Oggetto del Consiglio n. 296 del 13 novembre 1967 - Verbale
OGGETTO N. 296/67 - Legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1968 presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta".
L'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1968, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Con legge regionale 31 gennaio 1967 n. 5 è stata autorizzata la proroga, per l'anno 1967, della garanzia fideiussoria della Regione fino alla concorrenza massima di complessive Lire 300 milioni, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per le operazioni finanziarie e relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.
Con lettera in data 28 settembre 1967 il predetto Istituto di credito bancario ha comunicato quanto segue:
"Per opportuna conoscenza ci pregiamo rammentarVi che con il giorno 21 dicembre 1967 verrà a scadere la validità della garanzia fideiussoria di Lire 300.000.000 (trecentomilioni) prestata da codesta On.le Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'interesse della S.r.l. Cooperativa Produttori Latte e Fontina - Aosta, la quale fruisce di un affidamento di pari importo presso il nostro Istituto.
Vi saremo pertanto grati se vorrete cortesemente assumere gli opportuni provvedimenti legislativi ed amministrativi per la proroga dell'impegno in argomento qualora intendiate concedere alla suddetta Cooperativa l'ulteriore utilizzo della concessione in atto. Inoltre, Vi preghiamo di volerci far pervenire le Vostre decisioni in merito con cortese sollecitudine e, comunque, non oltre il 30 novembre 1967.
Dal canto nostro con la presente ci impegniamo, siccome previsto dal 2° comma - art. 2 - del 31.1.1967 n. 5 legge regionale, a trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina.
Invitiamo nel contempo la Spett. Cooperativa Produttori Latte e Fontina - che ci legge in copia - a voler prendere cortesemente gli opportuni accordi con l'On.le Amministrazione Regionale per quanto in argomento.
In attesa di riscontro ci è gradito porgere i nostri migliori e più distinti saluti".
Con lettera in data 11 ottobre 1967 il Presidente della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta ha comunicato quanto segue:
"È noto alle S.S. L.L. che la scrivente Cooperativa ha fruito per l'anno 1967 di una fideiussione regionale presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - succ. di Aosta, per l'importo di Lire 300.000.000 utilizzabile per il finanziamento agli agricoltori conferenti fontina.
Poiché la fideiussione per tale importo risulta ora insufficiente, si rivolge viva istanza affinché la medesima venga aumentata per l'anno 1968 sino alla concorrenza di Lire 400.000.000.
A tale scopo la scrivente fa presente quanto segue:
a) I conferimenti di merci sono sempre aumentati negli ultimi anni come dal prospetto che segue:
1961 |
fideiussione |
di |
£ |
200.000.000 |
conferite |
n. |
31.075 |
forme |
|
1962 |
" |
" |
" |
200 000.000 |
" |
" |
37.808 |
" |
|
1963 |
" |
" |
" |
200 000 000 |
" |
" |
51.096 |
" |
|
1964 |
" |
" |
" |
200 000.000 |
" |
" |
50.078 |
" |
|
1965 |
" |
" |
" |
200.000,000 |
" |
" |
55.192 |
" |
|
1966 |
" |
" |
" |
300.000,000 |
" |
" |
67.738 |
" |
|
1967 |
" |
" |
" |
300.000.000 |
" |
" |
77.000 |
" |
ca |
b) Il prezzo della fontina pagato ai produttori era nel 1961 attorno ad una media di £. 430 al kg., mentre quella del 1967 (sia pure soltanto stabilita quella di produzione di latteria) supera le 850 lire al kg.
Per queste ragioni, considerato il maggior conferimento e tenuto conto della maggiore incidenza del prezzo, appare chiaro che la fideiussione di £. 300.000.000 non sia più sufficiente alle normali esigenze della Cooperativa la cui azione è in continua espansione.
D'altra parte, è noto che la scrivente ha svolto una efficace opera di valorizzazione commerciale del prodotto di origine, il quale vanta oggi il prezzo più alto nei mercati dei formaggi nazionali ed esteri. La Cooperativa potrebbe studiare anche, in caso di aumento della fideiussione, la possibilità di concedere ai conferenti un anticipo di £. 7.000 alla forma, anziché le attuali £. 6.000.
Si precisa altresì che i crediti verso i clienti sono contenuti in limiti normali del 10% del fatturato annuo e che le riscossioni avvengono con regolarità.
Fiduciosi di un buon accoglimento della presente richiesta, si porgono sentiti ringraziamenti e distinti ossequi."
La Giunta Regionale propone al Consiglio di aderire alle richieste di cui sopra e di approvare la proroga e l'aumento, da Lire 300.000.000 a Lire 400.000.000, della garanzia fideiussoria regionale di cui si tratta per l'anno 1968.
All'uopo è stato predisposto e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale.
(Segue allegato disegno di legge)
Interviene il Consigliere GERMANO, a cui rispondono l'Assessore MAQUIGNAZ e il Presidente della Giunta BIONAZ.
Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, ad unanimità di voti favorevoli, con sette separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Albaney, Casetta e Lustrissy, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
Voti favorevoli: ventotto.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1968 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta:
---
Disegno di legge regionale n. 30
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1968 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima, di complessive Lire quattrocentomilioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile. in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.
Art. 2
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalla legge regionale 31 gennaio 1967 n. 5, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta Regionale.
Art. 4
Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968, con stanziamento annuo di Lire quattrocento-milioni, corrispondenti ai sottoindicati capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967:
Capitolo 141 della parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta (leggi regionali 31.1.1967 n. 5 e ........ n. ...);
Capitolo 127 della parte ENTRATE: "Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (leggi regionali 31.1.1967 n. 5 e ...... n. ...).
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.