Oggetto del Consiglio n. 1829 del 18 maggio 2011 - Resoconto
OGGETTO N. 1829/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011".
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER LE ATTIVITÀ DI SERVIZI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA SERVIZI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative relative all'avvio e all'esercizio di attività produttive di beni e di servizi, ivi compresa la prestazione dei servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito denominata direttiva servizi, attraverso lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:
a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;
b) garantire uniformemente i diritti civili e sociali e omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio regionale;
c) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi in conformità alla direttiva servizi;
d) semplificare gli adempimenti e ridurre i tempi amministrativi e gli oneri a carico delle imprese.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) agenzia per le imprese: il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che svolge le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del d.l. 112/2008;
b) amministrazioni pubbliche: gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le amministrazioni dello Stato;
c) attività produttive: tutte le attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione;
d) impianti produttivi: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;
e) registro delle imprese: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), istituito presso la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito denominata Chambre, e tenuto dall'ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e successivi del codice civile;
f) comunicazione unica, di seguito denominata ComUnica: l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
g) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come sostituito dalla presente legge;
h) sportello unico per le attività produttive e per le prestazioni di servizi, di seguito denominato sportello unico: la struttura organizzativa pubblica che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti riguardanti la sua attività produttiva e che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
CAPO II
SPORTELLO UNICO
Articolo 3
(Funzioni dello sportello unico ed ambito di applicazione)
1. Lo sportello unico costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale in relazione a tutti i procedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche riguardanti le attività produttive, fatte salve le competenze della Chambre, in riferimento alle procedure connesse alla ComUnica, e delle agenzie per le imprese.
2. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative relative ai procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e concernenti:
a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e di servizi, nonché l'esecuzione delle opere di rilevanza urbanistico-edilizia relative agli immobili adibiti ad uso di impresa;
b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi;
c) le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);
d) le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)), in riferimento alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e in conformità alla normativa regionale vigente in materia di edilizia;
e) i procedimenti sanzionatori relativi agli endoprocedimenti finalizzati al rilascio di nulla osta, pareri o atti di consenso di competenza comunale.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), può individuare con propria deliberazione ulteriori procedimenti amministrativi di competenza dello sportello unico.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Articolo 4
(Titolarità delle funzioni e gestione dello sportello unico)
1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 3 sono attribuite ai Comuni, i quali le possono esercitare in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
2. I Comuni, secondo le regole organizzative previste dai singoli ordinamenti o dalle convenzioni sottoscritte in caso di gestione in forma associata, definiscono la struttura organizzativa dello sportello unico e provvedono a nominarne il responsabile.
3. Il responsabile dello sportello unico è responsabile dei procedimenti di cui all'articolo 3 e referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dallo sportello unico, anche se provenienti da altre amministrazioni pubbliche. Resta ferma la responsabilità delle amministrazioni pubbliche per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dallo sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione concede finanziamenti agli enti locali mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
Articolo 5
(Organizzazione dello sportello unico e rapporti fra le amministrazioni pubbliche)
1. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 3, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici e allegati sono predisposti in formato elettronico e presentati, con modalità telematica, allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.
2. Lo sportello unico provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.
3. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento:
a) sono tenute ad individuare il responsabile dei singoli endoprocedimenti, svolgendo l'attività istruttoria di loro competenza;
b) non possono rilasciare direttamente al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati;
c) sono tenute a trasmettere allo sportello unico tutte le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati;
d) adottano, gradualmente e sino alla completa attivazione del sistema informativo dello sportello unico di cui all'articolo 6, nei rapporti con lo sportello unico, modalità telematiche di ricezione e di trasmissione degli atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.
4. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse, in formato elettronico, esclusivamente dallo sportello unico.
5. In ogni caso, è garantito al richiedente l'accesso diretto agli uffici delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento per l'acquisizione di ogni informazione sul procedimento finalizzato all'avvio e all'esercizio dell'attività produttiva.
6. Nelle more della completa attivazione del sistema informativo dello sportello unico di cui all'articolo 6, al fine di garantire l'avvio graduale del medesimo e di favorire la graduale alfabetizzazione informatica dei cittadini, su richiesta dell'interessato, la documentazione di cui al comma 1 e le comunicazioni di cui al comma 4 possono essere presentate o ricevute con modalità cartacee.
Articolo 6
(Sistema informativo dello sportello unico)
1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva servizi e in conformità alle regole tecniche per la comunicazione e il trasferimento dei dati definite dalla normativa statale vigente, la Regione, al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea e di conseguire un'economia di spesa, realizza e gestisce direttamente il sistema informativo dello sportello unico, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
2. Il sistema informativo è costituito da:
a) una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, accessibile da chiunque in via telematica attraverso un portale, finalizzata alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti gli adempimenti necessari per l'attivazione dei procedimenti di autorizzazione di competenza dello sportello unico;
b) un archivio informatico, accessibile da chiunque in via telematica attraverso un portale, contenente gli strumenti normativi, regolamentari e di programmazione, nonché di pianificazione territoriale e urbanistica regionali e comunali;
c) uno o più strumenti applicativi finalizzati a supportare lo svolgimento in via telematica dei procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nel territorio regionale.
Articolo 7
(Altri compiti dello sportello unico)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, lo sportello unico svolge i seguenti compiti:
a) assicura l'accesso gratuito alla banca dati e all'archivio informatico di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
b) gestisce, all'interno del sistema informativo di cui all'articolo 6, l'archivio informatico contenente i dati concernenti le segnalazioni e le istanze presentate e lo stato del loro iter procedurale, garantendo ai soggetti interessati l'accesso in via telematica;
c) fornisce assistenza, per quanto di competenza, alle imprese e ai prestatori di servizi per tutto quanto attiene all'avvio ed all'esercizio delle loro attività nel territorio regionale.
Articolo 8
(Strumenti per l'esercizio coordinato delle funzioni)
1. Al fine di coordinare le funzioni di cui all'articolo 3, è istituito, presso il CPEL, un Comitato di indirizzo e coordinamento, composto da almeno un rappresentante designato da ogni amministrazione pubblica coinvolta nei procedimenti di cui all'articolo 3. Per gli enti locali è designato un unico rappresentante dal CPEL, che assicura le funzioni di segreteria del Comitato.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il Segretario generale della Regione coordina le strutture regionali coinvolte nei procedimenti di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la cooperazione organizzativa e gestionale delle strutture medesime rispetto al sistema dello sportello unico.
3. Al CPEL sono attributi i seguenti compiti di coordinamento operativo delle attività delle strutture di sportello unico:
a) la proposta, la verifica e il controllo dei risultati dell'attività svolta dalle strutture di sportello unico e l'analisi dei relativi costi di funzionamento;
b) la verifica dell'osservanza dei termini e degli adempimenti procedimentali relativi all'esercizio da parte delle strutture di sportello unico delle proprie funzioni;
c) la formazione e l'aggiornamento del personale;
d) l'assistenza alle strutture di sportello unico e la diffusione, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 6, di ogni informazione utile alle loro attività.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il CPEL può avvalersi del personale del consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) o di altri enti pubblici o privati.
CAPO III
PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI
Articolo 9
(Procedimento automatizzato)
1. Nei casi in cui i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3 siano soggetti a SCIA, la segnalazione è presentata allo sportello unico.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla ComUnica, è presentata alla Chambre, presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente, con modalità telematiche, allo sportello unico, il quale rilascia ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli di cui ai commi 4 e 5.
3. La SCIA è corredata di tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 19/2007.
4. Lo sportello unico verifica la completezza formale della SCIA e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia ricevuta e trasmette la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.
5. A seguito del rilascio della ricevuta, le attività e gli interventi oggetto della SCIA possono essere iniziati immediatamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio attività o inizio lavori.
6. Lo sportello unico, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, trasmette al soggetto interessato l'eventuale richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nei trenta giorni successivi alla richiesta, lo sportello unico comunica al soggetto interessato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
7. Nei procedimenti di cui al presente articolo si applica l'articolo 22, commi 2 e 3, della l.r. 19/2007.
8. È fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di un provvedimento espresso da parte dello sportello unico per l'avvio e l'esercizio di attività produttive, ancorché soggette a SCIA. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e la violazione delle discipline di settore comporta l'applicazione delle sanzioni previste in caso di SCIA.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di interventi edilizi, correlati ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, soggetti al titolo abilitativo di cui all'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
Articolo 10
(Procedimento ordinario)
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 9, la domanda di avvio del procedimento, unitamente alla documentazione necessaria ai fini istruttori, è presentata allo sportello unico che trasmette alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento la documentazione necessaria per il rilascio dei pareri di loro competenza, da comunicarsi entro il termine previsto dalle normative di settore. Acquisiti i predetti pareri, lo sportello unico adotta, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento conclusivo.
2. Decorso il termine previsto per le amministrazioni pubbliche per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, lo sportello unico conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo l'ipotesi di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, lo sportello unico, qualora, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, provvede a richiedere al soggetto interessato l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nei trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e l'autorizzazione si intende negata.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa, lo sportello unico adotta il provvedimento conclusivo.
5. Qualora sia necessario acquisire atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di diverse amministrazioni, il responsabile dello sportello unico può indire una conferenza di servizi, secondo quanto previsto dal capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile dello sportello unico anche su istanza del soggetto interessato. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire gli atti di cui al primo periodo abbiano una durata superiore a novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline di settore.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
Articolo 11
(Agenzia per le imprese)
1. Nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il soggetto interessato può avvalersi dell'agenzia per le imprese. In tali casi, si applicano gli articoli 6 e 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 12
(Chiarimenti tecnici)
1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto produttivo, il responsabile dello sportello unico, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni pubbliche interessate o di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca, anche in via telematica dandone pubblico avviso nel sistema informativo di cui all'articolo 6, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 19/2007.
2. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività eventualmente avviata ai sensi del presente titolo.
Articolo 13
(Chiusura dei lavori)
1. Nel caso di esecuzione di lavori, il soggetto interessato comunica allo sportello unico l'inizio e l'ultimazione dei medesimi trasmettendo, tra l'altro, le dichiarazioni e i certificati richiesti dalla normativa vigente attestanti, in particolare, la conformità dell'opera al progetto presentato.
2. La trasmissione allo sportello unico della documentazione di cui al comma 1 consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Lo sportello unico provvede alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni pubbliche e alle strutture competenti per le opportune verifiche da effettuarsi entro i successivi novanta giorni.
4. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalla normativa vigente, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, lo sportello unico, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche e alle strutture competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa dandone contestuale comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere realizzato a cura e spese della stessa impresa.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 9 aprile 2003, n. 11;
b) l'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9;
c) l'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29;
d) l'articolo 30, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2009.
Articolo 15
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui alla l.r. 11/2003 si applicano ai procedimenti già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I procedimenti di cui all'articolo 3 già avviati da altre amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'amministrazione pubblica originariamente procedente.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano a far data dal 30 settembre 2011. Fino alla scadenza del predetto termine, per i procedimenti di cui all'articolo 10 continua ad applicarsi la l.r. 11/2003.
4. Per l'anno 2011 la Regione, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, concorre al finanziamento del presente titolo.
Articolo 16
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in annui euro 1.103.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013:
a) per l'anno 2011 nelle unità previsionali di base 1.4.2.10 (Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali), 1.11.1.10. (Interventi a sostegno dello sviluppo economico) e 1.13.5.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - Parte investimento);
b) a decorrere dall'anno 2012 nell'unità previsionale di base 1.4.2.10 (Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali) e 1.4.2.20 (Trasferimenti per spese d'investimento con vincolo di destinazione agli enti locali).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 2011 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:
1) per euro 753.000 nell'UPB 1.4.2.10;
2) per euro 350.000 nell'UPB 1.11.1.10;
b) per gli anni 2012 e 2013 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati a decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 19 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)
Articolo 17
(Modificazioni all'articolo 3)
1. Il secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono sostituiti dai seguenti: "I termini, individuati sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilità tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessità del procedimento, non possono comunque superare i centottanta giorni. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale della Regione.".
2. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di provvedimenti amministrativi a contenuto sfavorevole, alla comunicazione si provvede mediante consegna diretta all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007, come modificato dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"5bis. La mancata adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.".
Articolo 18
(Modificazione all'articolo 4)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, le parole: "o a mezzo fax" sono sostituite dalle seguenti: ", a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata".
Articolo 19
(Modificazioni all'articolo 5)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007 è sostituita dalla seguente:
"a) in pendenza dell'acquisizione delle valutazioni tecniche di cui all'articolo 20, comma 3;".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "per una sola volta," sono inserite le seguenti: "e per un periodo non superiore a trenta giorni,".
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "per una sola volta," sono inserite le seguenti: "e per un periodo non superiore a trenta giorni,".
4. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, le parole: "pareri facoltativi di cui all'articolo 20, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "pareri di cui all'articolo 20, commi 1 e 2".
Articolo 20
(Modificazioni all'articolo 7)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/2007, le parole: "ai sensi degli articoli 8 e 63, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 6 e 14 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "Bollettino ufficiale" sono inserite le seguenti: "e nel sito istituzionale".
Articolo 21
(Modificazione all'articolo 9)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", redigendo, all'esito dell'ascolto, apposito verbale da conservare agli atti del procedimento".
Articolo 22
(Modificazione all'articolo 13)
1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, le parole: "sul sito Internet della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "nel proprio sito istituzionale".
Articolo 23
(Modificazione all'articolo 16)
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2007, le parole: ", o con altre modalità la cui attuazione sia attestata per iscritto dal responsabile del procedimento," sono sostituite dalle seguenti: "o con modalità telematiche".
Articolo 24
(Modificazioni all'articolo 20)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:
"2bis. Salvo il caso di omessa richiesta dei pareri di cui ai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui ai medesimi commi.".
2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2007 è soppresso.
Articolo 25
(Sostituzione della rubrica della sezione I del capo VI)
1. La rubrica della sezione I del capo VI della l.r. 19/2007 è sostituita dalla seguente: "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E SILENZIO ASSENSO".
Articolo 26
(Sostituzione dell'articolo 22)
1. L'articolo 22 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nulla osta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e per il quale non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dell'interessato all'amministrazione competente, con la sola esclusione di quelli rilasciati, ai sensi della normativa vigente, in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità. La SCIA è corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero delle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge comunitaria regionale 2011 relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. Nei casi di cui al comma 1 spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 2, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
4. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.".
Articolo 27
(Modificazioni all'articolo 23bis)
1. Al comma 1 dell'articolo 23bis della l.r. 19/2007, le parole: "Con la dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "Con la SCIA".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 23bis della l.r. 19/2007, è aggiunto il seguente:
"2bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche nel caso in cui sia stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23.".
Articolo 28
(Modificazioni all'articolo 24)
1. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 19/2007, le parole: "L'Amministrazione indice, di regola," sono sostituite dalle seguenti: "L'Amministrazione può indire".
2. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 19/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nei casi in cui è consentito all'Amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle strutture o amministrazioni competenti".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 19/2007, è aggiunto il seguente:
"5bis. La conferenza di servizi può svolgersi anche tramite sistemi di videoconferenza.".
Articolo 29
(Modificazioni all'articolo 25)
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "in forma scritta" sono aggiunte le seguenti: "o per via telematica".
2. Al comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso inutilmente tale termine, si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 1.".
Articolo 30
(Modificazione all'articolo 26)
1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 19/2007, le parole: "Si considera acquisito" sono sostituite dalle seguenti: "Con esclusione dei provvedimenti in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), si considera acquisito".
Articolo 31
(Modificazione all'articolo 41)
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 19/2007 è soppressa.
Articolo 32
(Disposizione di coordinamento)
1. Fatta salva la normativa regionale vigente in materia di edilizia, dalla data di entrata in vigore della presente legge le espressioni: "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" e la disciplina di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, come modificato dall'articolo 26 della presente legge, sostituisce, dalla medesima data, quella relativa alla dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa regionale.
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2008, N. 1 (NUOVA DISCIPLINA DELLE QUOTE LATTE)
Articolo 33
(Modificazioni all'articolo 22)
1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte), è sostituito dal seguente:
"1. Il produttore che nel corso dell'ultima campagna lattiera non abbia utilizzato per almeno l'85 per cento il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, decade dalla titolarità della quota non utilizzata.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 1/2008, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. La decadenza di cui al comma 1 non si determina nei casi di forza maggiore di cui al comma 7 o in altri casi debitamente giustificati, riconosciuti con atti delle autorità amministrative competenti, che compromettano temporaneamente la capacità produttiva dei produttori.".
Presidente - La parola al relatore, Consigliere Caveri.
Caveri (UV) - Torniamo in maniera assai prosaica alle problematiche concrete, vale a dire alla capacità che la nostra Regione può avere di recepire quella che è definita la "fase discendente" del diritto comunitario, ovvero guardare l'insieme delle normative che si sviluppano in Europa e vedere cosa nella cosiddetta "legge comunitaria" debba essere concretizzato nel nostro ordinamento interno. Parlo a nome anche del Consigliere Prola, che in III Commissione si è occupato della questione delle quote latte e che, molto più diligentemente di me, ha consegnato una relazione scritta dove vengono riassunte le ragioni per le quali una parte della normativa è dedicata ad un rinnovamento in positivo della normativa vigente in materia di quote latte. Se leggete la pagina scritta dal Consigliere Prola, vedete le ragioni che ci portano a questa modificazione. Prima di entrare brevemente nel merito della proposta avanzata dal Governo regionale, vorrei dire quanto già detto in commissione. Credo che dobbiamo ringraziare il Governo regionale del lavoro svolto, della presentazione di questa normativa, al di là delle posizioni che ciascuno legittimamente avrà.
Resta un problema di fondo, che credo sia un problema culturale che non riguarda solo noi eletti, ma l'insieme della dirigenza e della burocrazia regionale. Questo è uno strumento relativamente giovane, perché la legge comunitaria nasce con una legge regionale del 2006, possiamo immaginare di essere ancora in una fase di assestamento, quindi è vero che ci sono alcuni settori dell'Amministrazione che forse non sono ancora abbastanza reattivi nel valutare l'insieme delle direttive comunitarie che potremmo recepire in proprio. Questo è un problema che pongo all'attenzione del Consiglio: il Consigliere Zucchi - avendo partecipato come Presidente della I Commissione alla riunione a Roma, organizzata dai Presidenti dei Consigli - sa che si è parlato di entrambe le cose; del processo ascendente abbiamo già detto con il maggior coinvolgimento dei Consigli regionali, ma anche nella fase discendente credo ci debba essere un ruolo di confronto da parte nostra con il Governo regionale, perché effettivamente la legislazione non è solo nelle mani dell'Esecutivo, bensì anche nelle mani nostre come piccolo Legislativo.
Probabilmente, in vista della comunitaria, sarà bene il prossimo anno avere un momento di confronto che ci consenta di vedere se, al di là delle norme che anche quest'anno vengono inserite nella comunitaria, ci possono essere degli elementi che possono essere, in parte, tratti dalla legge comunitaria dello Stato e, in parte, dall'insieme di normazione che l'Unione europea fa. In questo caso, riferendomi al testo e dato per scontata la parte concernente le quote latte che è stata riferita nel testo scritto dal collega Prola, vorrei dire che i termini fondamentali di queste disposizioni riguardano lo sportello unico, rifacendosi alle modifiche sulla direttiva dei servizi, nota come "direttiva Bolkenstein", concernente principi di semplificazione e di maggiore liberalizzazione, che riguarda il funzionamento dello sportello unico, creatura nata alla fine degli anni '90 e che ha sofferto di incomprensioni. Ricordo le grandi discussioni fatte con l'allora Presidente del CELVA Empereur, perché c'erano Comuni molto disponibili, altri meno disponibili, fra i quali, all'epoca, il Comune di Aosta; ci sono strutture regionali che si sono immediatamente adeguate ai meccanismi, mentre altre sono meno reattive, tant'è che nel pomeriggio il Consigliere Maquignaz mi chiedeva se questo sportello unico funziona, perché ci sono delle persone che si lamentano ancora.
Io credo che siamo ancora in una fase di miglioramento ed una serie di norme qui fissate renderanno più celere l'operazione, in quella logica di lotta all'eccessiva burocrazia che mi sembra essere un tema del programma regionale condiviso da tutte le forze politiche. Aggiungo, al riguardo, che c'è stato un confronto in commissione estremamente interessante con i Comuni i quali, pur dando un parere favorevole al disegno di legge, hanno in 13 pagine riassunto una serie molto dettagliata di osservazioni che, con l'ausilio del Presidente della Regione e nella discussione con le opposizioni, abbiamo discusso punto per punto per vedere cosa era accoglibile. Credo che sarà il Presidente a dire cosa si potrà accettare degli emendamenti; va detto che la maggior parte degli emendamenti presentati da ALPE sono quegli stessi emendamenti che abbiamo discusso in commissione.
C'è poi una parte altrettanto importante che riguarda il procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; anche in questo caso, da una parte, ci si rifà ai principi della trasparenza e ad altri principi di fonte europea, ma nella realtà ci rifacciamo anche ad alcune modifiche della legislazione nazionale che tendono a rendere il tutto più trasparente. Su questo non vi tedio, perché c'è stata una discussione in commissione estremamente approfondita che ha portato alle modifiche del testo e che sono alla vostra attenzione.
Credo che con la raccomandazione di riflettere sempre meglio su questo strumento importante che è la legge comunitaria, non possiamo che dare atto che una serie di modifiche sono migliorative, pur con le problematicità che verranno evocate dalle opposizioni, ma in linea di principio ci troviamo di fronte a dei miglioramenti che dovrebbero consentire, in fondo, di migliorare il rapporto fra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo che la legge ha avuto parere favorevole a maggioranza con emendamenti della III Commissione, parere favorevole della II Commissione all'unanimità sul nuovo testo che recepisce anche gli emendamenti approvati dalla III Commissione e parere favorevole del CELVA con osservazioni e proposte modificative. Analizzeremo il nuovo testo della II Commissione che contiene gli emendamenti approvati dalla III Commissione con un nuovo titolo. Inoltre sono stati presentati dai gruppi ALPE e PD 10 emendamenti.
La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente. Ringrazio anticipatamente i colleghi e il Presidente della Regione per sorbirsi ancora un altro mio intervento, ma sarà sicuramente più breve del precedente.
Qualche parola va però spesa e non riesco forse ad avere la stessa leggerezza di tocco del relatore Caveri, che ha parlato di strutture non ancora totalmente ricettive... Io sarei un poco più brutale: qui siamo una Regione dove la cultura tecnica di quello che deve succedere nel processo legislativo con le direttive europee, che vanno fatte proprie dalla Regione come soggetto legislatore, non mi pare ancora essere molto penetrata. Qui dobbiamo fare un mea culpa sicuramente noi, per la nostra parte politica, con una commissione che non ha ancora saputo esprimere una capacità di intervento sulle problematiche di provenienza europea, e quando dico "problematiche" intendo sui grandi assi della legislazione, ma anche sicuramente delle strutture che aspettano. L'esempio che abbiamo avuto in negativo sulla proposta di legge del gruppo ALPE in materia di OGM è stato clamoroso, cioè dice: aspettiamo che lo decida l'Europa, poi noi ci adegueremo. No, quando ci sono degli orientamenti consolidati, margini ce ne sono e si può prendere posizione!
Qui siamo peraltro in uno snodo particolare della nostra funzione legislativa: ogni anno ci troviamo ed abbiamo un compito e il compitino ce lo ha tracciato la Giunta regionale precedente, facendo approvare dal Consiglio le regole per la legge comunitaria che dovrebbero essere abbastanza semplici: entro il 31 marzo di ogni anno, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario...e noi non ne abbiamo avuto visione di questa verifica di conformità. Qualcuno l'avrà fatta sicuramente, ci avranno meditato a lungo, eccetera, il distillato che ci è arrivato è condensato in dieci righe: "In relazione alla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale e dell'ordinamento comunitario, condotta dalle strutture regionali - ne prendiamo conoscenza in questi termini -, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il presente disegno di legge comunitario reca disposizioni concernenti l'attuazione della direttiva 2006/123/CE cosiddetta direttiva servizi". Tutti hanno pensato - sintetizzo -, tutti hanno attentamente valutato questa questione; alla fine è risultata solo la necessità di dare attuazione alla direttiva servizi (direttiva Bolkenstein). Lo dico ironicamente, ma il dato è strutturale, cioè abbiamo la capacità come Regione di fare questa verifica in modo attento, non per andare a fare le pulci, ma per dotarci di strumenti.
Oggi abbiamo parlato di questioni in materia di commercio dicendo che il sacro verbo dell'Unione europea sarebbe quello dell'assoluta libertà; a nostro modo di vedere non è così, ci sono degli spazi enormi di intervento per l'attività del legislatore regionale e qui, obiettivamente, non ci siamo! Credo che questo sia un problema dell'Esecutivo, da un lato, ma molto del Consiglio regionale che non si è dotato per avere questi strumenti. Non è il caso di annoiare nessuno su questo argomento, ma sappiamo tutti bene che siamo in palese ritardo, non abbiamo strumenti adeguati per accendere il radar per sapere dove dobbiamo passare nella nostra legislazione di attuazione, fino a quando non ce lo dice il Governo regionale che fa una sua proposta, naturalmente sulla base delle priorità che individua, ma sapere che una sola direttiva merita attuazione nell'ordinamento regionale con questa legge è abbastanza singolare! Ed è anche modesto come obiettivo, sebbene di peso, perché dello sportello unico non nascondiamo l'importanza, le potenzialità, le difficoltà, le lentezze; credo che si siano limati i denti su questa problematica fior di amministratori perché è un testo molto difficile.
Detto questo, l'attuazione della direttiva in sé ha maglie non larghe, ma larghissime, perché se andiamo a riprendere in particolare l'articolo 6 sullo sportello unico, sono una decina di righe che dicono in sostanza una cosa sola: che tutte le procedure autorizzative devono passare attraverso un unico snodo; ma - dice la Bolkenstein - non solo per le imprese, anche per le professioni, e qui c'è un buco, che è difficile da colmare, perché sul terreno delle professioni ci muoviamo in una zona grigia fra lo Stato e la Regione, quindi non è un'imputazione da fare al Governo regionale, è una zona grigia per il nostro mondo professionale, nostro e per chi vuole venire ad esercitare delle professioni, un ingegnere spagnolo piuttosto che un commercialista austriaco, che voglia venir qua o, viceversa, non trovano ancora gli strumenti adeguati.
Noi ci limitiamo allo sguardo alle attività produttive, al mondo delle telecomunicazioni, perché questa normativa investe una serie molto articolata di settori e abbiamo lamentato, facendone una precisa richiesta alla quale è stato dato un niet categorico, che si parlasse anche con chi è destinatario di questa. E sono migliaia di imprese valdostane, che sappiamo in parte essere ancora inadeguate di fronte a questo cambiamento: mi riferisco, in particolare, alle problematiche procedurali della posta certificata, ma anche all'opportunità che in una logica di legislazione un minimo partecipata si possa discutere con loro anche dei termini che vengono assegnati, delle modalità di svolgimento di determinate procedure e dell'erogazione delle sanzioni. Questo pour le dire en français, ça les concerne, li riguarda...perché non si voglia parlare con loro quando si fanno le leggi che riguardano le categorie, qualcuno me lo dovrà prima o poi spiegare! Qualcuno ci ha provato a spiegarmelo, ma io non sono riuscito a capirlo, soprattutto non capisco l'idea che le categorie tanto non hanno niente da dire, quindi non è neanche il caso di sentirle! In commissione abbiamo preso atto di questa situazione e non abbiamo espresso in quel momento...ma a sottolineare proprio un nostro profondo disagio, un'opinione sulla proposta dell'Esecutivo la esprimeremo in questa sede, però questa nostra posizione sconta anche il vuoto di interlocuzione che c'è stato.
Quando si parla di questioni come il rapporto fra la SCIA e la DIA, come l'interferenza fra le pratiche edilizie e le procedure autorizzative in sede commerciale, riteniamo che l'ordine dei commercialisti o il collegio dei geometri abbia qualcosa da insegnare. Qualche mese fa, parlando della legge in materia di consulenza, abbiamo avuto molti spunti - e qualitativamente importanti - per migliorare la nostra legislazione; sarebbe stato, anche qui, il caso di aprire un'interlocuzione. Questo fa parte, a nostro modo di vedere, Presidente Rollandin, della necessità di valutare anche l'impatto delle leggi, questa è stata mandata avanti in tempi molto rapidi. Non stiamo a polemizzare su qualche giorno di ritardo nello scaricamento, non è questo il tema, ma lei ha impresso una velocità di esecuzione rispetto a questa legge che le ha fatto scontare dei forti attriti. L'attrito che c'è stato, inutile negarselo, con gli enti locali è stato un attrito assurdo e non capiamo come si possa, in materia di sportello unico, che poi è a sportello unico con gli enti locali, arrivare alla proposta di legge e trovarsi sul tavolo 13 pagine di emendamenti da parte degli enti locali!
Ma con chi parlate prima di portare la legge? Una spiegazione di tipo politico ci sarà, o di tipo amministrativo...non capiamo come possa il Presidente della Regione presentare un disegno di legge in questa materia, sulla quale se ce n'è una che deve essere altamente concertata è questa, e si arrivi ad avere - poi con parere favorevole o negativo poco importa - una serie di modificazioni, alcune marginali anche discutibili, altre di sostanza, alcune qualitativamente pesanti, ma...non capisco come non si possa predigerire questa materia! Cosa succede in questo momento nel rapporto fra il Governo regionale e gli enti locali, cosa manca perché funzioni un miglior affiatamento che sul piano amministrativo, non stiamo parlando della politica sulla quale ci sarà sicuramente la massima consonanza - anche se non sempre va a buon fine sul piano elettorale! -, cosa ha impedito di arrivare qui, con questa legge, dopo anni che si lavora insieme agli enti locali, sullo sportello unico con un testo concordato? Non dico blindato, altrimenti ci saremmo lamentati, ma un testo concordato su aspetti essenziali, su quanto lo si finanzia, su alcuni passaggi mi pare abbastanza delicati di tipo procedurale, sulle questioni anche che attengono profili di costituzionalità abbastanza delicati, già evocati in commissione come ricorderà il collega relatore...perché si arriva a dover aprire con difficoltà questo capitolo, in commissione, non lo capiamo!
Non siamo i paladini del CPEL, che ha ben altri protettori che le nostre modeste forze; li abbiamo valutati, alcuni non erano ovviamente condivisi da noi, non sono stati assunti in blocco, ne abbiamo recepiti un certo numero e li abbiamo integrati con alcune piccole nostre aggiunte. Il nostro apporto è modestissimo, ne siamo consapevoli, non abbiamo strumenti tecnici come Consiglieri per poter stravolgere, non c'è neanche materia di stravolgimento, però è un apporto che riteniamo qualitativamente utile al miglioramento di questa legge, ma è una legge che arriva a questo Consiglio avendo perso l'occasione di essere veramente legge comunitaria. È una legge di attuazione di un pezzo dell'ordinamento, ma ci sono tantissimi altri pezzi che vengono lasciati per strada e questo è il nostro motivo di principale rammarico in questo momento, accanto a quello con la fretta con la quale è stata condotta tutta questa operazione.
Ci auguriamo nel nostro piccolo di dare un piccolo contributo al miglioramento qualitativo della legislazione. Grazie.
Presidente - Se non ci sono altri interventi in discussione generale, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente. Ringrazio i relatori Prola e soprattutto Caveri, che hanno voluto riprendere le motivazioni principali di una scelta di fondo che è stata fatta pochi anni fa: quella di presentare una sessione comunitaria.
Credo che al di là dell'interesse che può suscitare, il fatto di avere una sessione comunitaria è un aspetto importante; abbiamo ascoltato delle riflessioni che personalmente mi sono appuntato, il dibattito si è chiuso con gli interventi, quindi non c'è stata una sintesi di quello che è emerso. Ma sono emersi dei punti da ritenere sullo sviluppo del futuro dell'Europa, perché non dimentichiamo che facciamo una riflessione come Regione; purtroppo a livello di Stati si registra una non discussione da anni, una non politica grave. Tutti abbiamo sottolineato la carenza di interventi per quanto riguarda il discorso più recente, il discorso dello sbarco degli immigrati in Italia, pochi in Francia, che è stato un esempio di non intervento dell'Europa, e così su altre politiche. L'Europa è intervenuta quando è stata obbligata per salvare alcuni Stati - Grecia & company - dai disastri finanziari causati a partire dalle banche, con interventi che hanno coinvolto tutti e di cui anche noi paghiamo il nostro obolo; su alcune politiche comunitarie si è tentato di fare qualcosa nell'ambito dell'ambiente, al di là del 20-20-20, ma in genere le grandi assise legate all'ambiente hanno dato dei risultati molto marginali, impegni molto futuribili, nulla di cogente, per cui ognuno fa poi quello che vuole.
La discussione invece - per tornare al nostro - che abbiamo fatto e di cui adesso questa è una coda marginale sotto il profilo dell'impatto...perché è vero quello che è stato detto, si è posto un termine per la presentazione di questo documento. Sicuramente faremo il possibile per anticipare questo percorso, perché è corretto dire che il tempo per questa discussione è stato ridotto, e lo riconosco: questo ha anche limitato la possibilità di avere delle interlocuzioni con altri che avrebbero potuto dare qualche apporto in più. Però potrebbe essere, a questo punto, sottolineato un aspetto importante: quello di attivare dei meccanismi che già preparino questo passaggio - parlo della legge comunitaria più che del rapporto, anche se sul rapporto si potrebbero evidenziare meglio alcuni fattori -, ma la legge comunitaria, di fatto, cosa diventa? Annualmente c'è un esame che viene fatto dalle strutture, per vedere come e in che termini possiamo porci in maniera propositiva per avere delle disposizioni che, da una parte, raccolgano gli stimoli che vengono dall'ambito europeo; dall'altra, come ci possiamo inserire in una proposta che sia di una certa autonomia, non certo nella fase ascendente vera del dibattito e della legislazione, perché lì vorrebbe dire incidere direttamente sulla decisione che viene presa da altre parti. In questo caso è un adattamento a delle norme, si parla della direttiva Bolkenstein che - come è stato ricordato - quando è stata proposta hanno fatto fuoco e fiamme dicendo che non si sarebbe mai potuti intervenire in questo settore, che era inimmaginabile, che c'era tutta una serie di aggiustamenti che poi sono stati fatti.
Oggi parliamo quindi in particolare di due aspetti: al di là delle quote latte, l'aspetto più importante è quello dello sportello unico. Qui vorrei sfatare un discorso che è stato fatto: quando parliamo di sportello unico, i Comuni hanno chiesto addirittura di cambiare nome, di definirlo "sportello unico degli enti locali". Attenzione, lo sportello unico è sicuramente legato all'attività degli enti locali che fanno da primo front office e che mandano allo sportello unico oggi le esigenze della parte commerciale delle aziende, ma domani lo stesso sportello unico può lavorare, oltre che in questo settore, anche in altri: il sanitario, il sociale...sempre legati allo sportello unico! Lo sportello unico è uno strumento di raccolta di istanze fatte dal cittadino direttamente al Comune o inviate dal Comune, che poi possono avere delle risposte a raggiera, a seconda delle competenze dei vari dipartimenti degli assessorati, essere raccolte e farne un'operazione finale per dire: bene, la mia pratica è finita con esito positivo o negativo...e quindi dare le soluzioni. Questo ha portato ad una prima confusione, cioè il discorso degli enti locali: gli enti locali sono solo uno degli attori, che poi sono tutti quelli che fanno riferimento allo strumento sportello unico.
Per quanto riguarda il ritardo con cui alle volte viene portata questa norma, ricordo che abbiamo aspettato un po' per capire se potevamo dire qualcosa di più sul problema della SCIA, su quello che è il decreto che è comparso pochi giorni fa (a parte che è ancora un decreto tutto da modificare e, quando arriverà in fondo, probabilmente avrà ancora delle modifiche importanti). Evidentemente i tempi che vogliamo non sempre corrispondono con quanto succede nella legislazione nazionale ed europea, per cui l'osservazione che viene fatta è che qualche discrasia temporale c'è e si sente. Quindi non so, con il tempo magari, parlandone, migliorare il modo di ancorare queste fasi, fino a che periodo, in modo che non si abbiano delle difficoltà a capire qual è la logica dell'intervento che proponiamo, perché oggi l'intervento dello sportello unico e dell'accesso ai servizi è un aspetto importante, però è il risultato di un'azione svolta nei confronti della legislazione che possiamo portare avanti. Sotto questo profilo non ci sono problemi con gli enti locali, che qui si sono voluti enfatizzare; sicuramente gli enti locali hanno fatto alcune osservazioni che avevano un significato di interpretazione, a cui è stato detto di no, e ad altre si è data una spiegazione corretta del perché non sono ipotizzabili delle modifiche che volevano apportare, pur accogliendo favorevolmente le istanze che abbiamo presentato. Ecco perché credo che quando parliamo di possibilità di ascoltare anche i professionisti, i responsabili che seguono le varie procedure, qualcuno ha detto della DIA e della SCIA...qui abbiamo voluto sottolineare le competenze regionali in ambito di organizzazione di questi servizi; quindi credo che, nella sostanza, sono il primo a dire che si potrà e si dovrà organizzare meglio ed attivare dei meccanismi preventivi che diano uno strumento conoscitivo più ampio e la possibilità di fare un raccordo più funzionale all'obiettivo, che è quello di rendere meno burocratica l'organizzazione dell'Amministrazione regionale nei confronti di un passaggio delicato come lo sportello unico.
Ricordava Caveri della domanda che i colleghi si fanno: ma questo sportello unico funziona o no? È una domanda che abbiamo girato anche agli esperti con delle risposte che sono problematiche, nel senso che per funzionare bene lo sportello, ci deve essere una stretta concomitanza di azioni e di operazioni fatte con lo stesso linguaggio, in modo che chi si parla si capisca. Oggi c'è il discorso fatto da uno strumento informatico ed informatizzato che non sempre è lo strumento generalizzato e generalizzabile per tutte le operazioni. C'è chi si presenta con la domanda cartacea che impatta con il sistema previsto per la trasmissione online o qualcuno trasferisce i dati nel sistema informatizzato e da lì parte il processo, oppure si ferma...questo è uno dei punti in discussione.
Come sapete c'è un gruppo di lavoro trasversale che prevede la presenza degli enti locali, che sta discutendo sul sistema; oggi manca una piattaforma per fare questo, manca un modello organizzativo e si sta studiando. Probabilmente partirà una gara d'appalto per avere il software per interfacciare i Comuni, quindi front office, aziende e sportello unico, perché ancora non c'è e non è un problema da poco, quindi capisco le domande che si fanno: ma funziona? Diciamo che comincia a funzionare, nel senso che cominciano ad esserci persone che capiscono qual è il problema, cercano di aiutare l'impresa nel formalizzare in modo corretto la domanda, che è poi alla base della risposta corretta: se la mia domanda è sbagliata non arriverà mai la risposta e passano i tempi. Quindi è un lavoro pesante e difficile che non sarà di domani, tanto che in alcuni richiami degli emendamenti che sono stati portati avanti si dice di prendere tempo, diamoci una moratoria di almeno due anni per continuare con il discorso cartaceo...è il sintomo più chiaro che oggi non ci sono le condizioni per fare tutto come vorremmo. Lo dico pacatamente, ma in modo chiaro, perché questa è la realtà, quindi non immaginiamo che con questa legge domani avremo lo sportello unico funzionante...non è così! Ci sono ancora delle incombenze difficili, si sta discutendo su quanti sportelli unici fare, si sta discutendo su dove farli, con quale personale e la formazione del personale, quindi siamo ancora in una fase di creazione del modello; il che fa capire a tutti che, pur avendo già speso una somma non indifferente degli enti locali e della Regione per questo sistema, oggi si è nella fase iniziale. Non dobbiamo spaventarci del non funzionamento, di come lo vorremmo, ma comincia ad entrare nella logica il fatto di poter utilizzare questo sistema. Chiedo scusa per queste digressioni, ma erano utili per capire cosa stiamo facendo, altrimenti rischiamo di non capirci.
Per quanto riguarda gli emendamenti - adesso li discuteremo -, per la gran parte saranno risposte che confermano quanto detto in commissione, e su alcuni c'è la possibilità di vedere se possiamo inserirli con questa logica di gradualità dell'utilizzo dello sportello.
Ringrazio tutti gli intervenuti e tutte le strutture che hanno lavorato per la predisposizione di questo progetto di legge, anche se hanno lavorato con tempi molto ristretti, è difficile coordinarsi con tutti i dipartimenti per poi immettere in un solo sistema la derivata di tante forme di collaborazione. Grazie.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato nel testo approvato dalla II Commissione, comprensivo degli emendamenti approvati dalla III Commissione con nuovo titolo.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 7 (Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 2.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Una sottolineatura di taglio politico da parte del nostro gruppo. Questo è un articolo definitorio, apparentemente del tutto innocuo, ma le definizioni riguardano, fra gli altri, un soggetto nuovo nel discorso del rapporto con lo sportello unico e con l'agenzia per le imprese. Credo sia corretto dal punto di vista legislativo richiamarlo, perché è un soggetto che è stato posto in essere da parte dello Stato, o quanto meno previsto, anche se non sono state ancora attivate queste agenzie, ma qui c'è una logica politica che sta sotto questa agenzia per le imprese che è la logica di strizzare l'occhio alle associazioni di categoria, in particolare alla Confindustria, e di aprire alla possibilità di avere un soggetto a cui viene dato in appalto un pezzo dell'attività amministrativa. Siamo ancora in una fase non del tutto definita e obiettivamente non crediamo che ci sia uno spazio, al momento, per questo tipo di strutture all'interno del nostro procedimento amministrativo; anzi, siamo preoccupati che possano mettersi in aggiunta e complicare il quadro dell'attività amministrativa, e in ogni caso sottrarre attenzione ed impegno sul versante che deve essere dell'azione pubblica nello svolgere questo lavoro di collegamento e di raccordo. Cioè noi abbiamo la preoccupazione che si aggiunga ancora un anello nel rapporto che si stabilisce fra l'impresa, l'agenzia per le imprese, le camere di commercio, lo sportello unico, le amministrazioni finali destinatarie e poi a risalire per i rami. Crediamo che qui manchi una logica di semplificazione e che, nonostante questo Governo si sia dato dei ministeri di semplificazione, ci sia una logica di appesantimento ancora nel rapporto fra imprese e amministrazione, che dovrebbe essere invece evitato.
Siamo quindi perplessi e aggiungiamo anche una perplessità riferita ad un accenno - non so se il Presidente vorrà esplicitarlo il punto di vista - fatto in commissione circa la possibilità che ci siano compartecipazioni della Regione con le aziende nella gestione o la nascita di questa azienda per le imprese - mi pare di avere capito così dal suo intervento, forse avrà la gentilezza di essere più preciso sul punto -, cioè che nasca un ulteriore momento di coinvolgimento pubblico-privato nella gestione di questo pezzo di amministrazione. Tutto questo non ci è ancora chiaro e abbiamo delle perplessità dovute, da un lato, ad uno stato ancora confuso ed approssimativo del disegno legislativo nazionale e, dall'altro, di una certa approssimazione nella posizione della Regione su questo tema.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Solo per dire al Consigliere Louvin che abbiamo fatto questo riferimento esplicito, perché le leggi richiamate lo prevedono. A livello locale non abbiamo assolutamente parlato, e se ho dato questa impressione chiedo scusa, ma non è in questi termini che stiamo andando, quindi il discorso della possibilità di avere un'agenzia per le imprese... Ad oggi, ci sono due esempi nel nord di organizzazione che, più che altro, hanno finalità diverse da quelle di inserirsi, lo abbiamo messo come possibilità, se c'è non possiamo escluderla come soggetto che può accedere; in questo senso è titolato ad accedere, ma non è che noi siamo a dire: favoriamo questo tipo di... Se viene non possiamo dire di no, proprio per le leggi n. 112 e n. 133 che sono richiamate e che lo prevedono, ma gli esempi sono solo quelli che ho ricordato e non hanno dato dei risultati apprezzabili.
Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato.
All'articolo 5 ci sono due emendamenti dei gruppi ALPE e PD.
La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Il primo di questi due emendamenti è legato ad una questione di precisazione terminologica: la proposta è di sostituire la parola "rilasciare" con la parola "trasmettere", il che potrebbe sembrare una cosa un po' superflua, ma il fatto che si possa rilasciare direttamente o trasmettere direttamente cambia nella sostanza. Non so se questo verrà accolto, ma ci pareva di buon senso la sollecitazione che era venuta in questa direzione.
Il secondo emendamento nasce da una questione fondamentale. Siamo in materia di alfabetizzazione informatica, questa legge porta verso la trasmissione in via telematica futura di tutte le domande che vengono inoltrate allo sportello unico e, come spesso avviene, anche lo Stato si fa prendere dall'entusiasmo e dice: adesso tutti trasmettono in via telematica, poi si accorge di essere clamorosamente in ritardo e, adottando quella forma di legislazione che sta sopra la Costituzione, che è la circolare... Poi, con una circolare del 25 marzo 2011, ho scoperto che ha riaperto i termini per l'uso della comunicazione cartacea: "Occorre chiarire che, anche dopo il 29 marzo - che era la scadenza ultima - nei Comuni che non sono ancora in grado di operare con modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione... nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee"...il che conferma che la legge non serve a niente, servono solo le circolari ministeriali!
Siccome spero che almeno su questo ci troviamo, che un minimo di rigore formale ci vada, pensiamo che sia meglio accantonare la formula che il Governo regionale propone "nelle more", eccetera, si può continuare a...fissando un termine ragionevolmente avanzato, tanto che lo abbiamo fissato a 24 mesi, cioè 2 anni, per cui: "Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, al fine di garantire l'avvio graduale del sistema informativo dello sportello unico - il sistema ce l'ha, in realtà il problema è quello della migliore attrezzatura da parte dei privati ad interloquire con questo - le comunicazioni di cui al comma 4 possono essere presentate con modalità cartacee". E poi la proposta regionale ci pareva un po' infelice nel senso di dire: possono essere presentate o ricevute le comunicazioni con modalità cartacea, certo che le possono ricevere, ma il problema è stabilire che l'Amministrazione gliele mandi in forma cartacea, altrimenti se un'azienda non ha la posta elettronica certificata o non ha ancora l'abitudine di consultarla tutti i giorni, il rischio è abbastanza elevato. Allora chi interloquisce in modo cartaceo per i prossimi 24 mesi sa che ha ancora garantito di avere un'interlocuzione cartacea, chi lo fa in via telematica avrà la risposta in via telematica; ci sembrava opportuno riformularlo, e questo è un piccolo esercizio di maggiore attenzione sulle modalità con cui avviene questa comunicazione.
Ripeto che alla posta elettronica certificata ormai sono arrivati quasi tutti, ma all'uso reale e costante delle posta elettronica certificata non abbiamo molte certezze. La nostra opinione è che vada fissato un termine che servirà anche alle aziende per sapere qual è l'orizzonte nel quale devono muoversi. È un po' più chiaro di quel "nelle more". Grazie.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Per quanto riguarda il primo emendamento, ribadiamo quanto detto in commissione, ovvero riteniamo più corretto mantenere la dizione come è scritta al punto b): "possono rilasciare", e non trasmettere, perché fra il rilascio e la trasmissione...vuol dire che io posso rilasciare direttamente a quello che è lo sportello; trasmettere vuol dire non solo rilasciarlo, ma anche inviarlo.
Per quanto riguarda il secondo emendamento, la riformulazione riprende il nostro sesto comma, "nelle more di"...lo dice in una forma più esplicita, quindi non abbiamo nulla in contrario ad accoglierlo. Voglio solo ribadire che qui non si fissava un termine, perché da quel poco che ho visto da questa esperienza, in questa Amministrazione, tutte le volte che si firma un termine si arriva alla conclusione di posticiparlo. Presentazione dei piani regolatori, 12 anni che si chiede di presentarli entro...e 12 anni che si rinvia; presentazione di rendiconti, relazioni...vi sfido a dire una volta che ci sia la relazione presentata entro il termine fissato, noi compresi, non solo gli enti locali! Noi avevamo prudentemente detto "nelle more di"; mi auguro che da qui a due anni - sarà la vigilia delle elezioni - possiamo dire che il lavoro è stato compiuto e tutti sono informatizzati. Ho la sensazione che non succederà così, che dovremo fare un piccolo emendamento nella comunitaria e dire: con riferimento al...non con circolare come lo Stato, perché non abbiamo questi strumenti celeri, ma dovremo farlo.
Se questo è visto come un contributo, noi non avevamo osato tanto, immaginando che il senso della determinazione era: prima si riesce ad essere informatizzati e meglio è per tutti. Però, malgrado tutto, sappiamo che l'organizzazione economica per le imprese artigiane è molto capillare con ditte di due o tre persone, tant'è che abbiamo dovuto dare la cassa integrazione anche per le ditte con tre persone, e queste sono un numero molto alto. Vista la dimensione di queste, non so se automaticamente si adegueranno su tutto per essere pronte fra due anni, me lo auguro e, come tale, accettiamo questo emendamento, ma faccio presente che sarò lieto se fra due anni potrò dire che non c'è più bisogno di deroghe; però qualche dubbio ce l'ho!
L'unica cosa, al termine di questo emendamento si dice: "L'Amministrazione è tenuta, per le conseguenti comunicazioni all'interessato, a utilizzare le medesime modalità"; l'esplicitazione di questo è comprensibile (perché se tu hai la difficoltà a mandarmelo, probabilmente devi avere anche la possibilità di riceverlo in forma cartacea). Noi non lo avevamo messo, ipotizzando che gradualmente saremmo riusciti ad obbligare, almeno nelle risposte, a dire: ma te lo mando dove? Mandalo lì dove te lo posso mandare, anche in via informatizzata. Comunque accettiamo anche questa formulazione, augurandoci tutti che questo termine venga rispettato, quindi il secondo emendamento viene accettato.
Presidente - La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Apprezzo questa grande disponibilità, è stata fatta con spirito costruttivo questa proposta; direi che oltre che il suo auspicio gradiremmo anche il suo impegno, Presidente, per l'alfabetizzazione informatica. Credo che avendo ormai manuali d'uso di cittadinanza digitale che circolano, tutti gli assessorati potrebbero fare per le parti di loro competenza il diligente lavoro di assicurarci che entro 24 mesi ci sia questo salto in avanti. Lei si presenta come il grande modernizzatore, l'uomo che ha l'impulso di efficienza nel sistema regionale ed è giusto che dia corpo a questa evoluzione.
Scherzi a parte, è un dato reale, 24 mesi sono 2 anni nei quali è possibile e doveroso darsi un obiettivo. È vero sono successi anche tanti casi nei quali i termini sono stati disattesi, altri nei quali sono serviti anche da stimolo perché si passi ad una velocità superiore. Mi riferisco alle questioni del personale regionale di cui abbiamo discusso con il sistema IRIS...lei stesso, qui, diceva qualche mese fa che avevate voluto dare un segnale di modernizzazione, ci si prova quanto meno. La genericità dell'indicazione legislativa qui stava male e l'auspicio è che serva a qualcosa; non è per mettere delle tagliole, ma è perché ci sia un impegno collettivo ad andare nella buona direzione. Quindi apprezziamo che sia stato recepito.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dei gruppi ALPE e PD, che recita:
Emendamento
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5, la parola "rilasciare" è sostituita dalla seguente "trasmettere".
Consiglieri presenti e votanti: 30
Favorevoli: 7
Contrari: 23
Il Consiglio non approva.
Presidente - Do lettura dell'emendamento n. 2 dei gruppi ALPE e PD, che recita:
Emendamento
Il comma 6 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"6. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'avvio graduale del sistema informativo dello sportello unico di cui all'articolo 6 e di favorire la graduale alfabetizzazione informatica dei cittadini, su richiesta dell'interessato la documentazione di cui al comma 1 e le comunicazioni di cui al comma 4 possono essere presentate con modalità cartacee. L'Amministrazione è tenuta, per le conseguenti comunicazioni all'interessato, a utilizzare le medesime modalità.".
Presidente - È possibile mettere in votazione l'articolo 5 comprensivo dell'emendamento n. 2 su cui il Presidente Rollandin era d'accordo? Va bene.
Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:
Articolo 5
(Organizzazione dello sportello unico e rapporti fra le amministrazioni pubbliche)
1. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 3, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici e allegati sono predisposti in formato elettronico e presentati, con modalità telematica, allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.
2. Lo sportello unico provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.
3. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento:
a) sono tenute ad individuare il responsabile dei singoli endoprocedimenti, svolgendo l'attività istruttoria di loro competenza;
b) non possono rilasciare direttamente al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati;
c) sono tenute a trasmettere allo sportello unico tutte le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati;
d) adottano, gradualmente e sino alla completa attivazione del sistema informativo dello sportello unico di cui all'articolo 6, nei rapporti con lo sportello unico, modalità telematiche di ricezione e di trasmissione degli atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.
4. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse, in formato elettronico, esclusivamente dallo sportello unico.
5. In ogni caso, è garantito al richiedente l'accesso diretto agli uffici delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento per l'acquisizione di ogni informazione sul procedimento finalizzato all'avvio e all'esercizio dell'attività produttiva.
6. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'avvio graduale del sistema informativo dello sportello unico di cui all'articolo 6 e di favorire la graduale alfabetizzazione informatica dei cittadini, su richiesta dell'interessato la documentazione di cui al comma 1 e le comunicazioni di cui al comma 4 possono essere presentate con modalità cartacee. L'Amministrazione è tenuta, per le conseguenti comunicazioni all'interessato, a utilizzare le medesime modalità.
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 6 c'è l'emendamento n. 3 dei gruppi ALPE e PD.
La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Credo che sul tema dovesse dire una parola anche l'Assessore alle finanze, che mi ha anticipato un parere negativo da parte dei servizi delle finanze sul punto. Richiamo semplicemente il contenuto dell'emendamento n. 3 e dell'emendamento n. 10, che sono entrambi dichiarati non ricevibili dagli uffici finanziari. Si tratta di proposte che chiedevano l'assunzione degli oneri sia mediante risorse proprie che mediante risorse derivanti da trasferimenti per quanto riguarda il primo emendamento e, il secondo, che avrebbe incrementato il pacchetto di risorse disponibile per il mantenimento dello sportello unico. Noi recepiamo il grido di dolore che è stato lanciato dagli enti locali a questo proposito, che hanno dichiarato che l'assenza di queste risorse aggiuntive di circa 150.000 euro rispetto a quanto loro stessi preventivano come necessario porta, di fatto, ad un blocco delle possibilità di investimento su questo settore ed espone l'intera operazione ad una particolare sofferenza finanziaria.
Non siamo in grado di valutare puntualmente la questione, però ci sembra strano che gli enti locali che hanno il polso della situazione e la possibilità di quantificare esattamente gli esborsi in termini di investimento informatico, di consulenza e quant'altro, necessario per far funzionare lo sportello unico, ritengano non praticabile lo sviluppo dello strumento se non c'è questo ulteriore sforzo. Questo fa parte del negoziato che era in corso fra enti locali e Regione, sul quale mi pare che l'ultima parola sia stata messa dalla Giunta regionale nel fatto di non accogliere queste richieste avanzate e che per noi erano, sulla base di quanto ci viene riferito da amministratori locali, richieste importanti e non da respingere.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Lavoyer.
Lavoyer (FA) - Solo per confermare che gli emendamenti n. 3 e n. 10 non possono essere accolti perché c'è il parere negativo dal punto di vista della disponibilità finanziaria.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Solo una brevissima precisazione nel contenuto, al di là di quello che è già stato detto sugli emendamenti, per tranquillizzare i colleghi su quella che è l'effettiva praticabilità del sistema. Come ho detto, siamo ancora alla preanalisi dell'impegno di quella che è l'organizzazione per appaltare il software, quindi non ci sono problemi di disponibilità finanziarie per il 2011 e probabilmente nemmeno per il 2012; pertanto non si ferma nulla per questo problema.
Presidente - Allora l'emendamento n. 3 viene ritirato; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 6 le parole "mediante risorse derivanti da trasferimenti" sono sostituite dalle seguenti "mediante risorse proprie e risorse derivanti da trasferimenti".
Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 7 vi è l'emendamento n. 4 dei gruppi ALPE e PD.
La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Qui semplicemente mi è parso opportuno accogliere il suggerimento a considerare che il compito gestionale dello sportello unico investisse l'intero sistema informativo, sia nella forma di archivio informatico che nella forma di archivio, anche notiziale cartaceo di cui dispone. La semplice rimozione dell'aggettivo informatico sarebbe stato quindi un chiarimento...non sposta, evidentemente, i destini dell'umanità!
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Come abbiamo già detto in commissione, siamo contrari. Adesso, tranne su un caso, sugli altri siamo contrari, ne rimangono due, il n. 7 forse - solo per dichiarazione che rimane agli atti - è una precisazione che accettiamo, mentre sugli emendamenti n. 8 e n. 9 dichiariamo già che siamo contrari.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 dei gruppi ALPE e PD, che recita:
Emendamento
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, le parole "archivio informatico" sono sostituite dalle seguenti "archivio".
Consiglieri presenti e votanti: 31
Favorevoli: 7
Contrari: 24
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 8 vi è l'emendamento n. 5 dei gruppi ALPE e PD.
La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie.
Si tratta della proposta di allargare il comitato di indirizzo e coordinamento dello sportello a tre rappresentanti degli enti locali invece di un solo rappresentante. Non vorrei chiosare ed interpretare il senso delle proposte che vengono dagli stessi enti locali, ma non ci sembrava inutile che ci fosse in quel luogo il punto di vista diverso di enti locali che hanno, come ricordava il Presidente poco fa, anche delle sensibilità e degli approcci diversi, il Comune di Aosta sopra tutti per dimensioni e per problematiche, Comuni di media dimensione e micro Comuni. Questo, secondo noi, potrebbe dare quelle funzioni di indirizzo, questo coordinamento delle funzioni in modo che tenga presente le difficoltà che si possono porre a diverso livello. Non ci pare che questo possa comportare né ampliamenti di spesa, né appesantimenti procedurali; sembrava una richiesta di buon senso.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Solo per specificare che la designazione di un rappresentante va nella logica di rappresentare tutto, cioè sia il Comune di Aosta che i grandi che i piccoli, cioè non può esserci l'esigenza di avere la rappresentanza del piccolo perché non si sente...no, chi va e rappresenta, rappresenta tutti i Comuni e tutti i Comuni devono discutere prima di quelli che sono i problemi e chi va lì porta l'assenso o il dissenso motivato sulle problematiche di tutti. È per questo che abbiamo previsto un solo rappresentante.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 dei gruppi ALPE e PD, che recita:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 8, le parole "Per gli enti locali è designato un unico rappresentante dal CPEL, che assicura le funzioni di segreteria del Comitato" sono sostituite dalle seguenti "Per gli enti locali sono designati tre rappresentanti dal CPEL, che assicura le funzioni di segreteria del Comitato".
Consiglieri presenti e votanti: 31
Favorevoli: 7
Contrari: 24
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 9: stesso risultato.
All'articolo 10 vi è l'emendamento n. 6 dei gruppi ALPE e PD, che recita:
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 10, le parole "Decorso il termine previsto per le amministrazioni pubbliche per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza," sono sostituite dalle seguenti "Decorso inutilmente il termine previsto per le amministrazioni pubbliche per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza,".
Consiglieri presenti e votanti: 31
Favorevoli: 7
Contrari: 24
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato.
All'articolo 13 vi sono gli emendamenti n. 7, n. 8 e n. 9 dei gruppi ALPE e PD.
La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - È stato munifico e generoso il Presidente nell'accogliere l'emendamento n. 7 che sostituisce la rubrica "chiusura dei lavori", con la rubrica "inizio e chiusura dei lavori". Noi siamo felici di contribuire alla chiarezza legislativa del testo, per la verità questo è un articolo sul quale la "ciccia" era un'altra, il punto nodale era di altra portata.
Intanto siamo per capire fra di noi, perché forse non tutti hanno avuto tempo e modo di approfondire la questione: qui stiamo parlando del procedimento in ordine all'apertura e alla chiusura di lavori che hanno un carattere edilizio e saranno spesso dei lavori correlati ad attività che richiedono procedure di autorizzazione ad esercizi commerciali ed altro. Siccome abbiamo votato una modifica all'articolo 9 con l'emendamento che è stato apportato in commissione dal Presidente della Regione, per cui si applicano anche nei casi di interventi edilizi correlati e procedimenti amministrativi, qui siamo in una situazione nella quale i nostri professionisti e le aziende saranno a misurarsi con la situazione in cui devono e possono trovarsi tranquilli nell'avere espletato l'intera procedura. Qui gli stessi enti locali, credo sensibili ad un problema di responsabilità che si può aprire in ogni caso di chiarezza normativa, sollecitavano un inserimento nella comunicazione che l'interessato dà allo sportello unico dell'ultimazione dei lavori, anche in modo esplicito la dichiarazione del direttore dei lavori che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato e il certificato di collaudo, effettuato da un professionista abilitato. Sono due adempimenti che vanno mantenuti in essere, non sono persi e dimenticati, ma qui vengono ricompresi in una tipologia generale di dichiarazioni e certificati richiesti. A noi sembra debole e, in ogni caso, sembra pericoloso lasciare scoperta dal punto di vista della chiarezza normativa questa situazione. Non capiamo la rigidità che è stata posta su questo punto dal Governo regionale, ci sembrava più che opportuno invece mantenerla.
Per quanto riguarda l'ultimo degli emendamenti, che ci rammarichiamo non essere accolto, non per motivi di particolare prestigio personale nostro, ma perché era un suggerimento di chiarezza, è quello relativo alle sanzioni, a chi irroga le sanzioni da parte dello sportello, qui la proposta del Governo regionale è che si dica: lo sportello unico adotta i provvedimenti necessari, assicurando l'irrogazione delle sanzioni. Allora, Presidente Rollandin, lo sportello unico è una struttura complessa, è un insieme di uffici; quando si dice "un soggetto irroga una sanzione", bisogna sapere esattamente chi lo fa, questo credo sia un problema ben noto! È bene sapere all'interno dello sportello chi è titolare di questa funzione sanzionatoria, altrimenti si aprono delle situazioni di incertezza e ci si può trovare facilmente nella situazione in cui qualche cavilloso avvocato troverà da ridire sul fatto che sia stato un soggetto o l'altro a firmare, non solo una sanzione pecuniaria, ma addirittura un ordine di remissione in pristino. Qui ci giochiamo veramente del pesante! Allora il consiglio che diamo è che sia precisato che è il dirigente dello sportello unico responsabile del procedimento a firmare l'atto della sanzione. Abbiamo poi apportato un'altra piccola variazione che riguarda il tempo assegnato per l'irrogazione della sanzione, perché quindici giorni - attesa la necessità di verificare queste situazioni di conformità - ci sembrava un termine estremamente breve per la pubblica amministrazione, che molto spesso non riuscirebbe a mantenere. Abbiamo ritenuto utile fare una proposta di riformulazione che individui il soggetto preciso e dei termini più ragionevoli per l'espressione della sanzione.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Solo per dire che gli ultimi due, relativi alle spiegazioni che sono state date...per quanto riguarda la formulazione attuale, la genericità che viene qui riferita come insufficiente è legata al fatto che le procedure cambiano purtroppo molto sovente...qui si dice: "i certificati richiesti"; se domani viene fuori un altro certificato antisismico...che ne so? Se io dico solo "inizio apertura" e non dico "quel certificato", non ci sono tutti! Allora, nella procedura, tutti i certificati che sono richiesti devono essere presentati.
Per quanto riguarda l'ultimo punto su chi deve dare, voi avete inserito il termine "il dirigente"; attenzione, sportello unico non ce n'è uno solo, non è che in tutti ci sia un dirigente...
(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)
...questo lo dite voi, invece la risposta è che quando ho la certezza di farlo, lo faccio prima di tutto in quindici giorni e chi l'ha detto può fare il provvedimento. Viene controfirmato da...ma, nella sostanza, chi è presente allo sportello può assolvere alle funzioni ad esso adibite.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 dei gruppi ALPE e PD, che recita:
Emendamento
La rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: "Inizio e chiusura del lavori".
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8 dei gruppi ALPE e PD, che recita:
Emendamento
Dopo il comma 1 dell'articolo 13 è inserito il seguente:
"1bis. Al termine dei lavori, il soggetto interessato comunica allo sportello unico l'ultimazione degli stessi trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 380/2001;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.".
Consiglieri presenti e votanti: 32
Favorevoli: 7
Contrari: 25
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 9 dei gruppi ALPE e PD, che recita:
Emendamento
Il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"4. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalla normativa vigente, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il dirigente dello sportello unico responsabile del procedimento, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche e delle strutture competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa dandone contestuale comunicazione all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere realizzato a cura e spese della stessa impresa.".
Stesso risultato.
Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo così emendato:
Articolo 13
(Inizio e chiusura dei lavori)
1. Nel caso di esecuzione di lavori, il soggetto interessato comunica allo sportello unico l'inizio e l'ultimazione dei medesimi trasmettendo, tra l'altro, le dichiarazioni e i certificati richiesti dalla normativa vigente attestanti, in particolare, la conformità dell'opera al progetto presentato.
2. La trasmissione allo sportello unico della documentazione di cui al comma 1 consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Lo sportello unico provvede alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni pubbliche e alle strutture competenti per le opportune verifiche da effettuarsi entro i successivi novanta giorni.
4. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalla normativa vigente, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, lo sportello unico, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche e delle strutture competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa dandone contestuale comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere realizzato a cura e spese della stessa impresa.
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 7 (Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato.
L'emendamento n. 10 dei gruppi ALPE e PD è stato ritirato; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Articolo 16
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in annui euro 1.253.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013:
a) per l'anno 2011 nelle unità previsionali di base 1.4.2.10 (Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali), 1.11.1.10. (Interventi a sostegno dello sviluppo economico) e 1.13.5.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - Parte investimento);
b) a decorrere dall'anno 2012 nell'unità previsionale di base 1.4.2.10 (Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali) e 1.13.5.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - Parte investimento).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 2011 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:
1) per euro 753.000 nell'UPB 1.4.2.10;
2) per euro 350.000 nell'UPB 1.11.1.10;
3) per euro 150.000 nell'UPB 1.13.5.20;
b) per gli anni 2012 e 2013 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati a decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e mediante stanziamenti iscritti nella UPB 1.13.5.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - Parte investimento).".
Articolo 17: stesso risultato. Articolo 18: stesso risultato. Articolo 19: stesso risultato. Articolo 20: stesso risultato. Articolo 21: stesso risultato. Articolo 22: stesso risultato. Articolo 23: stesso risultato. Articolo 24: stesso risultato. Articolo 25: stesso risultato. Articolo 26: stesso risultato. Articolo 27: stesso risultato. Articolo 28: stesso risultato. Articolo 29: stesso risultato. Articolo 30: stesso risultato. Articolo 31: stesso risultato. Articolo 32: stesso risultato. Articolo 33: stesso risultato.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 7 (Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Essendo stato espletato l'intero ordine del giorno, dichiaro conclusi i lavori dell'odierna adunanza del Consiglio regionale.
La seduta è tolta.
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L'adunanza termina alle ore 19,42.