Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1070 del 24 febbraio 2010 - Resoconto

OGGETTO N. 1070/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia)". (Reiezione di un ordine del giorno)

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 1)

1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), è aggiunta la seguente:

"ibis) le linee guida per l'introduzione, negli strumenti urbanistici, di criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di trasformazione edilizia e urbanistica;".

2. Dopo la lettera ibis) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 21/2008, come inserita dal comma 1, è aggiunta la seguente:

"iter) l'istituzione e la promozione di un contrassegno di qualità per installatori e imprese edili.".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini del contenimento dei consumi energetici, agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto dei seguenti interventi:

a) trasformazione edilizia di cui all'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e alle relative disposizioni attuative, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;

b) ampliamento superiore al 20 per cento del volume preesistente;

c) nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, intesi quali impianti deputati al controllo di parametri fisici che influenzano il comfort termoigrometrico e la qualità dell'aria, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;

d) sostituzione di generatori di calore e di unità frigorifere;

e) demolizione e ricostruzione a pari volumetria o con aumento del volume preesistente.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini della certificazione energetica, a tutti gli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), secondo quanto previsto all'articolo 7.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;

b) i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo. Il comfort degli addetti non rientra nelle predette esigenze;

c) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile;

d) i locali non dotati di un sistema di climatizzazione invernale, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali e del paesaggio, qualora dall'applicazione della presente legge possa derivare un'alterazione degli edifici stessi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni della presente legge possono non essere applicate o essere applicate parzialmente compatibilmente con le esigenze di tutela, fatto salvo l'obbligo di redigere l'attestato di certificazione energetica nei casi di cui all'articolo 7.

5. Per gli edifici di cui al comma 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può in ogni caso stabilire prescrizioni specifiche semplificate rispetto a quelle di cui alla presente legge.".

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici)

1. Sulla base degli obiettivi di pianificazione energetica regionale e delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica statale e comunitaria vigente in materia, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per la determinazione degli indicatori climatici e le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, eventualmente differenziate in funzione della destinazione d'uso e della complessità degli stessi.".

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2008, le parole: "espressi dall'indice di prestazione energetica (Indice EP), definiti a livello regionale e statale per le diverse tipologie di edifici di nuova costruzione" sono sostituite dalle seguenti: "espressi dall'indice di prestazione energetica globale (Indice EPgl), approvati con deliberazione della Giunta regionale per le diverse tipologie di edifici.".

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 21/2008, le parole: "all'Indice EP" sono sostituite dalle seguenti: "all'Indice EPgl".

Articolo 5

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica approvati con deliberazione della Giunta regionale.

2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici riguardano:

a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell'involucro edilizio;

b) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di climatizzazione invernale;

c) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di climatizzazione estiva;

d) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;

e) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di illuminazione artificiale.".

Articolo 6

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Certificazione energetica degli edifici)

1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, è dotato, a cura del proprietario o di chi ne ha titolo, di un attestato di certificazione energetica. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori casi per i quali è necessario predisporre l'attestato di certificazione energetica.

2. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale. Eventuali semplificazioni della relativa metodologia di calcolo possono essere introdotte, con deliberazione della Giunta regionale, per particolari destinazioni d'uso degli edifici e per gli edifici situati in zone caratterizzate da condizioni climatiche che rendano trascurabili taluni dei predetti fabbisogni.

3. L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e impiantistica idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio.

4. L'attestato di certificazione energetica, conforme al modello e ai contenuti minimi approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, riporta i dati relativi alle prestazioni energetiche riferite ad un uso standardizzato dell'edificio, calcolato secondo le metodologie di cui all'articolo 4, e la classe energetica propria dell'edificio, unitamente ai valori di riferimento che consentono di effettuare valutazioni e confronti.

5. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato da un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 9.

6. Gli edifici di proprietà pubblica sono dotati di attestato di certificazione energetica che deve essere affisso in luogo facilmente visibile per il pubblico.

7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1 e 6, può essere dotato di attestato di certificazione energetica.

8. Il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, nell'edificio interessato, di un'apposita targa in luogo facilmente visibile al pubblico.

9. Nel caso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione dell'acquirente a cura del venditore.

10. Ai fini di cui al comma 9, per gli edifici la cui superficie utile sia inferiore o uguale a 1000 metri quadrati, il proprietario può rilasciare all'acquirente una dichiarazione in cui attesta:

a) la scadente qualità energetica dell'immobile e i costi elevati per la gestione energetica dello stesso;

b) l'appartenenza dell'edificio alla classe energetica più bassa.

11. La dichiarazione di cui al comma 10 deve essere trasmessa, entro quindici giorni dalla data dell'atto di trasferimento di proprietà, al Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia) di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia).".

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

(Relazione tecnica ed accertamenti)

1. Per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. La relazione di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata presso il Comune dove è ubicato l'edificio dal proprietario o da chi ne ha titolo, contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

3. Il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune dove è ubicato l'edificio, una dichiarazione in duplice copia, corredata di idonea documentazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o dal legale rappresentante delle imprese che hanno svolto i relativi lavori, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.

4. Una copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al Comune, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento, ove prescritto, del certificato di agibilità dell'edificio.

5. La Regione, avvalendosi del COA energia, dispone accertamenti e ispezioni a campione, anche in corso d'opera, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 3 e dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 7, la conformità delle opere realizzate alla relazione di cui al comma 1, il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 e la corrispondenza tra quanto riportato nell'attestato di certificazione energetica e la prestazione energetica riferita ad un uso standardizzato dell'edificio. Le modalità di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

Articolo 8

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Accreditamento)

1. La Regione esercita, attraverso il COA energia, la funzione di organismo di accreditamento dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione;

b) iscrizione e permanenza nell'elenco regionale dei soggetti certificatori;

c) sorveglianza sulle attività svolte dai soggetti certificatori, anche mediante controlli a campione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di costituzione e gestione del sistema di accreditamento.

3. I soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, o di requisiti equivalenti conseguiti in altre Regioni o in Stati appartenenti all'Unione europea, che intendono ottenere l'accreditamento ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, presentano la relativa domanda al COA energia che verifica la sussistenza dei requisiti, ovvero l'equivalenza degli stessi con quelli di cui alla presente legge.

4. Per la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei soggetti certificatori la Regione si avvale del COA energia.".

Articolo 9

(Modificazioni all'articolo 10)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 21/2008, è aggiunta la seguente:

"bbis) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 21/2008 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica, i soggetti certificatori devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e agli interessi dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per le opere stesse.".

Articolo 10

(Sostituzione dell'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

(Ispettori)

1. Le ispezioni e gli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalla presente legge sono svolti da ispettori del COA energia, che si può avvalere dell'attività di soggetti esterni da accreditare secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".

Articolo 11

(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 21/2008 dopo le parole: "la situazione del parco edilizio" è inserita la seguente: "regionale".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 21/2008, le parole: "Centro di osservazione" sono sostituite dalle seguenti: "COA energia".

Articolo 12

(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

(Miglioramento dell'efficienza energetica)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all'articolo 12, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio regionale, diversificati in base alle tipologie costruttive, alla vetustà degli edifici e alle soluzioni impiantistiche adottate, ai fini della concessione di contributi necessari al raggiungimento dei medesimi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere edili in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica.

3. La Giunta regionale approva altresì, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, le linee guida per l'introduzione negli strumenti urbanistici di criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di trasformazione edilizia e urbanistica.".

Articolo 13

(Sostituzione dell'articolo 15)

1. L'articolo 15 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

(Predisposizione a servizi energetici centralizzati)

1. Gli edifici di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione che coinvolgono sia le componenti edilizie sia quelle impiantistiche, composti da più di quattro unità abitative, devono essere dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.

2. Non è, in ogni caso, consentito convertire impianti di climatizzazione invernale centralizzati in impianti autonomi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri in base ai quali è possibile derogare a quanto previsto ai commi 1 e 2, tenuto conto degli impedimenti derivanti da vincoli normativi o di natura tecnica, ovvero dell'adozione di soluzioni impiantistiche equivalenti.

4. Per gli edifici di cui al comma 1, è obbligatoria la predisposizione delle opere riguardanti sia l'involucro dell'edificio sia gli impianti necessarie a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di tratte di rete situate ad una distanza dall'edificio inferiore a metri 1000, compatibilmente con una verifica di fattibilità tecnica dell'allacciamento.".

Articolo 14

(Inserimento del capo IVbis)

1. Dopo il capo IV della l.r. 21/2008, è inserito il seguente:

"CAPO IVBIS

CONTRASSEGNO DI QUALITÀ PER INSTALLATORI E IMPRESE EDILI

Articolo 15bis

(Istituzione del contrassegno di qualità)

1. La Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità al fine di accrescere le competenze degli installatori e delle imprese del settore edile coinvolti nella realizzazione di nuovi edifici energeticamente efficienti e nel risanamento energetico di quelli esistenti, a tutela e promozione dei diritti degli utenti finali.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le caratteristiche grafiche del contrassegno di qualità e la tipologia dei relativi supporti proposti dal COA energia.

Articolo 15ter

(Utilizzo del contrassegno di qualità)

1. Il rilascio del contrassegno di qualità conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarlo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, anche mediante l'impiego dei relativi supporti.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori modalità di valorizzazione del contrassegno di qualità.

Articolo 15quater

(Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità)

1. Ai fini del rilascio del contrassegno di qualità, le imprese e gli installatori interessati devono possedere i requisiti definiti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le imprese e gli installatori interessati al rilascio del contrassegno di qualità presentano la relativa domanda al COA energia, sulla base dei modelli predisposti dal medesimo.

3. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità sono inseriti in apposito albo, pubblico e aperto, gestito dal COA energia.

Articolo 15quinquies

(Revoca e sospensione del contrassegno di qualità)

1. Il COA energia, anche avvalendosi di soggetti esterni, effettua i controlli relativi al mantenimento dei requisiti in capo ai beneficiari del contrassegno di qualità e al corretto utilizzo del contrassegno medesimo.

2. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità devono comunicare al COA energia, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, ogni variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e i casi di sospensione e di revoca del contrassegno di qualità, nonché le modalità di effettuazione dei controlli di cui al comma 1.".

Articolo 15

(Sostituzione dell'articolo 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

(Contributi)

1. Per la realizzazione degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi minimi di cui all'articolo 13, comma 1, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto interessi a fronte di mutui stipulati con banche o intermediari finanziari con essa convenzionati.

2. L'ammissione ai contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un progetto di riqualificazione energetica firmato da un professionista abilitato che dimostri l'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e del miglioramento dell'efficienza energetica.

3. Per il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 7, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto capitale.

4. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo gli interventi sui beni strumentali all'attività di impresa.

5. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.".

Articolo 16

(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

(Sanzioni)

1. Il professionista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8, comma 1, in difformità rispetto al modello approvato dalla Giunta regionale e il soggetto certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica in difformità rispetto ai criteri e alle metodologie di cui all'articolo 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 600 e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un'ulteriore sanzione pari a euro 600.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista e il soggetto certificatore che rilasciano la relazione di cui all'articolo 8, comma 1, e l'attestato di certificazione energetica non veritieri sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 1.800 a euro 12.000, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un'ulteriore sanzione pari all'importo della prima.

3. Nei casi di cui al comma 2, la Regione, tramite il COA energia, trasmette il verbale di contestazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Per il soggetto certificatore, il COA energia applica inoltre la sospensione dell'accreditamento per un periodo di sei mesi. Dopo tre sospensioni, l'accreditamento è revocato definitivamente.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il nuovo documento deve essere consegnato o messo a disposizione dei soggetti aventi diritto secondo le modalità previste dalla presente legge. Qualora il proprietario, o chi ne ha titolo, non provveda a depositare presso il Comune competente il nuovo documento entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto in possesso, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600.

5. Ai fini di cui al comma 2, sono considerati non veritieri una relazione o un attestato di certificazione energetica che riportino valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria o l'illuminazione che si discostano di oltre il 15 per cento e di oltre 7 kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri, in particolare, una relazione o un attestato di certificazione energetica che riportino un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il 10 per cento e di oltre 15 kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese che hanno svolto i relativi lavori che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della l. 10/1991, sono entrambi puniti con una sanzione amministrativa da euro 4.800 a euro 24.000, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

7. Il proprietario, o chi ne ha titolo, che non ottemperi agli obblighi previsti all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa da euro 4.800 a euro 15.000 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ed è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro termini fissati con la medesima deliberazione in funzione del tipo di opere da realizzare. Qualora non ottemperi entro i predetti termini, il medesimo soggetto è punito con un'ulteriore sanzione pari all'importo della prima.

8. Chiunque utilizzi, senza esservi autorizzato, il contrassegno di qualità di cui all'articolo 15bis, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600 per ogni utilizzo.

9. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dalla Regione tramite il COA energia. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, limitatamente a quelle relative all'attestato di certificazione energetica, e le sanzioni di cui ai commi 7 e 8, sono irrogate dal Presidente della Regione e introitate dalla Regione. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, limitatamente a quelle relative alla relazione di cui all'articolo 8, comma 1, le sanzioni di cui al comma 4 e le sanzioni di cui al comma 6, relative alla violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6, sono irrogate e introitate dai Comuni.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

Articolo 17

(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

(Calcolo delle volumetrie edilizie)

1. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, per gli interventi di isolamento termico che garantiscono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 6, vale quanto segue:

a) nel caso di edifici di nuova costruzione, nei computi per la determinazione dei volumi e delle superfici e nei rapporti di copertura non sono considerati lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere il miglioramento della prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti, è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla l.r. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle altezze massime degli edifici;

b) nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere le prestazioni energetiche migliorative, è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla l.r. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici nella misura massima di 25 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 valgono per qualsiasi destinazione d'uso degli edifici.".

Articolo 18

(Modificazione dell'articolo 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 21/2008, le parole: "Centro di osservazione" sono sostituite dalle seguenti: "COA energia".

Articolo 19

(Inserimento dell'articolo 20bis)

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 21/2008 è inserito il seguente:

"Art. 20bis

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.".

Articolo 20

(Disposizione transitoria)

1. Fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della l.r. 21/2008, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), i relativi decreti attuativi e, per il calcolo delle prestazioni energetiche, la metodologia prevista dalla normativa tecnica richiamata.

Articolo 21

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 15 della presente legge è determinato in euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.11.7.20 (Contributi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) e al suo finanziamento si provvede, per il triennio 2010/2012, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nella stessa unità previsionale di base 1.11.7.20 per annui euro 100.000 e nell'unità previsionale di base 1.11.7.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per annui euro 500.000.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Bieler.

Bieler (UV) - Merci, M. le Président. Ce projet de loi intervient sur la loi régionale n° 21/2008: "Dispositions en matière de rendement énergétique dans les bâtiments" et n° 3/2006: "Nouvelles dispositions en matière d'interventions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie", afin d'y introduire quelques modifications. La loi n° 21/2008 se place dans un cadre de législation de secteur, tant européen que national, plutôt récent, en continuelle évolution et assez articulé; elle a comme référence la directive 32/2006/CE, concernant l'efficacité des utilisations de l'énergie et des services énergétiques, en particulier la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, relativement au rendement énergétique dans les bâtiments, reçue au niveau national et mise en application par le décret législatif n° 192/2005: "Application de la directive 2002/91/CE relativement au rendement énergétique dans les bâtiments", modifié par le décret législatif n° 311/2006: "Dispositions de correction et intégration au décret législatif n° 192/2005, portant application de la directive 2002/91/CE relativement au rendement énergétique dans les bâtiments. Cette loi est donc née dans le respect des liens dérivant de l'application de la normative citée précédemment et des principes fondamentaux de la réglementation nationale de référence déjà en vigueur; dans le même temps, elle intègre, en amplifiant son champ d'action, la loi régionale n° 3/2006: "Nouvelles dispositions en matière d'interventions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie", qui constitue le premier instrument d'application du plan énergétique et environnemental approuvé par le Conseil de la Vallée en 2003.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, attraverso la legge regionale n. 21/2008, persegue gli obiettivi di promuovere la sostenibilità energetica nella progettazione, realizzazione ed uso delle opere edilizie pubbliche e private, favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, tenendo conto in particolare delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale. A tal fine la Regione disciplina attraverso la legge regionale n. 21/2008 una serie di attività connesse all'efficienza energetica in edilizia, definendo la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, l'applicazione di requisiti minimi prestazionali e prescrizioni specifiche. Essa introduce inoltre criteri, indicazioni e riferimenti tecnici per lo sviluppo e l'organizzazione di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici medesimi, per la raccolta dati e il monitoraggio, così da fornire importanti informazioni circa l'evoluzione del patrimonio edilizio pubblico e privato regionale, in connessione con le attività di amministrazione del territorio e con il coinvolgimento di altri attori istituzionali diversi dalla Regione.

Molte delle modificazioni apportate dal presente disegno di legge sono finalizzate a coordinare alcuni aspetti della legge con le novità recentemente introdotte, a livello nazionale, dai decreti attuativi del decreto legislativo n. 192/2005. In altri casi le modificazioni hanno l'obiettivo di semplificare, dove possibile, alcuni aspetti della legge per snellire le procedure che ne conseguiranno e garantire maggior chiarezza a favore dei destinatari. Una modificazione importante riguarda l'introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese che operano nel settore rispondendo all'esigenza di disporre di adeguata formazione professionale nel settore che sia al passo con l'evoluzione tecnologica e con le richieste del mercato. Trattandosi di un sistema volontario, lo stesso non introduce problematiche di ordine burocratico o applicative, ma solo valore aggiunto alla qualità del costruire, riduce l'asimmetria informativa tra imprese e cittadini su tali tematiche, diminuendone il costo di transazione.

Un punto forte del sistema di certificazione valdostano è rappresentato dal Catasto energetico degli edifici, che affiancherà, completandola, la banca dati degli attestati, attraverso un sistema di gestione telematico, che raccoglierà le informazioni necessarie a elaborazioni statistiche per l'orientamento delle future politiche energetiche regionali nel settore energetico (Piano energetico ambientale regionale), per il monitoraggio dei risultati raggiunti e per la valutazione delle priorità di intervento. Si tratterà di uno strumento georeferenziato, dinamico e in costante evoluzione, che potrà affiancare, i dati energetici sugli edifici del patrimonio edilizio regionale con altri dati (piano casa, acustica, sicurezza, autorizzazioni, eccetera) per creare un vero e proprio database completo per ogni edificio.

Il sistema di certificazione energetica degli edifici che sottintende all'applicazione della legge n. 21/2008 rappresenterà indubbiamente uno strumento importante per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e per la crescita qualitativa del mercato con lo sviluppo di figure formate, specialistiche e che possano offrire garanzie di risultato.

La Région a pour objectif, au cours de l'application de cette loi, de harmoniser les procédures et les principes contenus dans cette dernière avec ce qui a été défini dans d'autres systèmes de certification opérationnels sur le territoire national, à travers des réunions avec d'autres Régions (Ligurie, Piémont, Lombardie, Emilie Romagne et d'autres). L'introduction d'instruments ultérieurs de facilitation pour la réalisation de certification énergétique permettra, surtout dans la première phase de démarrage du système, d'insérer dans le dialogue avec les citoyens un élément qui facilitera et promouvra la diffusion de ce dernier. Ce sera ensuite le marché lui-même qui primera les situations énergétiquement les plus performantes et demandera une information correcte par rapport aux consommations énergétiques des édifices, qui ont une incidence considérable sur la gestion du budget des familles.

Colleghe e colleghi, vi invito pertanto a votare favorevolmente questo disegno di legge, per il fatto che un migliore rendimento energetico permette un minor consumo e di conseguenza un risparmio per ognuno di noi, ma soprattutto perché un minor consumo si traduce in una considerevole diminuzione dell'inquinamento a tutto vantaggio nostro e in particolare per le generazioni future. Grazie.

Président - La discussion est ouverte.

La parole à la Conseillère Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie, Presidente. Il disegno di legge propone un riordino delle leggi in vigore in materia di contenimento energetico degli edifici, in coerenza con il quadro legislativo comunitario nazionale. Il provvedimento è utile, perché chiarisce meglio il campo di applicazione dei vari soggetti professionali ed utenti interessati al risparmio energetico. Il rendimento energetico degli immobili è un problema economico e ambientale importante, perché, grazie ad una maggiore attenzione alla coibentazione degli immobili e dell'efficienza degli impianti di condizionamento invernali ed estivo, possiamo ottenere significative riduzioni della bolletta energetica e dell'inquinamento. Occorre quindi apprezzare l'iniziativa della Comunità europea e successivamente dello Stato italiano, che hanno stabilito indirizzi generali abbastanza stringenti in materia. Anche la nostra Regione si è mossa in questo settore, ma - occorre dire - con discreta confusione. Dal 2006 ad oggi siamo alla quinta modifica della legislazione in materia, una media di una modifica all'anno, questo non è un buon segnale. Il testo che stiamo affrontando è molto complesso e, pur presentando aspetti interessanti di cui dirò dopo, non sembra centrare l'obiettivo della chiarezza: questa rimane una legislazione complessa, rivolta ad esperti, che non pensa ad essere chiara verso i cittadini che nella propria abitazione o nel condominio si ritrovano con questo problema e non sanno bene come fare a risolverlo.

Dobbiamo sottolineare con soddisfazione anche un'utile semplificazione introdotta con il disegno di legge. Si tratta della possibilità per i proprietari di casa di evitare il costo di una perizia professionale per certificare che l'alloggio presenta una scadente qualità energetica - vecchie case costruite negli anni in cui non era obbligatorio l'isolamento termico -, poter sostituire la perizia di un professionista che certifica una cosa ovvia con un'autodichiarazione del proprietario è un passo avanti importante.

Mi auguro che la Giunta regionale, oltre a deliberare sui numerosi punti su cui ha chiesto una delega, attui un piano di informazione approfondito nei contenuti e capillare nella diffusione, che consenta a tutti di cogliere con chiarezza gli obblighi e le opportunità della materia. Nello specifico riteniamo che questa legge possa migliorare le legislazione vigente, quindi speriamo che nei prossimi anni si vedano quei risultati che fino ad oggi sono mancati.

Particolarmente apprezzabile appare invece l'articolo 12 del disegno di legge, che va a sostituire il precedente articolo 13 e prevede uno specifico piano di risanamento del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale. È chiaro che dobbiamo essere noi a dare il buon esempio, certamente nel palazzo in cui siamo la stragrande maggioranza degli uffici regionali ne è una testimonianza positiva. Mi auguro che una particolare attenzione venga portata anche agli edifici di proprietà regionale, industriali e commerciali conferiti a Vallée d'Aoste Structure e agli impianti sportivi regionali e comunali, spesso catastrofici dal punto di vista energetico: pensiamo allo stadio del ghiaccio di Aosta, alle due piscine adiacenti con ben 3 impianti di condizionamento scollegati fra di loro.

Limitatamente agli incentivi, auspichiamo che la Giunta affronti seriamente il tema, stanziando nei prossimi anni rilevanti risorse in materia e stringendo i livelli di efficienza energetica; senza entrambi questi elementi, moltissimi condomini e singole case in Valle avranno la tendenza a continuare a fare ciò che hanno fatto finora, con combustibili più inquinanti come la nafta leggera o gasolio, e fare finta di niente. Con questa legge invece bisogna che la Valle d'Aosta faccia un grande salto di qualità e che in ogni immobile ci sia una buona coibentazione, un impianto di riscaldamento ad alta efficienza e pannelli solari termici: i primi due elementi non sono visibili all'esterno ma, quanto al terzo, sarà dallo spuntare sui nostri tetti o sui nostri terrazzi di questi pannelli che capiremo se ciò che stiamo per approvare in quest'aula sarà stato recepito positivamente anche fuori. Grazie.

Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.

Tibaldi (PdL) - Risparmio energetico, edifici più performanti, ambiente più salvaguardato: sono tutti concetti che condividiamo, sono obiettivi che devono essere conseguiti, traguardati, ovviamente sono obiettivi ai quali non è facile giungere con percorsi semplificati, ma con percorsi complessi. Anche la legge n. 21, che è del 2008... non dimentichiamoci che è una legge approvata nel 2008 sullo scadere della scorsa legislatura e che non ha mai trovato ufficiale applicazione, perché comunque i provvedimenti applicativi che la Giunta doveva adottare sono stati rinviati anche a seguito dell'evoluzione normativa, di cui è stato fatto cenno nella relazione; se tutto va bene, la legge entrerà in vigore quest'anno ed è una legge che, ripeto, porta la data dell'aprile 2008. Sono obiettivi condivisibili, sono obiettivi che comportano dei risparmi sotto diversi punti di vista: il primo è quello energetico, quindi la tutela dell'ambiente in cui viviamo, ma se si risparmia da una parte, da qualche altra parte costano e rischiamo di costare - sperando che questo costo sia limitato ai minimi termini - ai cittadini. Perché non costano tanto o solo negli investimenti energetici in senso stretto: pannelli solari, cappotti termici, fotovoltaico, geotermia, eccetera, anche perché su questi interventi sono previsti dei sussidi da parte degli enti pubblici a vario titolo, ma costano o rischiano di costare in questo caso sotto il profilo burocratico, perché comportano il coinvolgimento di altri professionisti, altri ordini professionali, in questa fase di certificazione energetica o di contrassegno di qualità che deve costituire il traguardo di cui si fa cenno nella legge e che rappresenta la volontà politica anche di questo Consiglio.

La Giunta allora ha un compito molto importante in questa fase, perché se avete letto l'articolato di tale legge, vi sarete presto resi conto che il Consiglio oggi approva una norma che è di larghissimo respiro, vuoi perché la normativa è squisitamente tecnica, di conseguenza comporta il coinvolgimento e l'attivazione di strutture tecniche per il completamento della sua applicazione, vuoi perché alla Giunta viene veramente fornita una delega in bianco e l'Assessore ne è consapevole. Mi sono, per diletto, messo a guardare, articolo su articolo, quanti sono i rinvii alla potestà decisionale della Giunta in questa legge: ce ne sono 27; a mia memoria, non ricordo che ci sia mai passata sotto mano una legge che rinvia per 27 volte all'Esecutivo la definizione di criteri, modalità, metodologie, sanzioni, ossia tutti gli aspetti possibili e immaginabili che riguardano l'applicazione di questa legge. Questa legge, una volta approvata, è un documento normativo che può finire negli annali del Consiglio, ma senza colmare tutti questi passaggi tecnici ovviamente non potrà dispiegare gli effetti per i quali tutti quanti ci stiamo dichiarando favorevoli. Andiamo da indicazioni di locali che sono esclusi dall'applicazione della legge a prescrizioni specifiche e semplificate per alcuni edifici, criteri per l'indicazione di indicatori climatici, metodologie per determinare le prestazioni energetiche, insomma ci sono tutta una serie di interventi con provvedimenti che dovranno essere precisati e in questa fase si vedrà effettivamente se la politica è in grado di semplificare o complicare i passaggi e questa semplificazione o complicazione alla fine grava sulle spalle dei cittadini. Il nostro auspicio, Assessore, è che questo vostro colpo di penna che lei predisporrà e la Giunta andrà ad approvare sarà un colpo di penna leggero, perché allora gli obiettivi nobili che tutti condividiamo potranno essere conseguiti con una relativa semplicità, oppure gli obiettivi nobili che tutti condividiamo diventeranno un arduo traguardo che, da un lato, prevederà paradossalmente degli incentivi e degli sgravi per dotare i nostri edifici di tutti quegli artifici necessari al risparmio energetico, dall'altro, vedrà lo stesso cittadino che risparmia da una parte o perlomeno riesce ad ammortizzare un investimento in un certo numero di anni da una parte e, dall'altra, deve spendere un sacco di soldi per dotarsi di professionisti che gli riempiono la casa di carta. A lei, Assessore, va il primo invito nel fare tesoro di tutto quel bel parlare che si è fatto in questi anni: di semplificare con l'intervento della Giunta i passaggi e non complicare le procedure. Fra l'altro, fra i 27 rinvii che ci sono alla Giunta, l'ultimo, che è la norma di chiusura, dice: "La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge". Bastava questo articolo, bastava un solo rinvio che si colmava tutto quello al quale fanno riferimento gli altri 26 passaggi di rinvio all'Esecutivo.

Siamo quindi nelle sue mani, Assessore, non tanto come gruppi consiliari che votiamo la legge, ma come cittadini ci affidiamo alla sua intuizione e alla sua saggezza da questo punto di vista, visto che la legge è stata partorita due anni fa, ma è entrata in tale fase di catalessi e aspetta di essere rispolverata, aggiornata e risvegliata per poi dispiegare i suoi effetti. Fatto questo auspicio, abbiamo apprezzato durante i lavori di commissione che sia stato approvato un emendamento proposto dal nostro gruppo e poi condiviso anche con una proposta analoga dall'Assessore, che va ad uniformare quanto previsto da questa legge con la legge n. 24/2009 sul piano casa. In particolare, viene dettagliato con maggiore precisione l'ambito di applicazione della legge n. 21/2008, che include, oltre agli edifici di nuova costruzione, anche gli interventi di recupero edilizio, gli immobili demoliti e ricostruiti, nonché gli ampliamenti volumetrici. È proprio sugli ampliamenti volumetrici che si è innestato il nostro emendamento, per ribadire che la norma di efficienza energetica si applica solo per quelli superiori al 20 percento del volume preesistente. Si tratta di una formula coerente con quella prevista nella legislazione sul piano casa, in particolare sull'articolo 2 della legge n. 24/2009, che consente l'ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico, a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto di intervento. Questo significa che la soglia del 20 percento per quanto concerne l'ampliamento diventa la linea di discrimine per l'applicazione della legge n. 21/2008. I canoni di efficienza energetica saranno presi in considerazione solo per gli ampliamenti volumetrici superiori ad essa, mentre sarà sufficiente il mantenimento delle prestazioni esistenti se gli incrementi volumetrici saranno di minore entità; questo è un passaggio importante e coerente con quanto abbiamo approvato qualche mese fa in merito al piano casa. Fatto l'auspicio di cui in premessa e le considerazioni medesime e questa soddisfazione per l'emendamento approvato, dichiariamo sin d'ora il nostro voto favorevole al progetto di legge n. 75.

Président - La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) - Merci, M. le Président. Vorrei condividere queste modificazioni con voi... integrando con ciò che è già stato detto oggi in aula e soprattutto portando un nostro contributo che vuole essere propositivo, tecnico, ma che vorrebbe soprattutto semplificare. Abbiamo cercato di proporre degli emendamenti strutturati proprio per andare a dare delle risposte più puntuali da una parte e forse più strutturali dall'altra. È stato detto ampiamente: due anni fa il Consiglio regionale approvava la legge n. 21/2008, una legge innovativa a livello nazionale, una legge propulsiva, ma soprattutto all'avanguardia, che avrebbe dovuto dare slancio e concretezza, promuovendo e incentivando la sostenibilità energetica nella progettazione... nella sua realizzazione ed uso delle opere edilizie pubbliche e private e il miglioramento soprattutto - e penso sia questa la parte più importante - delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti. Vorrei poi soffermarmi proprio sul parco edilizio esistente - privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale: dalle metodologie ai requisiti minimi, dai criteri alle applicazioni, dalla gestione del Catasto energetico degli edifici alle forme di incentivazione economica, dalle iniziative di informazione e di sensibilizzazione degli utenti finali all'aggiornamento degli operatori del settore e non solo.

È stato un buon dibattito, sono andato a leggermi il dibattito in Consiglio, una buona campagna elettorale, tanti annunci fatti, tanti convegni importanti, perché comunque vanno a sensibilizzare la cultura del fruitore finale che è il cittadino, ma - e cerco di venire ad oggi - due anni persi o quanto meno di non applicazione come è stato detto dai colleghi non legata esclusivamente al discorso finanziario. Ci è stato riferito più volte che la materia è in continua evoluzione, lo percepiamo, sia livello nazionale che europeo, ma in un momento di crisi vera, quella reale, quella congiunturale che stiamo vivendo, forse non possiamo permetterci di perdere anni preziosi in ambiti fondamentali quali quelli energetici, occupazionali, ambientali e economici. Il nostro gruppo intende proporre modifiche che potrebbero andare a semplificare e a motivare maggiormente questo importante e necessario disegno di legge, ma crediamo al tempo stesso, dove è possibile, di contribuire fortemente a semplificare, dove riteniamo opportuno, e integrare l'impianto proposto in commissione, impianto che condividiamo.

Riteniamo importante non modificare all'interno dell'articolo 8, comma 1, il modello nazionale per la relazione tecnica e eventualmente sostituirlo con un modello da definire mediante delibera di Giunta regionale, proprio per non aggravare ulteriormente con costi per l'utente, cercando di mantenere quello esistente, se possono esserci le condizioni, per semplificare per l'utente finale. Se invece ci sono, non siamo riusciti a coglierle queste grandi motivazioni che portano a modificare un modello di lavoro e di conseguenza ad obbligare l'utente finale ad un aggravio di spesa. Proponiamo al comma 2 dell'articolo 8 di posporre il termine di presentazione della relazione tecnica nel momento in cui il proprietario ritira il permesso abilitativo, prima del rilascio dell'agibilità; sono degli accorgimenti tecnici, ma essi possono permettere ai professionisti di presentare un'unica relazione e non eventualmente presentare un'integrazione o una seconda relazione.

Sempre nell'ottica (se è possibile di semplificazione, ma di coordinamento proprio a livello di documenti da proporre al Comune di residenza) si propone nel comma 3, sempre nella stessa ottica, di poter riportare ed integrare tutte le eventuali modifiche, effettuando proprio in corso d'opera sia a livello geometrico, sia a livello qualitativo... inerente la dichiarazione di fine lavori del direttore-lavori e dell'impresa... sempre in un'ottica di integrazione in corso d'opera delle modifiche che i lavori comportano e, di conseguenza, di non dover intervenire una seconda volta anche su queste integrazioni. Sempre a sostegno del singolo cittadino e del fruitore finale, analizzando la direttiva europea riteniamo - lo pongo come tema di discussione oggi in Consiglio - che tale direttiva non implichi così chiaramente l'esclusione del progettista e/o direttore dei lavori come possibile certificatore dell'opera, avendo indubbiamente i requisiti, le varie competenze, i vari criteri che la legge impone, ma soprattutto la deontologia professionale. Anche su questo quindi chiederei al Consiglio (se interessa... i nostri emendamenti vanno in quella direzione...) se ci sono le condizioni, di fare in modo che l'utente non si veda costretto a coinvolgere un'ulteriore figura professionale. Abbiamo degli elementi... lo porto come tema di discussione, proprio per non andare ad aggravare il costo all'utente finale, presumibilmente con un aggravio di spesa visto e considerato che si dovrebbe coinvolgere un'ulteriore figura professionale.

Con l'emendamento n. 3 riteniamo importante che la Giunta stabilisca gli obiettivi minimi di miglioramento energetico del parco edilizio regionale con scadenze temporali e dove è possibile con interventi strutturali importanti, per poter effettuare interventi tali da condurre il loro edificio ad una classe migliore entro un certo tempo, già ben inserito nella legge n. 21, modificato in questo nuovo disegno di legge. La legge n. 21 è stata sotto i riflettori nazionali in questi due anni, anche se non è stata applicata e non si è "dato gambe" alla legge approvata: è stata sotto i riflettori soprattutto per gli edifici esistenti, non tanto sui nuovi eventuali edifici quanto sul campo edilizio vero, quello più massiccio, quello già realizzato.

Termino dicendo che i nuovi criteri di costruzione consentiranno di ridurre il consumo dei nuovi edifici; bene, ma non sufficiente. Si tratterà comunque di un aumento limitato dei consumi, perché si tratta di nuovi edifici che si sommano al parco già esistente. Riteniamo però che solo agendo, ma soprattutto incidendo sulle costruzioni esistenti sarà possibile ridurre in maniera pesante e importante il consumo energetico, proprio come era stato previsto nella legge votata circa 2 anni fa. È opportuno forse che i primi interventi siano eseguiti su edifici con alto fabbisogno energetico. Queste sono le principali motivazioni che ci hanno portato a presentare l'emendamento n. 3, inserendo scadenze temporali con eventuali delibere di Giunta, interventi necessari, riprendendo l'impianto approvato della legge n. 21/2008.

Riteniamo come gruppo, proprio per le motivazioni che citavo poc'anzi, che abbiamo il dovere e la necessità di promuovere e migliorare soprattutto l'esistente in quanto già realizzato e corposo e solo invertendo tale rotta, forse, potrà essere performante per un domani diverso. Se c'è la volontà, se ci crediamo, non perdiamo altro tempo prezioso, immaginiamo che ci sia spazio, ci sono le risorse umane, ci sono le imprese, ci sono i cittadini, c'è il bene collettivo, c'è l'ambiente e l'aria che respiriamo e non ultimo l'obiettivo è anche quello di far risparmiare al proprietario e/o l'affittuario dell'unità abitativa nella sua gestione. Grazie.

Président - S'il n'y a pas d'autres interventions, je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.

Pastoret (UV) - Grazie, Presidente. Merci au Conseiller rapporteur et à tous les collègues qui sont intervenus ici et qui l'ont fait aussi en commission, en donnant une contribution importante au débat qui s'est découlé sur ce projet de loi, portant modifications de la loi n° 21/2008. La matière de l'épargne énergétique est à la une et suffit à le démontrer le fait qu'il y a eu un intérêt important de la part des collègues conseillers sur ce thème. L'Union européenne, les Etats membres, les Régions travaillent à l'évolution des principes et des critères de réalisation de cette matière, qui est un des piliers des objectifs fixés par les 20-20-20 de l'Union européenne. Vous savez que les recommandations de l'Union européenne vont dans le sens d'augmenter de 20 pour cent la production électrique par source renouvelable. Je rappelle à cet égard que ce Conseil a récemment approuvé les modifications de la loi n° 3/2006, qui règle ces aspects.

Un autre objectif est celui de réduire de 20 pour cent les émissions nuisibles de CO2 dans l'atmosphère, objectif que nous cherchons d'atteindre par des mesures telles que celles du renouvellement des moyens de transport public, du soutien à la substitution des voitures polluantes, ce que nous avons aussi confirmé pour cette année, mais la réduction des émissions passe aussi par la réduction des consommations énergétiques, ce qui est le cas du projet de loi que nous sommes en train de discuter.

Tout d'abord pourquoi une modification à une loi si récente? Parce que la matière qui fait l'objet de cette loi est en évolution continuelle et dans le cas échéant elle a dû se confronter aux récentes évolutions des lois de l'Etat, en particulier aux dispositions d'application telles que le décret du Président de la République du 2 avril 2009 et du décret du Ministère du développement économique du 26 juin 2009. Nous ne pouvions donc pas donner application à la loi et nous étions dans la condition de falloir la modifier pour prendre en compte ces modifications. Nous avons pris en charge les nouveautés introduites par le décret que je viens de citer et nous avons essayé de porter des améliorations au texte en vigueur. Pour ce faire on a essayé de partager la réalisation de ce projet de loi avec les différentes associations de catégorie: les organisations syndicales, les ordres professionnels, l'Association des artisans, l'Association des entrepreneurs, c'est-à-dire tous les sujets pouvant être concernés par cette matière.

Je tiens aussi à signaler que nous avons une confrontation et un échange d'idées avec d'autres Régions (Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Province di Trento e Bolzano) et nous avons là la nécessité aussi d'avoir quelque chose qui soit cohérent avec les autres, ne pouvant pas faire des fuites trop en avant ou travailler toujours à l'arrière-garde. Nous avons travaillé sur cela en participant aux colloques de Vérone, "Solarexpo", avec les autres Régions; aux "Open Days" de Bruxelles, nous avons organisé à octobre 2009 un important colloque international à Saint-Vincent: dans toutes ces occasions il y a eu des partenaires avec qui on a pu approfondir différents aspects de la matière, surtout en ce qui concerne les aspects de la création des listes des certificateurs, afin qu'il n'y ait pas de procédures contradictoires en ce qui concerne la formation et la gestion de ces listes. Des modifications importantes ont été prévues dans cette loi, je ne vais pas les citer, parce que le rapporteur l'a déjà fait et le débat s'est porté sur d'autres aspects, donc je reviens aux observations qui ont été présentées par les collègues.

Ringrazio la collega Fontana per il suo intervento, ha posto due punti importanti al di là di tutto l'intervento, che era significativo: il problema concernente i rapporti all'interno di unità immobiliari plurime, i condomini. Noi non ci siamo addentrati in questa materia, perché qui ci sono degli aspetti di carattere civilistico e di carattere regolamentare che regolano la vita dei condomini, noi possiamo dare delle disposizioni di carattere generale e dobbiamo favorire, con le disposizioni applicative che metteremo in moto la volontà da parte di tutti costoro di aderire a questi piani che metteremo in moto. La formazione è uno degli elementi fondamentali, così come quello dell'informazione senza la quale i cittadini non sapranno cosa fare, né a chi rivolgersi e in quale modo. Il collega Tibaldi ha sottolineato il rischio che la burocrazia regni sovrana su questa materia; abbiamo visto che anche lo Stato, che pure non è un esempio di ingentilimento da questo punto di vista, ha cercato di darsi da fare. Qui però trattiamo una materia nella quale circolano denari, interessi, verifiche, eccetera, per cui un minimo di controlli deve essere previsto. Cercheremo di fare in modo che questi siano i più coerenti possibile e facciano perdere meno tempo possibile alle persone.

È stata citata la questione del rinvio ai provvedimenti di Giunta, il collega Tibaldi li ha contati, è vero; devo dire però che già il testo precedente faceva molti rinvii alle disposizioni di Giunta e che questo sta in una ragione fondamentale, ovvero questa materia è in tale e tanta evoluzione che andare a fissare una serie di elementi nella legge significa avere dei tempi lunghi per andarla a modificare, che sono quelli che sono stati ricordati ed è un po' questo il destino che ha già interessato la legge n. 21.

Il collega Chatrian ha illustrato nel suo intervento i suoi emendamenti, mi riservo di intervenire man mano che gli emendamenti saranno presi in conto quando si farà la discussione articolo per articolo, peraltro illustrerò anche i miei.

È stato detto che sono stati fatti dibattiti, è stato citato il clima elettorale che condizionò la legge n. 21. Vorrei ricordare che quella legge fu approvata in un clima particolare, dove tutti volevano piantare una bandierina su tale provvedimento e credo che il collega La Torre potrebbe testimoniare del fatto che alcuni aspetti negativi che erano presenti in quella legge sono dovuti a quel clima. Se facciamo questa considerazione, quindi dobbiamo mettere in conto a tutta l'Assemblea che allora era presente qui di essere intervenuta in quel modo. Oggi cerchiamo di porre rimedio per quanto possibile ad alcuni di questi aspetti e di mettere mano anche a delle disposizioni dello Stato, che sono intervenute a porre delle modifiche.

Con questo vi ringrazio per i vostri interventi, ho terminato e sugli emendamenti avremo modo di chiarirci successivamente.

Président - Avant de discuter article par article, nous devons aborder la proposition d'ordre du jour présentée par le groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, dont je donne lecture:

Ordine del giorno

Il Consiglio regionale

Ricordato che l'Italia è uno dei firmatari del Protocollo di Kyoto, in forza del quale si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra in atmosfera, e che al conseguimento di tale obiettivo può concorrere anche la promozione del miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella comunità valdostana;

Visti i consumi energetici elevati dell'intero parco edilizio, pari a circa il 35% del consumo nazionale e osservato che solo intervenendo sulle costruzioni già esistenti sarà possibile ridurre il consumo energetico complessivo;

Considerata la necessità, al fine di conseguire risultati rapidi e concreti, che i primi interventi in ordine di tempo siano eseguiti su edifici con alto fabbisogno energetico;

Vista la rilevante potenzialità occupazionale e la richiesta di interventi specializzati del settore, che può condurre le imprese ed i professionisti ad una maggiore qualificazione e al tempo stesso consentire un cospicuo risparmio per gli utenti;

Impegna

La Giunta ad elaborare entro sei mesi e sottoporre al Consiglio regionale un piano complessivo di ammodernamento energetico del parco edilizio regionale, sulla base dei dati del catasto energetico degli edifici, per migliorare l'efficienza energetica e la classe prestabilita per ogni edificio, individuando le modalità operative attraverso cui giungere, nel più breve tempo possibile, al completamento degli interventi di miglioramento del rendimento energetico su tutti gli edifici residenziali.

F.to: Chatrian - Bertin - Giuseppe Cerise - Louvin - Patrizia Morelli

La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Il nostro ordine del giorno è la sintesi degli emendamenti che abbiamo presentato, cercando di impegnare la Giunta a presentare un elaborato entro 6 mesi e a sottoporlo al Consiglio... ma proprio su quel percorso legato più al patrimonio edilizio esistente, non solo al patrimonio di proprietà regionale e al nuovo patrimonio edilizio. Sappiamo delle difficoltà, siamo consci che questo percorso non è semplice, ecco perché mi sono permesso di dire che in questi 2 anni non avete mosso la classifica: indipendentemente dalle elezioni regionali, ad oggi, e siamo a 2 mesi dall'approvazione di quella legge, non abbiamo visto molto, quindi mi sono permesso di fare quel tipo di ragionamento. Dall'altra parte soprattutto l'emendamento n. 1 va invece a semplificare il quadro normativo dove, secondo noi, si poteva incidere e semplificare all'utente finale; vedi al riguardo la relazione tecnica da presentare prima di ritirare il titolo abilitativo, vedi la possibilità di utilizzare il modello di relazione nazionale, per non andare ad aggravare i costi al cittadino, vedi la possibilità di integrare all'interno della relazione le modifiche in corso d'opera prima di depositare la relazione, con le dovute integrazioni in corso d'opera. L'emendamento n. 1 va quindi a semplificare quel quadro.

Con l'emendamento n. 2 più che semplificare cerchiamo di andare incontro al cittadino, prendendoci delle responsabilità, dicendo: "valutiamo ulteriormente se è possibile non far rientrare un'ulteriore figura professionale per certificare l'opera". A monte riconosciamo che il certificatore deve avere i requisiti, deve avere i corsi, ma soprattutto deve avere una sua deontologia professionale legata al suo ordine di appartenenza. I primi due emendamenti quindi vanno nella direzione di quella semplificazione che forse è più economica, ma per l'utente ultimo, o quanto meno non va a gravare i costi; vi assicuro che la nostra titubanza va in quel senso e cioè: che i costi aumenteranno per il singolo cittadino. L'emendamento n. 3 invece va nella direzione di rimettere in discussione il patrimonio preesistente...

Presidente - ...chiedo scusa, qui stiamo discutendo dell'ordine del giorno, non vorrei che si facesse l'illustrazione degli emendamenti...

Chatrian (VdAV-R) - ...mi scusi, Presidente, se sono uscito leggermente... ma il nostro ordine del giorno andava in quella direzione: è un po' il résumé dei tre emendamenti, perché impegna la Giunta a sottoporre al Consiglio entro 6 mesi un piano complessivo di ammodernamento energetico del parco edilizio regionale esistente. Scusate se sono andato fuori tema, ma era per precisare meglio le motivazioni che ci hanno portato a presentare questo ordine del giorno strutturale, perché in questi 2 anni la nostra legge energetica approvata 2 anni fa è andata su quasi tutte le riviste di architettura a livello nazionale e internazionale. Ci pare che si faccia una retromarcia importante oggi, quindi la portiamo in questo ordine del giorno, impegnando invece la Giunta ad elaborare e a sottoporre al Consiglio un nuovo piano complessivo di ammodernamento energetico del parco edilizio regionale esistente. Mi scusi ancora.

Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.

Pastoret (UV) - Grazie, Presidente. Mi atterrò all'ordine del giorno, non farò grandi considerazioni su tutta la questione del risparmio energetico, della quale abbiamo già parlato. Pensiamo che il pubblico debba dare il buon esempio e per tale ragione è già previsto - e sarà contenuto all'interno della legge n. 21 - all'articolo 12, che modifica l'articolo 13, un comma che prevede quanto segue: "La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere edili in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica".

L'ordine del giorno ci impegnerebbe a fare entro 6 mesi, a sottoporre al Consiglio regionale un piano complessivo di ammodernamento energetico del parco edilizio regionale...

(interruzione del Vicepresidente Chatrian, fuori microfono)

...noi abbiamo valutato... perché lo abbiamo previsto all'interno del testo di legge, mi sembra che si debba tener conto di alcuni aspetti.

Intanto ritengo che l'ordine del giorno non aggiunga niente ad una previsione già individuata, inoltre personalmente non sono favorevole all'introduzione di termini perentori quali quelli proposti, perché poi si devono cambiare come nel caso in esame... fattori che non necessariamente possono coincidere. Mi spiego meglio: nel testo si parla di 6 mesi per predisporre un piano complessivo di ammodernamento energetico del parco edilizio regionale sulla base dei dati del Catasto energetico degli edifici, che è un'altra cosa da realizzare, quindi o c'è una combinazione fra le due cose, ma che comunque è difficile da prevedere, oppure teniamo buona l'indicazione che abbiamo nella legge sapendo che ci dobbiamo muovere sotto questo punto di vista. Se mi è consentito, faccio però un'aggiunta: sono venuto due volte in commissione, credo di non aver mai rifiutato alcun tipo di dialogo, c'era la possibilità, se si voleva andare in questo senso, di prevedere in commissione di fare una discussione di tale genere, si sarebbe potuto verificare tecnicamente meglio la possibilità di introdurre o meno disposizioni di questo genere. Trovo un po' improvvido il fatto di presentarlo all'ultimo minuto, quando siamo in sede di discussione in aula, andando ad introdurre qualcosa che modifica i termini e i tempi che abbiamo previsto all'interno dell'articolato della legge. Questa è la ragione per cui non siamo d'accordo sull'approvazione di tale ordine del giorno.

Président - La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Non so se l'appesantimento post-prandiale incida o meno sulla comprensione reciproca, ma stiamo parlando di un impegno di ordine politico, che è stato rimesso all'attenzione dei colleghi nel corso della mattinata, quindi sono già decorse alcune ore, forse c'era anche il tempo di valutare queste 18 righe in tutto. Non stiamo parlando di termini perentori, di obblighi di natura tecnica e credo che qualificare di improvvido il fatto che nei tempi prescritti dal Regolamento... anzi con anticipo, perché l'ordine del giorno poteva essere depositato anche all'inizio di questa discussione a termini di Regolamento... ma con il dovuto anticipo sia stato uno sgarbo da parte di questo gruppo politico... Detto questo, l'impegno riguarda il parco edilizio regionale che non è solo quello dell'Amministrazione regionale: è l'insieme degli immobili (così noi lo intendiamo e, se necessario, lo si può chiarire); quindi non è questione di dare o non dare il buon esempio come Amministrazione regionale; bene se lo fa l'Amministrazione, ma questo è un altro settore. Stiamo parlando di un impegno di ordine generale sulla base dei dati del Catasto energetico a migliorare l'efficienza energetica di tutti gli immobili. Assessore Pastoret, "nel più breve tempo possibile" non è un termine perentorio, è il termine quanto più elastico, quanto più blando che siamo riusciti nel nostro modesto vocabolario ad individuare. È un'indicazione di carattere politico e prospettico: si può essere d'accordo o non d'accordo. Noi riteniamo che la risposta che è stata data dal Governo sia all'altezza del contenuto politico di tale ordine del giorno che, per quanto ci consta, viene mantenuto. Volevo solo darle questo chiarimento.

Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie, Presidente. Due brevissime notazioni. Non vorrei che le modalità con cui spieghiamo un percorso siano oggetto di un distinguo che forse non è nei termini in cui emerge e mi spiego. Questo ordine del giorno dice una cosa che nei termini di programmazione l'Assessore ha detto è stato previsto a partire da un certo patrimonio, attenzione, qui è il primo distinguo: "patrimonio regionale", ma "regionale" nel senso della Regione. Capite allora che la cosa è ben diversa: se dico "patrimonio regionale" ed è corretto quello... mi sembrava che partiamo...

(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)

...non nel vostro ordine del giorno, ma nella legge c'è scritto quello che ha letto l'Assessore. È per quello che dico che l'Assessore ha parlato di un primo passo necessario per dare un segnale su un'inversione di tendenza che porta a determinati risultati.

L'ordine del giorno da voi proposto ha due indicazioni: la prima, "impegna la Giunta ad elaborare entro sei mesi", questo vuol dire che c'è un termine ben preciso: entro 6 mesi bisogna arrivare con un piano. Questo piano ha un'ampiezza e porta su dei dati che giustamente l'Assessore ha voluto significare, che oggi non sono immaginabili. Rischiamo quindi di dirci due cose che sono divergenti, ma perché i tempi non permettono di avere una convergenza e mi spiego meglio. Quando fate riferimento all'ammodernamento energetico del parco edilizio regionale sui dati del Catasto energetico... il Catasto energetico è ancora in formazione, allora com'è immaginabile che io possa presentare una relazione entro 6 mesi su un dato che assolutamente è ancora in itinere, addirittura è ancora da mettere in piedi!

Noi condividiamo il fatto che la tendenza sia quella di poter arrivare ad una definizione la più possibile attenta di quello che va fatto nell'ottica di un programma di piano energetico, quello che è stato detto... noi diciamo una fase intermedia... a partire, almeno diamo il buon esempio, dal patrimonio regionale. Voi dite: "ma su tutta la regione", giustissimo l'obiettivo sarebbe di arrivare a quello, ma noi diamo un indirizzo laddove sul patrimonio regionale c'è, almeno per quello che immaginiamo noi, la possibilità di dire che è patrimonio nostro, cominciamo a dare l'esempio e interveniamo, mentre su altri non si ha un potere cogente. Posso dire: man mano che trasformerete, man mano che ci sarà un intervento fatelo nell'ottica di privilegiare l'intervento misurato su un sistema energetico nuovo che vada nella direzione che è qui oggi presentata, ma non posso obbligare! Devo registrare nel catasto tutto quello che succede, voglio fare in modo che vi sia un aggiornamento continuo per rendermi sempre più cosciente di quello che succede nella Valle, ecco questa è la differenza, per cui è inimmaginabile pensare che entro 6 mesi uno sia in grado di fare questo. Non è una cattiva volontà o una filosofia diversa, mi permetto di dire che è corretto quello che avete sottolineato, ossia l'esigenza di andare in questa direzione e noi non diciamo, anzi quello che è stato detto e la legge stessa vanno in tale ottica. Un conto è dire: entro 6 mesi mi presenti il piano, entro 6 mesi non puoi fare niente, perché non hai strumenti e non hai nessuna possibilità operativa! Ci prendiamo in giro allora, tanto per dire che ci impegniamo e poi non succede niente fra 6 mesi, ma questo non mi sembra onesto nei vostri confronti! Credo invece sia più corretto fare come ha fatto l'Assessore: evidenziare i limiti di un intervento, fare un'azione mirata su un patrimonio regionale che indichi una via da percorrere, anche per capire quali sono le misure da dare come riferimento all'edilizia privata, perché vi sia successivamente un piano che, facendo leva anche sul costruendo Catasto edilizio, perché non c'è... avendo questo, ho degli strumenti per arrivare ad una definizione e mi auguro fra un anno o due di poter avere una programmazione come voi oggi vorreste fare. Questa è la differenza che vedo fra le due indicazioni, al di là del fatto che voi dite: "benissimo, arriviamo a far questo per tutta la regione", che mi sembra un po' velleitario visto che oggi siamo allo stato zero. Dobbiamo partire per gradi ed è quello che sollecitiamo, quindi non siamo contrari all'indicazione: siamo in difficoltà ad accedere ad un ordine del giorno, che impegna su qualcosa che oggettivamente non ci sentiamo di poter fare. Era questa la logica, per cui noi su questo tema ci asterremo.

Président - La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) - Grazie. Per chiarire, Presidente, due elementi: questo nostro ordine del giorno innanzitutto condivide, a monte, il percorso della prima fase, che è quella della proprietà regionale dove l'Amministrazione regionale può intervenire da subito, e lo condividiamo, non lo abbiamo messo in discussione. La seconda fase che ipotizzavamo (poi se saranno 6 mesi, se è 1 anno o 1 anno e mezzo non è perentorio) era, qualora ci siano le condizioni, di modificare il delta temporale. La nostra preoccupazione era di tipo politico, perché la n. 21/2008 inseriva già nell'articolo 13, riguardante il miglioramento dell'efficienza energetica, questa possibilità. Probabilmente ci sono state delle difficoltà, lo sappiamo, ma volevamo impegnare il Governo regionale affinché potesse "dare gambe" in 1 anno e mezzo a tutto il parco esistente regionale edilizio generale, residenziale, perché un inizio della seconda fase va fatto e secondo noi va fatto in maniera parallela. Le proprietà regionali, quasi 500 fabbricati di proprietà regionale, dovrebbero essere utili a dare il buon esempio, diamo pure un buon esempio, siamo d'accordo sul buon esempio. Noi dicevamo: "proviamo ad osare anche sulla seconda fase, proviamo a muovere la classifica anche sulla seconda fase, visto che in questi 2 anni su tante riviste di architettura questa legge è stata pubblicata come innovativa, ma non sul parco edilizio nuovo, ma sul parco edilizio esistente"; questo era il nostro auspicio di tipo politico indubbiamente. I 6 mesi poi li abbiamo messi presumibilmente proprio per fissare un discorso di tempo, ma se il Governo ritiene di prendersi 12-18 mesi, noi accettiamo volentieri perché, secondo noi, la seconda fase deve partire da oggi. Grazie.

Président - Je soumets au vote l'ordre du jour présenté par le groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau:

Conseillers présents: 34

Votants: 6

Pour: 5

Contre: 1

Abstentions: 28 (Agostino, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Donzel, Empereur, Carmela Fontana, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Rigo, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena, Zucchi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Article: 2: même résultat. Article: 3: même résultat. Article: 4: même résultat. Article: 5: même résultat. Article: 6: même résultat. A l'article 7 il y a l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.

La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) - Brevemente, per illustrare l'emendamento n. 1. Proponiamo al comma 1 di mantenere il modello nazionale, quindi non andare ad individuare un eventuale nuovo modello con una deliberazione di Giunta. Proponiamo se non c'è tutto questo scostamento - e non ci sembra che ci sia questo scostamento -, di mantenere il modello nazionale proprio sul ragionamento che facevamo poc'anzi sui costi, legato ai costi soprattutto dell'utente finale. Per quanto riguarda il comma 2, una modifica che va a proporre la possibilità di posporre il termine di presentazione della relazione per farlo coincidere con la data di ritiro del permesso abilitativo, per non fare lavorare due volte i tecnici, integrarla e depositare la relazione prima del ritiro del certificato di agibilità; ci sembra, a nostro avviso, un comma di buon senso. Stessa considerazione per il comma 3, dove si dà la possibilità di integrare le eventuali modifiche sempre fatte in corso d'opera; ci sembra anche questo di buon senso per consegnare un solo documento. Grazie.

Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.

Pastoret (UV) - Grazie, Presidente. La questione è semplice per quanto riguarda l'allegato E; abbiamo avuto modo di dire anche in commissione che l'allegato E è l'allegato madre, diciamo, però con tutte le Regioni abbiamo concordato e tutte hanno lavorato o stanno lavorando come noi in questo senso sul fatto di modificare alcuni contenuti di questo allegato in relazione alle specifiche territoriali della Regione. Il fatto quindi di andarlo ad indicare in questo modo lo mette fuori gioco, perché poi saremo obbligati ad adottare quello e non quello che andremo a definire. Altra questione legata a questa: abbiamo già spiegato che questo lo facciamo direttamente noi e gli aggiornamenti e i programmi saranno direttamente fatti da noi e forniti a tutti i professionisti e a coloro che ne avranno bisogno, e questo non comporterà un aggravio di spesa per nessuno; questa è la ragione per cui chiediamo di mantenere questa dicitura e non siamo d'accordo sull'emendamento.

Per quanto riguarda il comma 3, si specifica qui di riportare le eventuali modifiche effettuate in corso d'opera a livello geometrico...

(interruzione del Vicepresidente Chatrian, fuori microfono)

...pardon, sul comma 2, la data del ritiro del permesso abilitativo è previsto dalla legge n. 10/1991 dello Stato e su questa noi abbiamo sempre detto che non potevamo derogare in senso riduttivo; su questo ci siamo anche confrontati con l'Ufficio legale e la tendenza è stata quella di confermare quanto è previsto dalle disposizioni nazionali sotto tale punto di vista. Ci adeguiamo a questo e intendiamo mantenere il testo.

Per quanto riguarda l'introduzione al comma 3 degli aspetti descrittivi, livello geometrico e livello impiantistico, ogni descrizione messa in legge rischia di essere riduttiva, nel senso che averlo in una delibera, se c'è bisogno di fare una qualsiasi modifica aggiuntiva, è presto fatto; se lo dobbiamo fare a termini di legge, perché dobbiamo introdurre qualcosa di nuovo rispetto a quanto è messo qui, dobbiamo andare a fare una modifica di legge con tempi assai lunghi. Riteniamo quindi più funzionale sotto questo punto di vista il mantenimento della delibera di Giunta.

Président - La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) - Ho capito bene l'eventuale integrazione per il comma 3, quindi con un'eventuale delibera si potrà andare ad inserire un'integrazione. Questa nostra integrazione era un'integrazione la più ampia possibile, dove si dava la possibilità di includere e integrare praticamente la dichiarazione a firma del Direttore lavori e delle imprese con la documentazione tecnica. Non capiamo la non volontà di semplificare il quadro per il comma 1 e il comma 2, ma soprattutto rimaniamo allibiti sul comma 2, dove si andrebbe a semplificare il quadro al committente e sul comma 1 non conoscendo bene quali sono le modifiche fra il modello nazionale e quello regionale ci risulta che altre Regioni stiano utilizzando il modello nazionale.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:

Emendamento

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Relazione tecnica ed accertamenti)

1. Per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), come definita dall'allegato E del d.lgs. 192/2005, deve riportare la valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.

2. La relazione di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata presso il Comune dove è ubicato l'edificio dal proprietario o da chi ne ha titolo, alla data di ritiro del permesso abilitativo.

3. Il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune dove è ubicato l'edificio, una dichiarazione in duplice copia, corredata di idonea documentazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o dal legale rappresentante delle imprese che hanno svolto i relativi lavori, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1 e riportante tutte le eventuali modifiche effettuate in corso d'opera, a livello geometrico, a livello impiantistico o a livello qualitativo relativamente ai materiali impiegati. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.

4. Una copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al Comune, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento, ove prescritto, del certificato di agibilità dell'edificio.

5. La Regione, avvalendosi del COA energia, dispone accertamenti e ispezioni a campione, anche in corso d'opera, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 3 e dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 7, la conformità delle opere realizzate alla relazione di cui al comma 1, il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 e la corrispondenza tra quanto riportato nell'attestato di certificazione energetica e la prestazione energetica riferita ad un uso standardizzato dell'edificio. Le modalità di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

Conseillers présents: 32

Votants: 6

Pour: 5

Contre: 1

Abstentions: 26 (Agostino, Bieler, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Donzel, Empereur, Carmela Fontana, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Tibaldi, Marco Viérin, Manuela Zublena, Zucchi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents: 34

Votants: 29

Pour: 29

Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Le Conseil approuve.

Président - A l'article 8 il y a les amendements n° 1 et n° 2 de l'Assesseur Pastoret, qui récitent respectivement:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 21/2008, come sostituito dall'articolo 8 del ddl n. 75, le parole "La Regione esercita, attraverso il COA energia, la funzione di organismo di accreditamento dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "Le funzioni di organismo di accreditamento dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 sono esercitate dal COA energia".

Emendamento

Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 21/2008, come sostituito dall'articolo 8 del d.l. 75, è sostituito dal seguente:

"4. La tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei soggetti certificatori sono effettuati dal COA energia.".

La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.

Pastoret (UV) - Grazie, Presidente. Due emendamenti che riguardano questo articolo, due precisazioni che evitano di creare delle contraddizioni. Si diceva: "La Regione esercita, attraverso il COA energia, la funzione di organismo di accreditamento", nell'emendamento si propone di dire: "Le funzioni di organismo di accreditamento dei soggetti... sono esercitate dal COA energia". Dire la Regione: "esercita attraverso", rischia di creare dei problemi dal punto di vista delle procedure amministrative. Prevediamo di fare questa modifica ai commi 1 e 4. Grazie.

Président - Je soumets au vote l'article 8 avec les amendements de l'Assesseur Pastoret, dans le texte ainsi modifié:

Articolo 8

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Accreditamento)

1. Le funzioni di organismo di accreditamento dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 sono esercitate dal COA energia, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione;

b) iscrizione e permanenza nell'elenco regionale dei soggetti certificatori;

c) sorveglianza sulle attività svolte dai soggetti certificatori, anche mediante controlli a campione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di costituzione e gestione del sistema di accreditamento.

3. I soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, o di requisiti equivalenti conseguiti in altre Regioni o in Stati appartenenti all'Unione europea, che intendono ottenere l'accreditamento ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, presentano la relativa domanda al COA energia che verifica la sussistenza dei requisiti, ovvero l'equivalenza degli stessi con quelli di cui alla presente legge.

4. La tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei soggetti certificatori sono effettuate dal COA energia.".

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 9 il y a l'amendement n° 2 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.

La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) - L'emendamento va in un'ottica diversa rispetto al testo attuale. Lo riteniamo poco chiaro da una parte... ma riteniamo che anche dalla direttiva europea non ci sia quella blindatura e quella certezza che un professionista che realizza il progetto e che si occupa anche della direzione lavori non possa certificare l'opera. Noi partiamo, e oltretutto ci siamo documentati (sicuramente in senso dubbioso, mettiamolo come dubbio) ma riteniamo che i professionisti, iscritti ai vari ordini, iscritti all'Ordine dei certificatori con i vari corsi e con i vari requisiti e soprattutto con la propria deontologia professionale... possano e debbano poter certificare l'opera. Questo sempre per andare nella direzione di un ulteriore aggravio di spesa per l'utente finale. Vuol dire che l'utente finale dovrà cercarsi una nuova figura professionale per certificare quest'opera. Riportiamo in discussione questo argomento, ma vedo che al Consiglio le nostre proposte non interessano.

Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.

Pastoret (UV) - Grazie, Presidente. Anche questa è una questione che è stata dibattuta in commissione, è stata affrontata con gli organi professionali ed è stato detto che la direttiva europea in effetti non stabilisce una cesura netta, ma rinvia tutto alle volontà degli Stati membri, raccomandando però di fare in modo che vi sia una separazione delle funzioni, nel senso che non ci siano cose che si possano prestare a poca chiarezza. Lo Stato italiano invece ha inteso intervenire in maniera rigida, separando esattamente le due questioni ed escludendo queste figure professionali. Siamo tutti d'accordo che si debba cercare di non far gravare i costi sui cittadini, siamo dei legislatori, però dobbiamo anche fare in modo che vi sia la possibilità per essi di essere garantiti dal fatto che una figura terza possa stabilire, se le cose che dovevano essere fatte sono state fatte e sono state fatte con rigore e con precisione, perché l'intento della legge alla fine è questo. La ragione per cui abbiamo messo questo nel testo, e lo abbiamo mantenuto nonostante tutti i confronti che abbiamo già avuto, quindi deriva da questo e lo riconfermiamo, proprio perché abbiamo un vincolo che ci deriva da una disposizione statale.

Président - La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) - La direttiva europea cita testualmente: "Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano, nonché l'ispezione delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria, vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o organismi privati".

Ci siamo documentati con altri ordini professionali di altre Regioni, la cosa non è così blindata, per questo motivo che ci siamo permessi nuovamente di portarlo in Consiglio e chiediamo un approfondimento non solo dei nostri uffici, ma a livello nazionale, perché è un ulteriore aggravio di spesa, per i cittadini, non indifferente. Noi riteniamo doveroso un approfondimento sulle figure professionali, che, in virtù del proprio status, già operano in maniera indipendente all'interno del processo costruttivo come professionisti qualificati, iscritti ad un ordine professionale e quindi un ordine professionale deontologico. Grazie.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"3. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica, i soggetti certificatori devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e dei produttori di materiali e di componenti utilizzati per le opere stesse."."

Conseillers présents: 34

Votants: 5

Pour: 5

Abstentions: 29 (Agostino, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Donzel, Empereur, Carmela Fontana, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Rigo, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena, Zucchi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents: 34

Votants: 29

Pour: 29

Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 33

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Article 11: même résultat. A l'article 12 il y a l'amendement n° 3 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.

La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Partiamo dal presupposto che solo agendo sulle costruzioni esistenti sarà possibile ridurre il consumo energetico, quindi questo emendamento va in quella direzione. Condividiamo la prima fase che è già stata enunciata: quella del patrimonio regionale, ma auspicavamo una partenza anche sulla seconda fase, sul patrimonio esistente con le dovute modalità, con i dovuti tempi, con le dovute difficoltà. Riconosciamo che ci sono delle reali difficoltà.

L'ordine del giorno andava in quel senso, ma questo emendamento va proprio in quella direzione: forse, prima di addentrarci sul patrimonio del domani, visto che percentualmente inciderà ben poco, non era forse male fermarsi, con la legge n. 18/2008 che era stata comunque approvata... si "dava gambe" soprattutto alla riduzione del consumo energetico sul patrimonio esistente, capendo le difficoltà esistenti.

Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.

Pastoret (UV) - Grazie, Presidente. Qui siamo di nuovo sulla discussione che abbiamo già affrontato prima, nel senso che si delega, come faceva notare il collega Tibaldi, alla Giunta regionale il fatto di mettere in campo una serie di adempimenti. In questo emendamento vengono introdotte le relative scadenze temporali, ossia la Giunta stabilisce gli obiettivi minimi e le relative scadenze temporali. Non è detto che la Giunta non lo farà nelle sue deliberazioni; quando abbiamo preparato tale testo e lo abbiamo verificato con l'Ufficio legislativo, siamo stati caldamente invitati a non prevedere un'interlocuzione di questo genere. Se al collega Chatrian basta il fatto che noi ci impegniamo ad andare a definire, dove sarà possibile, delle scadenze temporali all'interno degli atti deliberativi della Giunta, lo pregherei di ritirare questo emendamento, perché ci mette in difficoltà andarlo ad inserire qui.

Per quanto riguarda lo stabilire la priorità delle situazioni maggiormente inquinanti e interventi strutturali di cui all'articolo 3, questa è una discussione vecchia che è già stata fatta nel corso del dibattito dell'approvazione della vecchia legge n. 21. Anche qui i piani di intervento vanno fatti di volta in volta e vanno organizzati sulla base dei sistemi di censimento e di previsione. Andarli a predefinire in legge ci pone in difficoltà, perché non abbiamo oggi sott'occhio, al di là di quello che presentiamo con la legge, tutta la situazione che si potrebbe delineare. Capiamo che ci sono delle priorità e il nostro impegno è quello di poterle prevedere all'interno delle delibere di Giunta, ma questo va fatto cum grano salis e alla luce della possibilità di aver fatto una pre-analisi rispetto a questo.

Non ho problemi a dire che posso venire in commissione ad illustrare le portate e i contenuti della delibera di Giunta, ma chiederei a titolo collaborativo di voler ritirare questo emendamento, anche perché se non si accetta: "nonché le relative scadenze temporali", verrebbe a cadere il punto n. 4 che viene inserito. Per quanto riguarda il punto n. 5: "i proprietari di edifici sono, inoltre, tenuti a realizzare, ove tecnicamente possibile, gli interventi necessari per permettere..." e poi si citano i punti a), b) e c), questo è un nuovo inserimento all'interno dell'articolo, ciò comporta un miglioramento, per questo preferiamo fissarlo in una delibera di Giunta. Anche qui l'impegno è che su queste cose ci veniamo a confrontare in commissione senza problemi, ma chiederei al collega Chatrian di ritirare tali emendamenti, con l'assicurazione da parte nostra che non c'è intenzione di sottrarsi rispetto a questa materia. Grazie.

Président - La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) - Assessore, abbiamo riformulato come vede tutto l'articolo con i 5 commi, riprendendo in toto i commi 2 e 3 dalla vostra proposta, quindi i commi 2 e 3 si riferiscono alla cosiddetta "fase uno", che condividiamo. Nei commi 1 e 4 noi abbiamo inserito il patrimonio edilizio generale... quello che voi non condividete al momento... quindi non possiamo ritirare considerato che l'abbiamo proposto al Consiglio... non mettevamo limite di tempi, ma dicevamo che si dovevano giocare le carte anche sulla seconda fase... Non possiamo quindi ritirare su un discorso di commissione o non commissione, sono due fasi diverse, ma la seconda fase, secondo noi, è molto più difficile, ma molto più importante. Sono due cose completamente diverse, quindi non solo non possiamo ritirare l'emendamento, ma auspicavamo un percorso diverso da parte del Governo regionale; prendiamo atto che al momento non c'è questa volontà, nonostante si potesse discutere sul tempismo, perché assolutamente non era e non è nostra intenzione mettere barricate, non siamo il gruppo del "no", ma siamo il gruppo del fare in maniera diversa, quello sì. Grazie.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:

Emendamento

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della 1.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

(Miglioramento dell'efficienza energetica)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all'articolo 12, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio regionale, diversificati in base alle tipologie costruttive, alla vetustà degli edifici e alle soluzioni impiantistiche adottate, nonché le relative scadenze temporali, ai fini della concessione di contributi necessari al raggiungimento dei medesimi. Nello stabilire tali obiettivi minimi, è data priorità alle situazioni maggiormente inquinanti e agli interventi strutturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere edili in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica.

3. La Giunta regionale approva altresì, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, le linee guida per l'introduzione negli strumenti urbanistici di criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di trasformazione edilizia e urbanistica.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, i proprietari di edifici effettuano i conseguenti interventi prescritti entro le scadenze stabilite.

5. I proprietari di edifici sono, inoltre, tenuti a realizzare, ove tecnicamente possibile, gli interventi necessari per permettere:

a) la contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;

b) la termoregolazione per ogni ambiente;

c) la contabilizzazione dei consumi di acqua fredda e calda.".

Conseillers présents: 32

Votants: 5

Pour: 5

Abstentions: 27 (Agostino, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Donzel, Empereur, Carmela Fontana, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Rigo, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents: 34

Votants: 29

Pour: 29

Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Article 14: même résultat. A l'article 15 il y a l'amendement n° 3 de l'Assesseur Pastoret.

La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.

Pastoret (UV) - Grazie, Presidente. Per una brevissima illustrazione di questo emendamento.

Andiamo ad introdurre il comma 5 dell'articolo 16, dove si dice: "in relazione agli interventi di cui al comma 1 - della legge n. 21 - qualora concernenti la realizzazione di una nuova costruzione, l'ampliamento volumetrico e la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, nonché ai corrispondenti interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2006, i finanziamenti sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, purché il prescritto titolo abilitativo sia successivo alla data di entrata in vigore...". Facciamo questo, perché abbiamo due cose che sono dissonanti dal punto di vista temporale: nella legge n. 3 prevediamo che i lavori siano avviati successivamente alla presentazione della domanda, qui invece cerchiamo di fare pulizia dicendo che uno può iniziare i lavori, la domanda la presenta dopo, anche più avanti, senza alcun tipo di problema. In questo modo uniformiamo le due leggi e di fatto poi in tale modo andiamo ad abrogare con l'emendamento n. 5 il comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 3 che introduceva questa disposizione che diceva che le domande devono essere presentate prima dell'avvio della fase dei lavori. Non riteniamo che sia una cosa intelligente, uno può avviare i lavori e presentare la successiva domanda dopo, purché poi comprovi di aver fatto gli interventi. Grazie.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 de l'Assesseur Pastoret, qui récite:

Emendamento

L'articolo 15 del ddl n. 75 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

(Sostituzione dell'articolo 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

(Contributi)

1. Per la realizzazione degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi minimi di cui all'articolo 13, comma 1, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto interessi a fronte di mutui stipulati con banche o intermediari finanziari con essa convenzionati.

2. L'ammissione ai contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un progetto di riqualificazione energetica firmato da un professionista abilitato che dimostri l'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e del miglioramento dell'efficienza energetica.

3. Per il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 7, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto capitale.

4. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo gli interventi sui beni strumentali all'attività di impresa.

5. In relazione agli interventi di cui al comma 1, qualora concernenti la realizzazione di una nuova costruzione, l'ampliamento volumetrico e la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, nonché ai corrispondenti interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2006, i finanziamenti sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, purché il prescritto titolo abilitativo sia successivo alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 3/2006.

6. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 18 della 1.r. 3/2006 si applica alle domande di contributo relative agli interventi di cui al comma 1, nonché alle domande già presentate ai sensi della medesima legge per le quali non è ancora stata disposta l'erogazione dell'agevolazione.

7. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.".

Amendement n° 3 de l'Assesseur Pastoret: même résultat. A l'article 16 il y a l'amendement n° 4 de l'Assesseur.

La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.

Pastoret (UV) - Tout juste une précision de caractère législatif, vous la trouvez dans le rapport à l'amendement. Le relazioni all'attestato di certificato energetico potrebbero risultare non veritiere anche per cause non prettamente di tipo tecnico, per cui è inserito il termine "in particolare".

Président - La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Assessore, qui è una questione di terminologia, ma anche di qualità della legislazione. Qui stiamo parlando di sanzioni amministrative, stiamo parlando di una situazione nella quale, sempre che il fatto non costituisca reato, un professionista o il soggetto certificatore rilasciano una certificazione non veritiera. Ci sono dei criteri generali di applicazione delle norme amministrative sanzionatorie e qui c'è un comma 5 che specifica dei casi di non veridicità dell'attestazione; a noi sembra che la formulazione sia chiara, questo "in particolare" la pasticcia a nostro modo, sommesso, di vedere le cose. Non si capisce più se negli altri casi siamo effettivamente nella fattispecie di non veridicità, oppure no. Personalmente suggerirei di non mettere questa frase, oppure, nel caso di migliore redazione legislativa, tale articolo sarebbe stato da riscrivere. Questo piccolo aggiustamento non mi pare che migliori la qualità della questione. Sono considerati non veritieri e abbiamo una serie di situazioni, però ovviamente possono essere non veritiere anche tutte le altre se ne hanno i requisiti. Ci sembra che sia, una volta si diceva ultroneo, ma quanto meno un'aggiunta non indispensabile, noi non la condividiamo. Grazie.

Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.

Pastoret (UV) - Ringrazio il collega per la precisazione, come lui sa bene, non mi diletto di termini giuridici; questa è una precisazione che ci è stata raccomandata dall'Ufficio legislativo della Giunta e che abbiamo inserito. Tanto devo e tanto riporto, sperando che per una volta il collega Louvin si sbagli.

Président - L'amendement n° 4 de l'Assesseur Pastoret récite:

Emendamento

Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 21/2008, come sostituito dall'articolo 16 del ddl n. 75, dopo le parole: "Ai fini di cui al comma 2, sono considerati non veritieri" sono inserite le seguenti: ", in particolare,".

Je soumets au vote l'article 16 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 16

(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

(Sanzioni)

1. Il professionista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8, comma 1, in difformità rispetto al modello approvato dalla Giunta regionale e il soggetto certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica in difformità rispetto ai criteri e alle metodologie di cui all'articolo 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 600 e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un'ulteriore sanzione pari a euro 600.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista e il soggetto certificatore che rilasciano la relazione di cui all'articolo 8, comma 1, e l'attestato di certificazione energetica non veritieri sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 1.800 a euro 12.000, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un'ulteriore sanzione pari all'importo della prima.

3. Nei casi di cui al comma 2, la Regione, tramite il COA energia, trasmette il verbale di contestazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Per il soggetto certificatore, il COA energia applica inoltre la sospensione dell'accreditamento per un periodo di sei mesi. Dopo tre sospensioni, l'accreditamento è revocato definitivamente.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il nuovo documento deve essere consegnato o messo a disposizione dei soggetti aventi diritto secondo le modalità previste dalla presente legge. Qualora il proprietario, o chi ne ha titolo, non provveda a depositare presso il Comune competente il nuovo documento entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto in possesso, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600.

5. Ai fini di cui al comma 2, sono considerati non veritieri, in particolare, una relazione o un attestato di certificazione energetica che riportino valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria o l'illuminazione che si discostano di oltre il 15 per cento e di oltre 7 kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri, in particolare, una relazione o un attestato di certificazione energetica che riportino un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il 10 per cento e di oltre 15 kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese che hanno svolto i relativi lavori che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della l. 10/1991, sono entrambi puniti con una sanzione amministrativa da euro 4.800 a euro 24.000, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

7. Il proprietario, o chi ne ha titolo, che non ottemperi agli obblighi previsti all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa da euro 4.800 a euro 15.000 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ed è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro termini fissati con la medesima deliberazione in funzione del tipo di opere da realizzare. Qualora non ottemperi entro i predetti termini, il medesimo soggetto è punito con un'ulteriore sanzione pari all'importo della prima.

8. Chiunque utilizzi, senza esservi autorizzato, il contrassegno di qualità di cui all'articolo 15bis, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600 per ogni utilizzo.

9. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dalla Regione tramite il COA energia. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, limitatamente a quelle relative all'attestato di certificazione energetica, e le sanzioni di cui ai commi 7 e 8, sono irrogate dal Presidente della Regione e introitate dalla Regione. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, limitatamente a quelle relative alla relazione di cui all'articolo 8, comma 1, le sanzioni di cui al comma 4 e le sanzioni di cui al comma 6, relative alla violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6, sono irrogate e introitate dai Comuni.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

Conseillers présents: 30

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Article 18: même résultat. Article 19: même résultat. Article 20: même résultat.

Il y a l'amendement n° 5 de l'Assesseur Pastoret, qui récite:

Emendamento

Dopo l'articolo 20 del ddl n. 75 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 20bis

(Abrogazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 3/2006 è abrogato.".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Article 21: même résultat.

La parole au Conseiller Louvin, pour déclaration de vote.

Louvin (VdAV-R) - Brevemente, Presidente e Assessore, per tirare le fila di questo dibattito forse rimasto più che altro un dialogo fra una componente dell'opposizione e il Governo regionale su una legge che sappiamo necessaria e che è collegata con un cantiere aperto due anni fa, in fase conclusiva della legislatura, con la fretta che spesso contraddistingue i provvedimenti adottati in zona Cesarini, che, come credo fossero consapevoli all'epoca i colleghi che la votarono, avrebbe reso necessari dei ritocchi, dei coordinamenti, degli adeguamenti anche normativi in parte necessari. Ci siamo avvicinati a questo provvedimento con la necessaria attenzione e i necessari approfondimenti e ne è stato partecipe in modo particolare il collega Chatrian, che ha cercato di mettere al servizio di questo miglioramento legislativo delle competenze personali e professionali che credo non siano di minor momento. Non abbiamo avuto l'impressione che questa disponibilità... il senso anche politico del nostro apporto, che andava a tentare di disegnare un impegno della Regione a che si mettesse in moto una macchina più larga dell'intervento sul proprio patrimonio immobiliare, anche con degli interventi che mettessero i proprietari di immobili in questa regione di fronte alle loro responsabilità collettive di soggetti consumatori di energia e in qualche modo anche deterioratori del clima, come siamo tutti nel momento in cui usiamo e qualche volta abusiamo degli strumenti che abbiamo in nostro possesso... Credevamo giusto mantenere più elevato il livello della pressione in questo senso, abbiamo percepito una certa volontà di disimpegno da parte della Giunta regionale e comunque non abbiamo colto dei segnali particolarmente vivaci. Laddove abbiamo tentato di fornire elementi di semplificazione, di alleggerimento e anche di minor spesa a carico del proprietario degli immobili, come nel caso delle certificazioni indipendenti, noi abbiamo tentato di imboccare una via di alleggerimento, ci troviamo con una Giunta particolarmente rigorosa e sussiegosa. Laddove proponevamo ulteriormente di semplificare, facendo riferimento ad un modello nazionale nella modulistica utilizzata dai professionisti, abbiamo ascoltato le idee del Governo regionale in proposito, le sue valutazioni circa l'opportunità di integrare o di modificare questa modulistica, ma di nuovo abbiamo trovato un orientamento ostile al nostro modo di vedere le cose e in questo caso direi ulteriormente complicatore e di appesantimento delle procedure che graveranno su quanti operano tecnicamente in questo campo. Le scadenze temporali, non quelle immaginarie, perché si parlava semplicemente di una prospettiva di tempo lungo, ma quelle che intendevamo fissare per gli adempimenti successivi non sono ritenute utili, si temono interventi cogenti, bisogna tenersi - sembra di capire dalla lettura che si ha in filigrana di questo provvedimento - su modalità applicative molto leggere per evitare che ci sia quel "colpo di reni" che noi auspichiamo da parte di tutta la comunità valdostana nel miglioramento energetico del proprio patrimonio.

La considerazione conclusiva che facciamo e che aggiunge un'ulteriore motivazione al senso politico di un'astensione, dopo aver dato parere favorevole ad una serie di articoli contenuti in questa legge, viene dal precedente di questi 24 mesi di vigenza della legge n. 21. Dei suoi impegni finanziari... lo abbiamo rilevato con l'Assessore in commissione, del fatto che ambiziosamente, ma credo che fosse un mettere l'asticella al livello giusto, si indicassero quasi 2.000.000 di euro negli anni 2009-2010 come spesa preventivata per la materia del rendimento energetico nell'edilizia, siamo con rammarico a constatare che si chiude il primo ciclo di applicazione della legge n. 21 con una spesa zero da parte dell'Amministrazione regionale, perché non 1 euro è stato versato su questo terreno. Abbiamo ascoltato e forse ascolteremo di nuovo motivazioni di natura tecnica e argomentazioni di vario tenore che possono attenuare le responsabilità esistenti in questo campo, ma devo dire che sul piano politico le responsabilità vanno assunte e che il mancato soddisfacimento degli obiettivi che erano stati indicati - lo abbiamo riletto noi stessi nel rivedere i lavori preparatori e la discussione in aula della legge n. 21 -, le ambizioni che erano proprie del Consiglio in quel momento sono state frustrate e disattese e di questo ovviamente ci rammarichiamo.

Con questo annunciamo il voto di astensione del nostro gruppo sul provvedimento nel suo complesso.

Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.

Pastoret (UV) - Merci, M. le Président. Tout juste deux mots pour remercier tous ceux qui sont intervenus, qui ont donné de la qualité à ce débat. Les raisons pour lesquelles nous n'avons pas partagé quelques propositions qui sont venues de quelque part de la salle n'ont rien d'idéologique: c'est un partage au point de vue technique que nous n'avons pas eu. Cependant, comme le Président l'a dit, nous tiendrons en compte les observations qui ont été présentées, parce que nous pensons que sur cette matière l'intérêt est collectif et n'appartient pas seulement à une part de l'Assemblée, ou de la politique, ou de la population; notre but est de faire progresser cette loi et surtout les éléments que cette loi décline.

Je ne reviendrai pas sur le fait que nous avons présenté aujourd'hui ce projet de loi pour porter des modifications et aussi pour donner compte du fait que la loi n'a pas pu fonctionner comme on le souhaitait pour toutes les raisons que nous avons présentées, y compris une qui n'a pas été rappelée: cette loi pour fonctionner nécessite des dispositions d'application, dispositions qui ne pouvaient pas voir le jour jusqu'au moment où n'étaient pas complétées les dispositions d'application de l'Etat, ce qui aujourd'hui est présent. Nous pouvons garantir que dans le bref délai de quelques mois nous aurons déjà prêtes les dispositions d'application de cette modification de la loi n° 21, afin qu'on puisse ouvrer dans l'intérêt de la collectivité valdôtaine. Merci.

Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 33

Votants: 28

Pour: 28

Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Le Conseil approuve.