Oggetto del Consiglio n. 1915 del 14 luglio 2011 - Resoconto
OGGETTO N. 1915/XIII - Approvazione del disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 "Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent".
Presidente - Il punto n. 26 dell'ordine del giorno può essere discusso congiuntamente al punto n. 27, anche se poi vi saranno due votazioni separate? No? Se la proposta non è accettata, si rimane sul punto n. 26.
Il Consiglio
Richiamata la legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 recante "Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent", che prevede all'articolo 10 che i rapporti tra la Casino de la Vallée s.p.a. e la Regione autonoma Valle d'Aosta relativi alla gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent siano regolati da un apposito disciplinare;
Richiamato il disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent attualmente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 636/XIII del 24 giugno 2009, che all'articolo 2 prevede che Regione e Casino provvedano, con cadenza triennale, a verificare di concerto l'attualità delle disposizioni del disciplinare, anche al fine di attivare la procedura per la loro eventuale modificazione;
Richiamata la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49 recante "Linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent)" che ha disposto, al fine di ottimizzare e rilanciare le strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, l'accorpamento in capo a Casino de la Vallée s.p.a. di tutte le proprietà inerenti alla gestione della Casa da gioco e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia;
Ricordato che, in attuazione della sopracitata legge regionale n. 49/2009, in data 30 dicembre 2010 sono stati conclusi i conferimenti a Casino de la Vallée s.p.a. dei beni immobili e mobili, materiali ed immateriali, di proprietà della Regione connessi alla gestione della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia;
Preso atto che il completamento dell'attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 49/2009 comporta la necessità di aggiornare alcune parti del vigente disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent e che l'Amministrazione regionale e la Casino de la Vallée s.p.a. hanno proceduto a elaborare concordemente una proposta di modificazione;
Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio e dal Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
Delibera
l'approvazione dell'allegato "Disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 "Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent"".
DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2001, N. 36 "COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT".
Articolo 1
Oggetto
In attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 "Costituzione di una Società per Azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent", il presente disciplinare regola i rapporti per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent tra la Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito Regione) e la Casino de la Vallée s.p.a. (di seguito Casino s.p.a.), costituita in data 2 dicembre 2002, Registro Imprese e Partita IVA n. 01045790076 e operante ai sensi della l.r. 36/2001 e successiva modifica intervenuta, che agisce con la denominazione "Casino de la Vallée s.p.a.".
Articolo 2
Decorrenza e validità
Il presente disciplinare entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione e ha validità fino al 31 dicembre 2033. La validità potrà essere prorogata da Regione con provvedimento da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza a Casino s.p.a..
Regione e Casino s.p.a. provvederanno, con cadenza triennale, a verificare di concerto l'attualità delle disposizioni del presente disciplinare, anche al fine di attivare la procedura per la loro eventuale modificazione.
Articolo 3
Modalità di esercizio della Casa da gioco
Casino s.p.a. è tenuta a gestire la Casa da gioco con decoro, serietà e correttezza, con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse umane e professionali.
L'esercizio dei giochi (Roulette francese, Fairoulette, Trente et Quarante, Chemin de fer, Poker e tutte le sue varianti, Roulette americana, Black-Jack, Punto-Banco, Craps, Tagò, Slot-Machines e altri giochi elettronici) ha luogo in Saint-Vincent nei locali della Casino s.p.a..
L'eventuale utilizzo di altre strutture e l'introduzione di nuovi giochi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
Articolo 4
Affidamento di attività a terzi
Le attività di gioco devono essere esercitate direttamente da Casino s.p.a., che non può delegarle a terzi.
Nuovi giochi, per un periodo limitato e sperimentale, di durata non superiore ad un anno, potranno essere affidati a terzi previa autorizzazione della Giunta regionale. La direzione e la conduzione di detti giochi rimarranno comunque nella responsabilità di Casino s.p.a..
Le attività accessorie e complementari non collegate direttamente all'attività produttiva concernenti esercizi pubblici e commerciali o servizi al pubblico collaterali e di supporto alla gestione della Casa da gioco, escluso il cambio assegni di cui all'articolo 5, possono, anche se svolte nei locali di pertinenza di quest'ultima, essere affidate a terzi, a seguito di preventiva informazione a Regione.
Articolo 5
Cambio assegni
Al fine di incrementare la produttività della Casa da gioco, Casino s.p.a., nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio, è tenuta a garantire, tramite il proprio ufficio cassa assegni ed a proprio rischio, la provvista di gettoni di gioco alla clientela, contro il rilascio di assegni di conto corrente o circolari.
Resta esclusa ogni partecipazione di Regione ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni.
Articolo 6
Gestione dei beni
Casino s.p.a. provvede, a propria cura e spese, all'acquisto e alla gestione di tutti i beni mobili, materiali ed immateriali.
I marchi e le banche dati non possono essere ceduti a terzi. L'utilizzo dei marchi per finalità diverse dall'attività caratteristica della Casa da gioco, deve essere autorizzato dalla Giunta regionale.
È facoltà di Regione effettuare qualsiasi tipo di controllo o verifica, anche con accesso diretto al sistema informativo per la parte dedicata alla rilevazione dei dati economici relativi agli introiti di gioco.
La cessione di beni immobili deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
Regione, in accordo con Casino s.p.a., si riserva l'uso di adeguati locali necessari ai propri servizi di controllo. L'arredamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'attrezzatura e tutte le spese vive relative all'uso ed all'utilizzazione dei detti locali (telefono, energia, pulizia e ogni altro servizio) sono a carico di Casino s.p.a..
Articolo 7
Proventi di gestione
Gli introiti lordi di gestione sono rappresentati dai proventi lordi di tutti i giochi in essere o di quelli che saranno eventualmente introdotti in seguito.
Dal conteggio dei proventi lordi di gioco sono esclusi i proventi degli ingressi, delle mance, dei proventi delle attività complementari ed accessorie, i gettoni promozionali e i promo-ticket, nonché delle entrate per spettacoli e trattenimenti comunque organizzati da Casino s.p.a., all'interno o fuori della Casa da gioco.
Casino s.p.a. versa le quote dei proventi di gioco di spettanza regionale alla tesoreria di Regione, con le modalità di cui al successivo articolo 9. Tali quote assumono, all'atto del versamento, natura di entrata di diritto pubblico.
Le orfanelle, cioè le vincite non ritirate dai giocatori, dopo annotazione su apposito registro, verranno incluse nei proventi del tavolo da gioco di pertinenza ed il 10% del loro ammontare sarà devoluto a titolo di mancia.
La stessa procedura sarà seguita per le poussettes, puntate non regolari effettuate dal giocatore dopo l'uscita del numero, quando non sia possibile l'individuazione del giocatore per la restituzione della puntata.
Nel caso si verificasse l'immissione in gioco di denaro e gettoni falsi o fuori corso, o si verificassero eventuali ammanchi di cassa, nessuna detrazione potrà essere operata sui proventi di spettanza di Regione, dovendosi intendere che il rischio e il conseguente danno ricadono unicamente ed interamente su Casino s.p.a..
I cosiddetti "pagamenti di opportunità" sono effettuati da Casino s.p.a. a proprio carico e non comportano detrazioni sui proventi di spettanza di Regione.
Articolo 8
Versamento
Le quote dei proventi lordi giornalieri dei giochi spettanti a Regione, raggruppati per dieci giorni, sono comunicati a Regione, entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza del decimo giorno e sono versati, raggruppati per mese, entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo.
Nel caso di ritardo nei pagamenti, Casino s.p.a. sarà tenuta a corrispondere a Regione, sugli importi pagati in ritardo, gli interessi, in ragione annua, commisurati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 10 punti.
Trascorso il termine di 15 giorni senza che si sia provveduto al versamento dell'importo dovuto, Regione costituirà in mora Casino s.p.a. a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e potrà avviare le procedure per la revoca e la cessazione della gestione.
I tassi di cui sopra saranno applicati con un limite massimo pari al tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia su operazioni in conto corrente oltre euro 5.200, maggiorato del 50%.
Articolo 9
Quota dei proventi spettanti a Regione
Per le attività di cui al presente disciplinare, Casino s.p.a. versa a Regione una quota pari al 10% degli introiti lordi dei giochi.
Articolo 10
Manifestazioni e promozione
Al fine di promuovere le attività della Casa da gioco, Casino s.p.a. è tenuta a finanziare il calendario di manifestazioni finalizzate ad incentivare le presenze della clientela presso la Casa medesima e ad attivare ritorni di immagine e ricadute promozionali su Saint-Vincent e sulla Valle d'Aosta. Al finanziamento è destinata una percentuale non inferiore al 14% degli introiti di gioco come definiti dall'articolo 7, comma 2, con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato dalla gestione della Casa da gioco.
Il programma annuale delle manifestazioni, operativo ed economico, è predisposto da Casino s.p.a. di concerto con il "Comitato per la promozione e le manifestazioni", formato dal Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta o da un suo delegato che lo presiede, da un amministratore di Casino s.p.a. o da un suo delegato e da un terzo componente in rappresentanza dei Comuni di Châtillon e di Saint-Vincent, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Tale programma dovrà evidenziare esplicitamente la quota di risorse destinata alla ospitalità esterna per permettere delle effettive ricadute sull'imprenditoria turistica e commerciale del comprensorio di Châtillon e Saint-Vincent.
Il funzionamento del Comitato è regolamentato attraverso apposito protocollo predisposto dal Comitato stesso entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare ed approvato da Casino s.p.a. e dalla Giunta regionale.
Articolo 11
Controlli
Casino s.p.a. assicurerà, con il più severo controllo, la regolarità dei giochi e dei relativi incassi.
Regione esercita, a mezzo del proprio servizio ispettivo, qualsiasi forma di controllo, sia in modo continuativo e sistematico, sia con interventi saltuari sui giochi, manifestazioni varie, ingressi, servizi, ecc., con possibilità di accesso diretto e in tempo reale al sistema informativo della Casa da gioco secondo le modalità previste dall'apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore del presente disciplinare. Nelle more continuerà ad applicarsi il vigente regolamento dei controlli approvato dal Consiglio regionale.
Casino s.p.a. provvederà a fornire in tempo reale informazioni, tabulati ed in particolare risultati di gestione, secondo le richieste del Direttore della Direzione Casa da gioco, assicurando nel contempo la più completa disponibilità delle strutture interne preposte al controllo di attività di gioco e al controllo amministrativo.
Nessun tavolo o gioco può essere aperto o chiuso senza la presenza di un rappresentante di Regione, nominato dal Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Casino s.p.a. è tenuta inoltre a:
a) trasmettere a Regione una sintesi trimestrale del reporting di Casino s.p.a. al fine di una completa conoscenza degli andamenti gestionali della stessa, ivi compresa la realizzazione del programma delle manifestazioni;
b) implementare ed utilizzare esclusivamente il sistema integrato di sicurezza, anche a mezzo di video sorveglianza, con particolare riferimento al controllo dei giochi ed al sistema denominato "online" per il controllo delle slot machines, che adotti le più moderne tecnologie reperibili sul mercato. Casino s.p.a terrà costantemente informato il servizio ispettivo regionale su eventuali anomalie del sistema integrato di sicurezza nonché sui progetti evolutivi del sistema in modo da tener conto delle eventuali osservazioni del servizio ispettivo.
Per quanto riguarda il sistema integrato di sicurezza, la sua realizzazione sarà messa in atto al solo fine di assicurare un controllo della regolarità dei giochi e comunque con esclusione della sorveglianza sull'attività del personale. Le modalità per l'accesso e l'utilizzo delle strutture di sorveglianza (sala monitor dei controlli di sicurezza), da parte del servizio di controllo regionale, saranno regolate da apposito protocollo, approvato dalla Giunta regionale, previa intesa con Casino s.p.a. e sentita la Commissione consiliare competente, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in specie dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
Articolo 12
Piano di sviluppo
Il Consiglio regionale approva su proposta della Giunta regionale eventuali revisioni del Piano di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia.
Articolo 13
Disciplina del personale
Casino s.p.a. si impegna a garantire che il personale in organico sia rispondente, sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello delle competenze, ad una gestione efficace ed efficiente delle aree aziendali.
Casino s.p.a. amministra e gestisce il personale nel pieno rispetto delle leggi che regolano il rapporto di lavoro e dei contratti collettivi ed individuali di lavoro in essere.
Le nuove assunzioni saranno effettuate ai sensi della "Regolamentazione delle assunzioni del personale presso il Casino de la Vallée", approvata dal Consiglio regionale.
Per l'accesso alla qualifica di dirigente sono richiesti requisiti di specchiata moralità, nonché capacità ed esperienza di coordinamento di attività complesse e di gestione delle risorse umane.
Articolo 14
Oneri fiscali
Gli oneri tributari, direttamente o indirettamente derivanti dal presente disciplinare, saranno a carico delle parti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge. Le spese di bollo, di registrazione ed accessorie, presenti e future, relative al presente disciplinare, sono poste a carico di Casino s.p.a..
Articolo 15
Forniture
Fermo restando il rispetto della normativa vigente, Casino s.p.a. dovrà dotarsi di un proprio regolamento relativo ai lavori e alle forniture di beni e servizi, che trasmetterà a Regione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Per i lavori e le forniture di beni e servizi, a parità di qualità e condizioni e ove consentito dalle leggi in materia, Casino s.p.a. si rivolgerà preferibilmente ad imprese aventi sede in Valle d'Aosta.
Articolo 16
Ingressi
Per l'ingresso nelle sale da gioco deve essere rilasciata una speciale tessera o titolo nominativi da Casino s.p.a., la quale ha la facoltà di ritirarli o di negarli, a suo insindacabile giudizio o su motivata richiesta del Direttore della Direzione Casa da gioco, del Capo Servizio Ispettivo, dell'Ufficio interno di P.S., delle Compagnie territoriali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
L'ingresso alle sale da gioco e ai locali utilizzati per le operazioni comunque inerenti allo svolgimento delle attività di gioco è vietato ai minorenni, ai militari in divisa, alle persone dedite notoriamente all'esercizio professionale del gioco e alle persone che intendano svolgere operazioni di credito, fatta eccezione per gli Istituti di credito autorizzati, convenzionati con Casino s.p.a., per servizi all'interno della Casa da gioco, e comunque alle persone a cui è stato inibito l'ingresso.
I residenti in Valle d'Aosta possono accedere alla Casa da gioco in locali appositamente individuati e partecipare alle attività di gioco elettronico o ai tornei del cosiddetto gioco Poker Texas Hold'em periodicamente organizzati dall'Azienda.
A Casino è fatto divieto di promuovere il gioco mediante messaggi specificatamente indirizzati ai residenti in Valle d'Aosta sotto qualsiasi forma. I residenti in Valle d'Aosta non possono accedere ai servizi di cambio assegni di cui all'articolo 5 del presente disciplinare nonché utilizzare pagamenti elettronici presso le casse della Casa da gioco.
Agli effetti della vigilanza delle Autorità governative, i locali adibiti al gioco sono considerati come pubblici.
Casino s.p.a. è responsabile in via diretta ed esclusiva verso le Autorità stesse di qualsiasi infrazione o irregolarità.
L'eventuale attivazione di un corrispettivo per l'ingresso alle sale da gioco e l'eventuale suo importo massimo sarà autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Casino s.p.a. potrà rilasciare, anche su richiesta del Direttore della Direzione Casa da gioco o del Capo Servizio Ispettivo, biglietti di ingresso omaggio a scopo promozionale.
Articolo 17
Apertura e orari
La Casa da gioco deve essere tenuta aperta e funzionante per tutto l'anno, fatta eccezione per il giorno di vigilia di Natale.
L'orario di funzionamento delle sale da gioco e dei servizi accessori è stabilito da Casino s.p.a., previa comunicazione a Regione.
Articolo 18
Revoca della gestione
Regione si riserva, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, il potere di revocare la gestione per sopravvenute ragioni ed esigenze di pubblico interesse ed in caso di sopravvenuti provvedimenti legislativi e/o amministrativi incompatibili con la gestione stessa.
Presidente - Il punto n. 26 dell'ordine del giorno può essere discusso congiuntamente al punto n. 27, anche se poi vi saranno due votazioni separate? No? Se la proposta non è accettata, si rimane sul punto n. 26.
La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente.
La modifica del disciplinare per la gestione della Casa da gioco è un adeguamento a quanto è successo soprattutto nel 2010, nel senso che in precedenza avevamo due strutture separate, due gestioni fra Casino e STV. Dal momento in cui c'è stato il conferimento di beni alla Casino e quindi l'unificazione fra la Casino S.p.A. e la STV, si sono modificate alcune delle parti che erano espressamente richiamate nel disciplinare, quindi ci sembrava corretto apportare le modifiche che vanno in tal senso, che sono le principali. Tenendo conto che la convenzione in precedenza portava solo fino al 2013, tenendo conto degli investimenti che vengono fatti, che sono pluriennali, e la gestione conseguente, si è prorogata la decorrenza fino al 2033. Sulle altre situazioni, sono adeguamenti sulla questione della gestione dei beni con l'eventuale alienazione, la questione di modifiche conseguenti alla parte relativa alle manifestazioni e versamenti, sia per quanto riguarda i controlli.
La relazione mi sembra che fosse chiara, non credo di dover ulteriormente illustrare dei punti che sono stati esaminati in commissione, che ringrazio, e che ha anche previsto una modifica. Presento solo un emendamento conseguente alle modifiche regolamentari per quanto riguarda l'ex sentita, cioè l'informativa; per il resto, credo si tratti di adeguamenti che vanno nell'ottica, suggerita sotto un profilo essenzialmente tecnico...perché di fatto scelte politiche qui non vengono fatte, in quanto sono modifiche essenzialmente legate alla procedura. Grazie.
Si dà atto che, dalle ore 12,00, assume la presidenza il Vicepresidente André Lanièce.
Presidente - Ricordo che su questo atto c'è il parere favorevole della IV Commissione a maggioranza con 2 emendamenti, un emendamento è stato presentato dal Presidente della Regione e 12 emendamenti dal gruppo ALPE.
Dichiaro aperta la discussione generale.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.
Il gruppo ALPE ha presentato diversi emendamenti che vanno nella direzione soprattutto procedurale, legati a competenze fra Consiglio, Giunta, e soprattutto commissione consiliare. Procedurali perché la scelta più importante dal punto di vista politico è il riparto che fra l'Amministrazione regionale e la Casa da gioco è stato fatto, quindi non entrando nel merito dell'articolo più importante. Gli altri sono procedurali di forma, ma anche di sostanza; nel momento in cui si parla di programma annuale delle manifestazioni, si parla di durata, si parla di proposte di cessione di beni immobili, un programma che andrebbe ritarato per dare dignità e sostanza, in primis alla commissione competente e, in seconda battuta, anche al Consiglio regionale. Grazie.
Presidente - Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.
Si passa all'esame del disciplinare. Ci sono due emendamenti presentati dalla IV Commissione, se siete d'accordo alla fine metteremo in votazione l'atto comprensivo degli emendamenti.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti e votanti: 26
Favorevoli: 18
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 2 vi è l'emendamento n.1 di ALPE.
La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Presidente Rollandin, c'era più tensione in passato, quando si parlava del disciplinare, erano tempi diversi, ma il senso dell'atto che stiamo discutendo non è cambiato nella sostanza con il fatto che il nostro interlocutore sia una società totalmente controllata dalla Regione; questo atto dovrebbe avere uguale attenzione e cura da parte nostra e non passare come "une lettre à la poste".
È la preoccupazione che mettiamo avanti con questo emendamento, che chiede di limitare al 2018 la durata di validità di questo disciplinare, e che invece la Giunta regionale propone di spingere in un orizzonte molto avanzato, al 2033 (ci sono sicuramente dei motivi e delle valutazioni a monte di questa scelta, ma è una scelta che non ci trova concordi). Il disciplinare che si sta discutendo risente di varie modifiche che ci sono state nel corso degli anni, in particolare di una piuttosto significativa che vorrei ricordare, ma penso che se ne riparlerà al punto successivo che tratta dell'andamento della Casa da gioco, ed è quella che riguarda la quota dei proventi spettanti alla Regione.
La maggioranza precedente - perché non era ancora integrata dal PdL - ha fatto votare al Consiglio una discesa verticale al 10 percento degli introiti della Regione, con un ragionamento di dare molto ossigeno - forse anche troppo ossigeno - alla Casa da gioco, in ogni caso perché promuova la propria autopropulsione. Ma noi ricordiamo tempi nei quali discutere con la Casa da gioco di un punto in più o in meno nel riparto fra la Regione e la Casa da gioco - e non un'eternità, solo sei-sette anni fa -, scendere dal 52 al 48 percento era una cosa terribile...si è scesi al 10 percento!
Ora, avere un disciplinare definito e sancito, che nei riguardi della Casa da gioco stabilisca per la bellezza di 22 anni che la quota di competenza della Regione Valle d'Aosta è ridotta al 10 percento, non ci sembra una cosa seria! Questa motivazione, se ci riportiamo al dibattito di un anno e mezzo fa, quando fu fatta questa scelta, era assolutamente di carattere contingente, di fronte ad un momento di crisi dell'attività di gioco, di fronte alla necessità di rilanciare il Casinò di Saint-Vincent. Ma questo spero che non sia un orizzonte ventennale, speriamo che sia un orizzonte molto breve e, proprio per questa ragione, ma anche per serietà da parte di quest'Amministrazione, dobbiamo tenere l'arco di tempo che in questo momento un disciplinare non tanto antico fissava al 2013, ecco, secondo noi è ragionevole, nel momento in cui la Giunta propone delle modificazioni sulle quali andremo a discutere e sulle quali in parte dissentiamo, mantenerlo ad un orizzonte visivamente prossimo. Abbiamo orientativamente dato l'indicazione del 2018; il 2033 a noi pare quasi un film di fantascienza e, comunque sia, una scelta eccessiva, di assoluto laissez-faire nei confronti della Casa da gioco, rispetto alla quale la briglia questa Regione la deve tenere molto più stretta.
Chiediamo quindi al Consiglio di rivedere questa posizione assunta in commissione e di fissare un termine ragionevolmente più breve, quello del 2018. Grazie.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente.
Come avevo già avuto modo di dire, il 2033 è stato messo non in funzione di alcuni parametri che sono comunque modificabili - questa è la durata della convenzione -, il che non significa che non si possa intervenire in un momento dovuto. Oggi interveniamo prima della scadenza, perché sono cambiate le condizioni, sono modificati i sistemi di gestione dei beni, sono state accorpate le società e quindi modifichiamo la convenzione. La stessa cosa se dovessero essere modificati in meglio i parametri di entrata: nulla vieta di riprendere e di modificare, questo non cambia nulla.
Pertanto riteniamo che, tenuto conto dei grandi investimenti che si faranno nei prossimi anni, della gestione unitaria che quindi deve avere il tempo per poter sfruttare al meglio...crediamo che il 2033 sia una data percorribile. Siamo contrari all'emendamento.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (PdL) - Il quesito che si è posto il collega Louvin ce lo siamo posti anche noi, in commissione, ed ha una risposta che è stata fornita adesso dal Presidente della Regione ed era stata fornita anche dall'amministratore unico della Casa da gioco, quando in IV Commissione gli ponemmo la domanda. È vero che il 2033 può essere visto come un anno fantascientifico o suggestivo di un titolo di un film, però è altrettanto vero - come ben sa il collega Louvin - che il disciplinare è un atto amministrativo che si presta a modifiche periodiche e può essere rivisto ed aggiornato a seconda delle declinazioni che servono all'azienda ed all'Amministrazione regionale. Ricordo che quando il collega Louvin ricopriva l'incarico di Presidente della Regione, proprio in quel semestre che si trattava con la società romana dei Léfèbvre, ci fu una sua proposta di locazione che prorogava il disciplinare fino al 2018, e allora era il 2002, e anche noi ci preoccupammo per questa temporizzazione dilatata della vicenda.
Direi che non è l'anno il momento speculativo sul quale si possano fare delle argomentazioni. Queste modifiche che vengono proposte nel disciplinare odierno derivano dal nuovo assetto societario che ha assunto Casino S.p.A. e che, oltre ad essere necessarie, ripuliscono anche il testo da norme che erano ormai superate. È ovvio che se si vuole rinfocolare la discussione su altri argomenti che oggi non c'entrano, come il riparto, è un altro paio di maniche, ma oggi, su questo aspetto del disciplinare, penso che non ci siano particolari obiezioni da fare. Anzi, è un disciplinare che rappresenta nel suo insieme un atto dovuto: per questa ragione il nostro gruppo lo voterà.
Presidente - La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Una brevissima dichiarazione di voto per confermare naturalmente il voto del nostro gruppo sull'emendamento che è stato presentato, ma anche per chiarire che l'orizzonte temporale di cui si parlava nell'epoca che ha appena ricordato il Consigliere Tibaldi, non riguardava il rapporto con un concessionario privato - perché oggi è un concessionario privato la società Casino S.p.A -, ma con una Gestione straordinaria pubblica, contesto leggermente diverso, e la trattativa riguardava l'acquisizione dei beni immobiliari, quindi era una partita distinta; questo per semplice chiarezza.
Secondo noi, proprio la differenza di interlocutore che c'è oggi, che l'avvicina molto strutturalmente a quello che era il rapporto concessionario che ha avuto per 50 anni la Regione con una società per azioni, fa sì che il nostro rapporto, per chiarezza nei confronti di questo interlocutore, non debba proiettarsi in avanti nella misura in cui questo avviene. All'epoca, credo siamo in tanti a ricordare che le concessioni non hanno mai superato i nove anni di tempo, erano un lasso di tempo particolarmente lungo, già che era reso necessario dal bisogno di fare investimenti da parte della società concessionaria, e non ci si è mai proiettati in un andamento ultraventennale. Non è pensabile, questo andamento, quasi neanche per le società concessionarie di grandi strutture, è l'ordine di grandezza che viene utilizzato per le società concessionarie autostradali e dei trafori.
Quindi secondo noi per il rapporto, ripeto, di briglia stretta che deve esserci oggi - contrariamente a quanto avviene in questo momento, in cui questo Consiglio non sa praticamente più nulla di quello che avviene lì dentro, per la logica verticale che c'è dal Presidente della Regione all'amministratore unico -, i termini anche di disciplinare dovrebbero essere soggetti a rivisitazione più breve. Grazie.
Presidente - La parola al Consigliere Donzel.
Donzel (PD) - Sosteniamo l'emendamento proposto da ALPE con questo ragionamento. È vero che dal punto di vista tecnico vale quello che ha detto la maggioranza, come quello che ha detto la minoranza, si può intervenire e modificare in un senso o nell'altro, però è vero che c'è un messaggio politico: quanto più l'anno è spostato in avanti, quanto più si dà l'impressione che quel disciplinare è quello e non si ha intenzione di reintervenire sull'argomento. Quanto più l'arco temporale invece è indicato, è un messaggio politico in cui si dice: torneremo sull'argomento per verificare la questione, e siccome noi vogliamo tornare sull'argomento per verificare la questione, politicamente e concettualmente, siamo dell'avviso che dire che tutto va bene così, cioè il casinò lo lasciamo con questo disciplinare fino al 2033, è proprio un avviso che non condividiamo. Quindi non tanto nel merito tecnico, che comprendiamo - per cui si potrà intervenire e correggere successivamente -, ma rispetto al messaggio politico che si dà, votiamo a favore dell'emendamento proposto da ALPE.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n.1 di ALPE, che recita:
Emendamento
Al primo capoverso dell'articolo 2 il termine "2033" è sostituito dal seguente: "2018".
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 8
Contrari: 21
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti e votanti: 28
Favorevoli: 21
Contrari: 7
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 3 vi sono gli emendamenti n. 2 e n. 3 di ALPE e l'emendamento n. 1 del Presidente Rollandin.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 2 una precisazione, a nostro avviso, a scanso di interpretazioni; per quanto riguarda l'emendamento n. 3 la volontà non è quella solo del "sentita la commissione consiliare" ma è quella del "previo parere conforme della commissione consiliare".
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Siamo contrari ad entrambi; al secondo perché abbiamo presentato l'informativa...quindi è evidente che non abbiamo la stessa idea su questo, e per il primo abbiamo già previsto come i giochi...quindi non tutti i giochi, ma i giochi che si sviluppano attualmente, perché ci può essere il gioco online o altre forme che non possono essere lì, quindi non si può dire "tutti i giochi".
Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Per dichiarazione di voto. Manteniamo i due emendamenti, per quanto riguarda il terzo è una scelta, una diversità di competenza della commissione consiliare, e anche per quanto riguarda il secondo emendamento, era proprio quello di inglobare tutti i giochi. Quindi manteniamo tutti e due gli emendamenti.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 di ALPE, che recita:
Emendamento
Il secondo capoverso dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"L'esercizio di tutti i giochi, in particolare Roulette francese, Fairoulette, Trente et Quarante, Chemin de fer, Poker e tutte le sue varianti, Roulette americana, Black-Jack, Punto-Banco, Craps, Tagò, Slot-Machines e giochi elettronici, ha luogo in Saint-Vincent, nei locali della Casino s.p.a.".
Consiglieri presenti e votanti: 28
Favorevoli: 8
Contrari: 20
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 di ALPE, che recita:
Emendamento
Al terzo capoverso dell'articolo 3 le parole "sentita la" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere conforme della".
Stesso risultato. Do lettura dell'emendamento n. 1 del Presidente Rollandin, che recita:
Emendamento
All'articolo 3, ultimo paragrafo, le parole "sentita la Commissione consiliare competente" sono sostituite dalle parole: "previa informazione alla Commissione consiliare competente".
Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:
Articolo 3
Modalità di esercizio della Casa da gioco
Casino s.p.a. è tenuta a gestire la Casa da gioco con decoro, serietà e correttezza, con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse umane e professionali.
L'esercizio dei giochi (Roulette francese, Fairoulette, Trente et Quarante, Chemin de fer, Poker e tutte le sue varianti, Roulette americana, Black-Jack, Punto-Banco, Craps, Tagò, Slot-Machines e altri giochi elettronici) ha luogo in Saint-Vincent nei locali della Casino s.p.a..
L'eventuale utilizzo di altre strutture e l'introduzione di nuovi giochi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente.
Consiglieri presenti e votanti: 28
Favorevoli: 20
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato.
All'articolo 6 vi sono gli emendamenti n. 4 e n. 5 di ALPE.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Per illustrare brevemente l'emendamento n. 4: all'articolo 6 inseriremmo "sentita la Commissione consiliare competente".
Presidente - La parola al Consigliere Louvin per illustrare l'emendamento n. 5.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
L'articolo 6 cambia assetto, perché da articolo riguardante la gestione dei beni mobili, diventa un articolo relativo alla gestione dei beni, quindi mobili e immobili, e contiene una significativa variazione per quanto riguarda la cessione, quindi l'alienazione o anche la costituzione di servitù, su beni immobili. Ora, la società Casino S.p.A. ha ricevuto una dote piuttosto cospicua da questa Regione, ha ricevuto gli immobili nei quali viene svolta l'attività, immobili che storicamente sono sempre stati affidati al concessionario in uso e non trasferiti in proprietà, c'è stato quindi un cambiamento epocale non tantissimo tempo fa. Non abbiamo condiviso molto questa sterzata, siamo spesso in disaccordo, comunque oggi il gestore dell'attività di gioco è proprietario dei beni e addirittura che se ne possa privare, che li possa cedere semplicemente con autorizzazione della Giunta regionale, quando per cedere gli immobili di questa Regione almeno il Consiglio regionale è coinvolto direttamente, crediamo che sia di buon senso mantenere lo sguardo e la decisione finale da parte di questo Consiglio in capo al Consiglio stesso. Quindi, in parallelo con quanto facciamo per il nostro patrimonio immobiliare, per il quale in caso di dismissione la Giunta regionale viene in Consiglio, si confronta, discute e poi adotta i provvedimenti di conseguenza, chiediamo che si mantenga la titolarità di autorizzazione alla cessione di beni immobili, non dei mobili e di tutto quello che riguarda la parte gestionale del gioco, ma qui stiamo parlando degli immobili per i quali crediamo sia fondamentale che si tenga il controllo da parte di questa Regione.
In altra sede faremo poi ulteriori approfondimenti sull'opportunità o meno di queste scelte, ma parliamo qui del puro momento autorizzatorio. Grazie.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 4, se è informata la commissione ci sta bene, perché "sentita" dovrebbe essere stato modificato con il regolamento, oppure "previa autorizzazione" oppure "informata", se è informata la commissione, ci sta bene. Sull'altro emendamento illustrato dal collega Louvin, concordiamo sul fatto che si possa accettare, tenendo conto che le dismissioni di beni immobili vengono discusse in Consiglio, quindi è corretto che venga portato in Consiglio.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 di ALPE con la correzione formale (previa informazione), che recita:
Emendamento
Al secondo capoverso dell'articolo 6 le parole "deve essere autorizzato dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente".
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 di ALPE, che recita:
Emendamento
Il quarto capoverso dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, la cessione di beni immobili.".
Stesso risultato.
Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo così emendato:
Articolo 6
Gestione dei beni
Casino s.p.a. provvede, a propria cura e spese, all'acquisto e alla gestione di tutti i beni mobili, materiali ed immateriali.
I marchi e le banche dati non possono essere ceduti a terzi. L'utilizzo dei marchi per finalità diverse dall'attività caratteristica della Casa da gioco, deve essere preventivamente autorizzato della Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente.
È facoltà di Regione effettuare qualsiasi tipo di controllo o verifica, anche con accesso diretto al sistema informativo per la parte dedicata alla rilevazione dei dati economici relativi agli introiti di gioco.
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, la cessione di beni immobili.
Regione, in accordo con Casino s.p.a., si riserva l'uso di adeguati locali necessari ai propri servizi di controllo. L'arredamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'attrezzatura e tutte le spese vive relative all'uso ed all'utilizzazione dei detti locali (telefono, energia, pulizia e ogni altro servizio) sono a carico di Casino s.p.a..
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 7 vi è l'emendamento n. 6 di ALPE e una correzione in sede di coordinamento formale dove si parla "di cui al successivo articolo 9", che invece è articolo 8; l'articolo 6 verrà dunque votato comprensivo di questa correzione formale.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - L'obiettivo di questo emendamento è quello di inserire all'interno degli introiti lordi di gestione...anche in via transitoria e sperimentale ai sensi dell'articolo 4, quindi integrare il primo capoverso dell'articolo 7 inserendo per gli introiti lordi "anche in via transitoria e sperimentale ai sensi dell'articolo 4".
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente.
Questa è una discussione...il regolamento prevedeva già il testo che abbiamo, quindi questa è una discussione che mi hanno detto essere già stata fatta a suo tempo nel merito, e io non capivo nemmeno il perché. Sostanzialmente loro non prevedono questo tipo di inserimento, perché ci sono stati nel passato dei periodi di autorizzazione per la gestione transitoria e sperimentale che duravano tre, quattro mesi, quindi per queste ragioni di solito nel periodo sperimentale c'era una gestione che doveva tener conto di personale che veniva utilizzato per quel tipo di gestione e pertanto lo escludevano. Questa è la ragione che mi è stata detta, come tale quindi credo che possa essere...
(interruzione del Vicepresidente Chatrian, fuori microfono)
...no, la tendenza è quella di non inserire, non perché alla fine non risulti, ma perché devono fare delle contabilizzazioni diverse, e quindi nel discorso sono contrari a questo: è un punto di vista più tecnico.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 di ALPE, che recita:
Emendamento
Il primo capoverso dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Gli introiti lordi di gestione sono rappresentati dai proventi lordi di tutti i giochi in essere, anche in via transitoria e sperimentale ai sensi dell'articolo 4, o di quelli the saranno eventualmente introdotti in seguito.".
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 7
Contrari: 22
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7 con la correzione formale che vi ho detto prima, pertanto il testo così recita:
Articolo 7
Proventi di gestione
Gli introiti lordi di gestione sono rappresentati dai proventi lordi di tutti i giochi in essere o di quelli che saranno eventualmente introdotti in seguito.
Dal conteggio dei proventi lordi di gioco sono esclusi i proventi degli ingressi, delle mance, dei proventi delle attività complementari ed accessorie, i gettoni promozionali e i promo-ticket, nonché delle entrate per spettacoli e trattenimenti comunque organizzati da Casino s.p.a., all'interno o fuori della Casa da gioco.
Casino s.p.a. versa le quote dei proventi di gioco di spettanza regionale alla tesoreria di Regione, con le modalità di cui al successivo articolo 8. Tali quote assumono, all'atto del versamento, natura di entrata di diritto pubblico.
Le orfanelle, cioè le vincite non ritirate dai giocatori, dopo annotazione su apposito registro, verranno incluse nei proventi del tavolo da gioco di pertinenza ed il 10% del loro ammontare sarà devoluto a titolo di mancia.
La stessa procedura sarà seguita per le poussettes, puntate non regolari effettuate dal giocatore dopo l'uscita del numero, quando non sia possibile l'individuazione del giocatore per la restituzione della puntata.
Nel caso si verificasse l'immissione in gioco di denaro e gettoni falsi o fuori corso, o si verificassero eventuali ammanchi di cassa, nessuna detrazione potrà essere operata sui proventi di spettanza di Regione, dovendosi intendere che il rischio e il conseguente danno ricadono unicamente ed interamente su Casino s.p.a..
I cosiddetti "pagamenti di opportunità" sono effettuati da Casino s.p.a. a proprio carico e non comportano detrazioni sui proventi di spettanza di Regione.
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 22
Contrari: 7
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato.
All'articolo 10 vi sono gli emendamenti n. 7 e n. 8 di ALPE.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - L'articolo 10 è un articolo importante: manifestazioni e promozioni. Il primo emendamento chiede di inserire, oltre a Saint-Vincent e alla Valle d'Aosta, Châtillon, come è già inserito nei capoversi successivi, visto che si considera il bacino Châtillon-Saint-Vincent e tutta la Valle d'Aosta, e il secondo è proprio un discorso di modalità, di programmazione annuale delle manifestazioni.
L'articolo proposto ci dà una scadenza per il Presidente della Regione o per un suo delegato, per un amministratore della Casino S.p.A. o suo delegato e per un terzo componente in rappresentanza dei Comuni di Châtillon e di Saint-Vincent entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'emendamento proposto da noi chiederebbe al Presidente della Regione di illustrare la bozza, su quello possiamo discutere, il 31 ottobre o anche il 15 novembre, l'obiettivo è rendere edotta la commissione consiliare. L'obiettivo è l'illustrazione, quindi non a bocce ferme, ma quando avete predisposto la prima bozza, prima di valutare completamente questo programma comunque importante che ha ricadute nella zona, e non solo, estremamente interessanti.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 7, abbiamo ripreso com'era la dizione attuale che, come lei ricordava, nel comma successivo fa richiamo, quindi è giusto che sia richiamato anche in questo. Sull'altro, siccome la proposta di manifestazioni è sovente modificata nel tempo, perché ci sono situazioni nuove, perché qualcuno che aveva chiesto la manifestazione rinuncia, non riteniamo che la bozza abbia questo gran senso. Comunque mettere nel disciplinare "di presentare la bozza" non mi sembra il caso; nel momento in cui c'è, mi impegno se la commissione vuole far avere questo documento, ma metterlo nel disciplinare mi sembra esagerato. Quindi saremmo contrari a metterlo nel disciplinare, anche se ha qualcosa di ufficiale, perché le bozze sono...basta vedere cosa è successo nel tempo, hanno modificazioni, sovente lungo l'anno, quindi non sono così probanti. Per il primo è sì, per il secondo è no.
Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Vista l'importanza, chiediamo sull'emendamento n. 8 di calendarizzare, se possibile rendere procedurale il fatto di illustrare alla commissione competente comunque il programma annuale delle manifestazioni, perché stiamo parlando di un programma annuale importante. Poi non ci scandalizziamo se una manifestazione salta, come ha detto lei, o non salta, non è quello, è la sostanza. Non ci fermiamo alla forma, Presidente; l'obiettivo da parte nostra è che la commissione sia edotta, poi se una manifestazione salta non ci fermiamo su questo, andiamo alla sostanza e l'obiettivo di questo emendamento era di andare alla sostanza, quindi lo manteniamo. Se per lei ci sono dei problemi spostiamo eventualmente la data, non al 31 ottobre, ma al 15 novembre, però nella sostanza non è se salta qualche manifestazione...proprio viste le ricadute sul territorio della Media Valle è necessario che la commissione competente sappia cosa si vuole fare.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 di ALPE, che recita:
Emendamento
Al primo capoverso dell'articolo 10, le parole "su Saint-Vincent e sulla Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti "su Saint-Vincent, su Châtillon e sulla Valle d'Aosta".
Consiglieri presenti, votanti favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8 di ALPE, che recita:
Emendamento
Dopo il secondo capoverso dell'articolo 10, è inserito il seguente:
"Il Presidente della Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, illustra la bozza di programma annuale delle manifestazioni di cui al secondo capoverso alla competente Commissione consiliare."
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 7
Contrari: 22
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:
Articolo 10
Manifestazioni e promozione
Al fine di promuovere le attività della Casa da gioco, Casino s.p.a. è tenuta a finanziare il calendario di manifestazioni finalizzate ad incentivare le presenze della clientela presso la Casa medesima e ad attivare ritorni di immagine e ricadute promozionali su Saint-Vincent, su Châtillon e sulla Valle d' Aosta. Al finanziamento è destinata una percentuale non inferiore al 14% degli introiti di gioco come definiti dall'articolo 7, comma 2, con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato dalla gestione della Casa da gioco.
Il programma annuale delle manifestazioni, operativo ed economico, è predisposto da Casino s.p.a. di concerto con il "Comitato per la promozione e le manifestazioni", formato dal Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta o da un suo delegato che lo presiede, da un amministratore di Casino s.p.a. o da un suo delegato e da un terzo componente in rappresentanza dei Comuni di Châtillon e di Saint-Vincent, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Tale programma dovrà evidenziare esplicitamente la quota di risorse destinata alla ospitalità esterna per permettere delle effettive ricadute sull'imprenditoria turistica e commerciale del comprensorio di Châtillon e Saint-Vincent.
Il funzionamento del Comitato è regolamentato attraverso apposito protocollo predisposto dal Comitato stesso entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare ed approvato da Casino s.p.a. e dalla Giunta regionale.
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 22
Contrari: 7
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 11 vi è l'emendamento n. 9 di ALPE.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Sull'articolo 11, controlli, l'emendamento va nella direzione di inserire all'interno del consuetudine che la Casino provvederà a fornire in tempo reale le informazioni, i tabulati, ed in particolare i risultati, che vi sia mensilmente un report dei giochi con le caratteristiche e le modalità fin qui consolidate. Quindi l'obiettivo di questo emendamento è di andare a suddividere mensilmente il report dei vari giochi con le rispettive caratteristiche.
Presidente - La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie.
Non nel merito esatto di questo emendamento, ma sulla problematica dei controlli...da qualche settimana all'interno della Casa da gioco c'è una certa apprensione o comunque circolano voci circa la possibile modificazione radicale o addirittura la soppressione del servizio di controllo. Si tratta di una problematica importante sulla quale nulla si dice in questo articolo del disciplinare in cambiamento rispetto all'assetto attuale, ma sicuramente di qualcosa si sta discutendo e ragionando nei piani alti. Allora credo sia utile, se c'è qualche intendimento o anche solo qualche approfondimento in corso in questa sede, che il Governo regionale ce ne possa dare conto. Quindi chiediamo alla cortesia del Presidente di esplicitare, qualora vi sia fondamento in questa vicenda, il punto di vista dell'Esecutivo regionale. Grazie.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente.
Per quanto riguarda l'emendamento lo riteniamo un appesantimento non utile ai fini gestionali e ai fini di controllo; non c'era prima, non c'è mai stato, sotto questo profilo credo che non aiuterebbe.
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimento da parte del collega Louvin, posso dire che, tenendo conto delle situazioni successive all'entrata in funzione di alcuni sistemi di controllo informatizzati o con le videocamere, si sta facendo un ragionamento sulle modalità di un'organizzazione migliore, più efficiente del sistema di controllo, che posso assicurare rimarrà con tutte le sue finalità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 9 di ALPE, che recita:
Emendamento
Al terzo capoverso dell'articolo 11, dopo le parole "risultati di gestione" sono inserite le seguenti "e consegnerà mensilmente il report dei giochi con le caratteristiche e le modalità fin qui consolidate".
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 7
Contrari: 22
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti e votanti: 28
Favorevoli: 21
Contrari: 7
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 12 vi è l'emendamento n. 10 di ALPE.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Abbiamo cercato solo di riformulare l'articolo 12, dando peso al piano di sviluppo ed eventualmente alle revisioni ed alle integrazioni. È più di forma che di sostanza.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente.
Abbiamo riformulato in tal senso in quanto il piano esiste, difatti abbiamo detto delle eventuali modifiche perché il piano c'è, quindi porta puntualmente in Consiglio le eventuali modifiche del piano. Credo che sia corretto quello che abbiamo scritto e non riteniamo...addirittura chiederei di ritirarlo, perché non ha senso. Non è che ripresentiamo un piano nuovo, sono le modifiche, per questo, non c'è altro; francamente ci sembrava corretto; portiamo in Consiglio, se per caso ci sono modifiche le portiamo in Consiglio, altro non c'è. Non è che ripartiamo da zero, c'è un piano di investimenti di 40.000.000 che sta andando avanti, non è che ripartiamo da capo, quindi siamo contrari se non viene ritirato.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 10 di ALPE, che recita:
Emendamento
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
Piano di sviluppo
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano di sviluppo e le sue eventuali revisioni.".
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 7
Contrari: 22
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 22
Contrari: 7
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 13 vi è l'emendamento n. 11 di ALPE.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - L'emendamento proposto va ad inserire, nel momento in cui si parla di nuove assunzioni, visto che proprio in relazione viene citato e nel pomeriggio discuteremo sul bilancio 2010 e prosieguo per quanto riguarda la Casa da gioco, all'interno dell'articolo 13, il fatto di effettuare delle gare ad evidenza pubblica. Riteniamo importante, perché se i lavori partiranno nella prossima stagione autunnale per quanto riguarda la S.p.A. e l'Hôtel 4 stelle, come è stato esplicitato in relazione, l'anno prossimo ci saranno delle nuove assunzioni: ecco la volontà messa nero su bianco su questo emendamento.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Il testo che era in precedenza, che è stato votato da questo Consiglio pochi mesi fa, credo che non abbia l'esigenza di essere modificato, in quanto ci sono tutti i criteri giusti per provvedere all'assegnazione per quanto riguarda la qualifica di dirigente. Siamo quindi contrari.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 11 di ALPE, che recita:
Emendamento
II terzo capoverso dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Le nuove assunzioni sono effettuate, sulla base di procedure trasparenti e a evidenza pubblica, ai sensi della "Regolamentazione delle assunzioni del personale presso il Casino de la Vallée", approvata dal Consiglio regionale.".
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 7
Contrari: 22
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 22
Contrari: 7
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato.
All'articolo 17 vi è l'emendamento n. 12 di ALPE.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Il secondo capoverso citava che l'orario di funzionamento delle sale da gioco e dei servizi accessori è stabilito da Casino S.p.A., previa comunicazione a Regione. Il nostro emendamento integra questa "previa comunicazione", mettendo la Regione in una posizione diversa: "concordato con la Regione".
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Devo dire che sugli orari io personalmente non vorrei mai mettere becco alla Casa da gioco, ma qui l'orario aveva il senso di sottolineare l'esigenza di far conoscere, anche ai fini della pubblica sicurezza, dei sistemi di vigilanza, cosa avveniva, e non certo per concordare gli orari. Noi non entriamo nel merito degli orari, è giusto che sia la società ad individuare come e quando; noi dobbiamo essere informati giustamente per attivare i meccanismi di controllo che sono ad essi conseguenti. Siamo quindi contrari.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 12 di ALPE, che recita:
Emendamento
Il secondo capoverso dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"L'orario di funzionamento delle sale da gioco e dei servizi accessori, concordato con la Regione, è stabilito da Casino s.p.a.".
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 7
Contrari: 22
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti e votanti: 28
Favorevoli: 21
Contrari: 7
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 18: stesso risultato.
Si passa ora alla votazione dell'atto nel suo complesso, comprensivo dei due emendamenti approvati dalla IV Commissione, di cui do rispettivamente lettura:
Emendamento
Dopo il quinto alinea delle premesse è inserito il seguente:
"Stabilito di abrogare, a decorrere dall'entrata in vigore dell'allegato disciplinare, il disciplinare per la gestione della Casa da gioco approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 636/XIII del 24 giugno 2009.".
Emendamento
Dopo il primo punto del deliberato è inserito il seguente:
"2. L'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore dell'allegato disciplinare, del disciplinare per la gestione della Casa da gioco approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 636/XIII del 24 giugno 2009.".
Pongo in votazione l'atto nel seguente testo emendato:
Il Consiglio
Richiamata la legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 recante "Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent", che prevede all'articolo 10 che i rapporti tra la Casino de la Vallée s.p.a. e la Regione autonoma Valle d'Aosta relativi alla gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent siano regolati da un apposito disciplinare;
Richiamato il disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent attualmente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 636/XIII del 24 giugno 2009, che all'articolo 2 prevede che Regione e Casino provvedano, con cadenza triennale, a verificare di concerto l'attualità delle disposizioni del disciplinare, anche al fine di attivare la procedura per la loro eventuale modificazione;
Richiamata la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49 recante "Linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent)" che ha disposto, al fine di ottimizzare e rilanciare le strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, l'accorpamento in capo a Casino de la Vallée s.p.a. di tutte le proprietà inerenti alla gestione della Casa da gioco e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia;
Ricordato che, in attuazione della sopracitata legge regionale n. 49/2009, in data 30 dicembre 2010 sono stati conclusi i conferimenti a Casino de la Vallée s.p.a. dei beni immobili e mobili, materiali ed immateriali, di proprietà della Regione connessi alla gestione della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia;
Preso atto che il completamento dell'attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 49/2009 comporta la necessità di aggiornare alcune parti del vigente disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent e che l'Amministrazione regionale e la Casino de la Vallée s.p.a. hanno proceduto a elaborare concordemente una proposta di modificazione;
Stabilito di abrogare, a decorrere dall'entrata in vigore dell'allegato disciplinare, il disciplinare per la gestione della Casa da gioco approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 636/XIII del 24 giugno 2009.
Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio e dal Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Delibera
1. l'approvazione dell'allegato "Disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 "Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent"".
2. l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore dell'allegato disciplinare, del disciplinare per la gestione della Casa da gioco approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 636/XIII del 24 giugno 2009.
DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2001, N. 36 "COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT".
Articolo 1
Oggetto
In attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 "Costituzione di una Società per Azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent", il presente disciplinare regola i rapporti per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent tra la Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito Regione) e la Casino de la Vallée s.p.a. (di seguito Casino s.p.a.), costituita in data 2 dicembre 2002, Registro Imprese e Partita IVA n. 01045790076 e operante ai sensi della l.r. 36/2001 e successiva modifica intervenuta, che agisce con la denominazione 'Casino de la Vallée s.p.a.'.
Articolo 2
Decorrenza e validità
Il presente disciplinare entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione e ha validità fino al 31 dicembre 2033. La validità potrà essere prorogata da Regione con provvedimento da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza a Casino s.p.a..
Regione e Casino s.p.a. provvederanno, con cadenza triennale, a verificare di concerto l'attualità delle disposizioni del presente disciplinare, anche al fine di attivare la procedura per la loro eventuale modificazione.
Articolo 3
Modalità di esercizio della Casa da gioco
Casino s.p.a. è tenuta a gestire la Casa da gioco con decoro, serietà e correttezza, con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse umane e professionali.
L'esercizio dei giochi (Roulette francese, Fairoulette, Trente et Quarante, Chemin de fer, Poker e tutte le sue varianti, Roulette americana, Black-Jack, Punto-Banco, Craps, Tagò, Slot-Machines e altri giochi elettronici) ha luogo in Saint-Vincent nei locali della Casino s.p.a..
L'eventuale utilizzo di altre strutture e l'introduzione di nuovi giochi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente.
Articolo 4
Affidamento di attività a terzi
Le attività di gioco devono essere esercitate direttamente da Casino s.p.a., che non può delegarle a terzi.
Nuovi giochi, per un periodo limitato e sperimentale, di durata non superiore ad un anno, potranno essere affidati a terzi previa autorizzazione della Giunta regionale. La direzione e la conduzione di detti giochi rimarranno comunque nella responsabilità di Casino s.p.a..
Le attività accessorie e complementari non collegate direttamente all'attività produttiva concernenti esercizi pubblici e commerciali o servizi al pubblico collaterali e di supporto alla gestione della Casa da gioco, escluso il cambio assegni di cui all'articolo 5, possono, anche se svolte nei locali di pertinenza di quest'ultima, essere affidate a terzi, a seguito di preventiva informazione a Regione.
Articolo 5
Cambio assegni
Al fine di incrementare la produttività della Casa da gioco, Casino s.p.a., nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio, è tenuta a garantire, tramite il proprio ufficio cassa assegni ed a proprio rischio, la provvista di gettoni di gioco alla clientela, contro il rilascio di assegni di conto corrente o circolari.
Resta esclusa ogni partecipazione di Regione ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni.
Articolo 6
Gestione dei beni
Casino s.p.a. provvede, a propria cura e spese, all'acquisto e alla gestione di tutti i beni mobili, materiali ed immateriali.
I marchi e le banche dati non possono essere ceduti a terzi. L'utilizzo dei marchi per finalità diverse dall'attività caratteristica della Casa da gioco, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente.
È facoltà di Regione effettuare qualsiasi tipo di controllo o verifica, anche con accesso diretto al sistema informativo per la parte dedicata alla rilevazione dei dati economici relativi agli introiti di gioco.
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, l a cessione di beni immobili.
Regione, in accordo con Casino s.p.a., si riserva l'uso di adeguati locali necessari ai propri servizi di controllo. L'arredamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'attrezzatura e tutte le spese vive relative all'uso ed all'utilizzazione dei detti locali (telefono, energia, pulizia e ogni altro servizio) sono a carico di Casino s.p.a..
Articolo 7
Proventi di gestione
Gli introiti lordi di gestione sono rappresentati dai proventi lordi di tutti i giochi in essere o di quelli che saranno eventualmente introdotti in seguito.
Dal conteggio dei proventi lordi di gioco sono esclusi i proventi degli ingressi, delle mance, dei proventi delle attività complementari ed accessorie, i gettoni promozionali e i promo-ticket, nonché delle entrate per spettacoli e trattenimenti comunque organizzati da Casino s.p.a., all'interno o fuori della Casa da gioco.
Casino s.p.a. versa le quote dei proventi di gioco di spettanza regionale alla tesoreria di Regione, con le modalità di cui al successivo articolo 8. Tali quote assumono, all'atto del versamento, natura di entrata di diritto pubblico.
Le orfanelle, cioè le vincite non ritirate dai giocatori, dopo annotazione su apposito registro, verranno incluse nei proventi del tavolo da gioco di pertinenza ed il 10% del loro ammontare sarà devoluto a titolo di mancia.
La stessa procedura sarà seguita per le poussettes, puntate non regolari effettuate dal giocatore dopo l'uscita del numero, quando non sia possibile l'individuazione del giocatore per la restituzione della puntata.
Nel caso si verificasse l'immissione in gioco di denaro e gettoni falsi o fuori corso, o si verificassero eventuali ammanchi di cassa, nessuna detrazione potrà essere operata sui proventi di spettanza di Regione, dovendosi intendere che il rischio e il conseguente danno ricadono unicamente ed interamente su Casino s.p.a..
I cosiddetti "pagamenti di opportunità" sono effettuati da Casino s.p.a. a proprio carico e non comportano detrazioni sui proventi di spettanza di Regione.
Articolo 8
Versamento
Le quote dei proventi lordi giornalieri dei giochi spettanti a Regione, raggruppati per dieci giorni, sono comunicati a Regione, entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza del decimo giorno e sono versati, raggruppati per mese, entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo.
Nel caso di ritardo nei pagamenti, Casino s.p.a. sarà tenuta a corrispondere a Regione, sugli importi pagati in ritardo, gli interessi, in ragione annua, commisurati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 10 punti.
Trascorso il termine di 15 giorni senza che si sia provveduto al versamento dell'importo dovuto, Regione costituirà in mora Casino s.p.a. a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e potrà avviare le procedure per la revoca e la cessazione della gestione.
I tassi di cui sopra saranno applicati con un limite massimo pari al tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia su operazioni in conto corrente oltre euro 5.200, maggiorato del 50%.
Articolo 9
Quota dei proventi spettanti a Regione
Per le attività di cui al presente disciplinare, Casino s.p.a. versa a Regione una quota pari al 10% degli introiti lordi dei giochi.
Articolo 10
Manifestazioni e promozione
Al fine di promuovere le attività della Casa da gioco, Casino s.p.a. è tenuta a finanziare il calendario di manifestazioni finalizzate ad incentivare le presenze della clientela presso la Casa medesima e ad attivare ritorni di immagine e ricadute promozionali su Saint-Vincent, su Châtillon e sulla Valle d'Aosta. Al finanziamento è destinata una percentuale non inferiore al 14% degli introiti di gioco come definiti dall'articolo 7, comma 2, con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato dalla gestione della Casa da gioco.
Il programma annuale delle manifestazioni, operativo ed economico, è predisposto da Casino s.p.a. di concerto con il "Comitato per la promozione e le manifestazioni", formato dal Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta o da un suo delegato che lo presiede, da un amministratore di Casino s.p.a. o da un suo delegato e da un terzo componente in rappresentanza dei Comuni di Châtillon e di Saint-Vincent, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Tale programma dovrà evidenziare esplicitamente la quota di risorse destinata alla ospitalità esterna per permettere delle effettive ricadute sull'imprenditoria turistica e commerciale del comprensorio di Châtillon e Saint-Vincent.
Il funzionamento del Comitato è regolamentato attraverso apposito protocollo predisposto dal Comitato stesso entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare ed approvato da Casino s.p.a. e dalla Giunta regionale.
Articolo 11
Controlli
Casino s.p.a. assicurerà, con il più severo controllo, la regolarità dei giochi e dei relativi incassi.
Regione esercita, a mezzo del proprio servizio ispettivo, qualsiasi forma di controllo, sia in modo continuativo e sistematico, sia con interventi saltuari sui giochi, manifestazioni varie, ingressi, servizi, ecc., con possibilità di accesso diretto e in tempo reale al sistema informativo della Casa da gioco secondo le modalità previste dall'apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore del presente disciplinare. Nelle more continuerà ad applicarsi il vigente regolamento dei controlli approvato dal Consiglio regionale.
Casino s.p.a. provvederà a fornire in tempo reale informazioni, tabulati ed in particolare risultati di gestione, secondo le richieste del Direttore della Direzione Casa da gioco, assicurando nel contempo la più completa disponibilità delle strutture interne preposte al controllo di attività di gioco e al controllo amministrativo.
Nessun tavolo o gioco può essere aperto o chiuso senza la presenza di un rappresentante di Regione, nominato dal Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Casino s.p.a. è tenuta inoltre a:
a) trasmettere a Regione una sintesi trimestrale del reporting di Casino s.p.a. al fine di una completa conoscenza degli andamenti gestionali della stessa, ivi compresa la realizzazione del programma delle manifestazioni;
b) implementare ed utilizzare esclusivamente il sistema integrato di sicurezza, anche a mezzo di video sorveglianza, con particolare riferimento al controllo dei giochi ed al sistema denominato "online" per il controllo delle slot machines, che adotti le più moderne tecnologie reperibili sul mercato. Casino s.p.a terrà costantemente informato il servizio ispettivo regionale su eventuali anomalie del sistema integrato di sicurezza nonché sui progetti evolutivi del sistema in modo da tener conto delle eventuali osservazioni del servizio ispettivo.
Per quanto riguarda il sistema integrato di sicurezza, la sua realizzazione sarà messa in atto al solo fine di assicurare un controllo della regolarità dei giochi e comunque con esclusione della sorveglianza sull'attività del personale. Le modalità per l'accesso e l'utilizzo delle strutture di sorveglianza (sala monitor dei controlli di sicurezza), da parte del servizio di controllo regionale, saranno regolate da apposito protocollo, approvato dalla Giunta regionale, previa intesa con Casino s.p.a. e sentita la Commissione consiliare competente, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in specie dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
Articolo 12
Piano di sviluppo
Il Consiglio regionale approva su proposta della Giunta regionale eventuali revisioni del Piano di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia.
Articolo 13
Disciplina del personale
Casino s.p.a. si impegna a garantire che il personale in organico sia rispondente, sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello delle competenze, ad una gestione efficace ed efficiente delle aree aziendali.
Casino s.p.a. amministra e gestisce il personale nel pieno rispetto delle leggi che regolano il rapporto di lavoro e dei contratti collettivi ed individuali di lavoro in essere.
Le nuove assunzioni saranno effettuate ai sensi della "Regolamentazione delle assunzioni del personale presso il Casino de la Vallée", approvata dal Consiglio regionale.
Per l'accesso alla qualifica di dirigente sono richiesti requisiti di specchiata moralità, nonché capacità ed esperienza di coordinamento di attività complesse e di gestione delle risorse umane.
Articolo 14
Oneri fiscali
Gli oneri tributari, direttamente o indirettamente derivanti dal presente disciplinare, saranno a carico delle parti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge. Le spese di bollo, di registrazione ed accessorie, presenti e future, relative al presente disciplinare, sono poste a carico di Casino s.p.a..
Articolo 15
Forniture
Fermo restando il rispetto della normativa vigente, Casino s.p.a. dovrà dotarsi di un proprio regolamento relativo ai lavori e alle forniture di beni e servizi, che trasmetterà a Regione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Per i lavori e le forniture di beni e servizi, a parità di qualità e condizioni e ove consentito dalle leggi in materia, Casino s.p.a. si rivolgerà preferibilmente ad imprese aventi sede in Valle d'Aosta.
Articolo 16
Ingressi
Per l'ingresso nelle sale da gioco deve essere rilasciata una speciale tessera o titolo nominativi da Casino s.p.a., la quale ha la facoltà di ritirarli o di negarli, a suo insindacabile giudizio o su motivata richiesta del Direttore della Direzione Casa da gioco, del Capo Servizio Ispettivo, dell'Ufficio interno di P.S., delle Compagnie territoriali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
L'ingresso alle sale da gioco e ai locali utilizzati per le operazioni comunque inerenti allo svolgimento delle attività di gioco è vietato ai minorenni, ai militari in divisa, alle persone dedite notoriamente all'esercizio professionale del gioco e alle persone che intendano svolgere operazioni di credito, fatta eccezione per gli Istituti di credito autorizzati, convenzionati con Casino s.p.a., per servizi all'interno della Casa da gioco, e comunque alle persone a cui è stato inibito l'ingresso.
I residenti in Valle d'Aosta possono accedere alla Casa da gioco in locali appositamente individuati e partecipare alle attività di gioco elettronico o ai tornei del cosiddetto gioco Poker Texas Hold'em periodicamente organizzati dall'Azienda.
A Casino è fatto divieto di promuovere il gioco mediante messaggi specificatamente indirizzati ai residenti in Valle d'Aosta sotto qualsiasi forma. I residenti in Valle d'Aosta non possono accedere ai servizi di cambio assegni di cui all'articolo 5 del presente disciplinare nonché utilizzare pagamenti elettronici presso le casse della Casa da gioco.
Agli effetti della vigilanza delle Autorità governative, i locali adibiti al gioco sono considerati come pubblici.
Casino s.p.a. è responsabile in via diretta ed esclusiva verso le Autorità stesse di qualsiasi infrazione o irregolarità.
L'eventuale attivazione di un corrispettivo per l'ingresso alle sale da gioco e l'eventuale suo importo massimo sarà autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Casino s.p.a. potrà rilasciare, anche su richiesta del Direttore della Direzione Casa da gioco o del Capo Servizio Ispettivo, biglietti di ingresso omaggio a scopo promozionale.
Articolo 17
Apertura e orari
La Casa da gioco deve essere tenuta aperta e funzionante per tutto l'anno, fatta eccezione per il giorno di vigilia di Natale.
L'orario di funzionamento delle sale da gioco e dei servizi accessori è stabilito da Casino s.p.a., previa comunicazione a Regione.
Articolo 18
Revoca della gestione
Regione si riserva, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, il potere di revocare la gestione per sopravvenute ragioni ed esigenze di pubblico interesse ed in caso di sopravvenuti provvedimenti legislativi e/o amministrativi incompatibili con la gestione stessa.
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 22
Contrari: 7
Il Consiglio approva.
Presidente - Vista l'ora, dichiaro conclusi per questa mattinata i lavori dell'odierna seduta del Consiglio regionale. I lavori riprenderanno alle ore 15,30 con la discussione del punto n. 27 all'ordine del giorno.
La seduta è tolta.
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La seduta termina alle ore 12,54.