Oggetto del Consiglio n. 117 del 24 giugno 1970 - Verbale
OGGETTO N. 117/70 - Legge regionale concernente: "Concessione di contributi a comuni e a consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici da adibirsi al servizio di sgombro neve nelle strade comunali".
L'Assessore ai lavori pubblici, ROLLANDOZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni per l'acquisto di mezzi meccanici da adibirsi al servizio di sgombro della neve sulle strade comunali, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Allo scopo di promuovere un più efficiente svolgimento del servizio di sgombro della neve sulle strade comunali, la cui rete è in continuo aumento, tenuto conto che la maggior parte dei Comuni della Regione non dispone dei mezzi finanziari sufficienti a far fronte alle spese di acquisto dei mezzi meccanici per l'espletamento di detto servizio, si ravvisa l'opportunità di un intervento regionale a favore dei Comuni e di Consorzi di Comuni per lo acquisto dei mezzi meccanici in questione, il cui prezzo è assai rilevante.
La misura dei contributi regionali non dovrà superare il 40% della spesa occorrente per l'acquisto dei mezzi meccanici.
La concessione dei contributi regionali di cui si tratta dovrà essere condizionata all'accertamento, da parte della Regione, dell'effettiva idoneità dei mezzi da acquistare, allo scopo di evitare l'acquisto, da parte dei Comuni, di mezzi meccanici idonei ad usi promiscui, ma non particolarmente idonei al solo servizio di sgombro neve; dovrà, inoltre, essere dimostrata la disponibilità di locali idonei per il deposito dei mezzi meccanici.
Per la concessione dei contributi in questione si propone di autorizzare una spesa annua massima di Lire 20 milioni per la durata di cinque anni a decorrere dall'anno 1970.
Per il finanziamento della predetta spesa annua si propone di provvedere mediante l'istituzione nei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1970 - 1971 - 1972 - 1973 e 1974 di apposito capitolo di spesa; la spesa annua di Lire venti milioni può essere coperta, per l'anno 1970, mediante prelievo di corrispondente somma dal "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale: allegato F)".
Risulta quindi assicurata la copertura della precitata spesa annua anche per i successivi quattro anni finanziari.
A tale scopo, è stato predisposto e si sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale.
Intervengono i Consiglieri MANGANONI, SAVIOZ, MANGANONE e FOSSON.
Risponde l'Assessore ROLLANDOZ.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;
- Voti favorevoli: trentuno;
- Un voto contrario.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni per l'acquisto di mezzi meccanici da adibire al servizio di scombro della neve sulle strade comunali:
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Disegno di legge regionale n. 9
REGIONE AUTONOMA DELLAVALLE D'AOSTA
Legge regionale 1970 ............. n. ......... : CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI E A CONSORZI DI COMUNI PER L'ACQUISTO DI MEZZI MECCANICI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI SGOMBRO DELLA NEVE SULLE STRADE COMUNALI.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di promuovere l'ammodernamento del servizio di sgombro della neve sulle strade comunali, è autorizzato l'intervento finanziario della Regione nelle spese per il primo acquisto di appositi mezzi meccanici sgombraneve da parte di Comuni e di Consorzi di Comuni.
L'intervento finanziario della Regione è attuato mediante la concessione di contributi ai Comuni nella misura del 40% delle spese di primo acquisto dei mezzi meccanici.
Art. 2
Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli Enti interessati debbono presentare domanda all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, precisando le caratteristiche dei mezzi da acquistare ed allegando i preventivi di spesa delle Ditte fornitrici, nonché una relazione dalla quale risulti come sarà finanziata la spesa non coperta dall'intervento finanziario richiesto e la disponibilità dì locali idonei per il deposito dei mezzi meccanici.
L'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici risponderà all'Ente richiedente entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 3
I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale, secondo la rispettiva competenza di spesa, previo parere favorevole dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e sono erogati in unica soluzione ad avvenuto acquisto e collaudo del mezzo meccanico.
Art. 4
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzata una spesa annua massima di Lire venti milioni per la durata di anni cinque a decorrere dall'anno 1970.
Al finanziamento della spesa annua di Lire 20 milioni si provvede, per l'anno 1970, mediante l'istituzione del seguente nuovo capitolo 566 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970: "Contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombro della neve" capitolo avente lo stanziamento annuo di Lire 20 milioni, somma da prelevare dal capitolo 271 del bilancio stesso: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale: allegato F)".
Le spese per la concessione dei contributi nei successivi quattro anni finanziari graveranno sul capitolo dei successivi quattro bilanci preventivi della Regione corrispondente al sopra citato nuovo capitolo di spesa n. 566 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970.
Art. 5
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quelle della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li