Oggetto del Consiglio n. 1071 del 24 febbraio 2010 - Resoconto
OGGETTO N. 1071/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), in attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno".
Articolo 1
(Modificazione al titolo della legge)
1. Al titolo della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), le parole: "di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinanti la".
Articolo 2
(Modificazione all'articolo 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 36/2000, le parole: "di indirizzo programmatico" sono soppresse.
Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 2)
1. L'articolo 2 della l.r. 36/2000 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
(Disposizioni generali)
1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.".
Articolo 4
(Sostituzione della rubrica del titolo II)
1. La rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: "FUNZIONI COMUNALI".
Articolo 5
(Modificazione all'articolo 20)
1. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 36/2000, le parole: "l'Assessore competente" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione".
Articolo 6
(Modificazione all'articolo 22)
1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 36/2000, le parole: "l'Assessore competente" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione".
Articolo 7
(Modificazione all'articolo 23)
1. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 36/2000, le parole: "l'Assessore regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione".
Articolo 8
(Inserimento del titolo IIIBIS)
1. Alla fine del capo IV del titolo III della l.r. 36/2000, dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:
"TITOLO IIIBIS
MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI ALTERNATIVI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE".
Articolo 9
(Inserimento dell'articolo 26bis)
1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 36/2000, nel titolo IIIBIS introdotto dall'articolo 8, è inserito il seguente:
"Articolo 26bis
(Sviluppo della rete distributiva di carburanti)
1. Al fine di ovviare alla carenza nella rete distributiva regionale di punti vendita di gas metano e GPL per autotrazione, di favorire la riqualificazione sotto il profilo ambientale e della sicurezza degli impianti esistenti, nonché di promuovere l'installazione di nuovi impianti per il rifornimento di energia elettrica e di idrogeno, la Regione può concedere alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 26ter.".
Articolo 10
(Inserimento dell'articolo 26ter)
1. Dopo l'articolo 26bis della l.r. 36/2000, introdotto dall'articolo 9, è inserito il seguente:
"Articolo 26ter
(Iniziative finanziabili)
1. Possono essere ammessi a contributo:
a) gli interventi su impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico situati nel territorio regionale, consistenti nel potenziamento della capacità distributiva di gas metano, di GPL per autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per autotrazione;
b) le realizzazioni di nuovi impianti situati nel territorio regionale per la distribuzione di gas metano, di GPL per autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per autotrazione.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e l'ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.".
Articolo 11
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 36/2000:
a) il capo I del titolo II;
b) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10;
c) gli articoli 13, 14, 15 e 16;
d) il titolo IV;
e) il comma 2 dell'articolo 29.
Articolo 12
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 8 è determinato in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.14.1.20 (Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento) a valere sull'accantonamento previsto al punto A 1 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese industriali e artigiane) dell'allegato n. 2/B al bilancio stesso.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Rosset.
Rosset (UV) - Merci, M. le Président. Le projet de loi n° 79 introduit une série d'instruments normatifs qui vont nous permettre d'avancer à grands pas dans la diffusion et dans l'utilisation à niveau régional de carburants alternatifs et à faible impact sur l'environnement. Par cette initiative nous allons modifier la loi régionale n° 36/2000, dont l'objectif était celui d'instituer des dispositions et des critères pour la rationalisation du réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur. Le but du texte que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui est par contre celui de libéraliser le secteur et cela en application de la directive services, prise au niveau communautaire en 2006 et relative aux services dans le marché intérieur.
En effet, certains articles de la loi de 2000 étaient en contraste avec les dispositions européennes et plus en général avec ce qui est prévu par la normative communautaire sur la liberté d'établissement et sur la libre prestation des services. Pour venir à la substance de la matière traitée par le projet de loi, je tiens à souligner la finalité prioritaire: l'introduction de mesures pour le développement d'un réseau de distribution des carburants, tels que le GPL et le méthane, présentant des caractéristiques à plus faible impact sur l'environnement par rapport à ceux qui sont largement utilisés de nos jours.
Altra opportunità sostenuta da questa innovazione legislativa regionale è quella di ovviare alla carenza nella rete distributiva valdostana di punti vendita di tali prodotti per autotrazione, che fino ad oggi sono scarsamente presenti sul territorio. In prospettiva il disegno di legge offre la possibilità di guardare avanti favorendo e promuovendo la creazione di nuovi impianti di moderna generazione per mettere a disposizione dell'utenza nuove opportunità di rifornimento anche per quanto riguarda l'energia elettrica e l'idrogeno sempre per autotrazione. L'approvazione di questo disegno di legge permette, in simultanea, un'accelerazione verso l'allargamento della scelta di prodotti sul mercato, che potrà favorire un'effettiva possibilità di ricambio del parco mezzi circolante in Valle d'Aosta sfruttando le potenzialità offerte dal mercato automobilistico. Sarà quindi possibile mettere i cittadini valdostani in condizione di compiere scelte ecocompatibili sul versante del trasporto privato e nel contempo di disporre di un'ampia scelta di carburanti a costi nettamente inferiori.
Il disegno di legge n. 79, come in altri casi simili, rappresenta anche un ulteriore passo verso la semplificazione e il riordino del nostro sistema normativo che viene aggiornato e messo al passo con i tempi ed in sintonia con le politiche di riduzione di impatto ambientale in materia di trasporto privato. Tale obiettivo viene perseguito anche attraverso l'inserimento di alcuni articoli più tecnici che predispongono un percorso di semplificazione burocratica, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle concessioni per gli impianti di distribuzione, andando a confermare ed attuare il principio di distinzione tra funzioni di direzione politica e di direzione amministrativa.
Prima di chiudere questa breve illustrazione del disegno di legge n. 79, va ancora sottolineata la portata economica di questo provvedimento per il settore interessato. Con l'introduzione di un nuovo titolo nell'articolato di legge si prevedono infatti misure per lo sviluppo della rete distributiva attraverso la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese che decidano di realizzare interventi sugli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico già esistenti ed anche per quelli di nuova installazione, ovviamente attraverso bando.
Ritengo, in conclusione, che con questo disegno di legge si introducano importanti novità nel settore coinvolto, andando così a promuovere ulteriormente l'immagine di una Valle d'Aosta più pulita, più attenta al rispetto dell'ambiente e in grado di offrire ai valdostani e a coloro che la frequentano per turismo, sport o lavoro, occasioni innovative per garantire una mobilità privata all'insegna delle più moderne tecnologie eco-compatibili. Grazie.
Président - La discussion est ouverte.
La parole à la Conseillère Carmela Fontana.
Fontana (PD) - Grazie, Presidente. Il progetto di legge che stiamo affrontando: "Modificazioni alla legge regionale n. 36/2000 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale n. 41/1996), in attuazione alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno", tenta di dare una risposta al problema più volte evidenziato in quest'aula con interrogazioni e interpellanze sulla scarsità di punti di rifornimento per il GPL e il metano a fronte della presenza nel parco circolante di un rilevante numero di veicoli con questa alimentazione nella nostra regione. Ciò è la conseguenza degli incentivi statali e regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto ed è una tendenza che proseguirà anche senza gli incentivi statali, perché, a causa della perdita dei buoni carburante, i valdostani saranno sempre più incentivati a liberarsi delle vecchie auto a benzina, il carburante più costoso e ad acquistare vetture a gas e carburante meno costoso. Tuttavia la disponibilità attuale di impianti si conta sulle dita della mano ed è insufficiente se si vuole garantire un servizio efficace ed efficiente ai cittadini valdostani, proprietari di questo tipo di autovetture, quindi questo progetto di legge va in una buona direzione. Permettetemi alcune considerazioni: intanto ritengo opportuno che i contributi vadano anche a quegli imprenditori che hanno già impiantato dei distributori di gas GPL o metano, perché sarebbe una beffa per chi si è dato da fare da tempo per offrire un servizio così importante vedersi escluso da questi benefici.
In secondo luogo credo importante sottolineare che questo è un intervento parziale. Se si vuole davvero dare un contributo al miglioramento della qualità dell'aria nel nostro fondovalle e in particolare nella città di Aosta, soffocata da una pressione automobilistica rilevante quotidiana, occorre intervenire per favorire il passaggio di tutti i mezzi pubblici di trasporto, a partire dagli autobus verso carburanti meno inquinanti, ci sono delle ditte come la SVAP, che hanno dimostrato sensibilità in materia. Ricordo che oggi stiamo predisponendo un incentivo sia al miglioramento dell'ambiente, ma diretto al trasporto privato; il trasporto pubblico, con autobus, taxi o treni, è già di sé molto meno inquinante e consentirebbe dei risparmi per la popolazione e dei miglioramenti per l'ambiente di molte volte superiore a quelli ottenibili con provvedimenti a favore del trasporto privato. Speriamo che l'interesse manifestato dalla Giunta su questo tema sappia dare i suoi frutti anche in altre direzioni. Noi dobbiamo ancora ricordarci che la montagna è un territorio ben diverso dalle vaste pianure della Francia e della Germania e pensare che un distributore di carburante di Valsavarenche abbia le stesse opportunità di un collega di Milano o Londra mi pare una sciocchezza. In questo senso forse oggi stiamo perdendo un'occasione: quella di prevedere per gli operatori delle nostre aree disagiate, come ad esempio le valli laterali, di essere aiutati non solo a dare questo ulteriore servizio, ma a sopravvivere per il loro ruolo essenziale di presidio del territorio con un servizio essenziale. Speriamo che in sede di deliberazione attuativa la Giunta sappia trovare gli opportuni strumenti per ovviare a questa dimenticanza. Grazie.
Président - S'il n'y a pas d'autres conseillers qui souhaitent intervenir en discussion générale, je ferme la discussion générale.
Nous passons à l'examen article par article.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 32
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Article 2: même résultat. Article 3: même résultat. Article 4: même résultat. Article 5: même résultat. Article 6: même résultat. Article 7: même résultat. Article 8: même résultat. Article 9: même résultat. A l'article 10 il y a l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Solo per ringraziare la Giunta, mi pare che sia stata accolta questa indicazione che venga sentita la commissione in ordine a questo aspetto, che può essere considerato anche di minor momento, ma è un momento definitorio dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi e quindi che si possa avere un passaggio in commissione, come era nei nostri auspici. Grazie.
Président - Je donne lecture de l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau:
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 10 (inserimento dell'articolo 26 ter), dopo le parole "La Giunta regionale", aggiungere "sentita la competente commissione consiliare".
Je soumets au vote l'article 10 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 10
(Inserimento dell'articolo 26ter)
1. Dopo l'articolo 26bis della l.r. 36/2000, introdotto dall'articolo 9, è inserito il seguente:
"Articolo 26ter
(Iniziative finanziabili)
1. Possono essere ammessi a contributo:
a) gli interventi su impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico situati nel territorio regionale, consistenti nel potenziamento della capacità distributiva di gas metano, di GPL per autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per autotrazione;
b) le realizzazioni di nuovi impianti situati nel territorio regionale per la distribuzione di gas metano, di GPL per autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per autotrazione.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e l'ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.".
Article 10 amendé: même résultat. Article 11: même résultat. Article 12: même résultat.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.