nostro avviso meritevole di attenzione da parte di questa Assemblea è riferito al testo della legge, la parte dove cita "misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio". Nel gergo sartoriale si direbbe di un vestito che cade a pennello su una problematica che tocca la nostra comunità, i nostri centri storici, quella delle tettoie e dei bassi fabbricati presenti nei nostri centri storici, vestito per il quale il sarto non ha ancora preso le misure idonee. Questa problematica è stata da noi sollevata in fase di discussione della legge madre anche con la presentazione di emendamenti, regolarmente respinti. L'abbiamo riproposta in commissione in fase di audizione con l'Assessore Zublena e i dirigenti dell'Assessorato, mi pare di avere percepito che c'è condivisione sulla necessità di affrontare tale problematica, ma che non si ritiene opportuno introdurre in questo disegno di legge una norma che favorisca e disciplini il recupero di tali manufatti, rinviando tutto ad un'annunciata modifica della legge urbanistica. A noi questo non preoccupa fortemente, il problema è mettere mano alla situazione di degrado in cui versano certe realtà e centri storici, proprio in funzione di questi bassi fabbricati che nel tempo sono diventati fatiscenti.

Apprezziamo dunque la disponibilità già annunciata due anni fa, nella stessa occasione della presentazione della legge, che riteniamo dunque matura per essere accolta e certi che un mandato forte da parte di tale Assemblea possa accelerare l'iter di questo progetto di modifica della legge n. 11, che permetta queste iniziative...per tale ragione abbiamo presentato una risoluzione nel merito. Entreremo poi forse nel dettaglio sugli aspetti più pertinenti quando illustreremo gli emendamenti. Grazie.

Presidente - La parola alla Consigliera Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie Presidente. Il disegno di legge n. 145 interviene sulla legge regionale n. 24/2009, il cosiddetto "piano casa", relativo alla semplificazione delle procedure urbanistiche e alla riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta. La prima applicazione di tale legge ha creato non poche difficoltà attuative, determinando di conseguenza la necessità di intervenire nuovamente in materia.

Con tale intervento legislativo viene modificato anzitutto l'ambito di applicazione della legge regionale n. 24/2009, con la modificazione introdotta si ammette l'applicazione di tale legge anche agli edifici ex rurali destinati ad attività agro-silvo-pastorali, purché non strumentali allo svolgimento delle attività medesime e in armonia con la finalità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente. Inoltre è prevista la possibilità di mutare la destinazione d'uso dell'unità immobiliare oggetto della legge regionale n. 24/2009, nonché la possibilità di applicare questa legge agli edifici la cui destinazione risulti in contrasto con la disciplina di zona del piano regolatore generale comunale, purché la destinazione finale risulti fra quelle ammesse dal piano regolatore. Sarà consentito il frazionamento degli interventi, che costituiscono ampliamenti, purché l'incremento complessivo non superi per ogni unità immobiliare il 20 percento del volume esistente all'atto del primo intervento. Ai Comuni è data la possibilità di esprimersi anche sull'inserimento dell'intervento nel contesto territoriale, con criteri di coerenza e tipologia paesaggistica.

Il nostro gruppo ribadisce la sua preoccupazione per la possibilità che, a causa di modifiche introdotte con il presente disegno di legge, gli ampliamenti previsti finiscano con il provocare, soprattutto relativamente agli edifici di rilevante volume, un aumento di numero delle seconde case nel territorio regionale, fenomeno peraltro già preoccupante allo stato attuale. L'emendamento proposto insieme al gruppo ALPE va invece nella direzione di permettere l'ampliamento di volumi fino ad un determinato limite e di prevedere che per la parte eccedente tale limite si possa fare l'ampliamento purché esso sia destinato ad edilizia abitativa convenzionata.

Presidente - La parola al Consigliere Comé.

Comé (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente. La legge regionale n. 24/2009 approvata due anni fa...volevo dire al collega Cerise che lui ha già acceso la seconda candelina quando non è proprio così, perché è stata resa attuativa solo un anno e mezzo fa, dopo la delibera di Giunta che creava le condizioni per renderla attuativa, quindi mancano sei mesi all'accensione della seconda candelina...

Questa legge nasceva con degli obiettivi: uno era il rilancio dell'economia e una riqualificazione del patrimonio edilizio attraverso un riavvio dell'attività edilizia, che permetteva delle nuove opportunità per venire incontro alle esigenze abitative di molte famiglie valdostane. L'impatto ad oggi di questa legge è stato ben illustrato dal relatore Prola, che ha evidenziato come la legge in questione abbia permesso un numero decisamente elevato di interventi edilizi.

Vorrei dire al collega Cerise che può darsi che ci siano delle richieste e degli interventi che sono per una veranda, però queste sono le esigenze dei cittadini. Dobbiamo allora per forza avere solo degli interventi faraonici? No. Ritengo quindi che il numero illustrato dal collega Prola sia decisamente significativo, perché gli interventi che sono stati fatti in questo anno e mezzo sono decisamente importanti. La prima applicazione della legge n. 24 ha reso evidente, come tantissime leggi, che alcuni articoli necessitano di modifiche volte ad una maggiore chiarezza del testo, in modo da evitare problemi interpretativi e garantire uniformità di applicazione. È emersa inoltre l'esigenza di favorire interventi ulteriori e differenti da quelli già previsti sul patrimonio abitativo della nostra Regione. Non voglio entrare adesso nel merito dei singoli articoli che sono stati illustrati dal collega, ma ritengo che l'elemento maggiormente qualificante dal punto di vista legislativo sia rappresentato dalla possibilità di recuperare gli edifici ex rurali con il premio volumetrico; ciò rappresenterà sicuramente un nuovo volano per il settore dell'edilizia e soprattutto favorirà il recupero di quei centri storici fortemente sostenuti da questa maggioranza.

Il secondo aspetto positivo è rappresentato dalla frazionabilità degli interventi, recupero che permetterà ai singoli proprietari di adeguare gli interventi alle proprie esigenze, senza pregiudicare la possibilità di intervenire in un momento successivo; questo ritengo sia un aspetto decisamente importante.

Infine vorrei sottolineare la nuova disposizione per i Comuni, che avranno la possibilità di esprimersi sui prossimi interventi edilizi, valutando tipologia costruttiva e inserimento nel contesto paesaggistico.

Riteniamo quindi che, come avevamo espresso un parere favorevole per quanto riguarda la legge madre, sia un provvedimento importante e il nostro sarà un voto favorevole al disegno di legge regionale n. 145.

Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Grazie Presidente. Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nella stesura di questa modifica della "legge casa", in particolare ringrazio il relatore Prola che ha fatto un'illustrazione esaustiva e completa delle modifiche. Voglio però ringraziare anche l'intera commissione consiliare che ha sempre, fin dalla nascita della legge, dato un contributo molto positivo per la definizione e l'accordo sul testo della legge. Ringrazio anche gli ordini professionali, perché hanno avuto un ruolo molto attivo nella segnalazione di criticità, di problemi e di necessità di chiarimenti, che hanno portato alla definizione di queste modifiche.

Un ultimo ringraziamento anche agli uffici non tanto per la stesura della legge in sé, ma per avere in questo anno e mezzo di applicazione della legge dato un importante supporto per una sua corretta applicazione, in modo che potesse essere garantita omogeneità di applicazione in tutti i comuni; sono stati estremamente disponibili attraverso tutta una serie di momenti di formazione rivolti principalmente ai tecnici degli uffici tecnici comunali.

È proprio sulla base dei diversi quesiti e dei casi via via discussi nel corso di quest'anno e mezzo, casi e situazioni che sono emersi da un contesto tecnico, quindi sicuramente dell'una e dell'altra parte politica senza distinzione, è emersa la necessità non tanto di apportare modifiche sostanziali alla legge, perché credo che la modifica che oggi proponiamo non sia affatto rivoluzionaria, quanto piuttosto di precisare alcuni aspetti che sono la traduzione dei pareri e dell'interpretazione data dagli uffici in questo anno e mezzo. È vero poi che la modifica contiene anche alcune estensioni, in particolare credo che le parti più rilevanti siano due: la prima quella di comprendere gli edifici ex rurali, suggestione che era stata proposta dal collega Cerise in occasione della discussione del testo della legge n. 24, quindi nelle primissime audizioni, e che in una prima valutazione cautelativa, non sapendo gli effetti della legge, si era ritenuto di non considerare: oggi invece abbiamo rilevato che esistono le condizioni per prevedere questa estensione. L'altra estensione è quella di permettere la frazionabilità degli interventi. Il timore iniziale che ci aveva condotti a prevedere un unico intervento era dovuto all'insicurezza su una capacità di monitoraggio degli interventi, che al contrario abbiamo visto che non sussiste, in quanto la legge è monitorata con puntualità in tempo reale e con grossa precisione. Situazione che ci permette di prevedere una frazionalità degli interventi, che di fatto non porterà a delle speculazioni andando oltre i premi volumetrici consentiti. Viceversa l'impostazione generale e gli obiettivi della legge li confermiamo validi, quindi non riteniamo di modificarli.

Devo dire che sono abbastanza stupita della dichiarazione del Consigliere Cerise di insoddisfazione sull'impatto che ha avuto la legge perché i numeri sono pochi, piccoli gli interventi e modesti. Sono stupita perché i timori in fase di approvazione della legge casa erano che questa desse un forte impulso ad una deriva speculativa nel campo dell'edilizia. La mia valutazione, al contrario, è piuttosto positiva sia in termini quantitativi, con i numeri che il collega Prola ha già annunciato, di un'importante attività edilizia attraverso la legge casa, ma anche soprattutto in termini qualitativi, perché credo che questa legge stia apportando un significativo miglioramento del patrimonio costruito: da un lato, perché si crea un aumento della capacità insediativa senza compromettere nuovo suolo libero - e questo, da un punto di vista ambientale, è una preoccupazione primaria tanto più in un territorio vulnerabile come quello della Valle d'Aosta -, ma anche perché questa legge ha portato ad avviare quella modalità di progettare e di costruire che sempre più si identifica su principi di sostenibilità ambientale. Credo che il dato del 5 percento di applicazione della legge, con la totale demolizione dei fabbricati e ricostruzione, mostri come c'è una grandissima ricerca di soluzioni architettoniche di materiali che concretamente declinino i principi della bioarchitettura.

In ultimo voglio sottolineare l'importanza di avere realizzato il sistema informatizzato di cui ho parlato prima, che permette il monitoraggio degli interventi. Questo ha il vantaggio di tenere sotto controllo in tempo reale tutti gli interventi che vengono fatti, ma credo che consenta anche ai professionisti una compilazione molto agevole e omogenea delle diverse pratiche presentate agli enti locali.

In conclusione voglio illustrare l'emendamento che ho proposto alla legge, che costituisce una riscrittura della modifica all'articolo 6, una riscrittura - concordata con l'Ufficio legale - di quella parte in cui si andava a definire la differenza fra abuso edilizio non sanabile e irregolarità e difformità sanabile. Questa esigenza si era rilevata nel corso di questo anno e mezzo di applicazione, perché molte sono state le richieste di chiarire cosa si intendeva per abuso edilizio anche parziale, come è scritto e resta nella legge. L'obiettivo è quello di confermare che la legge casa non si applica a fabbricati abusivi anche in modo parziale, mentre si applica a quei fabbricati che hanno un'irregolarità che può/deve essere sanata. L'emendamento ripropone una formulazione che ha l'obiettivo di rafforzare il concetto di sanatoria, conferendole un carattere più generale, attraverso l'adozione della stessa formulazione che è presente nel decreto sviluppo, sempre in relazione alla legge casa, per essere inequivoci anche in caso di contenziosi e ricorsi su questo punto abbastanza delicato.

Presidente - Passiamo all'esame dell'ordine del giorno presentato dal gruppo ALPE.

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - Grazie Presidente. Questo ordine del giorno, come ho detto prima nell'intervento in discussione generale, ha l'obiettivo di dare man forte all'Assessore, perché faccia pressione in Giunta affinché quanto da lei condiviso - la necessità di regolamentare e creare le condizioni per favorire il recupero di questi bassi fabbricati - possa vedere l'alba. Nel corso del nostro mandato - meno di due anni - spero di poter vedere qualcosa di concreto in questa direzione. Volevo solo dire che sostanzialmente non mi pare di avere demolito la legge n. 24, ho espresso parecchi apprezzamenti in varie occasioni su alcune parti della stessa; è chiaro che mi sono soffermato su quegli aspetti che, secondo me, vanno modificati. Ho approfittato dell'illustrazione della risoluzione per fare questo chiarimento. Come sicuramente non ho sottovalutato i piccoli interventi, forse mi sono spiegato male, ho detto che, a mia conoscenza, una buona parte sono dei piccoli interventi, importanti e qualificanti per il proprietario sicuramente e per le migliorie anche sotto l'aspetto architettonico che possono dare al fabbricato, ma non così sostanziali rispetto a quegli obiettivi citati specificatamente nella legge. Credo vi sia una certa diversità di interpretazione della cosa. Al contrario la cosa che mi è parso doveroso sottolineare è che quei dati numerici, riferiti unicamente all'intervento senza specificarne la qualità...è come se io andassi al mercato e dico che ho comprato 10 patate anziché...ma quanti chili di patate sono...ecco ci sono delle cose che non sono misurabili in termini numerici, ma 480 possono rappresentare metri cubi x come metri cubi un decimo e la cosa assume un aspetto leggermente diverso. Abbiamo poi anche probabilmente un'interpretazione diversa del concetto sostanziale. Lei dice che non ritiene sostanziali le modifiche che proponete, sono andato a vedere sul dizionario: "sostanziale" significa che riguarda la sostanza: se alcune di queste modifiche non riguardano la sostanza, non so cosa riguardano!

Il discorso della frazionabilità del 20 percento sul quale non mi sono soffermato, l'ho dato per acquisito già in commissione, che era sicuramente interessante e apprezzabile, perché non andava a premiare le speculazioni, ma era la condizione per favorire anche coloro che con piccoli interventi potevano apportare migliorie alla loro casa in tempi successivi, senza andare a vincolare per magari un intervento di 5-6 metri quadri di una bussola di entrata o ritorno al discorso della chiusura della veranda e non può poter fare la copertura del balcone l'anno successivo.

Di conseguenza vi è pieno apprezzamento per una parte della legge, mentre manteniamo le nostre perplessità su tutta un'altra parte e la nostra valutazione generale sarà in funzione del discorso degli emendamenti proposti e dell'accoglimento o meno della risoluzione che presentiamo, che è molto chiara. Vuol essere solo un invito, considerato che tutto quanto è stato detto in relazione a quelli che sono i bassi fabbricati, le tettoie in modo particolare nei centri storici, è condiviso, ci deve essere un impegno concreto di metterci mano. Questo era già stato detto che era condivisibile due anni fa, quando abbiamo approvato il 28 luglio 2009 il testo della legge n. 24, e, purtroppo, ancora oggi che andiamo a proporre le modifiche sostanziali - a nostro avviso - a questa legge, non c'è ancora qualcosa di tangibile e concreto in merito; di conseguenza, chiediamo il sostegno a tale risoluzione.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Grazie Presidente. Apprezzo molto il voler dare sostegno all'Assessore. Devo però condividere questo sostegno con l'Assessore Isabellon, perché sul tema delle tettoie e dei bassi fabbricati con il collega in questi due anni si è lavorato. In particolare gli uffici dell'Agricoltura hanno predisposto le linee guida per la costruzione di tettoie e fabbricati che in questo momento sono all'esame informale anche con il CPEL.

In realtà, condividiamo il contenuto dell'ordine del giorno ma, come ho detto in commissione, l'impegno c'è, in questi anni si è lavorato, quindi su questo siamo già piuttosto avanti. Fra l'altro, è previsto anche l'impegno e la modifica prevista all'articolo 52 della legge n. 11 per migliorare la possibilità di realizzazione, quindi vi chiederei di ritirare tale ordine del giorno, oppure ci asteniamo, perché condividiamo i contenuti, ma, di fatto, si è già avanti nell'attività coerentemente con quanto avevamo annunciato.

Presidente - La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - L'intervento dell'Assessore ci ha fatto rafforzare la volontà di mantenere in piedi questo ordine del giorno. Se il lavoro è già in una fase così avanzata, il termine che vi proponiamo e sul quale presentarvi in Consiglio...mi pare talmente evidente che è un'agevolazione, se avete già il lavoro pronto; di conseguenza, non avrete problemi. Qualora questa volontà fosse stata ancora solamente in pectore, ma non ancora attuata in termini operativi, saremmo stati disponibili a posticipare anche la data, non saremmo stati rigidi sulla data del 31, ma visto che lei ci dice che una buona parte del lavoro è già stata fatta...allora cosa vi impedisce di dire "sì" a tale ordine del giorno? È un ordine del giorno che non pone nessuna critica, nessun accenno critico, ma fa la constatazione di uno stato di fatto e ne propone un'accelerazione della risoluzione. Prendiamo atto e manteniamo evidentemente l'ordine del giorno.

Presidente - La parola al Consigliere Donzel, per dichiarazione di voto.

Donzel (PD) - Noi votiamo convintamente a favore di questo ordine del giorno, riteniamo strumentali e, quanto meno in alcuni passaggi, quasi ridicole le posizioni del Governo regionale in merito allo stesso, perché spesso siamo accusati di posizione ideologica e di votare per disciplina di parte, ci risulta assolutamente incomprensibile condividere al cento percento un ordine del giorno e non votarlo per far vedere che si è maggioranza e si sta lavorando in chissà quale sede o quale luogo in cui esiste un documento che si aggira già pronto. Se c'è, presentatelo la settimana prossima e smentiteci davanti a tutti: "guardate che ridicoli, l'ALPE ha presentato e il PD ha sostenuto un ordine del giorno privo di senso, perché noi siamo pronti". Se così è, Assessore...oppure c'è una posizione rigida, ideologica in cui ci chiamate quando vi fa comodo e dite: "dovete votare anche voi per senso di responsabilità una norma", quando la proponete voi, e voi questo senso di responsabilità, voi che avete il governo della Valle d'Aosta non ce lo avete, voi giocate a maggioranza e minoranza! Davvero un gesto encomiabile, di cui ci ricorderemo quando assisteremo ai vostri appelli, alla necessità di un voto congiunto, di un sostegno unanime per risolvere i problemi.

Presidente - Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo ALPE, che recita:

Ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Atteso che i bassi fabbricati e le tettoie, in particolare nei centri storici rivestono un'importanza rilevante in quanto pertinenze funzionali all'abitazione;

Considerato che tali manufatti realizzati nel corso degli anni in parecchi casi versano in stato di degrado in quanto datati;

Valutando opportuno favorirne un recupero armonioso che si compenetri con le caratteristiche e tipologie costruttive della zona;

Rammentando che tale esigenza era già emersa in fase di discussione della legge regionale n. 24 del 2009, oggetto oggi di proposta di modificazione. Esigenza riemersa anche in corso delle audizioni relative al disegno di legge all'ordine del giorno di codesta assemblea;

Constatato che nel corso delle citate audizioni l'Assessore Zublena, pur condividendo l'esigenza di normare il recupero dei sopracitati manufatti, riteneva che tale norma non poteva essere inserita nel disegno di legge oggi in discussione ma in una modifica della legge regionale n. 11 del 1998;

Impegna

il Governo regionale a predisporre una norma che favorisca e disciplini il recupero dei manufatti in oggetto, da sottoporre all'attenzione della commissione competente entro il 31 dicembre 2011.

F.to: Giuseppe Cerise - Chatrian - Patrizia Morelli - Bertin

Consiglieri presenti: 28

Votanti e favorevoli: 7

Astenuti: 21 (Agostino, Benin, Bieler, Comé, Crétaz, Empereur, Isabellon, André Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Marco Viérin e Manuela Zublena)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Passiamo ora all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato.

All'articolo 3 vi è l'emendamento n. 1 dei gruppi ALPE e PD.

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - Grazie Presidente. Come avevo annunciato in discussione generale, abbiamo presentato due emendamenti, questo è il primo ed è quello che chiamerei sostanziale. La nostra proposta è di inserire, dopo il comma 2, il comma 2 bis, che non fa altro che non andare a limitare l'ampliamento volumetrico, ma porre un limite per la parte che può essere destinata a seconda casa e la parte eccedente a quello che abbiamo messo in 1.000 metri sia destinata all'edilizia abitativa convenzionata secondo la legge n. 5/2003, che prevede incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia destinata a prima abitazione rivolta alle parti sociali più deboli. Oltre al contributo previsto da questa legge...fra l'altro, questa legge prevede interventi in termini di contributo anche per il recupero del patrimonio edilizio esistente, anzi con una maggiorazione in percentuale rispetto alla nuova costruzione e la convenzione permette di ricondurre il contributo per il rilascio del titolo abilitativo ai soli oneri di urbanizzazione...di conseguenza, ci sarebbe un vantaggio plurimo in questo aggiornamento.

Chiediamo pertanto all'Assemblea di ragionare e riflettere attentamente, vedo che l'Assessore Viérin mi guarda, qualche volta abbiamo forse messo in discussione il suo operato per quanto riguarda il piano lavori, ma abbiamo sempre onestamente riconosciuto che, per quanto concerne le problematiche relative alla casa, ha sempre avuto una particolare sensibilità politica e i suoi collaboratori e funzionari anche una capacità operativa, per poi rendere operativi tutti questi provvedimenti a beneficio dell'abitazione in generale. Facciamo appello a questa sua sensibilità, se la può rinnovare anche in tale occasione e spendere una parola verso i suoi colleghi di maggioranza a sostegno di questa cosa, che le farebbe onore, perché l'edilizia convenzionata è una sua competenza. Grazie.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Grazie Presidente. In effetti questo emendamento introduce un obiettivo di natura chiamiamola sociale alla legge per far fronte alla problematica dell'emergenza abitativa. Su questo tema c'è già una politica di settore molto forte che vede impegnata, attraverso l'Assessore competente, tutta questa Assemblea e credo che questo sia lo strumento normativo idoneo, per far fronte alla problematica, ma non la legge casa. Diciamo che l'approccio, da un punto di vista ideale, può essere affascinante, ma, da un punto di vista pratico, credo che tale previsione possa costituire una limitazione all'applicazione della legge. Abbiamo peraltro una realtà insediativa che è di natura molto diversa, tant'è che più dell'80 percento degli interventi finora fatti riguardano fabbricati al di sotto dei 1.000 metri di volumetria, sono pochissimi quelli al di sopra. Questo credo sia un motivo per dire che siamo contrari all'accoglimento di tale emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - Lei è stata disarmante, Assessore. Ha detto: "visto che questi interventi comunque sappiamo che sono pochissimi, sopra i mille metri...", ma proprio per questa ragione! Non ci preoccupa il fatto degli edifici sotto i mille metri che possono ricondursi a tre unità abitative, il problema ce lo poniamo qualora magari complessi di un certo tipo che saranno pochi...ma se si realizzano dieci alloggi, tre saranno in funzione del proprietario, piena disponibilità, come seconda casa e come vuole, gli altri vanno destinati all'edilizia convenzionata, beneficiando anche di quei provvedimenti previsti dalla legge specifica. Credo che questo sia un ragionamento e allora mi pare che il concetto della Giunta sotto tale aspetto sia: "è preferibile vedere delle case vuote che delle case abitate e persone alla ricerca di una prima abitazione"; prendo atto, non c'è niente da dire.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dei gruppi ALPE e PD, che recita:

Emendamento

Dopo il comma 2 dell'articolo 3, che modifica l'articolo 2 della l.r. 24/2009, è inserito il seguente:

"2bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009 è inserito il seguente:

"2bis. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato solo per edifici con volume esistente inferiore a 1000 m/c. L'ampliamento può essere realizzato anche per edifici con volume esistente superiore a 1000 m/c, purché la parte eccedente i 1000 m/c sia destinata all'edilizia abitativa convenzionata di cui alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata)."."

Consiglieri presenti e votanti: 29

Favorevoli: 7

Contrari: 22

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti e votanti: 29

Favorevoli: 22

Contrari: 7

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. All'articolo 7 vi è l'emendamento dell'Assessore Manuela Zublena che è già stato illustrato e l'emendamento n. 2 dei gruppi ALPE e PD.

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - In seguito alla bocciatura dell'emendamento precedente, è chiaro che questo articolo assume una valenza sostanzialmente diversa, perché, senza quei limiti volumetrici, chiaramente interventi di un certo peso nelle zone E, che sappiamo essere zone sotto il profilo ambientale particolarmente sensibili, ci fa guardare con maggiore preoccupazione questa volontà della maggioranza. Per venire al concetto specifico dell'emendamento, in commissione ci era stato detto che questi edifici sarebbero stati riferiti agli edifici ante 1945, me lo conferma?

(interruzione dell'Assessore Manuela Zublena, fuori microfono)

...sì, allora avevo capito bene. Mi sono letto bene nel dettaglio tutta la legge, ma questo riferimento sul disegno di legge il 1945 non l'ho trovato, ho cercato anche se c'erano dei rimandi ad altre leggi, no. Da informazioni che mi sono state fornite, sembra che ci sia la volontà che nella delibera applicativa venga...Assessore, noi le chiediamo al contrario che questo venga previsto in legge. Se la volontà è quella di dire che edifici antecedenti al 1945...sostanzialmente la cosa ci preoccupa molto di meno, ma gradiremmo che fosse sancita in legge; di conseguenza, dopo le parole "sole unità immobiliari" sono aggiunte le parole "realizzate prima del 1945".

Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Confermiamo di voler introdurre queste declinazioni per gli edifici ex rurali sia per le zone E che nelle altre zone però nella delibera attuativa, in modo da poter vedere anche alcune situazioni più specifiche, che sono anche tutto quel patrimonio realizzato negli anni '50, che è quello forse più bisognoso di intervento di riqualificazione, per cui su questo ordine del giorno ci asteniamo, perché confermiamo che la volontà è quella, ma di attuarla nella delibera e non in sede di legge.

Presidente - La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - È così cortese da spiegare a questa Assemblea che cosa intendeva "più specificamente", perché non ho capito...sostanzialmente le cose più specifiche riteniamo opportuno tenerle circoscritte alla Giunta...mi spieghi, non ho capito bene.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Intervengo solo brevemente per dire che è previsto comunque che questa delibera venga concordata con il CPEL e che sia sentita la commissione consiliare, quindi in quella sede arriveremo alla definizione del contenuto.

Presidente - La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - Grazie Presidente. Prendiamo atto che certe cose la Giunta preferisce concordarle su altri tavoli, anziché in questa Assemblea, che rappresenta la sovranità del popolo valdostano.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 dei gruppi ALPE e PD, che recita:

Emendamento

Al comma 4 dell'articolo 6 della 1.r. 24/2009, come modificato dal comma 3 dell'articolo 7 del d.l. 145, dopo le parole "sole unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti ", realizzate prima del 1945,".

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 27

Favorevoli: 7

Contrari: 20

Astenuti: 2 (Empereur, Manuela Zublena)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Do lettura dell'emendamento dell'Assessore Manuela Zublena:

Emendamento

Il comma 1 dell'articolo 7 del dl è sostituito dal seguente:

"1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009, dopo le parole: "parzialmente abusive," sono aggiunte le seguenti: "con esclusione di quelle per le quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria,".

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così emendato:

Articolo 7

(Modificazioni all'articolo 6)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009, dopo le parole: "parzialmente abusive," sono aggiunte le seguenti: "con esclusione di quelle per le quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria,".

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009, dopo le parole: "denuncia di inizio dell'attività" sono aggiunte le seguenti: ", la concessione edilizia".

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e dbis) della stessa l.r. 11/1998, purché l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:

"4bis. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 su fabbricati che insistono nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati in deroga a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 della l.r. 11/1998, purché sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni.".

Consiglieri presenti e votanti: 29

Favorevoli: 22

Contrari: 7

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato.

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise, per dichiarazione di voto.

Cerise G. (ALPE) - Mi pare evidente la nostra posizione su questa legge, abbiamo dimostrato di sostenere tutti quegli articoli che, secondo noi, erano accettabili, anzi sui quali abbiamo espresso apprezzamento. La rigidità su due...specialmente l'ultima parte, il fatto di andare a scrivere in legge 1945, anziché dire che questo lo concorderemo con Tizio, Caio e Sempronio in altra sede, mi pare significativo di un sistema di rigetto delle proposte costruttive da parte della minoranza.

Lei, Assessore, dirige un dicastero che ha due dipartimenti: uno dell'ambiente e l'altro dell'urbanistica, prendo atto che ha uno sdoppiamento di personalità a seconda del tipo di provvedimento che interessa uno piuttosto che l'altro dicastero: da una parte, si presenta con il cemento e, dall'altra, con la rosellina e la margherita. Di conseguenza il nostro voto finale sulla legge sarà contrario.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti e votanti: 29

Favorevoli: 22

Contrari: 7

Il Consiglio approva.