Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1309 del 15 luglio 2010 - Resoconto

OGGETTO N. 1309/XIII - Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012".

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2010

Articolo 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 48 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2010/2012), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato, al 1° gennaio 2010, in euro 960.028.743,22.

Articolo 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 48/2009 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato, al 1° gennaio 2010, in euro 900.614.974,05.

Articolo 3

(Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è aumentato di euro 90.000.000 per l'anno 2010.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Articolo 4

(Accensione di prestiti)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l.r. 48/2009 per la contrazione di uno o più prestiti, a medio o lungo termine, per un ammontare massimo di euro 50.000.000, per l'anno finanziario 2010, è rideterminata in euro 93.914.000 per l'anno 2010, in euro 38.375.000 per l'anno 2011 e in euro 59.900.000 per l'anno 2012 (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine).

2. I prestiti di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento di spese per investimento previste nei settori dei beni culturali, della viabilità, dei rischi naturali e antropici, delle infrastrutture ricreativo-sportive, del patrimonio immobiliare della Regione, di altri investimenti di finanza locale, delle strutture scolastiche, dell'edilizia universitaria, delle infrastrutture pubbliche e degli immobili ad uso del Corpo forestale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 3.369.500 per l'anno 2010, euro 8.129.500 per l'anno 2011 ed euro 11.383.000 per l'anno 2012, trova copertura nella UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) e nella UPB 1.15.1.30 (Quote capitale per ammortamento mutui) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 e alle corrispondenti UPB dei bilanci successivi.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 3, si provvede mediante gli stanziamenti già iscritti nel medesimo bilancio:

a) nell'UPB 1.15.1.10 per euro 1.000.000 per l'anno 2010, euro 2.000.000 per l'anno 2011 e euro 1.900.000 per l'anno 2012;

b) nell'UPB 1.15.1.30 per euro 850.000 per l'anno 2010, euro 1.800.000 per l'anno 2011 e euro 1.850.000 per l'anno 2012;

c) nell'UPB 1.15.2.10 (Oneri connessi alle entrate) per euro 1.519.500 per l'anno 2010, euro 4.329.500 per l'anno 2011 e euro 7.030.000 per l'anno 2012;

d) nell'UPB 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) per euro 603.000 per l'anno 2012 a valere sull'accantonamento previsto al punto F1 (regionalizzazione della motorizzazione civile) dell'allegato 2/A.

Articolo 5

(Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), agli interventi in materia di finanza locale è aumentato, per l'anno 2010, di euro 18.263.629,77 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

2. Per l'anno 2010, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 1.300.000, è destinata al trasferimento ai Comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi) (UPB 1.4.1.10 Trasferimenti correnti senza vincolo di destinazione agli Enti locali).

3. Per l'anno 2010, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a euro 1.117.690,44, è vincolata nell'apposito fondo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010) (UPB 1.4.1.10).

4. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire nell'Area omogenea 1.4.1 (Trasferimenti senza vincolo di destinazione), nell'Area omogenea 1.4.2 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e nell'Area omogenea 1.4.3 (Speciali programmi di investimento).

5. La somma di euro 18.263.629,77 è così ripartita:

a) euro 1.300.000, per gli interventi di cui al comma 2;

b) euro 1.117.690,44, per il fondo di cui al comma 3;

c) euro 2.000.000, per gli interventi per programmi di investimento (UPB 1.4.3.20 - Trasferimenti agli Enti locali per Speciali programmi di investimento);

d) euro 4.000.000, per il ripristino del fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (UPB 1.16.1.20 Fondi di riserva investimenti) utilizzato, ai sensi dell'articolo 6ter, comma 5, della l.r. 48/1995, per il finanziamento del fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi iscritto nella UPB 1.4.2.20 (Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali);

e) euro 9.845.939,33, per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli Enti locali; UPB 1.4.2.20).

Articolo 6

(Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)

1. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fospi 2010/2012 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa complessiva di euro 40.911.230 (UPB 1.4.3.20), già autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 47/2009, è così suddivisa:

a) anno 2010 euro 29.141.381;

b) anno 2011 euro 8.587.936;

c) anno 2012 euro 3.181.913.

2. Ai fini dell'approvazione del programma Fospi, la spesa di riferimento per il triennio 2011/2013, già determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 47/2009, in euro 36.722.139, è rideterminata in euro 38.722.139 ed è indicativamente suddivisa in euro 23.089.265 per l'anno 2011 e euro 10.000.000 per l'anno 2012. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con la legge finanziaria per il triennio 2011/2013 (UPB 1.4.3.20).

3. Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2010, si provvede con la quota di avanzo di amministrazione di finanza locale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c).

Articolo 7

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), già determinata dall'articolo 8 della l.r. 47/2009 in euro 3.000.000 per l'anno 2010, è rideterminata in euro 4.286.000 per la stessa annualità (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale).

2. Per l'importo e per il periodo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10).

Articolo 8

(Interventi a favore del Comune di Lucoli)

1. Al fine del completamento degli interventi disposti dalla Regione e dagli enti locali a favore del Comune di Lucoli colpito dal sisma verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009, è autorizzata la spesa di euro 500.000, di cui euro 250.000 a carico della finanza locale da iscrivere nell'UPB 1.4.2.20 ed euro 250.000 a carico del bilancio regionale da iscrivere nell'UPB 1.14.7.20 (Investimenti per servizi antincendi e di protezione civile).

2. Gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, sono eseguiti direttamente dalla Regione in relazione alla nomina del Presidente della Regione quale soggetto attuatore disposta con decreto del Presidente della Regione Abruzzo 10 dicembre 2009, n. 4.

Articolo 9

(Finanziamento per interventi di ripristino dei danni causati dalle nevicate dell'inverno 2008/2009)

1. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad adottare per l'anno 2010, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, un piano straordinario di interventi finalizzati al ripristino dei danni causati alle infrastrutture comunali dalle consistenti nevicate dell'inverno 2008/2009.

2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

3. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti.

4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2010 in euro 852.645,60 (U.P.B. 1.4.2.20).

Articolo 10

(Trasferimento straordinario al Comune di Brusson)

1. Per gli interventi di riqualificazione del centro storico del capoluogo di Brusson, di costruzione di parcheggi e di recupero dell'edificio denominato Villa Ami per l'insediamento di servizi sanitari, oggetto di un accordo di programma da stipularsi tra Regione e Comune di Brusson, è autorizzato, in deroga alla l.r. 48/1995, un trasferimento straordinario per l'anno 2010 di euro 100.000 (UPB 1.4.4.20).

Articolo 11

(Finanziamento straordinario al Comune di Aosta)

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino di pavimentazioni bituminose relative alle strade di collegamento con i Comuni viciniori e all'autostazione di via Carrel, è riconosciuto al Comune di Aosta un finanziamento straordinario, in deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 48/1995.

2. I criteri e le modalità di erogazione del finanziamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 600.000 per l'anno 2010 (UPB 1.4.4.20).

Articolo 12

(Interventi di completamento e ristrutturazione della Maison Caravex in Comune di Gignod)

1. La Regione riconosce di interesse regionale l'area denominata Maison Caravex, oggetto di un accordo di programma con il Comune di Gignod e l'Institut valdôtain d'artisanat typique, e autorizza, in deroga alla l.r. 48/1995, il finanziamento degli interventi relativi al suo completamento e alla sua ristrutturazione, al fine di adibirla a polo museale per la ricerca e la valorizzazione del patrimonio artigianale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 5.000.000 di cui euro 200.000 per il 2010, euro 600.000 per il 2011 e euro 1.000.000 per il 2012 (UPB 1.4.4.20).

Articolo 13

(Piano di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica)

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare nel corso del periodo 2010/2016 un piano di investimenti nell'ambito dell'edilizia scolastica comprendente i seguenti interventi di realizzazione o sistemazione di immobili:

a) ristrutturazione dell'edificio denominato "Palazzo Europa", di proprietà del Comune di Pont-Saint-Martin, destinato a nuova sede di scuole superiori, per una spesa complessiva di euro 8.750.000;

b) recupero dell'edificio di proprietà regionale da adibire a Scuola dell'infanzia e scuola primaria nel comune di Issogne con predisposizione di una struttura provvisoria per una spesa complessiva di euro 12.200.000;

c) costruzione del complesso scolastico in regione Tzamberlet di Aosta, destinato a nuova sede di scuole superiori, per una spesa complessiva di euro 18.000.000;

d) realizzazione di nuove aule presso l'ex cantina dell'Institut agricole régional per un totale di euro 800.000, nonché la realizzazione della nuova sede dello stesso per un costo totale di euro 33.100.000;

e) lavori di manutenzione straordinaria del Liceo scientifico Bérard di Aosta per un costo totale di euro 2.800.000;

f) lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria della palestra La Rochère di Aosta per un costo totale previsto di euro 3.200.000;

g) risanamento conservativo parziale del complesso Saint Bénin di Aosta da adibire a uso scolastico per un importo complessivo di euro 5.200.000;

h) completamento dei lavori presso il Polistituto scolastico presso l'ex cotonificio Brambilla di Verrès per un importo di euro 4.000.000.

2. Gli immobili di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali sono riconosciuti di interesse regionale e i relativi interventi, oggetto di appositi accordi di programma tra la Regione e i Comuni interessati, sono finanziati in deroga alla l.r. 48/1995.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 88.050.000, in anni sette di cui euro 1.225.000 nel 2010, euro 7.325.000 nel 2011 e euro 12.900.000 nel 2012 (UPB 1.4.4.20; UPB 1.5.5.20 Interventi di sistemazione e manutenzione delle strutture scolastiche e UPB 1.6.3.20 Spese di edilizia universitaria).

Articolo 14

(Piano di interventi nell'ambito delle infrastrutture viarie e destinate alla sosta)

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare nel corso del sessennio 2010/2015 un piano di investimenti nell'ambito delle infrastrutture viarie e destinate alla sosta comprendente i seguenti interventi:

a) adeguamento della rete viaria regionale e comunale e dei correlati interventi di riqualificazione urbana, in relazione agli oneri indotti sulla viabilità dalla allocazione di nuove attività presso l'eliporto militare di Pollein e dalla costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, per una spesa complessiva di euro 6.100.000, di cui euro 3.600.000 quale maggiore finanziamento della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66 (Finanziamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada dell'Envers);

b) costruzione di un'autorimessa in frazione Breuil del Comune di Valtournenche per una spesa complessiva di euro 15.000.000;

c) costruzione parcheggio pluripiano in adiacenza allo stabilimento Cogne nel Comune di Aosta per una spesa complessiva di euro 3.000.000;

d) messa in sicurezza, ammodernamento e riqualificazione della SS 26 della Valle d'Aosta, nel tratto compreso tra lo svincolo autostradale in comune di Quart e il confine est del capoluogo regionale, per la spesa complessiva di euro 5.000.000, di cui euro 4.000.000 quale quota di contributo all'ANAS ed euro 1.000.000 per interventi diretti di sistemazione idraulica del torrente Bagnère.

2. Gli interventi di cui al comma 1, qualora riguardino infrastrutture di proprietà degli enti locali, sono riconosciuti di interesse regionale e sono finanziati, in deroga alla l.r. 48/1995, previa stipula di appositi accordi di programma tra Regione e Comuni interessati.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 29.100.000 in cinque anni, di cui euro 700.000 nel 2010, euro 3.200.000 nel 2011 e euro 11.000.000 nel 2012 (UPB 1.4.4.20; UPB 1.13.1.20 Investimenti per la viabilità e UPB 1.14.6.20 Interventi per la previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici - parte investimento).

Articolo 15

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 12, comma 3, lettera a), della l.r. 47/2009 in euro 3.838.073 per il triennio 2010/2012, di cui euro 1.254.148 per l'anno 2010, è rideterminata per il triennio in euro 4.929.540,97, di cui euro 2.345.615,97 per l'anno 2010 (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013).

2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2008/2015, già determinati dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 47/2009 in euro 28.480.820 per il periodo 2008/2015, sono rideterminati in euro 28.880.820 così suddivisi:

a) euro 17.474.489, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene rideterminata complessivamente per il triennio 2010/2012 in euro 17.213.237 annualmente così suddivisa:

anno 2010 euro 7.971.568;

anno 2011 euro 3.457.860;

anno 2012 euro 5.783.809;

b) euro 11.406.331, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, che per il triennio 2010/2012 viene annualmente così suddivisa:

anno 2010 euro 400.000;

anno 2011 euro 4.069.640;

anno 2012 euro 6.936.691;

(UPB 1.11.9.22 Programma Valle d'Aosta 2007-2013 e accordi di programma quadro oggetto di finanziamento FAS).

Articolo 16

(Fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 7.000.000 (UPB 1.11.1.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti).

2. Per gli interventi volti al rifacimento delle Funivie del Monte Bianco, da effettuarsi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 42.300.000, di cui annui euro 14.000.000 per gli anni 2013 e 2014 e euro 14.300.000 per l'anno 2015 (UPB 1.11.1.21).

Articolo 17

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione dell'articolo 21 della l.r. 47/2009)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata per l'anno 2010 in complessivi euro 265.351.900 ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 47/2009, è incrementata di euro 9.000.000.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 47/2009 è sostituita dalla seguente:

"b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 16.983.900 per l'anno 2010, euro 4.969.600 per l'anno 2011 e euro 5.042.600 per l'anno 2012 (UPB 1.9.1.11 Spese per il servizio sanitario regionale) così suddivisi:

1) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva per euro 15.500.000 per l'anno 2010, di cui euro 6.500.000 per il saldo dell'anno 2007 e euro 9.000.000 per l'acconto dell'anno 2010, euro 3.450.000 per l'anno 2011 per il saldo dell'anno 2008 e euro 3.450.000 per l'anno 2012 per il saldo dell'anno 2009;

2) interventi diretti della Regione per euro 1.483.900 per l'anno 2010, per euro 1.519.600 per l'anno 2011 e per euro 1.592.600 per l'anno 2012.".

Articolo 18

(Fondo regionale per le politiche sociali)

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali prevista per il 2010 in euro 31.940.000 dall'articolo 19 della l.r. 47/2009, rideterminata in euro 30.440.000 in conseguenza dell'articolo 8 della l.r. 2/2010, è aumentata di euro 1.900.000 (UPB 1.8.1.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali).

Articolo 19

(Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

1. La spesa per investimenti in strutture ed attrezzature nel settore sanitario, già autorizzata per l'anno 2010 in euro 14.770.000 dall'articolo 17, comma 1, della l.r. 47/2009, è incrementata di euro 1.500.000 (UPB 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario).

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 47/2009 è incrementata di 400.000 euro per l'anno 2010 ed è rideterminata per il triennio 2010/2012 in euro 12.380.000 (UPB 1.9.3.20).

3. L'autorizzazione di spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) della l.r. 47/2009, è incrementata di 1.100.000 euro per l'anno 2010 ed è rideterminata per il triennio 2010/2012 in euro 13.700.000 (UPB 1.9.3.20).

Articolo 20

(Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), concede contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento delle spese per lavori ammissibili, al fine di favorire l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani private. I contributi sono concessi sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente in materia di servizi socio-sanitari.

2. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante della struttura interessata, devono essere presentate alla struttura regionale competente, entro il 15 ottobre 2010, corredate della seguente documentazione:

a) progetto esecutivo, completo del quadro economico della spesa e conforme al piano regolatore vigente, dell'intervento da eseguire;

b) dichiarazione attestante la coerenza con la classificazione regionale delle strutture socio-assistenziali.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dietro presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta spesa.

4. Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa massima di euro 300.000 (UPB 1.9.3.20).

Articolo 21

(Completamento della galleria denominata Finestra di Sorreley-Meysattaz. Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è inserito il seguente:

"5bis. In conformità a quanto previsto dal comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere le opportune iniziative per il completamento della struttura di addestramento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per le emergenze in galleria, denominata Finestra di Sorreley-Meysattaz.".

2. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, determinate in euro 500.000 per l'anno 2010, si provvede con le risorse già iscritte nell'UPB 1.14.7.20.

Articolo 22

(Parco naturale Mont Avic. Legge regionale 10 agosto 2004, n. 16)

1. Al fine di far fronte alle attività gestionali dell'ente gestore del parco naturale Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), il trasferimento annuale all'ente gestore del parco naturale Mont Avic, già determinato dall'articolo 24, comma 1, della l.r. 47/2009 in euro 1.165.000 per l'anno 2010, è incrementato di euro 110.000 (UPB 1.14.2.10 Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali).

Articolo 23

(Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta)

1. La spesa per le finalità di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta), già determinata dall'articolo 29 della l.r. 47/2009 in euro 1.500.000 per l'anno 2010, è incrementata di euro 2.500.000 (UPB 1.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio).

Articolo 24

(Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia)

1. La Regione assicura il finanziamento delle domande di agevolazione relative ad iniziative di installazione di sistemi ed impianti effettuate entro il 31 dicembre 2009 per le finalità di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia).

2. È autorizzata l'ulteriore applicazione della l.r. 3/2006 per la concessione dei contributi ivi previsti, relativamente alle iniziative di installazione di sistemi ed impianti effettuate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010.

3. La spesa per le finalità di cui alla l.r. 3/2006, già determinata nell'allegato B della l.r. 47/2009 in euro 4.220.000 per l'anno 2010, è incrementata di euro 2.250.000 (UPB 1.11.7.20 Interventi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche).

Articolo 25

(Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche previsti per gli anni 2008 e 2009 dalla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1)

1. La Regione assicura il sostegno alle spese sostenute dalle famiglie valdostane negli anni 2008 e 2009 per l'acquisto di energia elettrica al servizio delle utenze domestiche destinate ad abitazione principale, per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), la cui fatturazione da parte delle imprese di vendita dell'energia elettrica è effettuata nel corso dell'esercizio finanziario 2010.

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è determinata, per l'anno 2010, in euro 2.600.000 (UPB 1.8.2.11 Altri interventi di assistenza sociale).

Articolo 26

(Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche per l'anno 2010. Rifinanziamento della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4)

1. La Regione assicura il sostegno alle spese sostenute dalle famiglie valdostane per l'acquisto di energia elettrica al servizio delle utenze domestiche destinate ad abitazione principale, per le finalità di cui alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2010 la maggiore spesa di euro 1.000.0000 (UPB 1.8.2.11).

Articolo 27

(Interventi per la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. Al fine della prosecuzione degli interventi di recupero e valorizzazione del Forte e del borgo medioevale di Bard, riconosciuto di interesse regionale, il periodo di cui all'articolo 3, comma 1, legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), è prorogato al 31 dicembre 2011.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 950.000, di cui euro 600.000 per l'anno 2010 e euro 350.000 per l'anno 2011 (UPB 1.7.3.21 Investimenti diretti per i beni culturali).

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie mediante apposita convenzione con Finaosta S.p.A. e Finbard.

Articolo 28

(Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 10/1996 a favore dell'Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, già determinata per l'anno 2010 in euro 3.500.000 dall'articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), è incrementata di euro 850.000 (UPB 1.7.2.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento).

Articolo 29

(Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente - ARPA)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), già autorizzato dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 47/2009 in euro 5.250.000 per il 2010, è incrementato di euro 250.000 (UPB 1.14.1.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio).

Articolo 30

(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 47/2009, sono modificate, per il triennio 2010/2012, nella misura indicata nell'allegato B.

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2010/2012. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 31

(Variazioni alla denominazione di unità previsionali di base)

1. La denominazione dell'unità previsionale di base 1.11.7.20 è sostituita dalla seguente: "Interventi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche".

2. La denominazione dell'unità previsionale di base 1.4.4.20 è sostituita dalla seguente: "Interventi per altri investimenti di finanza locale".

Articolo 32

(Variazioni in aumento allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per il triennio 2010/2012 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

UPB 0.0.0.0 "Avanzo di amministrazione"

anno 2010 euro 112.467.040,23;

UPB 1.5.1.10

anno 2010 euro 45.200.000;

anno 2011 euro 38.375.000;

anno 2012 euro 59.900.000.

Articolo 33

(Sostituzione dell'allegato 1/B alla l.r. 48/2009)

1. A seguito della variazione di cui all'articolo 32, l'allegato 1/B (Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti) del bilancio di previsione 2010/2012 approvato con l.r. 48/2009 è sostituito dall'allegato E alla presente legge.

Articolo 34

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2010/2012:

in diminuzione:

UPB 1.15.2.10

anno 2010 euro 1.519.500

anno 2011 euro 4.329.500

anno 2012 euro 7.030.000

UPB 1.16.2.10

anno 2012 euro 603.000

in aumento:

UPB 1.15.1.10

anno 2010 euro 841.500

anno 2011 euro 2.447.500

anno 2012 euro 4.371.500

UPB 1.15.1.30

anno 2010 euro 678.000

anno 2011 euro 1.882.000

anno 2012 euro 3.261.500

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2010/2012, sono apportate le variazioni in aumento, come indicato analiticamente nell'allegato C, per complessivi euro:

anno 2010 euro 126.052.181,34

anno 2011 euro 38.375.000,00

anno 2012 euro 59.900.000,00

Articolo 35

(Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie e da altre entrate a destinazione vincolata e variazioni al bilancio)

1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie e da altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 31.614.858,89 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato D.

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2010 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ammontano a complessivi euro 26.593.769,25, quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato D.

3. I fondi di cui al comma 1 attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2010 ammontano ad euro 5.021.089,64, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato D.

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2010/2012, limitatamente all'anno finanziario 2010, sono apportate le variazioni in aumento per euro 5.021.089,64, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato D.

Articolo 36

(Modificazioni alla l.r. 48/2009)

1. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 34, comma 2, sull'UPB 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento), l'allegato 2/B alla l.r. 48/2009 (Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali (investimento)), è integrato nel modo seguente:

"C CULTURA E SPORT

1. Recupero di edifici di interesse religioso:

anno 2010 euro 100.000

anno 2011 euro 2.900.000

anno 2012 euro 4.000.000".

2. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 5, comma 5, sull'UPB 1.4.2.10, dopo l'allegato 2/C alla l.r. 48/2009 è inserito il seguente allegato 2/D:

"Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali di parte corrente della finanza locale - UPB 1.4.2.10:

A FINANZA LOCALE

1. Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe:

anno 2010 euro 300.000".

Articolo 37

(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 157.667.040,23, per l'anno 2010, di euro 38.375.000 per l'anno 2011 e di euro 59.900.000 per l'anno 2012 derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 32.

Articolo 38

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati A, B, C, D, E

(omissis)

Président - La parole au Conseiller Donzel sur l'article 1er.

Donzel (PD) - Probabilmente qualcuno è particolarmente nervoso stamattina rispetto ad ieri, quindi non appartiene a noi questo modo di reagire e strumentalizzare alcune situazioni, per portare in aula ragionamenti molto più complessi e articolati. Io penso che molto volentieri auspicherei un dibattito in questa sede sulla questione della manovra economica, quindi mi riservo semmai in altra sede di esprimere valutazioni nel merito e sulle scelte che i nostri Parlamentari operano, perché ci vorrebbe un ragionamento un po' articolato e non "ficcato" così di mezzo, tanto per cogliere un giornalista che sta lì per dire: "c'è la battuta pronta per il giornale", senza che ci sia dietro un articolato ragionamento. Anche perché di battute se ne potrebbero fare tante, nel senso che questo continuo dire: "l'Europa ci dice che va bene...", l'Europa dice che va bene fare la manovra, non questa manovra e quindi vuol dire che se i 2 euro che mettono i pensionati, i lavoratori e i cittadini li metteva dentro qualche ricco banchiere, la manovra era approvata lo stesso dall'Europa! Invece non è questo che è successo, perché i soldi li caccerà fuori qualcun altro! È proprio così, guarda caso, e quindi mi compiaccio che qualcuno si permetta anche di dire "no" a questo modo di operare nel metodo e nel merito.

Per quanto riguarda invece la questione del disegno di legge n. 98, ribadisco anche qui che ci sono delle situazioni che ci vedono favorevoli, perché si tratta di andare a fare degli interventi importanti. Vorrei solo ricordare che quelli dell'edilizia scolastica, peraltro sulle scuole secondarie o di secondo grado, sono stati più volte sollecitati, quindi non può che esserci un atteggiamento favorevole. Così come mi permetterete la battuta sul finanziamento al Comune di Aosta, che voleva anticipare il collega... il collega che per anni si è battuto contro quella legge, adesso sono pronto a vedere se voterai contro il finanziamento al Comune di Aosta, adesso che ti trovi con l'Assessore lì... Quella legge, che è la legge che hai combattuto per anni in commissione, questa volta ti fa comodo e la porti a casa; allora vuol dire che su certe cose tempo al tempo... vuol dire che quella legge non era così strampalata per il Comune di Aosta e serviva a rispondere a delle esigenze precise di quel Comune. Noi non rinneghiamo queste cose e in questo senso il voto di astensione... è inutile che fai così, perché voglio vederti su...

Presidente - ...colleghi, evitiamo questo tipo di... perché viene fuori che non si capisce che cosa dice, perché le sue parole non sono registrate, per cui è come se lei facesse un monologo... abbia pazienza, evitiamo di parlarci quando c'è un microfono non acceso...

Donzel (PD) - ...si parla anche con i gesti, Presidente...

Presidente - ...guardi, lo fanno quelli che non hanno la lingua, di solito le persone normali parlano normalmente...

Donzel (PD) - ...siccome il collega continua a farmi dei gesti, io rispondo anche a questa forma di comunicazione...

Presidente - ...dopo ve ne andrete nella hall e farete una gara fra chi... però, per cortesia, cerchi di lasciar perdere...

Donzel (PD) - ...sono questioni di tipo politico ed è stato mosso un preciso attacco all'incongruenza del Partito Democratico, allora mi permetto, visto che è stato chiamato in causa il Partito Democratico e il suo Segretario, che non saprebbe condurre bene il partito, come invece bene conduce il Popolo della Libertà, di dirgli che non ci sentiamo assolutamente incoerenti quando ci asteniamo su provvedimenti che in parte sono condivisibili da noi e in parte non lo sono, perché non stiamo lì a scendere nel dettaglio, lo avevo già spiegato l'anno scorso. È inutile dire: "voto "sì" a quel finanziamentino, perché lì arrivano 5 euro e di là non voto", c'è un ragionamento complessivo che cerca di far emergere come un insieme di leggi che, anche per storia da cui proveniamo noi, abbiamo contribuito a realizzare: sono leggi che dimostrano un certo funzionamento, visto che in questo assestamento di bilancio vengono ancora utilizzate. Così come da parte nostra non si può che guardare con favore gli ulteriori finanziamenti al Comune di Lucoli e a provvedimenti di questo tipo, che hanno la totale condivisione del Partito Democratico. Sono provvedimenti complessi e quindi sono leggi articolate, fatte di tante parti: alcune sono pienamente condivisibili e altre hanno dei problemi. Quello che è il ragionamento complessivo che ci conduce ad un ragionamento di astensione è quello che sta a monte: è quel fatto che abbiamo dichiarato prima e che ribadiamo... la stessa Confindustria in sede di commissione aveva denunciato una riduzione di finanziamenti sugli investimenti, noi riteniamo che bisogna cercare - nell'ambito delle possibilità che abbiamo - di tenere presente la possibilità di intervenire sul fronte del sociale con interventi sempre più mirati, perché anche qui avremo nei mesi futuri l'occasione di proporre delle iniziative sempre più mirate, e dall'altra parte quella di non abdicare ad uno sviluppo economico regionale. Non siamo andati noi sui giornali a dire che si doveva smettere di costruire le funivie del Monte Bianco, non siamo noi che facciamo le sparate per avere le prime pagine dei giornali, ma ci teniamo a dire che abbiamo una memoria delle cose che non è la memoria mediatica, non è il fatto che sta sui giornali per 15 giorni, che occupa lo spazio dei 15 giorni, che ci fa conquistare consenso, poi tanto la gente... chi se ne frega se la dimenticherà. Noi continuiamo ad immaginare una società diversa, che non confonda la legge n. 1/2009 sui finanziamenti anticrisi con la legge n. 4/2010, che è stato un percorso molto più agevole, perché l'altra aveva tracciato un percorso e sulla n. 4/2010 c'è stato molto consenso ed è stato tutto più facile. Noi continuavamo ad insistere e molti sono venuti dietro, ma non dimentichiamo che la legge n. 1/2009 non ha avuto un percorso facile: c'è stato un fatto culturale che non era facile da far passare in questa regione e naturalmente ben venga che tutti abbiamo votato tali provvedimenti e andiamo in tale direzione. La sollecitazione da parte nostra al Governo continua ad esserci sul fronte degli investimenti e dello sviluppo senza lasciare indietro nessuno, invece le sensazioni che si hanno è che, per spalare la neve, si comincia a tagliare sui servizi sociali.

Si dà atto che, dalle ore 10,50, assume la presidenza il Vicepresidente André Lanièce.

Président - La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie, Presidente. Poc'anzi avevo annunciato che il nostro voto sarà di astensione su questo disegno di legge. Abbiamo ascoltato attentamente le parole del Presidente della Regione, ha negato in quest'aula una nuova era della politica dei rubinetti. Noi mettiamo la nostra disponibilità e siamo pronti nel dibattito se c'è la volontà di modificare o integrare i rapporti fra Regione e Comuni e non solo. Questo assestamento, a nostro avviso, un po' apre direttamente lo spazio alla politica dei rubinetti; nello stesso tempo prendiamo atto delle sue dichiarazioni e quindi diamo la nostra disponibilità a lavorare in merito. Per non parlare di manovre finanziarie a livello nazionale, perché il dibattito deve essere sulla nostra piccola manovra, che piccola non è: parliamo di 150.000.000 di euro di risorse distribuite su questo disegno di legge, diciamo che siamo pronti al vero dibattito e chiediamo da parte del Governo che ci sia una reale volontà.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 11 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. C'è un emendamento, presentato dal Presidente Rollandin, che introduce l'articolo 5bis.

La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie, Presidente. Ne approfitto per presentare questo emendamento, che è conseguente ad un aspetto legato all'introduzione della norma che è, per la finanza locale, il divieto di indebitamento. L'introduzione chiaramente non può avere effetti retroattivi e in questo caso l'emendamento è fatto per evitare che incida sulla possibilità di indebitarsi per il FOSPI, che i Comuni avevano già previsto in precedenza. Ha solo questo significato, volevo chiarire, d'accordo con il CELVA. Ne approfitto anche per dire che siamo all'articolo 9, poi ci saranno il 10 e l'11, quello delle deroghe, che le deroghe sono puntuali su certi argomenti - non certo a rubinetto - che trovano la conclusione dopo anni di faticoso lavoro, in particolare la parte relativa ad un contenzioso per quanto riguarda l'articolo 10, villa Ami; per quanto riguarda l'articolo 11, è legato alle esigenze per i Comuni, tenuto conto dell'impegno che era già stato assunto in precedenza per quanto riguarda la parte degli interventi come capitale, e così via.

Per quanto riguarda il Comune di Gignod, credo che la storia il collega la conosca, purtroppo anche quella aveva un iter molto travagliato, si è finalmente trovato un accordo e per svincolarlo abbiamo dovuto inserire questa... per dire che questa non è una politica di rubinetto, ma è per sanare situazioni che il collega conosce, è una politica che vuole cercare di evitare di perdere ancora tempo su ristrutturazioni che, come lei sa, sono da tempo in attesa di definizione. La soluzione si è finalmente trovata e si vuole approfittare di questa opportunità per accelerare i tempi, quindi, ribadisco, non c'entra niente il fatto di privilegiare... tutte le occasioni che si sono presentate le abbiamo prese in considerazione proprio per accelerare i tempi di ultimazione delle opere. Grazie.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento del Presidente Rollandin, che recita:

Emendamento

Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

(Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazioni all'art. 19 della l.r. 20 gennaio 2005, n. 1)

1. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, introdotto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47, è inserito il seguente: "5 quater. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5ter non si applicano ai mutui da contrarre per opere Fo.S.P.I. ammesse a finanziamento ai programmi 2010/2012 e 2011/2013.".

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 11 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. All'articolo 17 c'è l'emendamento n. 1 presentato dall'Assessore Albert Lanièce.

La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Grazie, Presidente. Questo emendamento riduce a 2.000.000 di euro la quota stimata per l'acconto del pagamento della mobilità sanitaria interregionale relativa all'anno corrente, che era di 9.000.000; questo perché stiamo registrando una riduzione della mobilità interregionale passiva e un aumento dell'attiva, un esempio: dal 2005 da 17.000.000 di euro al 2008 (per il 2009 devono ancora essere fatti determinati conti) a 14.000.000 di euro. Si terrà poi conto che le operazioni di rendicontazione verranno chiuse per l'anno in corso per quanto riguarda la mobilità sanitaria nel 2013. Per quanto riguarda la compensazione fra positiva e passiva, in questi anni con le nuove attività che sono state avviate, radioterapia e il fatto che i pazienti che devono fare riabilitazione saranno d'ora in avanti tutti qui alla clinica di Saint-Pierre, ci sarà un'ulteriore riduzione della mobilità sanitaria passiva, questa parte di soldi sicuramente si ridurrà ulteriormente. Teniamo poi conto che in 10 anni siamo riusciti ad accantonare circa 118.000.000 di euro, quindi riteniamo che questa parte di fondi possa essere messa a disposizione dell'Azienda per quanto riguarda la parte corrente.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dell'Assessore Albert Lanièce, che recita:

Emendamento

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni dell'articolo 16 della l.r. 47/2009)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 274.351.900 per l'anno 2010, in euro 266.907.600 per l'anno 2011 e in curo 273.280.600 per l'anno 2012, di cui:

a) trasferimenti all'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta (azienda USL) per complessivi euro 264.368.000 per l'anno 2010, euro 261.938.000 per l'anno 2011 e euro 268.238.000 per l'anno 2012 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale), dei quali rispettivamente euro 245.030.000, euro 246.000.000 e euro 252.200.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:

1) euro 1.750.000,00 per gli anni 2010, 2011 e 2012, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;

2) euro 185.000,00 per gli anni 2010, 2011 e 2012 per iniziative di formazione professionale;

3) euro 5.875.000 per l'anno 2010, euro 4.975.000 per l'anno 2011 e euro 5.075.000 per l'anno 2012, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;

4) euro 11.528.000 per l'anno 2010, euro 9.028.000,00 per gli anni 2011 e 2012, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale;

b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 9.983.900 per l'anno 2010, euro 4.969.600 per l'anno 2011 e euro 5.024.600 per l'anno 2012 (UPB 01.09.01.11 Spese per il servizio sanitario regionale) così suddivisi:

1) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva per euro 8.500.000 per l'anno 2010, di cui euro 6.500.000 per il saldo dell'anno 2007 e euro 2.000.000 per l'acconto dell'anno 2010, euro 3.450.000 per l'anno 2011 per il saldo dell'anno 2008 e euro 3.450.000 per l'anno 2012 per il saldo dell'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);

2) interventi diretti della Regione, euro 1.483.900 per l'anno 2010, euro 1.519.600 per l'anno 2011 e euro 1.592.600 per l'anno 2012.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale può autorizzare 1'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 4.

4. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio economico 2006/2009 del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale, l'Azienda USL utilizza i risultati economici positivi, nonché gli accantonamenti degli esercizi precedenti.

5. La Regione trasferisce all'Azienda USL le somme versate dallo Stato o dalle aziende farmaceutiche in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 11 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 18: stesso risultato. Articolo 19: stesso risultato. Articolo 20: stesso risultato. Articolo 21: stesso risultato. Articolo 22: stesso risultato. Articolo 23: stesso risultato. Articolo 24: stesso risultato. Articolo 25: stesso risultato. Articolo 26: stesso risultato. Articolo 27: stesso risultato. Articolo 28: stesso risultato. Articolo 29: stesso risultato. Articolo 30: stesso risultato. Articolo 31: stesso risultato. Articolo 32: stesso risultato. Articolo 33: stesso risultato. Articolo 34: stesso risultato. Articolo 35: stesso risultato. Articolo 36: stesso risultato. Articolo 37: stesso risultato. Articolo 38: stesso risultato. Allegato A: stesso risultato. Allegato B: stesso risultato.

All'allegato C c'è l'emendamento n. 2 presentato dall'Assessore Albert Lanièce, che recita:

Emendamento

L'allegato C (Variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa) è sostituito dal seguente:

ALLEGATO C

VARIAZIONI IN AUMENTO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UNITA'

PREVISIONALE DI BASE

BASE

DESCRIZIONE

Importi

Anno 2010

Importi

Anno 2011

Importi

Anno 2012

01

02

003

10

PERSONALE ASSUNTO CON CCNL NELL'AMBITO DEL SETTORE DELLE RISORSE NATURALI

660.000,00

01

03

001

12

CONGRESSI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI

30.000,00

01

03

001

20

ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI

165.000,00

01

03

004

20

INVESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

2.300.000,00

800.000,00

01

04

001

10

TRASFERIMENTI CORRENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE AGLI ENTI LOCALI

2.417.690,44

01

04

002

10

TRASFERIMENTI CORRENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AGLI ENTI LOCALI

2.241.970,73

01

04

002

20

TRASFERIMENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AGLI ENTI LOCALI

7.545.968,60

01

04

003

20

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

2.000.000,00

01

04

004

20

INTERVENTI PER ALTRI INVESTIMENTI DI FINANZA LOCALE

3.336.000,00

4.250.000,00

14.150.000,00

01

05

005

20

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

375.000,00

5.225.000,00

5.700.000,00

01

06

003

20

SPESE DI EDILIZIA UNIVERSITARIA

1.794.224,28

400.000,00

1.200.000,00

01

07

002

10

ASSEGNAZIONI AD ENTI CULTURALI PER IL FUNZIONAMENTO

850.000,00

01

07

003

20

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER I BENI CULTURALI

235.000,00

01

07

003

21

INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI CULTURALI

5.060.000,00

5.450.000,00

6.500.000,00

01

07

005

20

INTERVENTI DI EDILIZIA SPORTIVA

500.000,00

01

08

001

10

INTERVENTI PER SERVIZI E PROVVIDENZE SOCIO-ASSISTENZIALI

1.900.000,00

01

08

002

11

ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE

3.600.000,00

UNITA'

PREVISIONALE DI BASE

BASE

DESCRIZIONE

Importi

Anno 2010

Importi

Anno 2011

Importi

Anno 2012

01

09

001

10

TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA REGIONALE UNITA' SANITARIA LOCALE

7.000.000,00

01

09

001

11

SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

2.000.000,00

01

09

003

20

INVESTIMENTI PER STRUTTURE E ATTREZZATURE NEL SETTORE SANITARIO

1.800.000,00

01

10

001

20

POLITICHE DI SVILUPPO RURALE - INTERVENTI DI INVESTIMENTO

4.950.000,00

01

10

001

21

PSR 2000-06 ? INTERVENTI DI INVESTIMENTO RESIDUALI

200.000,00

01

11

001

20

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO

20.000.000,00

01

11

001

21

PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI

7.000.000,00

01

11

002

20

CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVE

500.000,00

01

11

002

21

INTERVENTI DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA

1.600.000,00

01

11

003

20

CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

5.000.000,00

01

11

005

20

CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE COMMERCIO

500.000,00

01

11

007

20

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'USO RAZIONALE E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE

2.250.000,00

01

11

008

12

CONTRIBUTI A FONDAZIONI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

440.000,00

01

11

009

20

PROGRAMMA COMPETITIVITA' REGIONALE 2007-2013

1.091.467,97

01

11

009

22

PROGRAMMA VALLE D'AOSTA 2007-2013 E ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO OGGETTO DI FINANZIAMENTI FAS

4.817.500,00

01

13

001

20

INVESTIMENTI PER LA VIABILITA'

400.000,00

750.000,00

3.350.000,00

UNITA'

PREVISIONALE DI BASE

BASE

DESCRIZIONE

Importi

Anno 2010

Importi

Anno 2011

Importi

Anno 2012

01

13

002

20

INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI

60.000,00

01

14

001

10

INTERVENTI PER LA TUTELA, RECUPERO, VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

450.000,00

01

14

001

20

INVESTIMENTI PER LA TUTELA, RECUPERO, VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

2.500.000,00

01

14

002

10

INTERVENTI PER LA TUTELA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

110.000,00

01

14

003

20

INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

1.000.000,00

01

14

005

20

INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO - INVESTIMENTI

150.000,00

01

14

006

20

INTERVENTI PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI ? PARTE INVESTIMENTO

3.100.000,00

12.000.000,00

13.000.000,00

01

14

006

21

EVENTI CALAMITOSI ? INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI RIPRISTINO

964.000,00

01

14

007

10

SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE

50.000,00

01

14

007

20

INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE

290.000,00

01

14

008

10

GESTIONE CAVE, MINIERE E ACQUE MINERALI E TERMALI

140.000,00

01

15

001

10

ONERI PER INTERESSI

25.750,00

01

15

001

30

QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI

32.250,00

01

15

002

10

ONERI CONNESSI ALLE ENTRATE

726.957,55

01

15

002

12

ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPARTIBILI

20.000,00

01

15

003

20

SPESE PER COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO

-

6.600.000,00

12.000.000,00

01

16

001

10

FONDI DI RISERVA CORRENTI

4.000.000,00

01

16

001

20

FONDI DI RISERVA INVESTIMENTI

17.773.401,77

01

16

002

20

FONDO GLOBALE DI INVESTIMENTO

100.000,00

2.900.000,00

4.000.000,00

TOTALE AUMENTI

126.052.181,34

38.375.000,00

59.900.000,00

Allegato C emendato: stesso risultato. Allegato D: stesso risultato. Allegato E: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 11 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)

Il Consiglio approva.