Oggetto del Consiglio n. 163 del 30 luglio 1970 - Verbale

OGGETTO N. 163/70 - Disegno di legge regionale recante: "Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, 12 settembre 1966, n. 11, 10 aprile 1967, n. 11 e 9 febbraio 1968, n. 3, riguardanti provvedimenti per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".

L'Assessore alle Finanze, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11 e 9 febbraio 1968 n. 3, riguardanti provvedimenti per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 luglio 1970:

Con il 1970 scade il primo piano quinquennale approvato dalla Regione per la concessione di mutui agevolati, assistiti dal contributo regionale del 4% per la durata di 20 anni, per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Nel complesso ì mutui autorizzati dalla Regione fino a tutto il 31.12.1969 risultano ripartiti come segue:

Settore di investimento

ZONA A

comprendente i Comuni di Aosta-Charvensod-Gignod-Gressan-Jovençan-Pollein-St. Christophe e Sarre (38,50%)

ZONA B comprendente i restanti Comuni della Regione (61,50%).

Totale

N.

Importo

N.

Importo

N.

Importo

Acquisto di nuovi alloggi

68

323.750.000

56

270.650.000

124

594.400.000

Costruzione di nuovi alloggi

132

648.750.000

266

1.288.100.000

398

1.936.350.000

Sistemazione di alloggi già esistenti

117

567.510.000

196

898.000.000

313

1.465.510.000

Totale generale

317

1.540.010.000

518

2.456.750.000

835

3.996.760.000

Minore spesa rispetto all'assegnazione quadriennale di mutui 3.240.000

Totale assegnazione quadriennale

£. 4.000.000.000

Incidenza media dei mutui concessi nel 1° quadriennio (3.996.760.000 : 835) =

£. 4.786.540 circa

Gli impegni di spesa per l'erogazione dei contributi 4% a carico della Regione ammontano a tutto il 31.12.1969 ad annue lire 159.870.400, con una spesa complessiva per un ventennio di lire 3.197.408.000.

Rispetto alle assegnazioni di fondi messi a disposizione della Regione nei singoli settori di investimento, in relazione alla popolazione delle singole zone, si sono verificate nel quadriennio in esame le seguenti variazioni:

ZONA A (38,50%)

Importo dei mutui messi a disposizione

Importo dei mutui concessi

Differenza in + o in - integrata con storno di fondi

Acquisti

308.000.000

323.750.000

+ 15.750.000

Costruzioni

616.000.000

648.750.000

+ 32.750.000

Sistemazioni

616.000.000

567.510.000

- 48.490.000

Totale

1.540.000.000

1.540.010.000

+ 10.000

ZONA B (61,50%)

Acquisti

492.000.000

270.650.000

- 221.350.000

Costruzioni

984.000.000

1.288.100.000

+ 304.100.000

Sistemazioni

984.000.000

898.000.000

- 86.000.000

Totale

2.460.000.000

2.456.750.000

- 3.250.000

Totale generale zona A e zona B

4.000.000.000

3.996.760.000

- 3.240.000

Domande di mutuo in attesa di approvazione

Escludendo dal conteggio le domande che perverranno alla Regione nel corso del 1970, al 1° gennaio dello stesso anno risultano giacenti, in attesa di finanziamento, n. 212 domande per la concessione di mutui agevolati, così ripartite:

ZONA A -

Acquisto di alloggi

domande n. 123

per £. 615.000.000

circa

Costruzioni di alloggi

domande n. 33

per £. 165.000.000

circa

Sistemazioni di alloggi

domande n. 29

per £. 145.000.000

circa

ZONA B -

Acquisto di alloggi

domande n. 1

per £. 5.000.000

circa

Costruzioni di alloggi

domande n. 22

per £. 110.000.000

circa

Sistemazioni di alloggi

domande n. 4

per £. 20.000.000

circa

Totale generale

domande n. 212

per £. 1.060.000.000

circa

Il finanziamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge consente di autorizzare nel corso del 1970 mutui agevolati per complessive £.1.000.000.000, così ripartite:

ZONA A

ZONA B

TOTALE

Acquisto di alloggi

77.000.000

123.000.000

200.000.000

Costruzione di alloggi

154.000.000

246.000.000

400.000.000

Sistemazione di alloggi

154.000.000

246.000.000

400.000.000

Totale

385.000.000

615.000.000

1.000.000.000

Maggiorazione del tasso di interesse sui mutui da concedere per l'anno 1970.

In relazione all'avvenuto recente aumento dei tassi di interesse sui depositi a risparmio, gli Istituti di Credito (Istituto S. Paolo di Torino e Cassa di Risparmio di Torino), che hanno fin qui finanziato le operazioni di mutuo agevolato autorizzati dalla Regione, hanno richiesto per il 1970 l'aumento del tasso di interesse dal. 6,50% al 7,50%.

Fermo restando il contributo ventennale della Regione in ragione del 4% sull'importo dei mutui, il maggior onere derivante ai mutuatari che saranno ammessi a beneficiare dei mutui agevolati per il 1970, si concretizzerebbe nei seguenti importi:

Tasso di interesse

6,50%

7,50%

Importo della semestralità complessivamente dovuta su un mutuo di £. 5.000.000

225.730

243.297

Contributo costante della Regione 5.000.000 x 4%: 2

100.000

100.000

Semestralità a carico del mutuatario

125.730

143.297

corrispondente ad annue lire

251.460

286.594

e a mensili lire

20.955

23.883

Maggior spesa mensile risultante a carico del mutuatario lire

2.928

Importo complessivo delle semestralità da versare in 20 anni

9.029.200

9.731.880

Semestralità pagate dalla Regione

4.000.000

4.000.000

Differenza a carico dei mutuatari

5.029.200

5.731.880

Maggior spesa a carico del mutuatario in 20 anni

702.680

In considerazione della necessità di maggiori finanziamenti bancari agevolati per l'accoglimento delle numerose domande di contributo giacenti, la Giunta Regionale sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge recante norme integrative e modificative alla vigente legislazione regionale riguardante provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Le modiche proposte prevedono

1°) Art. 2 del disegno di legge

Aumento da lire un miliardo a lire 1.250 milioni dell'ammontare dei mutui da autorizzare per l'anno 1970 con destinazione della intera maggior disponibilità di £. 250.000.000 all'acquisto di alloggi di nuova costruzione nella zona A (Comuni di Aosta - Charvensod - Gressan - Jovençan - Pollein - St. Christophe e Sarre).

La proposta è formulata in relazione al carico delle domande tuttora giacenti in attesa di finanziamento (n. 123 domande, per un importo di complessive £. 615.000.000) e al prevedibile carico delle domande che ancora perverranno alla Regione nel corso del 1970. Il finanziamento della maggiore spesa annua di £. 10.000.000 da assumere a carico della Regione viene assicurato con il prelievo del relativo importo dall'apposito fondo di riserva; il maggior finanziamento proposto (£.250.000.000) è stato di massima concordato, al tasso del 7,50%, in ragione di £. 125.000.000 ciascuno con l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino e con la Cassa di Risparmio di Torino.

Artt. 3 e 4 del disegno di legge

La maggiore spesa annua di £. 4.500.000 è conseguente all'aumento del finanziamento da £. 1.000.000.000 a £. 1.250.000.000 e trova corrispondente copertura nell'entrata per ricupero di crediti su garanzie fideiussorie eventualmente concesse a mutuatari che non siano in grado di assicurare agli Istituto di Credito sufficiente garanzia ipotecaria sugli immobili da acquistare, costruire o sistemare.

In proposito, si fa presente che gli Istituti di Credito non hanno a tutt'oggi richiesto alla Regione alcuna garanzia fideiussoria sui mutui agevolati autorizzati dalla Regione, per cui è presumibile che anche per il 1970, nonostante l'aumento del tasso di interesse dal 6,50% al 7,50%, non sarà richiesta alla Regione alcuna garanzia fideiussoria (da computarsi su un massimo del 20%. dell'importo del mutuo agevolato).

Art. 5 del disegno di legge

Nel quadriennio 1966-1970 si è rilevato che, per ottenere l'assegnazione di mutui per l'acquisto di nuovi alloggi per i richiedenti residenti nella zona B, era sufficiente presentare la domanda di mutuo indipendentemente dal punteggio assegnato in base alle valutazioni in vigore e ciò in seguito all'esiguo numero delle domande di mutuo presentate, in maggior parte soltanto nei Comuni di Saint Vincent (29 domande) Verrès (9 domande) Châtillon (5 domande) Pont Saint Martin (5 domande), e alla conseguente disponibilità di fondi a disposizione per l'acquisto di alloggi di nuova costruzione in Zona B.

Per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto di alloggi in Zona A sono stati utilmente collocati in graduatoria i richiedenti con un punteggio compreso fra un minimo di punti 13,60 e un massimo di punti 26.

Per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto di nuovi alloggi in Zona B sono stati, invece, utilmente collocati in graduatoria i richiedenti con un punteggio compreso tra un minimo di punti 1 ed un massimo di punti 15,50. Su un complesso di 56 domande accolte, sono stati autorizzati mutui a 12 richiedenti con punteggio non superiore a 5 punti.

Ad evitare tale inconveniente, che ha creato sperequazione di trattamento fra i richiedenti della Zona A rispetto a quelli della Zona B, si propone di subordinare la concessione di mutui agevolati per l'acquisto di nuovi alloggi all'ottenimento di un punteggio superiore ai 5 punti.

In base alle disposizioni di legge in vigore, il punteggio per l'assegnazione dei mutui agevolati viene assegnato con il seguente criterio:

Anzianità di lavoro con residenza in Valle d'Aosta:

- anni 5: punti 0

- per ciascun anno successivo: punti 0,50

Redditi di lavoro

Condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione per il coniuge (£. 100.000) e per ogni altro componente la famiglia a carico (£. 80.000):

A) Per i lavoratori subordinati:

fino a

£.

500.000

annue punti 10

da

£.

501.001 a £. 700.000

annue punti 8

da

£.

700.001 a £. 900.000

annue punti 6

da

£.

900.001 a £. 1.100.000

annue punti 4

da

£.

1.100.001 a £ 1.400.000

annue punti 2

da

£.

1.400.001 a £. 2.000.000

annue punti 0

B) Per gli artigiani:

fino a

£.

250.000

annue punti 10

da

£.

250.001 a £. 350.000

annue punti 8

da

£.

350.001 a £. 450.000

annue punti 6

da

£.

450.001 a £. 550.000

annue punti 4

da

£.

550.001 a £. 700.000

annue punti 2

da

£.

700.001 a £. 1.000.000

annue punti 0

Servizio Militare non di leva: per ogni anno punti 0,50.

Invalidità civile, di guerra o di lavoro: in rapporto alla percentuale di invalidità con un massimo di 10 punti nei casi di invalidità corrispondente al 100%.

Sfratto ordinato dall'autorità giudiziaria non dipendente da morosità

punti 3

Alloggio gravemente insalubre

punti 5

Alloggio inadeguato ai componenti il nucleo

familiare

punti 2

Espropriazione per opere di pubblica utilità

punti 5

Distanza dall'abitazione al luogo del lavoro:

- Oltre 20 km.

punti 4

- da 15 a 20 km.

punti 3

- da 10 a 15 km.

punti 2

- da 3 a 10 km.

punti 1

- fino a 3 km.

punti 0

Interviene il Consigliere MANGANONE, che presenta un emendamento.

Risponde il Presidente della Giunta DUJANY.

Intervengono i Consiglieri GERMANO e RAMERA.

Risponde l'Assessore alle finanze CHANTEL.

Interviene il Consigliere MANGANONE.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i sei articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Precedutosi alla votazione finale a scrutino segreto, allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consigleri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: ventisette.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione dichiara che il Consiglio ha approvato, il sottoriportato disegno legge regionale recante norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11 e 9 febbraio 1968 n. 3, riguardante provvedimenti per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 15)

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Disegno di legge regionale n. 15

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n. ...: "NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 30 NOVEMBRE 1965 N. 24, 12 SETTEMBRE 1966, N. 11, 10 APRILE 1967 N. 11 E 9 FEBBRAIO 1968 N. 3, RIGUARDANTI PROVVEDIMENTI PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11 e 9 febbraio 1968 n. 3, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore della edilizia economica e popolare.

Art. 2

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per lo esercizio 1970, ai sensi del paragrafo 7° dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è elevato da Lire 1 miliardo a Lire 1.250 milioni; la conseguente maggiore spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive Lire 200.000.000 sarà ripartita in 20 annualità di Lire 10.000.000 ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 1970 e fino all'esercizio finanziario 1989.

Al finanziamento della sopracitata maggiore spesa derivante alla Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:

a) per l'anno finanziario 1970: mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1970 ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo viene aumentato da Lire 200.000.000 a Lire 210.000.000 mediante prelievo della somma di Lire 10.000.000 dal Cap. 271 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - Allegato F"), sul quale risulta disponibile la somma annua di Lire 40.000.000;

b) per i successivi anni finanziari: mediante imputazione della maggiore spesa annua di Lire 10 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1989.

Il maggior finanziamento bancario di Lire 250.000.000 per l'anno 1970, di cui al presente articolo, sarà interamente destinato ai mutui da concedere per l'acquisto di nuovi alloggi nella zona A, comprendente i Comuni di Aosta - Charvensod - Gignod Gressan - Jovençan - Pollein - St. Christophe e Sarre.

Art. 3

Le ultime due linee dell'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11 sono modificate come segue:

"L. 22.500.000 per la durata di 20 anni, a partire dall'anno 1970 e fino all'anno 1989".

Art. 4

Per il finanziamento dell'eventuale maggiore spesa annua di Lire 4.500.000 derivante alla Regione dalla concessione della maggiore garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per il conseguente eventuale ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970:

NELLA PARTE ENTRATA:

lo stanziamento del capitolo 224 ("Entrate per riscossioni di credito verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari") è aumentato da Lire 90.000.000 a Lire 94.500.000.

NELLA PARTE SPESA:

lo stanziamento del capitolo 256 ("Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia") è umentato da Lire 90.000.000 a Lire 94.500.000.

Le maggiori entrate e spese annue di Lire 4.500.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1971 al 1989.

Art. 5

In sede di esame delle domande di mutuo agevolato per il 1° quadrimestre 1970 e successivi quadrimestri 1970 verranno esclusi dall'assegnazione di mutui per l'acquisto di nuovi alloggi i richiedenti che non abbiano un punteggio complessivo superiore a 5 punti.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì