Oggetto del Consiglio n. 299 del 13 novembre 1967 - Verbale

OGGETTO N. 299/67 - Rinnovo, con modificazioni, del contratto per l'esercizio del servizio di ricevitoria e di cassa regionali, per il decennio di proroga 1964/1973. Parziale modificazione della deliberazione consiliare n. 132 del 15 giugno 1964.

L'Assessore alle Finanze, BORDON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di parziale modificazione della deliberazione consiliare n. 132 in data 15 giugno 1964, concernente il rinnovo, con modificazioni, del contratto per l'esercizio del servizio di ricevitoria e di cassa regionali per il decennio di proroga 1964/1973, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unita mente all'ordine del giorno dell'adunanza:

Con deliberazione n. 132, in data 15.6.1964, il Consiglio Regionale approvava la stipulazione, con la Cassa di Risparmio di Torino, di un nuovo contratto per la proroga e la disciplina del servizio di Ricevitoria e di Cassa regionali (ex-provinciali) per il decennio di proroga 1° gennaio 1964/31 dicembre 1973, alle condizioni tutte del contratto 5.12.1956 n. 1535, già disciplinante detto servizio per lo scaduto decennio 1° gennaio 1954/31 dicembre 1964, modificato agli articoli 6, 7 e 9, con l'aggio di centesimi 29 per ogni cento lire di riscossione, con la sola cauzione di Lire 193.245.000 stabilita dall'Intendenza di Finanza di Aosta; venne delegata la Giunta Regionale ad approvare lo schema dello stipulando contratto nuovo, nonché lo schema di eventuali convenzioni speciali da stipulare con il Tesoriere regionale.

L'articolo 6 modificato, da inserire nello stipulando nuovo contratto, era del seguente tenore:

"Il Ricevitore si obbliga a fare anticipazioni all'Amministrazione della Regione sulle rate di imposta camerale, addizionali e sovrimposte di competenza della Regione per un importo non superiore all'ammontare delle prime due rate di più prossima scadenza, sulle quali sarà applicato il tasso del 6% previsto dall'articolo 70 del T.U. 15.5.1963 n. 858.

La Cassa di Risparmio si impegna inoltre di fare anticipazioni di cassa fino alla concorrenza di quattro mensilità dei proventi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge 29.11.1955 n. 1179 allo stesso tasso del 6%".

In esecuzione della soprarichiamata deliberazione consiliare n. 132 del 15.6.1964, la Giunta Regionale, con provvedimento in data 25.11.1964 n. 1584, approvava il precitato schema di nuovo contratto, sottoscritto dai rappresentanti della Regione e della Cassa di Risparmio di Torino il 30.7.1965 (contratto iscritto al n. 2440 del registro-repertorio).

Detto contratto veniva successivamente trasmesso, per gli ulteriori adempimenti ed i prescritti controlli, al competente Ministero delle Finanze il quale, con nota n. 41797 di prot., in data 18 marzo 1967, ha comunicato quanto segue:

"La Corte dei Conti in sede di registrazione del contratto di appalto per i servizi della locale Ricevitoria regionale, ha rilevato che la clausola di cui all'art. 6 del contratto medesimo - che prevede anticipazioni in misura superiore a quella consentita dal l'articolo 70 del T.U. 15 maggio 1963, n. 858 - produce la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 157 dello stesso T.U. n. 858.

In proposito, è da tener presente che le agevolazioni consentite ai sensi del citato art. 70, vanno contenute entro due limiti: il primo, d'ordine qualitativo (deve trattarsi del pagamento di retribuzioni al personale) ed il secondo, d'ordine quantitativo (la misura delle anticipazioni non può superare, complessivamente, l'importo di due rate dei proventi da riscuotere entro lo stesso anno solare).

Poiché la decadenza delle agevolazioni previste dal citato art. 157 si verifica per il contratto indicato alloggetto, si prega prospettare alle parti contraenti l'opportunità di sopprimere la clausola che figura al secondo comma dell'art. 6 del contratto, avvertendo che, in caso contrario, il contratto stesso dovrà essere redatto su carta bollata e scontare, a suo tempo, l'imposta di registro.

Per la modifica, come sopra detto, è sufficiente la stipula di un atto aggiuntivo corredato dalla nuova delibera dell'Amministrazione Regionale".

L'Amministrazione Regionale, data l'importanza che rivestiva per la Regione la clausola contrattuale di cui veniva richiesto lo stralcio, con nota del 19.4.1967 illustrava al Ministero delle Finanze i motivi della necessità da parte della Regione stessa di mantenere, se possibile, la Clausola in questione e chiedeva, pertanto, l'intervento del Ministero presso la Corte dei Conti per ottenere il riesame e l'approvazione del citato contratto o, quantomeno, l'autorizzazione a modificare il secondo comma dell'art. 6 in questione nel senso di ridurre da 4 a 2 le mensilità sulle quali la Cassa di Risparmio è autorizzata ad effettuare anticipazioni sui proventi: spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge 29.11.1955 n. 1179, con la concessione, in ogni caso, delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 157 del T.U. sulla riscossione delle imposte dirette 15.5.1963 n. 858.

Il Ministero delle Finanze, con lettera del 17.6.1967, rispondeva "di non poter intervenire nel senso desiderato, non essendo facoltato dalla legge esattoriale a derogare alle norme legislative che regolano la materia di cui trattasi", confermando le disposizioni impartite con la soprariportata nota n. 411797 in data 18.3.1967.

Di conseguenza occorre modificare, nel senso indicato dalla Corte dei Conti, l'articolo 6 del contratto di cui sopra, in accordo con la Cassa di Risparmio di Torino la quale - pur accettando lo stralcio della clausola di cui al 2° comma del precitato articolo 6 -, si è tuttavia dichiarata disposta (impegno extracontrattuale) ad autorizzare in futuro anticipazioni di cassa al tasso del 6%, fino alla concorrenza di 4 mensilità delle entrate spettanti alla Regione e ancora da riscuotere nell'anno.

Quanto sopra premesso ed illustrato si propone che il Consiglio Regionale

DELIBERI

di approvare in parte quanto già stabilito con la deliberazione consiliare n. 132 in data 15.6.1964, nel senso che il testo dell'articolo 6 delle clausole contrattuali, in quest'ultima deliberazione citato nelle premesse e richiamato nella parte dispositiva, deve considerarsi sostituito dal seguente nuovo testo:

"Art.6 - Il Ricevitore si obbliga a fare anticipazioni all'Amministrazione Regionale sulle rate di sovrimposte regionali, nella misura massima e per i motivi previsti dagli artt. 70 e 162 del T.U. 15.5.1963 n. 858, da rimborsarsi nel termine e dietro corresponsione degli interessi contemplati dal secondo comma del precitato art. 70.

Il Ricevitore provvederà inoltre a tutte le altre anticipazioni previste da leggi speciali, nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi stesse".

Prende la parola il Consigliere GERMANO, a cui risponde l'Assessore BORDON.

Interviene il Consigliere FILLIETROZ.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, BORDON, e concordando sulle proposte della Giunta;

- richiamata la deliberazione consiliare n. 132 in data 15 giugno 1964 ed a parziale modificazione della deliberazione stessa;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette);

DELIBERA

di approvare in parte quanto già stabilito con la deliberazione consiliare n. 132 in data 15.6.1964, nel senso che il testo dell'articolo 6 delle clausole contrattuali, in quest'ultima deliberazione citato nelle premesse e richiamato nella parte dispositiva, deve considerarsi sostituito dal seguente nuovo testo:

"Art. 6. - Il Ricevitore si obbliga a fare anticipazioni all'Amministrazione Regionale sulle rate di sovrimposte regionali, nella misura massima e per i motivi previsti dagli artt. 70 e 162 del T.U. 15.5.1963 n. 858, da rimborsarsi nel termine e dietro corresponsione degli interessi contemplati dal secondo comma del precitato art. 70.

Il Ricevitore provvederà inoltre a tutte le altre anticipazioni previste da leggi speciali, nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi stesse".