Oggetto del Consiglio n. 1859 del 8 giugno 2011 - Resoconto
OGGETTO N. 1859/XIII - Reiezione di mozione: "Revisione della legge regionale n. 6/2010, recante norme in materia di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica".
Mozione
Preso atto della disponibilità espressa dall'Assessore regionale Marco Viérin per il quale, in risposta ad una interpellanza del Gruppo del Partito democratico, nella seduta antimeridiana del 4 maggio 2011, "Modalità di applicazione della norma introdotta dalla legge regionale n. 6/2010 sulla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica", "è prevista una revisione delle leggi regionali n. 39/95, relativa alla modalità di assegnazione e gestione degli alloggi ERP, e n. 40/1995, relativa ai piani di vendita. Gli uffici dell'Assessorato a tale riguardo hanno già da oltre 4 mesi avviato una serie di incontri con le parti interessate, perché avevamo detto in Consiglio a gennaio che avremmo cercato di mettere insieme le leggi n. 39 e n. 40 per farne un'unica legge e nell'occasione avremmo rivisto tutte quelle cose che potevano creare dei dubbi o essere migliorate";
Richiamato il dibattito in Consiglio regionale sulla legge regionale n. 6/2010, che all'art. 2 modifica la legge regionale 40/95;
Constatato che la legge regionale 6/2010, a seguito di una interpretazione non esplicitata dal relatore André Lanièce, incide sulla vendita degli alloggi popolari acquistati negli anni antecedenti il 2010, secondo le norme in vigore con la legge 40/1995;
Preso atto che l'Amministrazione regionale, ad alcune richieste di precisazioni in merito da parte del Comune di Aosta, rispondeva con nota protocollata 11 giugno 2010, che:
- l'ente pubblico ha il diritto-dovere di esercitare la prelazione al riacquisto dell'alloggio;
- il diritto di prelazione a favore dell'Ente viene estinto versando un importo pari al dieci per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali solo dopo che sono trascorsi 30 anni dalla data di stipulazione di acquisto;
Considerato che tale regime, che per semplificare diremmo dei "trentanni", viene applicato "retroattivamente" anche a coloro che hanno acquistato l'alloggio antecedentemente alla legge 6/2010 e dunque antecedentemente alla modifica dell'art. 10, comma 5, della legge 40/1995, che prevedeva un periodo di divieto di alienazione pari a dieci anni;
Atteso che questa applicazione retroattiva produce condizioni economiche che avrebbero portato ad altre valutazioni le famiglie che hanno acquistato le case in passato e mette in dubbio il valore legale dei contratti;
Tenuto conto del dibattito seguito ad un ordine del giorno dei Consiglieri comunali di Aosta del gruppo PD-PS nell'adunanza del Consiglio comunale in data 25 maggio 2011;
Considerato che gli Enti locali, compreso il Comune di Aosta, hanno l'obbligo di applicare le norme regionali, ma che nell'interpretazione che ne dà l'Assessore al patrimonio del Comune di Aosta, tale legge essendo inapplicabile nella sostanza, poiché creerebbe trattamenti difformi e lungaggini burocratiche eccessivamente onerose per l'Ente pubblico, va superata con "un provvedimento di rinuncia al riacquisto degli alloggi già venduti" (La Stampa del 26 maggio 2011);
Evidenziata la preoccupazione espressa in assemblee pubbliche da molti abitanti delle case popolari oggi proprietari;
Il Consiglio regionale
si impegna, di concerto con la Giunta regionale:
- a riconsiderare il nuovo regime previsto dalla legge 6/2010 valido per tutti i contratti di vendita stipulati dopo tale data;
- a modificare la legge 6/2010 prevedendo la possibilità di estinzione del diritto di prelazione, intercorsi dieci anni dall'acquisto, sotto pagamento di una somma.
F.to: Donzel - Carmela Fontana - Rigo
Presidente - La parola al Consigliere Donzel.
Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, la nostra mozione prende le mosse da una riflessione che dura da più di un mese, che ha visto coinvolti vari soggetti e, in particolare, nasce da una disponibilità che abbiamo colto, almeno a noi è parso di cogliere in alcune considerazioni che l'Assessore Marco Viérin ha fatto e che abbiamo sintetizzato nella nostra mozione. Di fronte ad una disponibilità a rivedere alcune leggi regionali ci è stato detto che nell'occasione avremmo rivisto tutte quelle cose che potevano creare dubbi ed essere migliorate. Certamente è una disponibilità che abbiamo colto con favore e che, in questo caso, vogliamo utilizzare per aprire una discussione.
I termini della questione sono che delle persone che erano in affitto presso le case popolari hanno avuto l'opportunità di diventare proprietari di queste case; non è stata una scelta casuale, è stata una riflessione ponderata per la quale c'erano dei pro e dei contro, come sempre quando si fanno dei provvedimenti legislativi. Fra le cose che giocavano a favore di questa intenzione di vendere agli affittuari c'era come prioritaria l'idea di responsabilizzare queste persone nella gestione delle loro abitazioni; queste abitazioni necessitavano di forti migliorie, sarebbero state tutte a carico dell'amministrazione pubblica e, vendendo gli alloggi, si sarebbero scaricati tutta una serie di interventi di miglioria su quello che diventa l'acquirente proprietario di questi alloggi. D'altra parte, l'Amministrazione avrebbe incamerato del denaro che avrebbe consentito di mettere a posto altri alloggi, che avrebbe consentito di costruirne di nuovi, quindi un'operazione che non è casuale, ma è un'operazione che è stata molto discussa, non improvvisata, condivisa ampiamente dalle forze politiche che l'avevano messa in campo.
Naturalmente, al momento dell'acquisto, le persone hanno firmato un contratto con cui hanno avuto davanti a loro determinati vincoli e, nel momento della stesura dell'accordo con il pubblico, sapevano che il loro acquisto non avrebbe avuto un esito immediato, ma sarebbero state vincolate per dieci anni prima di disporre totalmente della proprietà della loro casa. Questi erano i termini dell'accordo: una persona, quando compra un bene, deve sapere esattamente cosa compra; in questo caso era chiaro, al momento dell'acquisto di questo bene, che il vincolo era decennale. Probabilmente una persona che già ha 60 anni dice: 10 anni, a 70 ce la faccio ad arrivare, acquisto questo bene, finalmente corono un sogno della mia vita, divento proprietario di un edificio. È chiaro che se la persona che ha 60 anni al momento dell'acquisto deve aspettare 30 anni, dice: 90 sono un po' lontani, potrei anche non fare questa opzione! È chiaro che al momento dell'acquisto era stato prospettato alla persona di aspettare 10 anni, quindi le valutazioni che hanno spinto le persone a firmare questi contratti sono valutazioni che legavano l'acquisto ai 10 anni.
Rispetto poi al fatto che è emersa, a seguito della votazione della legge regionale n. 6/2010, un'interpretazione legata alla retroattività di questo provvedimento, la cosa che mi ha colpito - io sono stato uno che ha votato quella legge - è che non ho trovato nella relazione del relatore la parola "retroattività". Forse quel giorno ero distratto io in aula, quindi mi assumo la responsabilità della mia distrazione, ma è curioso che il relatore, di fronte ad un atto così importante...cioè, di solito, quando un provvedimento legislativo ha un valore retroattivo, questa cosa viene esplicitata, non viene tenuta sottointesa, lo esplicita, lo dice chiaramente: stiamo approvando un provvedimento di legge che ha un valore retroattivo. Non risulta, agli atti che ho consultato io, che questa cosa venisse esplicitata! E quand'anche fosse stata esplicitata, nulla toglie che, come abbiamo modificato tanti provvedimenti legislativi, non si possa, anche in questo caso, intervenire con una modifica.
Non sottacerò in questa sede che molte illazioni sono state fatte su presunte speculazioni, interessi, eccetera; sembra che alcuni abitanti del quartiere Cogne abbiano messo in campo chissà quale speculazione edilizia, chissà quale operazione e allora mi è venuta in mente una riflessione di questo tipo. Quasi tutti i Comuni rifanno dei piani regolatori e spesso capita che dei terreni che prima erano agricoli diventano residenziali; alle volte si dice, per comune parlare, che bisogna ampliare quest'area residenziale perché abbiamo dei cittadini che altrimenti abbandonerebbero le nostre comunità, diamo loro la possibilità di farsi la casetta, di fare la casetta per il figlio, quindi abbiamo una serie di giustificazioni che fanno sì che ci sia questo tipo di operazione. Nulla vieta che poi, dopo che è stato approvato il piano regolatore, chi doveva fare la casetta per il figlio venda questa proprietà e faccia una speculazione!
Noi non possiamo ragionare sempre in termini di cosa farà la persona interessata, qui siamo di fronte a casi in cui la persona proprietaria dell'alloggio non è più vivente e non può più godere del beneficio, quindi ha acquistato un alloggio e non ha neanche potuto coronare il sogno di diventare proprietaria. L'alloggio, adesso, è di proprietà degli eredi, i quali non si vede perché dovrebbero essere privati del diritto di esercitare il loro diritto di proprietà che era stato acquisito dal genitore. Bisognerebbe essere molto cauti in questi concetti di accuse di speculazione, anche perché molto rischioso diventa il caso in cui è invece l'ente pubblico ad essere chiamato in causa per decidere se compra qualcuno o non compra qualcun altro, se fa un'operazione che potrebbe, questa sì, aprire delle discussioni all'infinito, perché se l'ente pubblico su 15 alloggi ne acquista 10 a certe regole e gli altri 5 li lascia andare sul mercato secondo altre regole, questo sì che origina la domanda: con quali criteri viene fatta la scelta per cui 10 sì e 5 no?
Molto più opportuno è che le regole siano uguali per tutti, di modo che, avendo regole omogenee, non si creino situazioni di discrezionalità nell'esercizio di queste scelte. Sappiamo che non è una volontà discrezionale assurda, alle volte gli enti pubblici hanno solo una certa parte di risorse e non sono in grado di far fronte ad un acquisto generalizzato...ma voi capite che come mai scegliere un alloggio piuttosto che un altro indica un principio di discrezionalità che, a nostro avviso, è molto delicato. In tal senso chiediamo che si avvii una riflessione serena, in cui si possa chiarire che il principio di retroattività - in questo caso, in specie - non è un principio che si possa applicare, e chiariamolo in modo da evitare confusione; piuttosto apriamo una discussione se - e questa è una discussione aperta che può essere accettata o meno - siano ancora validi o meno quei ragionamenti che facevano sì che alle volte i costi di manutenzione di determinati edifici da parte dell'amministrazione pubblica erano tali da rendere più consigliabile che di quegli oneri si facessero carico in toto coloro che sarebbero diventati i nuovi proprietari, dando così agio all'amministrazione pubblica di fare interventi nuovi nell'ambito della situazione della casa in Valle d'Aosta. Nel caso in specie del Comune di Aosta è chiaro che c'è stata tutta una discussione rispetto al valore delle case, eccetera; è chiaro che in questi anni il passaggio dalla condizione di un quartiere che era prima considerato un quartiere operaio ad un quartiere che è oggi, di fatto, un quartiere residenziale come tutti gli altri, ancorché vi siano alcuni problemi ancora legati magari a momenti particolari di sicurezza, è però vero che è normale che i prezzi delle case seguano anche la caratterizzazione di una nuova dimensione che sta assumendo questo quartiere! Però, quando si vende qualcosa a qualcuno...non è che dopo ci si accorge di aver venduto una cosa bella e si dice: miseria, t'ho venduto una cosa che forse valeva di più, adesso ho cambiato idea! Di fronte ad un atto notarile, bisognerebbe prendere atto che questo è stato: c'erano certe condizioni anni fa, oggi le condizioni sono cambiate, ma sarebbe più corretto rispettare gli accordi pattuiti con le famiglie e non intervenire, a posteriori, su questi accordi.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Salzone.
Salzone (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.
Contrariamente a quanto avevo detto in tempi passati, interverrò su questo argomento, anche se avevo detto che non era più oggetto di mio particolare interesse, anche se questa volta sono stato tirato per i capelli rispetto alle diverse interpretazioni, anche per le notizie che ho letto in questi giorni sui giornali, su interpretazioni varie, su discussioni anche politiche. Credo che siamo completamente fuori dall'interpretazione che la legge ci impone.
Cercherò di spiegarmi meglio e per questo devo fare una piccola premessa. Non è per incensarmi, ma la premessa deriva dal fatto che l'interpretazione della legge discende dalla legge n. 40/1995, legge che - consentitemi di dirlo - ho contribuito a scrivere assieme alla legge n. 39: sono due leggi importanti che hanno regolamentato il sistema dell'edilizia residenziale pubblica.
Evidentemente la legge n. 39, quella sugli affitti e sui canoni, è una sorta di legge quadro che ci ha consentito di primeggiare a livello nazionale e, per fare un minimo di storia relativamente a questo, perché dico che ho partecipato a scrivere queste due leggi? Perché dopo il 1983, quando fui nominato alla presidenza delle case popolari, chiesi allora al Presidente - che "casualmente" si chiamava Augusto Rollandin - di nominare due commissioni affinché consentissero di dare corpo alle idee che avevo in mente per regolamentare l'edilizia pubblica. La risposta della presidenza fu tale da nominare delle commissioni di esperti, presiedute allora dal dottor Barbagallo, che aveva il compito di seguire la parte legislativa lasciando a noi commissari le idee per lo sviluppo in questo settore. Perché questa premessa? Perché è evidente che chi scrive le leggi si presume che conosca lo spirito della legge stessa! Allora poniamo dei punti fermi.
La legge n. 40 stabilisce che, dopo che gli inquilini hanno fatto la richiesta di acquistare alloggi ERP...qui bisogna aprire una parentesi: è sempre l'ente che decide di vendere degli alloggi, lo fa perché predispone dei programmi e perché ne ha la necessità...eventualmente il proprietario può rivendere l'alloggio solo dopo 10 anni, ed è quello che è tuttora in vigore. Naturalmente, da sempre - e questo lo dice la giurisprudenza -, l'ente proprietario ha il diritto-dovere di esercitare il diritto di prelazione, e lo deve comunque esercitare e lo ha sempre esercitato. Tenete presente che i proprietari che vogliono rivendere l'alloggio dopo 10 anni sono pochi, la gente tende a tenersi la proprietà dell'alloggio perché vuole poi darlo ai figli. Lo vuole rivendere solo sotto una richiesta circostanziata, o per casi di necessità, oppure perché non ne ha più bisogno, perché magari il titolare è mancato ed i figli sono già titolari di alloggi e lo vogliono rimettere sul mercato. Già dal 1995 l'ente pubblico ha il diritto-dovere di esercitare tale esercizio obbligatorio e, anche qua, una cosa che non è mai venuta fuori in questi dibattiti di questi giorni, in genere l'ente non ha interesse a riacquistare l'alloggio, perché è troppo semplicistico dire: ricompro un alloggio al prezzo che lo avevo venduto, rivalutato solo dell'ISTAT, perché...sapete qual è il problema? È che riacquistare un alloggio da un privato in un condominio che ormai è diventato misto...l'ente non ha più l'interesse a riacquistarlo, proprio perché è in un condominio misto ed è soggetto alle regole del condominio stesso, e quindi dovrebbe magari contribuire al rifacimento del tetto o alla manutenzione ordinaria, eccetera. Quindi le motivazioni per non esercitare il diritto di prelazione sono tantissime. Certo è che è l'ente, nella propria autonomia, che deve esercitare questo diritto: o lo vuole riacquistare o non lo vuole riacquistare, naturalmente motivandolo: questo è il principio di base. Detto ciò, il fatto che in passato nessun ente, né l'ARER, né il Comune di Aosta, abbia esercitato questo diritto, significa che ha fatto delle valutazioni sul singolo alloggio per cui ha ritenuto di non aver la necessità di riacquistarlo.
Ora arriviamo al punto fermo. Nel 2010 la maggioranza regionale porta una modifica alla legge n. 40, ma questa modifica è migliorativa nei confronti dell'inquilino; primo, perché non esclude il riacquisto e la vendita del proprietario dopo 10 anni; secondo, perché se l'ente lo vuole riacquistare, ed è qui la modifica, addirittura con la modifica della legge si dice che qualora l'ente esprimesse la necessità del riacquisto, deve rivalutare anche le eventuali migliorie apportate nell'alloggio stesso, per cui, dietro una perizia circostanziata, la valutazione dell'alloggio viene fatta sulla base di questi criteri; terzo, si porta a 30 anni: questa è una novità positiva, perché dopo i 30 anni il proprietario non ha più bisogno di chiedere all'ente se vuole esercitare il diritto di prelazione, lo vende e non paga neanche i diritti di prelazione, quindi è tutto migliorativo. Capite che abbiamo parlato per dei mesi di un problema che non c'è nella maniera più assoluta! Quando parlate di retroattività, la retroattività non esiste per i motivi che dicevo prima, è un falso problema! Abbiamo parlato di cose che non c'entrano "un beato cavolo di niente"!...scusate il gergo un po' scurrile, non è mia abitudine...
Ora, arrivo anche a fare una breve considerazione in merito alla mozione là dove si dice: "Constatato che la legge regionale n. 6/2010, a seguito di una interpretazione non esplicitata dal relatore André Lanièce, incide sulla vendita degli alloggi popolari...": qui devo cercare magari di essere un po' sarcastico e non pesante, ma è la prima volta che vedo scrivere in una mozione una sorta di riconoscimento di non aver capito qualcosa...è vero che in commissione non eravate presenti, ma io quando non sono presente in una commissione vado a leggermi gli atti e se ho dei dubbi cerco di esplicitarli! Tutto questo non è avvenuto!
Io intravedo...non so se dirti "una scarsa onestà intellettuale", e mi sembra quasi che state cercando qualcosa che vi faccia arrampicare sui vetri. Mi rendo conto che - se è vero che la legge non è stata interpretata nel modo giusto, e quindi credo alla buona fede - è vero che avete voluto cavalcare una tesi popolare che deriva dalla tesi dei sindacati all'interno del quartiere Cogne...mi può stare bene, se si ammette di non aver capito...è pur vero però che dire che il collega Lanièce non ha esplicitato la parte relativa all'oggetto di cui stiamo discutendo, non è accettabile, anche perché il relatore non ha fatto altro che riprendere il testo verbalizzato in commissione e, in commissione, c'è stato un minimo di discussione! Anzi è il collega Tibaldi che è intervenuto in merito e ha chiesto chiarificazioni che sono state esplicitate; dopodiché - a meno che i commissari non dormissero! - se ne deduce che eventuali dubbi interpretativi siano stati fugati, altrimenti non riesco a capire! Mi auguro che non si sia voluto cavalcare un'onda che porta più all'incomprensione da parte della gente e crea scompiglio su una questione che, casualmente, era positiva e, oggi, è diventata completamente negativa! Non è accettabile, bisogna andare a fondo dei problemi.
Mi rendo conto che la legislazione è particolarmente tecnica, ma scusate se voglio sottolineare una cosa: la legge n. 39 e la legge n. 40 sono state due leggi prese ad esempio a livello nazionale, e vi assicuro che siamo stati i primi a proporre delle leggi di questo tipo, che sono state considerate leggi quadro e che molte altre Regioni hanno ripreso. Proprio per questo sono stato nominato presidente della commissione legale a Roma su questi argomenti, che sono quelli che hanno sviluppato tutto il tema dell'edilizia residenziale pubblica, proprio grazie a questi testi che sono stati i primi, in Italia, a dare un percorso di assoluta positività. Voglio considerare questo aspetto come la possibilità che non sia stato compreso perché la materia è complessa, però voglio risottolineare che il diritto di prelazione è assolutamente un esercizio obbligatorio, lo era prima, lo è oggi, e lo sarà domani. È evidente che rimane nell'autonomia dell'ente proprietario proporre piani di vendita, che la Regione deve accettare, ma la questione che riguarda l'eventuale capacità o convenienza di riacquistare un alloggio è autonoma e deve essere esercitata. Questo nella chiarezza. Grazie.
Presidente - Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Viérin.
Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.
Proprio per le ultime parole esplicitate dal collega Salzone e per dare anche un momento...non dico di chiarezza, perché è una materia molto difficile e tecnica, però onestamente - questo mese di querelle, e quant'altro - ho preferito evitare di mettere ancora notizie su notizie, perché alla fine ne sarebbe venuta fuori una maggiore confusione, che avrebbe generato preoccupazioni non corrette alla gente, interpretazioni non corrette della normativa in essere, e quindi anche sulle modifiche che abbiamo approvato in quest'aula. Voglio quindi ricordare che mi limiterò ad esprimere concetti chiari e concisi, perché questa mozione, nonostante quanto già chiarito in questa sala lo scorso maggio, riprende argomentazioni a volte fuorvianti ed a volte infondate. Ricordo ancora che questa legge è stata approvata all'unanimità, oltre che dal Consiglio, dalla Consulta della casa, dal CELVA e dalla commissione consiliare.
In merito al primo quesito - adesso risponderò in modo preciso alle domande che pone la mozione, poiché nulla è cambiato rispetto a prima circa il diritto-dovere dell'ente ad esercitare il diritto di prelazione, dove esercitare significa decidere se riacquistare o meno l'immobile, così come nulla è cambiato sul vincolo di non alienazione, sempre previsto per i primi 10 anni, fatte salve le deroghe autorizzate in base alla legge, rimaste anch'esse uguali al passato, quindi tutto uguale al passato -, ad oggi non ravvisiamo la necessità di rendere applicabile il nuovo regime ai soli contratti di vendita stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 6/2010 (qui rispondo al primo quesito), anche perché siamo convinti che con le nuove regole, al contrario di quello che qualcuno sta pubblicizzando da oltre un mese, in queste settimane oltretutto, i proprietari di alloggi ERP possono giustamente beneficiare di tre nuove condizioni più favorevoli, e in particolare: un prezzo maggiore di riacquisto dell'alloggio da parte dell'ente che intende esercitare il diritto di prelazione, in quanto si tiene conto - a differenza del passato - delle migliorie apportate dal proprietario, a questo riguardo ringrazio il collega Agostino che ha posto questo tema in commissione; il risparmio della quota del 10 percento degli estimi catastali se l'ente non intende esercitare il diritto di prelazione; la certezza che il diritto di prelazione si possa estinguere dopo 30 anni, in quanto con le precedenti disposizioni il diritto di prelazione riportato negli atti di compravendita stipulati dopo la legge regionale n. 40/1995 non può essere estinto in maniera automatica (come qualcuno oggi pensa o ha detto); a tale proposito non devono trarre in inganno le vendite autorizzate negli anni passati, perché autorizzate in deroga ai 10 anni di vincolo di inalienabilità (quello che abbiamo detto prima).
Sul secondo quesito, confermiamo - come già espresso in occasione dell'approvazione del piano triennale, e come ribadito il 4 maggio scorso in quest'aula - la disponibilità a discutere per migliorare le regole sull'applicazione del diritto di prelazione attualmente previste, soprattutto se finalizzate ad evitare speculazioni private a carico della collettività ed a garantire allo stesso tempo maggiori opportunità abitative per tutti i cittadini, sia quelli che hanno beneficiato dell'acquisto di un alloggio ERP, che quelli che aspirano a vedersi assegnata una casa popolare. In sintesi è un tema molto delicato, nel quale non si può giocare in politichese, ma che va affrontato con senso civico e di buona amministrazione, agendo nel rispetto delle norme vigenti. Diciamo anche che siamo tenuti, per una parte, a rispettare anche le norme nazionali, che sono imperative. L'occasione ci sarà perché, come già annunciato - e non ci tiriamo indietro come maggioranza - e condiviso da tutti nei passati mesi in questo Consiglio, lo stesso Consiglio potrà discutere le modifiche delle leggi n. 39 e n. 40 su cui stiamo lavorando con lo scopo di farle diventare un testo unico. Ritengo che quella sarà l'occasione giusta per approfondire ulteriormente tale argomento, anche se voglio segnalare che gli uffici ritengono che il diritto di prelazione previsto dalla normativa statale non potrà essere mai abrogato dalle leggi regionali, in quanto ritenuto dalla giurisprudenza norma imperativa volta a salvaguardare un interesse generale non delegabile.
Ritengo che il pubblico amministratore debba difendere gli interessi del cittadino, quando gli stessi concidono con l'interesse pubblico, quello di tutta la collettività, e noi queste modifiche le abbiamo portate con quest'ottica. Visto che c'è stata un'informazione di un certo tipo, annuncio che incontrerò, insieme al Presidente dell'ARER, nelle prossime settimane, tutti gli acquirenti di ex alloggi ERP per dare le corrette informazioni su questa vicenda, perché quando facciamo delle norme a favore non si può vendere a sfavore. Vista la nostra volontà di affrontare quello che nell'arco di quest'anno abbiamo sempre annunciato, che porteremo ad unificazione della "39" e della "40", chiederei di ritirare la mozione in questo senso, perché abbiamo già preso impegno di aprirci totalmente ad un confronto sul tema della casa; non lo rinneghiamo oggi, quindi lo manteniamo.
Presidente - La parola al Consigliere Donzel.
Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, mi fa piacere che anche in questa sede, parlando di onestà intellettuale, si sia ribadito che la Consulta della casa - presenti anche tutti i sindacati rappresentati all'interno - abbia sostenuto questa cosa, come per dire che se uno è sicuro di aver fatto una cosa, subito va a dire: ma c'erano anche i sindacati, c'era anche il PD... Quando fate le assemblee non parlate di noi, parlate di voi, dite: siamo noi che abbiamo voluto questa legge, e non "l'ha votata il PD", e non "avevamo il parere favorevole dei sindacati"! Dite: abbiamo fatto questa legge perché migliorativa...glielo vada a dire, Assessore, ai proprietari degli alloggi, che ci guadagnano! Glielo dico io qual è il trucco di questa vicenda: in questo momento avete fatto marcia indietro rispetto al fatto che non esercitate il diritto...
(interruzione dell'Assessore Marco Viérin, fuori microfono)
...mi lasci parlare, lei ha parlato e sono stato in silenzio ad ascoltarla...voi andate a dire: state bravi che non vi esercitiamo il diritto di prelazione, quindi i primi che intendono vendere adesso vendono, poi vedremo per quelli che arriveranno dopo, chi lo sa, magari si cambierà idea! Intanto si cambia la buriana, perché chi ha bisogno di vendere vende, e in questo caso si dice: ma abbiamo valutato attentamente che in questo momento non è interesse dell'Amministrazione esercitare il diritto di prelazione...naturalmente faremo delle riunioni, mica lo diciamo così in fretta, riuniremo degli organismi, appureremo le risorse che abbiamo in bilancio, faremo una riunione, chiederemo un consulto, magari pagheremo anche una consulenza per farci dire che in questo momento, strategicamente, non è opportuno esercitare il diritto di prelazione! Faremo questa bella mascherata e ovviamente la gente che è direttamente interessata oggi a vendere, vende!
Quello che ci interessava far capire è che noi vorremmo mettere tutti nelle stesse condizioni di fronte ad una determinata norma. Allora posso ribadire che condivido con lei che avere introdotto il principio di un maggior prezzo da parte dell'ente che tiene conto delle migliorie sia assolutamente migliorativo, ma questo non cambia nulla rispetto all'accordo che quella persona ha firmato con l'ente 10 anni fa! Non era interessato a questa cosa, 10 anni fa gli è stato detto che dopo 10 anni avrebbe avuto proprietà della casa...ha capito male 10 anni fa? Glielo hanno spiegato male 10 anni fa, ma lo capisce bene adesso, perché deve avere, per poter vendere, una liberatoria del Comune che gli dice: non esercito il diritto di prelazione. Ne è convinto di questo? Il Comune gli deve dire: io non esercito il diritto di prelazione, allora lo può vendere, sennò non lo può vendere, cioè non è proprietario.
Secondo concetto, risparmio della quota del 10 percento: assolutamente favorevole. Poi dice, è assolutamente migliorativo, perché dopo la bellezza di 30 anni si vende senza che venga esercitato il diritto di prelazione. Piuttosto noi chiedevamo, invece, a fronte di un'erogazione di denaro che chiaramente deve valutare l'ente, che questo diritto di prelazione potesse essere estinto prima di 30 anni. Non è intenzione della maggioranza fare questa cosa? Bene, lo dice! Non è sua intenzione, e ne prendiamo atto, però giochiamo in modo trasparente questa partita! Siamo naturalmente minoritari, non abbiamo la gran cassa dei giornali, titoloni che parlano a nostro favore, non abbiamo la potenza di fuoco della maggioranza, però non siamo così stupidi: sappiamo cosa può voler dire avere la fila dei cittadini che vanno dall'Assessore comunale a dire: ma esercita il diritto di prelazione il Comune, oppure no, nel mio caso? Vedremo, valuteremo, se fai il bravo può darsi di sì!
Noi vogliamo regole uguali per tutti, Salzone, abbiamo capito benissimo cosa è scritto nella legge e cosa significa quello che è scritto qui; riteniamo che possa essere applicata per quelli che firmano un contratto adesso e quindi sono a conoscenza di queste cose; riteniamo forse un po' scorretto applicarlo a quelli che 10 anni fa avevano comprato senza sapere che bisognava fare la fila al Comune di Aosta e chiedere per favore di essere proprietari di una casa che avevano pagato.
Presidente - La parola all'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Viérin.
Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Per dichiarazione di voto, perché non ho sentito nell'intervento del proponente se intendeva ritirare la mozione o no. È implicito, come implicita è anche la nostra posizione di votare contro, perché il concetto è molto chiaro: più si conoscono gli argomenti...non si può di nuovo fare cattiva informazione, perché Donzel ha parlato di tutto mescolando un po' di tutto, come mia mamma quando fa l'insalata russa che ci mette anche le rape rosse, e non capisci bene cosa viene fuori!
Il ragionamento qual è? Il concetto è che intanto io ho voluto essere molto tecnico, se volete do anche una copia di quello che ho detto per far capire che abbiamo agito; collega Donzel, lei non ha ancora capito, che oggi, non è il fatto di chi ha firmato gli atti, se c'era qualcuno del PD, o qualcun altro, a guidare l'ARER o altre cose! Il discorso è che c'era già allora l'obbligo di applicare la norma, ma qualcuno ha preso in giro i cittadini dicendo loro delle falsità...allora, non oggi! Noi, oggi, abbiamo messo un taccone a quello che è stato fatto allora, tanto per essere chiari!
Io le potrei dare degli esempi di contratti sui quali i cittadini sono venuti ad informarsi nel mio ufficio, mi hanno portato l'atto, e sull'atto, rispetto alle case comprate nel 1977, è scritta una cosa molto chiara: che si versa il 10 percento; dal 1993, con la legge nazionale n. 560 - e noi abbiamo fatto la legge due anni dopo, nel 1995 - il discorso è chiaro: tutte le case vendute dagli istituti ARER o dal Comune, dal 1993 - e quindi dal 1995, per la Regione, con la legge n. 40 - sono soggetti al diritto di prelazione e gli atti sono stati fatti tutti con questa dicitura: "Per gli alloggi venduti ai sensi...eccetera...diritto di prelazione in caso di nuova vendita a favore dell'istituto". Hanno tutti questa formula, quindi la gente ha firmato su un ragionamento chiaro che non poteva essere proposto diversamente dai venditori. Noi lo abbiamo migliorato per uscire da questa impasse, perché il ragionamento, anche da un punto di vista legislativo, con vari pareri...e mi risulta anche con quello del Comune di Aosta...sono stati tutti chiarissimi! Per il diritto di prelazione...gli alloggi pubblici pagati per l'acquisto anche con fondi GESCAL dai lavoratori dipendenti non possono essere estranei a un diritto di prelazione in caso di rivendita!
Allora il ragionamento qual è? Visto che con questa modifica potevamo fare più chiarezza, dando un certo aiuto a coloro che si trovano in questa situazione, sempre tenendo conto degli interessi della pubblica amministrazione, abbiamo deciso di portare questa modifica. Che poi qualcuno abbia venduto male e cercato di giocare in politichese...noi abbiamo cercato di stare fuori dalla querelle, per evitare di creare altre incomprensioni. È vero, mi farò 10, 15 sere, ma voglio parlare con tutte queste persone a cui l'informazione è arrivata male, perché non può essere che un'informazione corretta arrivi travisata! Su queste cose la politica non dovrebbe entrarci, perché tocca la pelle delle persone. C'è entrata, benissimo! Quando poi lei parla del discorso casa...non è che cerco di dire la Consulta della casa, perché c'erano i sindacati, e quant'altro, lo dico perché questa maggioranza sta cercando con tutti, soprattutto sui temi sensibili, di avere la condivisione, di reperire informazioni, suggerimenti, consigli e cercare di metterli insieme per fare una legge che sia la migliore possibile per i cittadini. È questo che abbiamo fatto, ed è questo che spero abbia fatto sì che nel passato queste leggi sulla casa siano state votate all'unanimità, come il piano triennale votato ad inizio di questo anno, perché se questa è la filosofia sono soddisfatto; se invece, la filosofia è solo rispetto ad un momento politico perché le elezioni sono vicine e bisogna fare qualche querelle, allora dico che dobbiamo guardarci un po' allo specchio!
Quindi, se non si ritira la mozione, voteremo contro.
Presidente - La parola al Consigliere Salzone.
Salzone (SA-UdC-VdA) - Per dichiarazione di voto e per esprimere un po' di dispiacere, perché tutto sommato su una vicenda che interessa le persone, forse vale la pena cercare di capire di più, e non voglio dire altro, se non cercare di andare nella direzione di dare delle indicazioni più precise possibili.
Fermo restando la disponibilità che l'Assessore ha già dato sulla base di una revisione di entrambe le leggi a cui facevo riferimento prima, per cui ci si siederà attorno ad un tavolo e si vedrà se ci sono le opportunità di modificare qualcosa - cosa che è già stata esplicitata dall'Assessore - non è detto che non si possano modificare gli anni da 30 a 29 o a 28...questo è un ragionamento che potremmo fare insieme, non è quello il problema.
Quello che mi dà fastidio è che sul concetto di "diritto di prelazione" si fa confusione, va assolutamente esplicitato, cioè "il diritto di prelazione - leggo testualmente - previsto dalla normativa statale non potrà essere abrogato dalle leggi regionali, in quanto ritenuto dalla giurisprudenza norma imperativa volta a salvaguardare interesse generale e non derogabile" (Corte costituzionale del 2007, Cassazione del 1989). Questo concetto è stato sancito in modo molto chiaro già nella legge n. 40/1995, quindi il fatto che non sia stato esercitato in passato il diritto di prelazione è perché i diversi enti hanno ritenuto nei casi specifici di non doverlo esercitare, punto! Quindi oggi è ancora così, dopo i 10 anni si può di nuovo fare richiesta di non esercitarlo; dipenderà evidentemente dalle necessità che i diversi enti vorranno esprimere. Se noi giriamo intorno a questo concetto in modo errato, facciamo un pessimo servizio. Mi permetto solo di dire questo.
Presidente - Pongo in votazione la mozione in oggetto:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 3
Contrari: 24
Astenuti: 3 (Giuseppe Cerise, Chatrian, Patrizia Morelli)
Il Consiglio non approva.