Oggetto del Consiglio n. 300 del 13 novembre 1967 - Verbale

OGGETTO N. 300/67 - Legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti Bancari per la concessione di un fido bancario alla Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta".

L'Assessore alle Finanze, BORDON, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione presto Istituti Bancari per la concessione di un fido bancario alla Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

Con legge regionale 20 maggio 1964 n. 5 è stata autorizzata la concessione, per il periodo di anni 4, della garanzia fideiussoria della Regione fino alla concorrenza massima di complessive Lire 75 milioni, per la concessione di un fido bancario a favore della Società "Forza e Luce", con sede in Aosta, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e presso la Cassa di Risparmio di Torino, per le operazioni finanziarie relative alle spese per il completamento del nuovo impianto idroelettrico di Allain.

Con deliberazioni di Giunta nn. 115 in data 17.7.1964 e 1118, in data 21.10.1964, adottate in esecuzione della richiamata legge regionale, è stata approvata la concessione della autorizzata garanzia fideiussoria della Regione a favore della Società Cooperativa "Forza e Luce", rispettivamente, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino per il periodo dal 15.7.1964 al 15.7.1968, sino alla concorrenza massima di complessive Lire 36.000.000, e presso la Cassa di Risparmio di Torino sino alla concorrenza massima di Lire 39.000.000.

Con lettera in data 20 ottobre 1967 il Presidente della Società Cooperativa "Forza e Luce" ha comunicato quanto segue:

"Con legge n. 5 del 20.5.1964, l'On.le Amministrazione Regionale deliberò di accordare la garanzia fideiussoria fino al luglio 1968 a favore di una apertura di credito concessa a questa Cooperativa da parte:

dell'Istituto S. Paolo di Torino per l'importo di £. 36.000.000

dalla Cassa di Risparmio di Torino per l'importo di " 39.000.000

Totale £. 75.000.000

allo scopo di consentire alla stessa di soddisfare gli impegni finanziari assunti per la costruzione di una nuova centrale idroelettrica situata nel Comune di Allain.

Poiché nel corso del triennio 1965/1967, malgrado il più rigido contenimento delle spese, pur avendo ridotto la situazione debitoria da Lire 250.000.000 a lire 140.000.000, questa Cooperativa non ha ancora potuto saldare tutti gli impegni.

Si prega codesta On.le Amministrazione Regionale di voler benevolmente accordare il rinnovo della fideiussione stessa fino al 1972, epoca in cui si prevede di poter completare lo smobilizzo del debito.

Nell'esprimere a nome di tutti i numerosi Soci l'espressione del ringraziamento per quanto potrà essere fatto, si porgono i migliori saluti."

La Giunta Regionale propone al Consiglio di aderire alla richiesta di cui sopra e di autorizzare la proroga della garanzia fideiussoria regionale di cui si tratta sino al 31.12.1972.

All'uopo è stato predisposto, e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale.

(Segue allegato disegno di legge)

Prende la parola il Consigliere GERMANO.

Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, ad unanimità di voti favorevoli, con sette separate votazioni, per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Barmaz, Casetta e Lustrissy, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trenta;

Voti favorevoli: trenta.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti Bancari per la concessione di un fido bancario alla Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta:

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Disegno di legge regionale n. 39

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO ISTITUTI BANCARI PER LA CONCESSIONE DI FIDO BANCARIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA "FORZA E LUCE", CON SEDE IN AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale.

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, sino al 31 dicembre 1972, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e presso la Cassa di Risparmio di Torino nell'interesse e a favore della Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta; fino alla concorrenza massima di complessive Lire 75.000.000, per la concessione alla predetta Società Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per l'apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese per il completamento del nuovo impianto idroelettrico di Allain.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalla Legge regionale 20 maggio 1964 n. 5 e di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno, da parte della Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta; di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni finanziarie a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti Bancari di cui al precedente articolo 1, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti semestrali bancarie alle operazioni finanziarie e contabili della Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e modalità in vigore presso gli Istituti Bancari di cui al precedente articolo 1, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito ed a carico della Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme ai Capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per gli anni dal 1968 al 1972 corrispondenti ai sottoindicati capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967:

- Capitolo 143 della parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino e alla Cassa di Risparmio di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari a favore della Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta (legge regionale 20 maggio 1964 n. 5)".

- Capitolo 129 della parte ENTRATE: "Entrate per riscossione di crediti verso la Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (leggi regionali 20.5.1964 n. 5 e ... n. ...").

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle Spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla proroga della concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al Capitolo della parte SPESE dei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1968 al 1972 corrispondente al capitolo 143 della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967.

Art. 6

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al capitolo della parte ENTRATE dei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1968 al 1972 corrispondente al capitolo 129 della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967.

Art. 7

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.