Oggetto del Consiglio n. 162 del 30 luglio 1970 - Verbale

OGGETTO N. 162/70 - Riesame del disegno di legge regionale n. 6 approvato dal Consiglio regionale con provvedimento legislativo n. 111 del 24 giugno 1970 e concernente la concessione di contributi agli Enti e Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale operanti in Valle d'Aosta.

Il Presidente della Giunta, DUJANY, riferisce al Consiglio in merito al seguente oggetto: "Riesame del disegno di legge regionale n. 6 approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento legislativo n. 111 del 24 giugno 1970 e concernente la concessione di contributi agli Enti e Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale operanti in Valle d'Aosta", come da relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 luglio 1970:

Con provvedimento legislativo n. 111 del 24 giugno 1970 il Consiglio Regionale ha approvato il disegno di legge regionale n. 6, concernente la concessione di contributi agli Enti e Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale operanti in Valle d'Aosta.

Il 2° comma dell'articolo 5 del precitato disegno di legge, inserito in sede di discussione consiliare quale emendamento aggiuntivo, recita quanto segue:

"Qualora ad un Patronato facciano capo due o più Enti, o Sindacati, i contributi della Regione saranno liquidati al Patronato previa approvazione, da parte della Giunta Regionale, di un piano di ripartizione dei contributi fra il Patronato e gli Enti o Sindacati stessi, in proporzione al numero delle pratiche assistenziali svolte".

In sede di controllo di legittimità del predetto disegno di legge ed in seguito a intese intercorse con i competenti organi di controllo (Ministero del Lavoro e Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è emersa la necessità di apportare al comma stesso alcune modifiche e, conseguentemente, di riapprovare il disegno di legge in questione con il seguente nuovo 2° comma modificato dell'articolo 5 di cui si tratta:

"Qualora ad un Patronato facciano capo altri Enti che svolgano analoghe funzioni, i contributi della Regione saranno liquidati al Patronato previa approvazione, da parte della Giunta Regionale, di un piano di ripartizione dei contributi fra il Patronato e gli Enti stessi, in proporzione al numero delle pratiche assistenziali svolte".

In relazione a quanto sopra, si trasmette al Consiglio, per l'approvazione, il seguente nuovo disegno di legge recante la concordata modifica.

(Segue allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Intervengono i Consiglieri FOSSON, MAPPELLI e BALESTRI.

Replica il Presidente della Giunta DUJANY.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Manganoni e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventotto;

- Consiglieri votanti: ventisei;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chantel e Montesano;

- Voti favorevoli: ventisei.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di contributi agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale operanti in Valle d'Aosta:

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 14)

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Disegno di legge regionale n. 14

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ................... N .........: CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1970, la concessione di contributi regionali annui agli Enti e Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, già operanti, nell'anno 1968, a norma delle leggi in vigore nel territorio della Valle d'Aosta.

Agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale che abbiano iniziato la loro attività nel territorio della Valle d'Aosta dopo il 31 dicembre 1968, i contributi regionali previsti dalla presente legge possono essere concessi dopo cinque anni di effettiva attività svolta nel predetto territorio.

I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi nelle misure e secondo i criteri e le modalità previsti dai seguenti articoli.

Art. 2

La misura dei contributi regionali di cui al precedente articolo non potrà essere superiore a L. 500 (cinquecento) per ogni punto conteggiato in base alla attività svolta da ciascun Ente ed Istituto nell'anno precedente.

L'attività di patrocinio e la organizzazione degli uffici sono valutate in base ai seguenti punteggi:

a) Sedi Regionali (che raggiungono almeno 2.000 punti all'anno): punti 2.000

b) Sedi Regionali (che non raggiungono i 2.000 punti all'anno): punti 1.000

c) Sedi di Zona (riconosciute come tali dall'Ispettorato del Lavoro): punti 1.000

d) Sedi Zonali con personale dipendente (non riconosciuti dall'Ispettorato del Lavoro): punti 700

e) Sedi Capillari (quando i recapiti abbiano una frequenza minima quindicinale vengono effettuati da dipendenti): punti 100

f) Malattie professionali, industriali e agricole:

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 4 punti; Negative: 2 punti

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 6 punti; Respinte: 3 punti

g) Infortuni industriali e agricoli

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 3 punti; Negative: 1,5 punto

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 4 punti; Respinte: 2 punti

h) Pensioni di invalidità di tutti i settori:

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 3 punti; Negative: 2 punti

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 4 punti; Respinte: 2 punti

i) Pensioni di vecchiaia, superstiti e Tubercolosi: 1,5 punto

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 2 punti; Respinte: 1 punto

l) Tutte le altre pratiche INPS, Fondi sostitutivi di previdenza e quiescenza non gestiti dall'INPS, Pratiche SCAU, periodi di carenza assicurativa e assegni di incollocabilità:

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte 0,5 punto; Respinte:1/10 punti

m) Pratiche ordinarie per malattia ed altre prestazioni, dell'INAM, ENPAS, ENPDEDP, INADEL, ENPALS, ENPAIA, Mutue: Coltivatori Diretti, Artigiani e Commercianti;

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1 punto; Respinte: 0,5 punto

n) Regolarizzazione e duplicazione documenti assicurativi Enti di malattia:

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 0,5 punto; Respinte: 1/10 punti

o) Emigrazione, pensioni di guerra, danni di guerra e assistenza varia:

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 0,5 punto; Respinte: 1/10 p.

p) Per ogni causa in sede legale definita sia positivamente che negativamente nei riguardi del patrocinato: punti 50

Art. 3

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, gli Enti e gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale devono far pervenire all'Assessorato Sanità ed Assistenza Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, una copia delle Tabelle Ministeriali A - B - C e D relative all'attività svolta nell'anno precedente.

L'Amministrazione Regionale potrà controllare l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli Enti di Patronato e di Assistenza Sociale, sia direttamente, con proprio personale, sia tramite l'Ispettorato Regionale del Lavoro di Aosta.

In caso di discordanza sui dati dell'attività di patrocinio e sulla organizzazione dei singoli Enti, la Regione deve darne comunicazione all'Ente o all'Istituto interessato che dovrà fornire i necessari chiarimenti e dati nel termine di 30 giorni.

Art. 4

I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi e liquidati agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale entro l'anno successivo a quello cui si riferisce l'attività svolta e per la quale sono concessi i contributi.

Art. 5

I contributi previsti dalla presente legge sono approvati e liquidati ai singoli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Qualora ad un Patronato facciano capo altri Enti che svolgano analoghe funzioni, i contributi della Regione saranno liquidati al Patronato previa approvazione, da parte della Giunta Regionale, di un piano di ripartizione dei contributi fra il Patronato e gli Enti stessi, in proporzione al numero delle pratiche assistenziali svolte.

Art. 6

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire venticinquemilioni, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione, a decorrere dall'anno 1970.

Per l'anno finanziario 1970 è approvata l'istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo 753 di spesa "Contributi agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, operanti in Valle d'Aosta", capitolo di spesa avente lo stanziamento annuo di lire venticinquemilioni, somma da prelevare dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì