Oggetto del Consiglio n. 1859 del 8 giugno 2011 - Verbale

Oggetto n. 1859/XIII

del 08/06/2011

REIEZIONE DI MOZIONE: "REVISIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2010, RECANTE NORME IN MATERIA DI VENDITA DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA".

Il Vicepresidente André LANIÈCE dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri DONZEL, Carmela FONTANA e RIGO e iscritta al punto 27 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Consigliere DONZEL.

Interviene il Consigliere SALZONE.

Replicano l'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco VIÉRIN, ed il Consigliere DONZEL.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, l'Assessore Marco VIÉRIN (voto contrario) ed il Consigliere SALZONE (voto contrario).

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli: tre e voti contrari: ventiquattro (presenti: trenta; votanti: ventisette; astenuti: tre i Consiglieri Giuseppe CERISE, CHATRIAN e Patrizia MORELLI);

NON APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

PRESO ATTO della disponibilità espressa dall’Assessore regionale Marco Viérin per il quale, in risposta ad una interpellanza del Gruppo del Partito democratico, nella seduta antimeridiana del 4 maggio 2011, ?Modalità di applicazione della norma introdotta dalla legge regionale n. 6/2010 sulla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica?, ?è prevista una revisione delle leggi regionali n. 39/95, relativa alla modalità di assegnazione e gestione degli alloggi ERP, e n. 40/1995, relativa ai piani di vendita. Gli uffici dell’Assessorato a tale riguardo hanno già da oltre 4 mesi avviato una serie di incontri con le parti interessate, perché avevamo detto in Consiglio a gennaio che avremmo cercato di mettere insieme le leggi n. 39 e n. 40 per farne un’unica legge e nell’occasione avremmo rivisto tutte quelle cose che potevano creare dei dubbi o essere migliorate?;

RICHIAMATOil dibattito in Consiglio regionale sulla legge regionale n. 6/2010, che all’art. 2 modifica la legge regionale 40/95;

CONSTATATO che la legge regionale 6/2010, a seguito di una interpretazione non esplicitata dal relatore André Lanièce, incide sulla vendita degli alloggi popolari acquistati negli anni antecedenti il 2010, secondo le norme in vigore con la legge 40/1995;

PRESO ATTO che l’Amministrazione regionale, ad alcune richieste di precisazioni in merito da parte del Comune di Aosta, rispondeva con nota protocollata 11 giugno 2010, che:

- l’ente pubblico ha il diritto-dovere di esercitare la prelazione al riacquisto dell’alloggio;

- il diritto di prelazione a favore dell’Ente viene estinto versando un importo pari al dieci per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali solo dopo che sono trascorsi 30 anni dalla data di stipulazione di acquisto;

CONSIDERATO che tale regime, che per semplificare diremmo dei ?trentanni?, viene applicato ?retroattivamente? anche a coloro che hanno acquistato l’alloggio antecedentemente alla legge 6/2010 e dunque antecedentemente alla modifica dell’art. 10, comma 5, della legge 40/1995, che prevedeva un periodo di divieto di alienazione pari a dieci anni;

ATTESO che questa applicazione retroattiva produce condizioni economiche che avrebbero portato ad altre valutazioni le famiglie che hanno acquistato le case in passato e mette in dubbio il valore legale dei contratti;

TENUTO CONTO del dibattito seguito ad un ordine del giorno dei Consiglieri comunali di Aosta del gruppo PD-PS nell’adunanza del Consiglio comunale in data 25 maggio 2011;

CONSIDERATO che gli Enti locali, compreso il Comune di Aosta, hanno l’obbligo di applicare le norme regionali, ma che nell’interpretazione che ne dà l’Assessore al patrimonio del Comune di Aosta, tale legge essendo inapplicabile nella sostanza, poiché creerebbe trattamenti difformi e lungaggini burocratiche eccessivamente onerose per l’Ente pubblico, va superata con ?un provvedimento di rinuncia al riacquisto degli alloggi già venduti? (La Stampa del 26 maggio 2011);

EVIDENZIATA la preoccupazione espressa in assemblee pubbliche da molti abitanti delle case popolari oggi proprietari;

IL CONSIGLIO REGIONALE

si impegna, di concerto con la Giunta regionale:

- a riconsiderare il nuovo regime previsto dalla legge 6/2010 valido per tutti i contratti di vendita stipulati dopo tale data;

- a modificare la legge 6/2010 prevedendo la possibilità di estinzione del diritto di prelazione, intercorsi dieci anni dall’acquisto, sotto pagamento di una somma.

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