Oggetto del Consiglio n. 269 del 30 ottobre 1967 - Verbale
OGGETTO N. 269/67 - Legge regionale recante nuove norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli artigiani.
L'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, MAPPELLI, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante nuove norme di attuazione in Valle di Aosta della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli artigiani, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Con legge regionale 10 marzo 1959 n. 1 sono state approvate norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge statale 29 dicembre 1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le Malattie per gli Artigiani.
In esecuzione della citata legge regionale e per il finanziamento delle spese derivanti dal maggior costo dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 23 - lettera c) della legge statale sopracitata, l'Amministrazione Regionale ha provveduto a versare ogni anno alla Cassa Mutua Regionale degli Artigiani un contributo integrativo annuo di Lire cinquecento per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibili a' sensi della citata legge statale.
La Cassa Mutua Malattia per gli Artigiani della Valle d'Aosta, a nome dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e di tutti gli Artigiani, ha inoltrato istanza all'Amministrazione Regionale intesa ad ottenere l'aumento della quota capitaria prevista dall'articolo 3 della legge regionale sopracitata, in relazione alle riscontrate difficoltà di finanziare le spese per l'erogazione della assistenza sanitaria di cui si tratta.
Infatti, per finanziare le rilevanti spese assistenziali, il Consiglio di Amministrazione, prima, e l'Assemblea dei Delegati, poi, si sono trovati nella necessità di deliberare la applicazione di gravosi contributi integrativi, ai sensi dell'articolo 23 della legge statale sopracitata, per ogni azienda artigiana e per ogni assistito; le misure di tali contributi integrativi variano da un minimo di lire 8.000 ad un massimo di lire 15.500 annue, a seconda delle categorie di artigiani.
Il ricorso sempre maggiore all'assistenza, l'aumento costante e inarrestabile dei costi, in particolare delle rette ospedaliere, l'incidenza delle classi anziane, bisognose di maggiori cure e l'assistenza gratuita ai pensionati artigiani, che comporta un allargamento dell'assistenza ospedaliera, hanno creato e creano ostacoli sempre crescenti per il bilancio della Cassa Mutua.
In particolare, occorre tener presente che la categoria degli artigiani è costituita in gran parte di piccole aziende a carattere prevalentemente familiare e che un oneroso contributo integrativo incide sensibilmente sul bilancio economico del nucleo familiare.
La Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità e l'Assistenza Sociale nella seduta del 6 ottobre 1967, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di aderire alle richieste formulate dalla Cassa Mutua Regionale, mediante l'aumento della quota annua integrativa regionale pro capite di cui sopra, sino ad un importo massimo unitario di Lire 2.000; inoltre, dopo avere esaminato la legge regionale 10 marzo 1959 n.1, ha ritenuto opportuno di proporre l'abrogazione per varie carenze della legge stessa, nonché di sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio nuove norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, come da allegato disegno di legge regionale, allo scopo di dare alla materia una più omogenea e completa strutturazione legislativa in campo regionale.
La maggiore spesa annua di lire sei milioni derivante a carico del bilancio regionale dalle proposte nuove norme può essere finanziata per l'anno 1967 sul capitolo 467 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno, previo corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo stesso mediante prelievo dallo stanziamento del Capitolo 111 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in. corso di perfezionamento").
Per i successivi anni la maggiore spesa graverà sul capitolo dei bilanci preventivi corrispondente al citato capitolo 467 del bilancio per l'anno 1967; la copertura della maggiore spesa annua di cui si tratta risulta assicurata anche per i successivi anni finanziari.
Si propone, quindi, che il Consiglio Regionale
approvi
l'allegato disegno di legge regionale recante approvazione di nuove norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.
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Disegno di legge regionale n. 27
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................... n. ........: Approvazione di nuove norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le norme approvate con legge regionale 10 marzo 1959 n. 1 (Norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per la assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani) sono abrogate e sostituite dalle nuove norme di attuazione approvate con la presente legge.
Art. 2
La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare a favore degli artigiani residenti in Valle d'Aosta l'assistenza mutualistica sanitaria prevista dalla legge statale 29 dicembre 1956 n. 1533.
Art. 3
A decorrere dall'anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Artigiani, a titolo di contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo della assistenza sanitaria di cui all'articolo 23 - lettera c) della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, una quota annua integrativa pro capite, sino ad un importo unitario massimo di Lire duemila, per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile ai sensi della legge statale suddetta e per ciascun pensionato artigiano e familiare a carico, assistibili gratuitamente ai sensi della legge statale 25 febbraio 1963 n. 260.
Non sarà corrisposta alcuna quota capitaria per gli artigiani che già beneficino di altra forma di assistenza mutualistica.
Art. 4
La quota capitaria da corrispondere dalla Regione ai sensi dell'articolo precedente sarà annualmente stabilita dalla Giunta Regionale in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo per il precedente esercizio finanziario e del bilancio preventivo dell'anno in corso approvati dall'Assemblea della Cassa Mutua Regionale., nonché in base al numero degli assistiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente risultante dai seguenti prospetti riassuntivi:
a) prospetti riassuntivi degli elenchi nominativi da trasmettere dalla Commissione Regionale per l'Artigianato, istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi del D.M. 18.4.1958, previo accertamento del diritto all'assistenza;
b) prospetti riassuntivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Regionale, relativi agli artigiani e ai loro familiari fruenti dell'assistenza gratuita.
Art. 5
Ai fini della compilazione dei prospetti riassuntivi previsti alla lettera a) dell'articolo precedente, la Commissione Regionale per l'Artigianato provvede, alla scadenza di ogni mese, all'esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso ed agli eventuali accertamenti di ufficio e trasmette entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa Mutua Regionale per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Ai fini della compilazione dei prospetti riassuntivi previsti alla lettera b) dell'articolo precedente, la Cassa Mutua Regionale provvede, alla fine di ciascun trimestre, all'esame delle domande pervenute nel corso del trimestre stesso e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, i prospetti di aggiornamento all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 6
Alla determinazione e alla liquidazione della quota capitaria di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 7
Qualora in futuro i contributi previsti dalla lettera c) dell'articolo 23 della legge 29.12.1956 n. 1533, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria, fossero assunti a carico del bilancio dello Stato o diminuissero in misura inferiore a Lire 6.615 per la 1^ classe di contribuzione, a Lire 8.115 per la 2^ classe, a Lire 9.615 per la 3^classe, a Lire 11.115 per la 4^ classe, a Lire 12.615 per la 5^ classe e a Lire 14.115 per la 6^ classe, la Regione non corrisponderà alla Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Artigiani i contributi previsti dalla presente legge.
Art. 8
In relazione all'intervento finanziario regionale, previsto dalla presente legge, faranno parte del Consiglio di Amministrazione della locale Cassa Mutua Regionale Malattia per gli Artigiani, quali membri di diritto e con voto consultivo, tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio Regionale.
Art. 9
Por l'applicazione in Valle d'Aosta della legge statale 29 dicembre 1956 n. 1533 le dizioni "Provincia" o "provinciale", previste dalle norme della legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni "Regione" e "regionale".
Art. 10
La copertura della maggiore spesa annua, prevista in Lire sei milioni, derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge, in aggiunta alla spesa annua di Lire sei milioni già prevista al capitolo di spesa 467 del bilancio di previsione della Regione por l'anno finanziario 1967, è assicurata dall'apposito stanziamento del capitolo 111 del bilancio stesso, come risulta dall'Allegato E alla legge regionale 3 aprile 1967 n. 6.
La spesa annua, prevista in complessive Lire dodici milioni, per l'integrazione della assistenza di malattia agli artigiani a' sensi della presente legge, graverà sull'apposito capitolo di spesa 467 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967, il cui attuale stanziamento viene aumentato come da successivo comma, nonché sul corrispondente capitolo di spesa, con stanziamento annuo di Lire dodici milioni, da iscrivere nei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari.
Per il finanziamento della spesa annua di cui ai precedenti commi per l'anno finanziario 1967 è approvata la seguente variazione allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967: "lo stanziamento del capitolo di spesa 467 del bilancio (Spese per integrazione assistenza malattia artigiani) è aumentato da Lire sei milioni a Lire dodici milioni mediante prelievo di Lire sei milioni dal capitolo 111 del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E)".
Art. 11
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi o dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Prende la parola il Consigliere FOSSON.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che gli undici articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con undici separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, CASETTA e LUSTRISSY, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
- voti favorevoli: ventinove.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante nuove norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli artigiani:
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Disegno di legge n. 27
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................... n. ........: APPROVAZIONE DI NUOVE NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956 N. 1533, PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER GLI ARTIGIANI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le norme approvate con legge regionale 10 marzo 1959 n. 1 (Norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per la assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani) sono abrogate e sostituite dalle nuove norme di attuazione approvate con la presente legge.
Art. 2
La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare a favore degli artigiani residenti in Valle d'Aosta l'assistenza mutualistica sanitaria prevista dalla legge statale 29 dicembre 1956 n. 1533.
Art. 3
A decorrere dall'anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Artigiani, a titolo di contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo della assistenza sanitaria di cui all'articolo 23 - lettera c) della legge 29 dicembre 1956 n. 1533 una quota annua integrativa pro capite, sino ad un importo unitario massimo di Lire duemila, per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile ai sensi della legge statale suddetta e per ciascun pensionato artigiano e familiare a carico, assistibili gratuitamente ai sensi della legge statale 25 febbraio 1963 n. 260.
Non sarà corrisposta alcuna quota capitaria per gli artigiani che già beneficino di altra forma di assistenza mutualistica.
Resta fermo l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi della legge 29 dicembre 1956 n. 1533 per gli artigiani per i quali i contributi stessi non sono corrisposti dalla Amministrazione Regionale a norma della presente legge.
Art. 4
La quota capitaria da corrispondere dalla Regione ai sensi dell'articolo precedente sarà annualmente stabilita dalla Giunta Regionale in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo per il precedente esercizio finanziario e del bilancio preventivo dell'anno in corso, approvati dall'Assemblea della Cassa Mutua Regionale, nonché in base al numero degli assistiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente risultante dai seguenti prospetti riassuntivi:
a) prospetti riassuntivi degli elenchi nominativi da trasmettere dalla Commissione Regionale per l'Artigianato, istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi del D.M. 18.4.1958, previo accertamento del diritto all'assistenza;
b) prospetti riassuntivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Regionale, relativi agli artigiani e ai loro familiari fruenti dell'assistenza gratuita.
Art. 5
Ai fini della compilazione dei prospetti riassuntivi previsti alla lettera a) dell'articolo precedente, la Commissione Regionale per l'Artigianato provvede, alla scadenza di ogni mese, all'esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso e agli eventuali accertamenti di ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa Mutua Regionale per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Ai fini della compilazione dei prospetti riassuntivi previsti alla lettera b) dell'articolo precedente, la Cassa Mutua Regionale provvede, alla fine di ciascun trimestre, all'esame delle domande pervenute nel corso del trimestre stesso e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, i prospetti di aggiornamento all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 6
Alla determinazione e alla liquidazione della quota capitaria di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 7
Qualora, in futuro i contributi previsti dalla lettera c) dell'articolo 23 della legge 29.12.1956 n. 1533, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria, fossero assunti a carico del bilancio dello Stato o diminuissero sino ad un importo inferiore a Lire 6.615 per la 1^ classe di contribuzione, a Lire 8.115 per la 2^ classe, a Lire 9.615 per la 3^ classe, a Lire 11.115 per la 4^ classe, a Lire 12.615 per la 5^ classe e a Lire 14.115 per la 6^ classe, la Regione non corrisponderà alla Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Artigiani i contributi previsti dalla presente legge.
Art. 8
In relazione all'intervento finanziario regionale, previsto dalla presente legge, faranno parto del Consiglio di Amministrazione della locale Cassa Mutua Regionale Malattia per gli Artigiani, quali membri di diritto e con voto consultivo, tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno designato dalla minoranza.
Art. 9
Por l'applicazione in Valle d'Aosta della legge statale 29 dicembre 1956 n. 1533 le dizioni "Provincia" o "provinciale", previste dalle norme della legge medesima, si intendono sostituito dalle dizioni "Regione" e "regionale".
Art. 10
La copertura della maggiore spesa annua, prevista in Lire seimilioni, derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge, in aggiunta alla spesa annua di Lire seimilioni già prevista al capitolo di spesa 467 del bilancio di previsione della Regione por l'anno finanziario 1967, è assicurata dall'apposito stanziamento del capitolo 111 del bilancio stesso, come risulta dall'Allegato E alla legge regionale 3 aprile 1967 n. 6.
La spesa annua, prevista in complessive Lire dodicimilioni, per l'integrazione della assistenza di malattia agli artigiani a' sensi della presente legge, graverà sull'apposito capitolo di spesa 467 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967, il cui attuale stanziamento viene aumentato come da successivo comma, nonché sul corrispondente capitolo di spesa, con stanziamento annuo di Lire dodicimilioni, da iscrivere nei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari.
Per il finanziamento della spesa annua di cui ai precedenti commi per l'anno finanziario 1967 è approvata la seguente variazione allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967: "lo stanziamento del capitolo di spesa 467 del bilancio (Spese per integrazione assistenza malattia artigiani) è aumentato da Lire seimilioni a Lire dodicimilioni mediante prelievo di Lire seimilioni dal capitolo 111 del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E)".
Art. 11
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi o dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.