Oggetto del Consiglio n. 297 del 13 novembre 1967 - Verbale
OGGETTO N. 297/67 - Legge regionale recante: "Autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore della Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.), presso la Cassa di Risparmio di Torino, per il parziale finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada Ivrea-Santhià".
L'Assessore alle finanze, BORDON, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore della Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.), presso la Cassa di Risparmio di Torino, per il parziale finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada Ivrea-Santhià, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Ivrea-Santhià, in collegamento delle autostrade Torino-Quincinetto e Torino-Milano, la Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T.I.VA.), con sede in Torino, Via Pomba, n. 29, ha stabilito di assumere presse la Cassa di Risparmio di Torino un mutuo passivo della durata di anni 23 e dell'importo di lire 6.000.000.000, in base all'interesse scalare al tasso del 7% annuo.
Detto mutuo sarà garantito da iscrizione ipotecaria, già autorizzata dall'A.N.A.S., sulla costruenda autostrada Ivrea-Santhià e sulle sue pertinenze, nonché dalla garanzia fideiussoria già prestata dalla Provincia e dal Comune di Torino, quali Enti Pubblici soci ed azionisti della Società A.T.I.V.A., ai sensi dell'articolo 3 della legge 24.7.1961 n. 729, modificato dalle leggi 4.11.1963 n. 1464 e n. 431 del 13.5.1965, recanti norme per il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.
Il mutuo di Lire 6.000.000.000 sarà assistito, ai termini della precitata norma di legge, anche dalla garanzia sussidiaria dello Stato fino all'intero importo del costo complessivo delle opere risultante dal piano finanziario allegato alla domanda per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Ivrea-Santhià, dedotto il contributo dello Stato.
Il Presidente della Società A.T.I.V.A., con lettera in data 17.10.1967, ha comunicato alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta quanto segue:
"Nel quadro dei finanziamenti per la costruzione dell'autostrada Ivrea-Santhià è prevista da parte dell'A.T.I.V.A. la contrazione di un mutuo a lungo termine di Lire 6.000.000.000 con la Cassa di Risparmio di Torino.
Il mutuo è garantito da iscrizione ipotecaria già autorizzata dall'A.N.A.S. sulla costruenda autostrada Ivrea-Santhià e sulle sue pertinenze, nonché dalle fideiussioni prestate dalla Provincia di Torino e dal Comune di Torino quali Enti Pubblici azionisti della Società.
Il mutuo richiesto a' sensi delle vigenti leggi autostradali 24.7.1961 n. 729 e 4.11.1963 n. 1464 è assistito dalla garanzia sussidiaria dello Stato.
L'A.T.I.VA. ha da tempo introdotto presso il Ministero del Tesoro la procedura per ottenere detta garanzia sussidiaria; nell'esame della pratica da parte dei competenti Uffici Ministeriali è stato rilevato che nella compagine sociale dell'A.T.I.V.A. vi sono altri due Enti Pubblici che a norma dell'art. 11 del Decreto Legge 15.3.1965 n. 124 sono tenuti a prestare per il finanziamento suddetto la loro fideiussione.
Fra questi vi è la Regione Autonoma della Valle d'Aosta; rivolgo à Lei Presidente, l'istanza per ottenere in via d'urgenza la relativa deliberazione avente per oggetto la prestazione della fideiussione nel mutuo che andrà a contrarre con la Cassa di Risparmio di Torino, fideiussione che viene richiesta senza rilascio di delegazioni e nei modi e nei termini di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino che ho rimesso agli Uffici della Sua Segreteria Generale".
In considerazione della particolare importanza che riveste anche per la Valle d'Aosta la realizzazione dell'Autostrada Ivrea-Santhià e tenuto presente che i previsti ricavi dei pedaggi dovrebbe consentire di provvedere alle spese preventivate per la gestione del nuovo tronco autostradale e, particolarmente, alle spese relative al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale mutuando, la Giunta Regionale propone al Consiglio di aderire alla domanda della Società A.T.I.V.A. e di concedere la richiesta garanzia fideiussoria, della durata di anni 23, a decorrere dal 1° gennaio 1969, e che non comporterà il rilascio di delegazioni di pagamento al Tesoriere Regionale.
All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale che si sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale.
(Segue allegato disegno di legge)
Prendono la parola i Consiglieri MARCOZ, GERMANO, MANGANONI, SAVIOZ, ANDRIONE, FOSSON e CUSUMANO,
Rispondono l'Assessore BORDON, il Presidente della Giunta BIONAZ e l'Assessore all'industria e commercio BENZO.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i sei articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, ad unanimità di voti favorevoli, con sei separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Albaney e Casetta, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;
- Voti favorevoli: trentatré.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale recante autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore della Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.), presso la Cassa di Risparmio di Torino, per il parziale finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada Ivrea-Santhià:
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Disegno di legge regionale n. 31
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .... n. ...: AUTORIZZAZIOUE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA IVREA-SANTHIÀ.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di consentire le operazioni di parziale finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada Ivrea-Santhià, è autorizzata, a' sensi dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961 n. 729 e successive modificazioni, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione Valle d'Aosta, in via solidale con la Provincia di Torino ed i Comuni di Torino e di Ivrea, per la durata di anni ventitré a decorrere dal 1° gennaio 1969, per gli obblighi derivanti da un mutuo passivo dell'importo di complessive Lire sei miliardi che la "Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta", con sede in Torino, contrarrà presso la Cassa di Risparmio di Torino.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria della Regione di cui al precedente articolo, da concedersi sino al precitato complessivo importo di Lire sei miliardi, sarà approvata con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo condizioni e modalità previamente concordate tra la Regione e la Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta, d'intesa con le competenti Autorità governative, e approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 4
Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme a debito della Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti istituendi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE dei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1939 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:
- capitolo ... della parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme, per conto della Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria della Regione su mutui", con lo stanziamento annuo di Lire cinquecentotrentamilioni;
- capitolo ... della parte ENTRATE: "Entrate per riscossione di crediti verso la Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta e verso lo Stato per concessione di garanzia fideiussoria regionale su mutui", con lo stanziamento annuo di Lire cinquecentotrentamilioni.
Art. 5
Al finanziamento e alla liquidazione delle spese, nonché ai ricuperi e introiti di somme di cui al precedente articolo 4, provvederà la Giunta Regionale con motivate deliberazioni, di cui dovrà essere data comunicazione al Consiglio Regionale.
Art. 6
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.