Oggetto del Consiglio n. 268 del 30 ottobre 1967 - Verbale
OGGETTO N. 268/67 - Legge regionale recante: "Norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali".
L'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, MAPPELLI, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
La legge statale 27 novembre 1960, n. 1397, prevede due forme di assistenza a favore degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari a carico: l'assistenza facoltativa e l'assistenza obbligatoria.
L'assistenza facoltativa. comprende l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa.
Qualora l'Assemblea della Cassa Mutua Regionale deliberi l'estensione dell'assistenza a tali forme facoltative, l'onere dei provvedimenti dovrebbe gravare esclusivamente sugli assistiti, senza interventi esterni.
L'assistenza obbligatoria è quella a cui hanno, per legge, diritto gli assistiti e comprende: l'assistenza ospedaliera, l'assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa nonché l'assistenza ostetrica.
Per far fronte alle spese dell'assistenza obbligatoria sono stati previsti gli interventi finanziari di cui all'art. 38 della legge statale n. 1397 lettera a) - lettera b) e lettera c). -
La Cassa Mutua Regionale - in relazione a quanto richiesto dalla categoria dei commercianti della Valle d'Aosta nelle Assemblee regionali dei Delegati e dallo stesso Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua e con riferimento al contributo finanziario già concesso dalla Regione ad altre categorie di lavoratori autonomi - ha inoltrato istanza all'Amministrazione Regionale per ottenere l'erogazione di un contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza ospedaliera, specialistica ed ostetrica prevista dall'art. 11 della legge statale sopra citata.
La richiesta appare giustificata tenendo conto che la categoria dei commercianti è in gran parte costituita da piccoli operatori economici, titolari di imprese a carattere prevalentemente familiare e a volte basate esclusivamente sul lavoro individuale del titolare.
Occorre tener presente che, ogni anno, i commercianti iscritti alla Cassa Mutua Regionale, per mantenere fede ai propri impegni verso gli Ospedali e i Medici specialistici, hanno dovuto gravarsi di contributi suppletivi che, per gli anni 1963, 1964, 1965, 1966 e 1967, hanno raggiunto il ragguardevole importo di lire 134.852.359.
La richiesta della Cassa Mutua dovrebbe essere presa in favorevole considerazione per consentire di contenere, entro limiti sopportabili, il contributo finora imposto a carico dei commercianti ai fini dell'assistenza ospedaliera, sanitaria e specialistica.
La spesa annua di lire dieci milioni derivante a carico del bilancio regionale, quale contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza ospedaliera, specialistica e ostetrica di cui sopra, pari ad un importo non superiore al 25% del contributo suppletivo previsto a carico degli assistiti, può essere finanziata per l'anno 1967 sull'istituendo nuovo capitolo di spesa 472 del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno, previo prelievo della corrispondente somma dal capitolo 111 del bilancio stesso("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento"). Per i successivi anni la spesa di cui si tratta graverà sul capitolo dei bilanci preventivi corrispondente al citato capitolo 472 del bilancio per l'anno 1967; la copertura della spesa annua di cui si tratta risulta assicurata anche per i successivi anni finanziari.
La Commissione consiliare permanente di studio della Sanità e dell'Assistenza Sociale, nella seduta del 1° settembre 1967, ha espresso parere favorevole all'approvazione dell'allegato disegno di legge regionale concernente "Norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 27 novembre 1960 n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le Malattie degli Esercenti Attività Commerciali", disegno di legge che si sottopone, quindi, all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale.
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Disegno di legge regionale n. 26
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .............. n. ....: NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1960 N. 1397, PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare l'assistenza mutualistica sanitaria prevista dalla legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, a favore degli esercenti attività commerciali della Valle d'Aosta, a decorrere dal 1° gennaio 1967.
Art. 2
A decorrere dall'anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali, a titolo di contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza ospedaliera, specialistica ed ostetrica prevista dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 11 della legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, una quota annua integrativa pro-capite, per ciascun commerciante e per ciascun familiare o coadiutore assistibile a' sensi della legge suddetta, quota di importo non superiore al 25% del contributo suppletivo previsto, a carico degli assistiti, dalla lettera e) dell'articolo 38 della legge statale medesima.
La percentuale suddetta, relativa alla misura della quota annua integrativa da corrispondere dalla Regione, sarà annualmente stabilita dalla Giunta Regionale in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo approvato dalla Cassa Mutua per il precedente esercizio finanziario, nonché in base alle risultanze dei ruoli principale e suppletivo dell'anno in corso, rilasciati dall'Intendenza di Finanza, e con espresso riferimento alle quote suppletive annualmente deliberate dalla Cassa Mutua stessa.
Art. 3
Alla determinazione ed alla liquidazione del contributo integrativo regionale di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 4
Il contributo integrativo regionale previsto dall'articolo 2 della presente legge non sarà corrisposto per gli esercenti attività commerciali che già beneficino di altra forma di assistenza mutualistica.
Art. 5
Qualora, in futuro, i contributi suppletivi previsti dalla lettera c) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960 n. 1397, per la copertura totale o parziale dei disavanzi annui della Cassa Mutua Regionale di Malattia dei Commercianti, fossero assunti a carico del bilancio dello Stato o diminuissero ad una misura pro-capite inferiore a Lire 3.000, a Lire 6.000 ed a Lire 7.000, rispettivamente per la 1^, la 2^ e la 3^ classe di contribuzione previste dalla lettera b) dell'art. 38 della legge statale sopracitata, la Regione non corrisponderà alla predetta Cassa Mutua il contributo integrativo previsto dalla presente legge.
Art. 6
In relazione all'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge, faranno parte del Consiglio di Amministrazione della locale Cassa Mutua Regionale Malattia Esercenti Attività Commerciali, quali membri di diritto e con voto consultivo, tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio Regionale.
Art. 7
Per l'applicazione in Valle d'Aosta della legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, le dizioni "Provincia" e "provinciale", previste dalle norme della legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni "Regione" e "regionale".
Art. 8
Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire dieci milioni, saranno imputate all'apposito sottoindicato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967 e per gli anni seguenti, con lo stanziamento annuo di lire dieci milioni, spesa la cui copertura è assicurata in relazione al provvedimento di variazione di bilancio di cui al comma seguente.
Per il finanziamento della spesa di lire dieci milioni prevista per l'anno 1967 per l'integrazione dell'assistenza di malattia agli esercenti attività commerciali, a' sensi della presente legge, è approvata la seguente variazione allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967: "è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa n. 472 (Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attività commerciali)", con lo stanziamento annuo di lire dieci milioni, somma da prelevare dal capitolo 111 della Parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).
Art. 9
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta,
Aosta, li
Prende la parola il Consigliere MANGANONI, a cui risponde l'Assessore MAPPELLI.
Prende la parola il Consigliere GERMANO.
Sugli articoli intervengono il Consigliere FOSSON e l'Assessore MAPPELLI.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i nove articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con nove separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Albaney, Casetta e Lustrissy, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
- Voti favorevoli: ventotto;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali:
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Disegno di legge regionale n. 26
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .............. n. ....: NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1960 N. 1397, PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare l'assistenza mutualistica sanitaria prevista dalla legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, a favore degli esercenti attività commerciali della Valle d'Aosta, a decorrere dal 1° gennaio 1967.
Art. 2
A decorrere dall'anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali, a titolo di contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza ospedaliera, specialistica ed ostetrica prevista dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 11 della legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, una quota annua integrativa pro-capite, per ciascun commerciante e per ciascun familiare o coadiutore assistibile a' sensi della legge suddetta, quota di importo non superiore al 25% del contributo suppletivo previsto, a carico degli assistiti, dalla lettera e) dell'articolo 38 della legge statale medesima.
La percentuale suddetta, relativa alla misura della quota annua integrativa da corrispondere dalla Regione, sarà annualmente stabilita dalla Giunta Regionale in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo approvato dalla Cassa Mutua per il precedente esercizio finanziario, nonché in base alle risultanze dei ruoli principale e suppletivo dell'anno in corso, rilasciati dall'Intendenza di Finanza, e con espresso riferimento alle quote suppletive annualmente deliberate dalla Cassa Mutua stessa.
Art. 3
Alla determinazione ed alla liquidazione del contributo integrativo regionale di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 4
Il contributo integrativo regionale previsto dall'articolo 2 della presente legge non sarà corrisposto per gli esercenti attività commerciali che già beneficino di altra forma di assistenza mutualistica.
Resta fermo l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi della legge 27 novembre 1960 n. 1397 per gli esercenti attività commerciali per i quali i contributi stessi non sono corrisposti dalla Amministrazione Regionale a norma della presente legge.
Art. 5
Qualora, in futuro, i contributi suppletivi previsti dalla lettera c) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960 n. 1397, per la copertura totale o parziale dei disavanzi annui della Cassa Mutua Regionale di Malattia dei Commercianti, fossero assunti a carico del bilancio dello Stato o diminuissero sino ad un importo pro-capite inferiore a Lire 3.000, a Lire 6.000 ed a Lire 7.000, rispettivamente per la 1^, la 2^ e la 3^ classe di contribuzione previste dalla lettera b) dell'art. 38 della legge statale sopracitata, la Regione non corrisponderà alla predetta Cassa Mutua il contributo integrativo previsto dalla presente legge.
Art. 6
In relazione all'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge, faranno parte del Consiglio di Amministrazione della locale Cassa Mutua Regionale Malattia Esercenti Attività Commerciali, quali membri di diritto e con voto consultivo, tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno designato dalla minoranza.
Art. 7
Per l'applicazione in Valle d'Aosta della legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, le dizioni "Provincia" e "provinciale", previste dalle norme della legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni "Regione" e "regionale".
Art. 8
Le spese derivanti a carico della Regione, dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire dieci milioni, saranno imputate all'apposito sottoindicato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967 e per gli anni seguenti, con lo stanziamento annuo di lire dieci milioni, spesa la cui copertura è assicurata in relazione al provvedimento di variazione di bilancio di cui al comma seguente.
Per il finanziamento della spesa di lire dieci milioni prevista per l'anno 1967 per l'integrazione dell'assistenza di malattia agli esercenti attività commerciali, a' sensi della presente legge, è approvata la seguente variazione allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967: "è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa n. 472 (Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attività commerciali)", con lo stanziamento annuo di lire dieci milioni, somma da prelevare dal capitolo 111 della Parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).
Art. 9
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta,
Aosta, li