Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1069 del 24 febbraio 2010 - Resoconto

OGGETTO N. 1069/XIII - Disegno di legge: "Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA)".

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici da parte della Regione, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e delle loro forme associative, operanti nel territorio regionale, al fine di:

a) realizzare l'unità di indirizzo ed il coordinamento metodologico dei processi di produzione statistica, l'interconnessione in ambito regionale delle fonti informative, la razionalizzazione dei flussi informativi e l'interscambio dei dati finalizzati all'informazione statistica;

b) concorrere all'attività del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee;

c) garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali;

d) promuovere l'informazione statistica e la fruizione dei dati statistici.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.

Articolo 2

(Sistema statistico regionale)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Sistar-VdA.

2. Fanno parte del Sistar-VdA:

a) la struttura regionale competente in materia di statistica, di seguito denominata struttura competente, con funzioni di coordinamento operativo dell'attività statistica a livello regionale e di direzione del Sistar-VdA, che si avvale dei referenti e dei responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4;

b) gli uffici competenti in materia di statistica degli enti locali, della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), nonché degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e delle società partecipate dalla Regione o dagli enti locali;

c) gli altri uffici competenti in materia di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale e operanti nel territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. 322/1989, previa stipulazione di apposita convenzione con la struttura competente.

3. La Regione promuove le opportune intese con gli enti e gli uffici di cui al comma 2, lettere b) e c), per la realizzazione del Sistar-VdA ed in particolare per le rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all'articolo 7.

Articolo 3

(Attività del Sistar-VdA)

1. Il Sistar-VdA:

a) garantisce la programmazione e il coordinamento dell'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

b) fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989;

c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;

d) promuove la diffusione delle metodologie statistiche, della cultura statistica e delle competenze indispensabili per l'accesso e l'utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.

Articolo 4

(Struttura competente)

1. L'ufficio di statistica della Regione, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 322/1989, è individuato nella struttura competente.

2. La struttura competente svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 322/1989 avvalendosi della collaborazione delle altre strutture di cui al comma 4.

3. Oltre ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 322/1989, la struttura competente esercita le funzioni di cui all'articolo 25 delle legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), nonché quelle ad essa conferite dalla Giunta regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 2, ciascun dirigente di primo livello individua un referente statistico, dandone comunicazione al dirigente della struttura competente. I referenti, unitamente ai responsabili degli osservatori regionali individuati da leggi regionali o da atti amministrativi, rappresentano articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura competente esercita la funzione di coordinamento tecnico dell'attività statistica, individuando le nomenclature e le metodologie di base da adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.

Articolo 5

(Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale)

1. È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale, di seguito denominato Comitato, composto:

a) dal dirigente della struttura competente, che lo presiede;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi;

c) dai referenti e dai responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4;

d) da due rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio permanente degli enti locali;

e) da un componente designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;

f) da un componente designato dalla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.;

g) da un componente designato dall'Azienda USL;

h) da un componente designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta;

i) da un componente designato dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

j) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat).

2. I membri del Comitato sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura nella quale sono stati nominati.

3. Le designazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i) e j), devono pervenire alla struttura competente entro sessanta giorni dalla richiesta. Allo scadere del termine, in difetto delle designazioni, il Comitato opera ugualmente ed è integrato nella composizione al pervenire delle designazioni mancanti.

4. In relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle sedute dirigenti e funzionari regionali e statali, nonché degli altri enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA ovvero esperti scelti tra docenti universitari nelle materie della statistica, dell'economia, delle scienze sociali, della demografia, dell'informatica e dell'epidemiologia.

5. L'attività di segreteria del Comitato è espletata dalla struttura competente.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, ove del caso, l'istituzione di sezioni composte da taluni dei componenti individuati in relazione alla loro specifica specializzazione e dedicate alla trattazione di particolari problematiche di carattere tecnico-scientifico.

Articolo 6

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli altri enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA;

b) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e dell'utilizzo, nell'ambito del Sistar-VdA, delle informazioni prodotte;

c) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA e fornisce il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli altri enti o organismi;

d) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati statistici;

e) verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale;

f) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura competente.

2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1, il Comitato emana direttive tecniche e atti di indirizzo nei confronti degli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA.

Articolo 7

(Programma statistico regionale)

1. Il programma statistico regionale individua le informazioni statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al Sistar-VdA, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

2. Il programma statistico regionale è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Comitato, sentita la commissione consiliare competente, e ha durata triennale. La Giunta regionale, ove necessario, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma.

3. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989, in ordine alle nomenclature, alle metodologie e agli standard da utilizzare. La struttura competente comunica all'Istat le rilevazioni statistiche di interesse regionale per le ulteriori valutazioni ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale.

Articolo 8

(Validazione dei dati statistici)

1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale, accertati dagli enti o dagli organismi facenti parte del Sistar-VdA che ne hanno curato la rilevazione, acquistano carattere di ufficialità a seguito della validazione da parte della struttura competente.

2. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel programma statistico nazionale, raccolti dagli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA, sono utilizzabili dal Sistar-VdA medesimo previo parere del Comitato. Tali dati devono essere indicati come provvisori, sino alla definitiva validazione da parte dell'ente titolare della rilevazione.

Articolo 9

(Segreto d'ufficio e segreto statistico)

1. Il trattamento dei dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamenti a scopi statistici.

2. Al personale della struttura competente, ai referenti e ai responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio e per la tutela del segreto statistico previste dal vigente ordinamento.

Articolo 10

(Obbligo di fornire i dati statistici)

1. Gli enti, gli organismi pubblici o privati e le persone fisiche devono fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 322/1989.

2. I referenti e i responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4, forniscono alla struttura competente i dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale e regionale.

Articolo 11

(Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione)

1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e sono divulgati secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1.

2. La struttura competente consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. La struttura competente cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione, anche avvalendosi della collaborazione di altre strutture regionali o di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

4. La struttura competente cura la trasmissione periodica agli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA dei dati ufficiali elaborati in tale ambito.

Articolo 12

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque non fornisca i dati e le notizie di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero li fornisca scientemente errati o incompleti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 210 a euro 2.100, per le violazioni commesse dalle persone fisiche, e da euro 510 a euro 5.100, per le violazioni relative a enti o organismi, pubblici o privati.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e contestate dalla struttura competente.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la struttura competente provvede a:

a) censire e analizzare le banche dati in possesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e le metodologie per la loro implementazione, anche ai fini del loro coordinamento e della loro connessione;

b) elaborare e realizzare un progetto di messa in rete informatica delle banche dati di cui alla lettera a), in stretto coordinamento con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi e secondo gli standard definiti d'intesa con tale struttura;

c) realizzare un archivio regionale degli studi e delle ricerche economico-sociali e territoriali promosse dalla Regione.

Articolo 14

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 13 è determinato in euro 60.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nelle unità previsionali di base 1.3.3.20 (Investimenti per il sistema informatico regionale) e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2010/2012, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nelle unità previsionali di base 1.3.3.20 (Investimenti per il sistema informatico regionale), per annui euro 40.000, e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche), per annui euro 20.000.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Président - Avant de discuter le point n° 20 à l'ordre du jour, je vous fais distribuer une proposition d'ordre du jour, présentée par le groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau et qui concerne le projet de loi n° 75.

La parole au rapporteur, le Conseiller Caveri.

Caveri (UV) - Anzitutto mi scuso per questa mattina, ma ero parte lesa in un'udienza preliminare al Tribunale di Aosta, che è andata bene. Mi spiace di aver perso la relazione e la lectio magistralis sulla figura Natalino Sapegno dalla collega Impérial, ma nei resoconti stenografici avrò la possibilità di ripercorrere le tappe della vita di Natalino Sapegno.

Questo pomeriggio ci occupiamo di una materia molto importante e molto interessante: la materia statistica, che è oggi uno dei capisaldi dell'azione politico-amministrativa di qualunque consesso politico e di qualunque governo, a qualunque livello esso sia. Da questo punto di vista, va detto che il disegno di legge presentato dalla Giunta, che dà vita a tale sistema statistico regionale, ottempera ad una serie di previsioni di un decreto legislativo risalente alla fine degli anni '80 e che non tutte le Regioni hanno applicato e che finalmente la nostra Regione applica, dando seguito ad una materia - lo ricordano i colleghi che hanno maggiore esperienza che sono in quest'aula - che ha avuto nella storia dell'Amministrazione regionale degli alti e dei bassi. Abbiamo cercato ancora nella scorsa legislatura di dare maggiore dignità al cosiddetto "Ufficio statistico", ma va riconosciuto che la nascita del sistema statistico regionale offre oggi una possibilità di ulteriore utilizzo della strumentazione statistica, soprattutto offre la possibilità di un coordinamento fra diversi soggetti. Questa è una scelta preziosa, perché dobbiamo ricordarci che per qualunque tipo di programmazione (ce lo dimostrano i fondi comunitari che si rifanno moltissimo a tutti gli aspetti previsionali consentiti dalla statistica) la scienza statistica è oggi uno dei punti più significativi nel momento in cui dobbiamo assumere delle decisioni, che siano decisioni amministrative prese dal Governo regionale o che siano decisioni legislative assunte da questa Assemblea.

Mi sono già riferito al decreto legislativo n. 322/1989 con cui l'ISTAT si è data una nuova identità, ma soprattutto ha consentito la nascita di questi sistemi denominati in acronimo SISTAR (sistemi statistici regionali) che ciascuna regione può far nascere. Nel caso nostro abbiamo deciso, d'intesa con il Presidente, di chiamarlo SISTAR-VdA non in una logica campanilistica, ma perché anche nell'interlocuzione con l'ISTAT nazionale vi sia un'immediata riconoscibilità del nostro sistema statistico. Aggiungo ancora che il disegno che è stato operato, con la nascita di un comitato di indirizzo e di coordinamento, che ha caratteristiche tecnico-politiche, la nascita di questo programma pluriennale che consente anche di capire quali attività verranno svolte e quali attività verranno privilegiate sono tutti elementi che a parere del relatore sono da considerare positivamente.

Aggiungo - ma sicuramente il Presidente ne parlerà nella replica - che non siamo di fronte ad un processo di regionalizzazione degli uffici dell'ISTAT, questa è altra questione: è una scelta politica eventuale che si potrà fare in futuro e che è stata operata a partire dagli anni '70 nelle province di Trento e Bolzano, dove gli uffici provinciali sono totalmente supplenti e sostitutivi degli uffici ISTAT, che in Valle d'Aosta continueranno soprattutto da Torino, perché gran parte degli uffici statistici dell'ISTAT fanno dei rilevamenti sulla Valle, ma il transito passa attraverso l'ufficio di Torino. Va detto però che l'ipotesi di rafforzare ulteriormente questa materia in qualche maniera dovrà essere nelle mani del Governo regionale, che potrebbe indicare questa prospettiva alla Commissione paritetica con la presentazione eventuale di uno schema di decreto su tale materia. È indubbio che dall'applicazione di questo insieme di norme, di questi 14 articoli della normativa proposta dalla Giunta ci troveremo di fronte ad un miglioramento rispetto al rischio che oggi sussiste di una mancanza all'interno dell'amministrazione di una cabina di regia, ma anche nel rapporto con gli altri interlocutori.

Il Presidente della Regione ha presentato due emendamenti concernenti il ruolo degli enti locali, sono due precisazioni, perché in realtà una volontà di pieno coinvolgimento del sistema comunale e delle Comunità montane era stata ampiamente espressa: sappiamo che c'era stata da parte degli enti locali la richiesta di un'ulteriore precisazione ad abundantiam, così è stata fatta. Si sa peraltro che tale questione degli enti locali non è per nulla marginale, perché ancora oggi molto spesso l'ISTAT interloquisce direttamente con i Comuni e con la nascita del SISTAR questo dovrà essere ridimensionato, perché il punto di riferimento diventerà l'Ufficio statistico regionale in connessione non solo con il pubblico, ma anche con tutti quei privati che potranno essere convenzionati. Da questo punto di vista, anche il coinvolgimento nella legge regionale dell'Università della Valle d'Aosta è un tema molto importante, pensando che abbiamo una facoltà di economia che ha nelle scienze statistiche sicuramente un punto di riferimento.

Ripeto: la statistica, che pure mi ha visto perdente nella mia carriera universitaria, perché il peggior voto all'università che ho preso è quello di statistica, anche se nella media di allora toglievi il migliore e il peggiore, quindi quel voto per fortuna è scomparso... devo dire che con il passare degli anni mi sono convinto che oggi senza delle buone statistiche e senza delle statistiche che vengano "valdostanizzate"... perché spesso ci troviamo di fronte a degli errori statistici che riguardano la Valle d'Aosta per l'esiguità del campione, quindi noi possiamo diventare la Regione che ha più rapine in banca, perché c'è stata magari nel corso dell'anno una rapina, quando negli anni precedenti non c'era, per non parlare di statistiche anche molto più tristi che riguardano l'alcolismo e i suicidi, che anche in questo caso pesano sul fatto che il campione così esiguo ha dei rischi statistici molto elevati. Ciò detto, ritengo che il provvedimento sia assolutamente positivo e da condividere.

Président - La discussion est ouverte.

La parole au Conseiller Rigo.

Rigo (PD) - Grazie, Presidente. Nel campo dei modelli di sviluppo di una società è cresciuta negli anni la domanda di previsioni statistiche, sempre più articolate secondo componenti strutturali e in questo caso anche territoriali, come ha giustamente osservato il relatore Caveri nella sua positiva esposizione. La necessità quindi che ha un Paese di pianificare gli interventi in settori strategici, penso al sistema assistenziale, si è fatta molto pressante in Regioni come la nostra, che devono fronteggiare il problema dell'invecchiamento della popolazione e della bassa natalità. Data l'importanza e la complessità che assume la questione, la statistica si trova nella condizione di dover rilasciare agli enti programmatori strumenti decisionali affidabili ed accurati circa il futuro delle indagini promosse.

Il disegno di legge oggi alla nostra attenzione colma quindi un ritardo che non poteva protrarsi oltre. Una scelta impegnativa, perché non credo che sarà un compito facile, di fornire dati e stime a livello regionale e si motiva non solo con la peculiarità del territorio, ma anche con la necessità di garantire agli enti, e in generale a tutti gli operatori che programmano interventi sul territorio, la stessa qualità delle informazioni e la stessa articolazione delle previsioni secondo scenari ben definiti. In sostanza si tratta di perseguire un obiettivo volto a massimizzare l'integrazione fra le diverse attività di rilevazione di dati statistici, di rilevazioni metodologiche e concettuali e fra i diversi risultati prodotti dai vari enti e organismi operanti sul territorio regionale. Ricordo solo i dati sulla scuola e la sofferta polemica che si è innestata sui dati della scuola, secondo me non correttamente elaborati. C'è bisogno quindi di un coordinamento, c'è la necessità di avere un punto di riferimento organizzativo anche autorevole. Abbiamo bisogno di creare una rete di referenti, abbiamo bisogno che i numeri, le analisi, i risultati prodotti siano certificati qui in regione. Come giustamente è scritto nella relazione accompagnatrice, abbiamo bisogno di promuovere una cultura statistica; lo abbiamo segnalato anche recentemente nel corso della discussione sulla relazione sullo stato di salute e ricorso ai servizi sanitari in Valle d'Aosta. In Valle d'Aosta permane fra i dirigenti e fra gli amministratori sfiducia, scetticismo, sottovalutazione dell'importanza della conoscenza dei dati statistici, ecco che la spendibilità della ricerca diventa limitata e questo è un problema che ci deve preoccupare e che credo il disegno di legge voglia affrontare. Anche per questo abbiamo presentato l'emendamento, che vado anche ad illustrare. Coinvolgere in prima persona il Consiglio regionale su un programma nuovo e innovativo per la nostra Regione per la programmazione delle nostre politiche significa per noi allargare la conoscenza dentro e fuori l'aula consiliare: utilizzare il dibattito consiliare per concorrere quindi a promuovere quella cultura statistica sollecitata dalla relazione stessa. Inoltre voi lo sapete, la pianificazione, la programmazione, insomma le politiche sono competenza del Consiglio regionale; se vogliamo immaginare il futuro, dobbiamo conoscere in profondità la realtà e avvalerci dei programmi statistici per disegnare quella che sarà domani la comunità valdostana. Dovrebbe allora essere il Consiglio regionale ad indicare le linee operative del programma statistico, le elaborazioni di interesse regionale e locale.

Poi, suvvia, la legge che disciplina le competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio e della Giunta è ancora quella del 7 dicembre 1979, n. 66. Certo una legge di 30 anni fa... il mondo è cambiato, siamo entrati nel nuovo secolo e il regolamento del Parlamento valdostano è rimasto fermo al 1979! Credo sia ora di ripensare alle attribuzioni e alle competenze, di individuare oggi i compiti e le funzioni che devono vedere il Consiglio regionale un perno del sistema politico istituzionale della Valle d'Aosta. La legge attuale però non attribuisce alla Giunta l'approvazione dei piani previsti nei due disegni di legge oggi alla nostra attenzione: il n. 80 e il n. 83, anzi la legge n. 66 all'articolo 1 demanda al Consiglio di provvedere agli atti che non siano espressamente riservati alla competenza della Giunta. Per queste ragioni invito il Governo regionale a voler prendere in considerazione la nostra proposta di emendamento. Non vedo, Presidente, il pericolo di allungare i tempi per l'approvazione di un documento per noi importante. In pratica, in questa legislatura si tratterà di venire in Consiglio una volta sola per un piano fortemente innovativo per la nostra regione. Ci sembra in sostanza una proposta ragionevole. Grazie.

Président - La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Grazie. Sarò molto breve nel portare una parola di condivisione sui contenuti di questo disegno di legge, che abbiamo approfondito in commissione e sul quale abbiamo espresso apprezzamento come provvedimento necessario per portare un quadro di riferimento più completo, solido al lavoro che già oggi mi pare essere svolto in modo egregio e volontaristicamente apprezzabile da parte dei servizi che si stanno occupando dell'indagine statistica in Valle d'Aosta. Abbiamo notato da questo punto di vista sicuramente un rilevante impegno, ma il fatto di ufficializzare il quadro di riferimento di questa attività, di raccordarla correttamente con le metodologie e il quadro organizzativo operante a livello nazionale sono sicuro che porterà vantaggi innegabili anche alla qualità del lavoro. Vorremmo semplicemente sottolineare l'importanza di non considerare con l'approvazione di questa legge esaurita ogni nostra attività. Il programma statistico regionale dovrebbe richiedere da parte nostra un costante impegno di attenzione, perché si possa disporre di quelle leve interpretative, ma anche di argomentazione, in grado di difendere il nostro quadro politico istituzionale regionale. Proprio oggi i giornali anche economici sono a tutta pagina a richiamare confronti sulle situazioni fra le diverse Regioni dal punto di vista educativo, dal punto di vista degli investimenti su questi settori e a volte il taglio, le modalità, le chiavi interpretative o gli elementi di riferimento che vengono assunti per condurre queste statistiche portano molto lontano, come è già stato detto, e ad uno stravolgimento oggettivo delle situazioni.

Ci sono poi dei campi nei quali la nostra statistica regionale non si è ancora avventurata, mentre questo avviene da parte di altre Regioni: mi riferisco segnatamente alla questione linguistica e alla padronanza delle competenze in materia di lingua da parte dei nostri concittadini, tema spesso discusso, tema sul quale si sono investiti organismi culturali e fondazioni (come la Fondazione Chanoux) in tempi relativamente recenti, ma sempre nel "vuoto pneumatico" rispetto a riferimenti di maggiore ufficialità. Crediamo che in questo, come in tanti altri campi, bisogna avere il coraggio di disporre di adeguati sistemi di rilevazione, tarati sulle esigenze reali della nostra comunità e sulle sue dimensioni oggettive e non su scale troppo larghe e inadeguate al nostro contesto.

La seconda sottolineatura che vorremmo fare come gruppo riguarda un lavoro che è stato indicato come ulteriore e correlato con il mandato principale del SISTAR Valle d'Aosta ed è quello definito dall'articolo 13, dalle disposizioni finali di questa legge: il censimento e l'analisi delle banche dati esistenti, la messa in rete informatica delle banche dati e la realizzazione di un archivio regionale degli studi e delle ricerche economico-sociali e territoriali promosse dalla Regione. Non so chi sia fisicamente l'ideatore di queste norme, se di parte politica o tecnica, non cambia molto nella sostanza; ritengo doveroso fare una sottolineatura di apprezzamento sul fatto che finalmente si possa sapere con precisione cosa abbiamo nei nostri cassetti di decenni di studi, di ricerche, di analisi effettuate spesso in modo disorganico e frammentario, legato ad emergenze del momento o a interessi, o curiosità magari di questo o di quel Governo regionale, di questa o di quella amministrazione e mettere finalmente in rete a disposizione di ricercatori, ma anche di operatori e di professionisti l'insieme delle ricerche economiche, sociali, territoriali svolte in Valle d'Aosta. Credo che ci saranno dei risultati interessanti, scopriremo che molte cose sono state studiate e approfondite prima di noi, meglio di quanto non facciano adesso nuove persone chiamate a rifare esattamente le stesse cose e a ripercorrere le stesse strade. Nel complesso quindi ripeto con piacere l'apprezzamento del nostro gruppo su questo disegno di legge, che trova con la nostra condivisione anche il nostro voto favorevole.

Président - S'il n'y a pas d'autres Conseillers qui souhaitent intervenir en discussion générale, je ferme la discussion générale.

La parole au Président de la Région, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie, Presidente. Ringrazio la commissione, il relatore per aver voluto sottolineare gli aspetti salienti di questo progetto di legge, che è stato il frutto di un lavoro essenzialmente tecnico: politicamente c'era una richiesta forte di andare nella direzione che oggi è stata sottolineata come vincente sotto il profilo del modo con cui affrontare il futuro e soprattutto sapere su quali basi governare.

Devo dire che l'attuale responsabile del settore, il dott. Ceccarelli, è una persona fortemente motivata, da anni segue con molta attenzione insieme ai suoi collaboratori il settore della statistica nel modo credo più pieno del termine, non solo come una fredda rilevazione di dati che di tanto in tanto devono essere prodotti. E bene ha fatto qualcuno dei colleghi a ricordare che, sotto questo profilo, vi è l'esigenza di avere uno strumento oggettivo e solido di informazione, ovvero di messa a disposizione di dati per tutti, per l'esterno, perché è giusto che anche chi lavora all'esterno abbia dei dati credibili, in modo che, quando si fanno delle osservazioni, si possano logicamente sostenere sulla base di dati. Noi siamo sovente confrontati anche con dei lavori che, quando sono finiti, sono vecchi; quante volte, mentre facciamo relazioni, facciamo il riferimento alla statistica 2007, 3 anni indietro: è già tutto cambiato! Se immaginiamo poi quello che è successo in questi ultimi 2 anni, è tutto da buttare, nel senso che tutto quello che è successo fino alla fine del 2008 è un altro mondo, da oggi in avanti ragioniamo con altri termini. Proprio questa frazione di sistema, che va un po' nell'ottica di questo modo di connettere, che ha varie fasce e che in varie fasi può essere messo in piedi... questo è un aspetto dei più salienti del modo con cui una serie di osservatori prima di tutto vengono valorizzati; non dimentichiamo che non c'è legge oggi che sia stata fatta nei vari settori senza un osservatorio... poi ogni osservatorio produce le sue carte, le conserva e finisce lì. Il problema è quello di possibilmente fare rete con questa carta che serve anche agli altri, che probabilmente anche il vicino si accorga che c'è un osservatorio: c'è l'Osservatorio sociale, c'è un Osservatorio degli incidenti sul lavoro, l'Osservatorio economico, tutti osservatori. Oggi con questo progetto di legge, che arriva 20 anni in ritardo sicuramente rispetto a quelle che erano le prospettive e con una possibilità che il collega Caveri ha sottolineato, ossia di poter fare un passo in più, nel senso di trovare le modalità per accreditarci anche come riferimento ISTAT. Oggi a giusto titolo abbiamo detto che non sostituisce l'ISTAT, ma se è uno strumento credibile logicamente, siccome i dati all'ISTAT vengono raccolti attraverso fonti che devono avere un'ufficialità e una credibilità, evidentemente il sistema nel momento in cui è credibile, dà la possibilità di avere dei riflessi molto più "attenti".

Qualcuno ha ricordato anche delle polemiche interne ed esterne che sono nate su dei dati non corretti: la scuola, la sanità, il sociale, quanti sono i poveri in Valle d'Aosta? Allora tanti dati: 7.000, 8.000... in certi lavori che vengono svolti si tiene conto di alcuni fattori non omogenei, per cui i dati che ne conseguono sono assolutamente disomogenei per natura. Ecco, tutto questo credo che porti a dire che questa norma sicuramente è vantaggiosa, perché dà uno schema di riferimento. Ringrazio i colleghi, è già stato detto e non sto a ripetere, visto che sono state dette bene delle cose importanti e degli apprezzamenti su questo disegno di legge, quindi non credo di aggiungere nulla.

L'emendamento che è stato presentato dal collega Rigo, siccome è un aspetto che è in fieri, dobbiamo rodarlo, non ho particolari difficoltà ad accoglierlo e immaginare di portare una volta all'anno un programma che ci permetta di fare, da una parte, l'analisi di quello che si vuole fare; dall'altra, ragionare su come questo programma verrà rappresentato anche tenendo conto dello sforzo che stiamo facendo per mettere in rete non solo i dati regionali, ma anche i dati dei Comuni e delle Comunità montane. Questo per fare in modo che quando, come oggi, siamo confrontati a tale immane lavoro per sapere come utilizzare al meglio i lavoratori disoccupati e inoccupati, tutti questi dati siano fonte naturale di un patrimonio che è già in nostro possesso e che viene elaborato in una fase precedente all'utilizzo che si vuole fare per fare formazione o per trovare occupazione.

Vale l'osservazione fatta che si è cercato di coinvolgere in questo nuovo sistema tutti gli enti che sono interessati, ma non solo e anche il riferimento all'Università che è stato ricordato dal collega Caveri credo sia doppiamente importante, perché da una parte vuole valorizzare l'utilizzo dei corsi fatti a livello regionale e nel contempo dare motivo di ricerca e di studio condotto dall'Università in funzione dell'utilizzo che poi se ne deve fare. Con questo ringrazio per gli interventi i colleghi e credo che con oggi si battezza uno strumento: importante sarà come utilizzare tale strumento, che potrà evitare tante incomprensioni interne, ma in particolare esterne, perché anche all'esterno le varie fonti giornalistiche telefonavano o al funzionario tale o al talaltro, che dava dei dati che poi non coincidevano e cominciavano le smentite e le liti su dati forniti in modo forse improprio. Con questo credo che vi sia una razionalizzazione della fornitura dei dati, ma soprattutto della ricerca e delle modalità con cui si arriva a creare un sistema vero in rete per la statistica regionale. Grazie.

Président - Nous passons maintenant à l'examen article par article.

Sur l'article 1er il y a la proposition d'amendement de la part de la Présidence du Gouvernement, qui récite:

Emendamento

L'alinea del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale, al fine di:".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 1er dans le texte ainsi amendé:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, al fine di:

a) realizzare l'unità di indirizzo ed il coordinamento metodologico dei processi di produzione statistica, l'interconnessione in ambito regionale delle fonti informative, la razionalizzazione dei flussi informativi e l'interscambio dei dati finalizzati all'informazione statistica;

b) concorrere all'attività del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee;

c) garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali;

d) promuovere l'informazione statistica e la fruizione dei dati statistici.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 33

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Sur l'article 2 il y a l'amendement n° 2 de la part de la Présidence du Gouvernement, qui récite:

Emendamento

Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, le parole "nonché degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e delle società partecipate dalla Regione o dagli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "nonché di eventuali altri enti ed organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale".

Amendement n° 2 du Gouvernement régional: même résultat.

Président - Je soumets au vote l'article 2 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 2

(Sistema statistico regionale)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Sistar-VdA.

2. Fanno parte del Sistar-VdA:

a) la struttura regionale competente in materia di statistica, di seguito denominata struttura competente, con funzioni di coordinamento operativo dell'attività statistica a livello regionale e di direzione del Sistar-VdA, che si avvale dei referenti e dei responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4;

b) gli uffici competenti in materia di statistica degli enti locali, della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), nonché di eventuali altri enti ed organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale;

c) gli altri uffici competenti in materia di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale e operanti nel territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. 322/1989, previa stipulazione di apposita convenzione con la struttura competente.

3. La Regione promuove le opportune intese con gli enti e gli uffici di cui al comma 2, lettere b) e c), per la realizzazione del Sistar-VdA ed in particolare per le rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all'articolo 7.

Article 2 amendé: même résultat. Article 3: même résultat. Article 4: même résultat. Article 5: même résultat. Article 6: même résultat.

Président - Sur l'article 7 il y a l'amendement du groupe du Partito Democratico, qui récite:

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"2. Il programma statistico regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La Giunta regionale, ove necessario e sentita la Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma.".

Je le soumets au vote: même résultat.

Président - Je soumets au vote l'article 7 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 7

(Programma statistico regionale)

1. Il programma statistico regionale individua le informazioni statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al Sistar-VdA, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

2. II programma statistico regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La Giunta regionale, ove necessario e sentita la Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma.

3. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989, in ordine alle nomenclature, alle metodologie e agli standard da utilizzare. La struttura competente comunica all'Istat le rilevazioni statistiche di interesse regionale per le ulteriori valutazioni ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale.

Article 7 amendé: même résultat. Article 8: même résultat. Article 9: même résultat. Article 10: même résultat. Article 11: même résultat. Article 12: même résultat. Article 13: même résultat. Article 14: même résultat.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 33

Le Conseil approuve à l'unanimité.