Oggetto del Consiglio n. 161 del 30 luglio 1970 - Verbale

OGGETTO N. 161/70 - Disegno di legge regionale concernente: "Approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto alla funivia regionale Brusson-Chamois".

Il Presidente della Giunta, DUJANY, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concerne l'approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto alla funivia regionale Buisson-Chamois, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 luglio 1970:

Fin dal 1969 è stato esaminato dalla Giunta il problema relativo alla estensione al personale addetto alla funivia regionale Buisson-Chamois delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale addetto ai vari servizi dell'Amministrazione Regionale; la pratica attuazione del provvedimento di estensione di tali norme è stata ritardata per cause varie, fra le quali va citata la ritardata approvazione del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno.

Ad avvenuta approvazione del bilancio stesso, la Giunta inoltra all'esame ed all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge con annesse pianta organica e tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il predetto personale regionale.

Nel determinare gli stipendi iniziali annui tabellari si è tenuto conto del trattamento economico tabellare del rimanente personale salariato della Regione.

Lo stipendio annuo tabellare iniziale del Capo Servizio è previsto in Lire 1.490.000 iniziali, in equa proporzione con gli stipendi annui iniziali attribuiti ai Capi Cantonieri e all'Usciere Capo (Lire 1.290.000), ai Brigadieri del Corpo Forestale (Lire 1 milione 400.000), all'Autista meccanico Capo garage (Lire 1.340.000).

Per le ore di lavoro eccedenti il normale orario di servizio della funivia saranno corrisposti i compensi per ore di lavoro straordinario a' sensi di legge.

Le spese a carico regionale per il trattamento economico del personale di cui si tratta, calcolate in base alla copertura totale dei posti di ruolo e ai nuovi stipendi tabellari di carriera economica a ruolo aperto, potranno ammontare ad un massimo di Lire 22.000.000 all'anno.

Tali spese dovranno gravare sull'apposito capitolo 163 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.

Tale capitolo presenta attualmente la previsione di spesa annua di Lire 18.000.000, da aumentare a Lire 22.000.000 mediante le variazioni di bilancio previste dall'articolo 7 del disegno di legge.

Per la sistemazione a ruolo del personale in servizio presso la funivia saranno applicate le norme transitorie del Capo IV della legge regionale 10.11.1966 n. 13.

(Allegati: disegno di legge, con annesse pianta organica e tabelle di sviluppo di carriera economica) (...Omissis...)

Intervengono i Consiglieri TONINO e BANCOD.

Replicano l'Assessore all'industria e commercio ALBANEY e il Presidente della Giunta DUJANY.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che gli otto articoli e gli Allegati A e B del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, e allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Germano e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: ventisette.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto alla Funivia regionale Buisson-Chamois.

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 13)

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Disegno di legge regionale n. 13

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .................: "APPROVAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLE TABELLE DELLE CARRIERE ECONOMICHE A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA FUNIVIA REGIONALE BUISSON-CHAMOIS".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

È approvata la pianta organica, annessa alla presente legge quale Allegato A, dei posti di ruolo del personale addetto ai servizi della Funivia regionale Buisson-Chamois.

Sono altresì approvate le due tabelle, annesse alla presente legge quale Allegato B, di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale di cui al precedente comma, tabelle che prevedono, a seconda dei ruoli, la progressiva e successiva misura dei salari annui da attribuire secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme del Capo II della legge regionale 10.11.1966 n. 13, recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Le sopramenzionate pianta organica e tabelle (Allegati A e B) annesse alla presente legge avranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Art. 2

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto al funzionamento della Funivia regionale Buisson-Chamois le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dell'Amministrazione Regionale previste dalle leggi regionali 28.7.1956 n. 3, 30.1.1962 n. 2 e 10.11.1966 n. 13 e successive modificazioni.

Art. 3

Per la sistemazione straordinaria a ruolo del personale incaricato addetto attualmente alla Funivia regionale Buisson-Chamois e che alla data del 1° luglio 1970 risulti in servizio da almeno un anno presso la Funivia stessa, si applicano le norme transitorie del Capo IV della legge regionale 10.11.1966 n. 13, concernenti la sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio, giornaliero e incaricato in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale.

Art. 4

Le disposizioni relative al funzionamento della Funivia regionale Buisson-Chamois, all'orario di servizio e alle mansioni del personale addetto alla Funivia stessa saranno approvate con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.

Art. 5

Con deliberazione della Giunta può essere affidato al Vice Capo servizio o al Manovratore l'incarico di provvedere alla pulizia dell'area antistante la Stazione di partenza della Funivia e al controllo dell'impianto di riscaldamento, con assegnazione di locali di abitazione a canone di affitto ridotto e con fornitura gratuita del riscaldamento invernale.

Art. 6

Alla copertura ed al finanziamento delle maggiori spese, previste in annue massime Lire 4.000.000, derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, si provvede con le variazioni di bilancio di cui al successivo articolo.

Art. 7

Le spese per il trattamento economico, assicurativo e previdenziale del personale addetto alla Funivia regionale Buisson-Chamois, previste in annue massime Lire 22.000.000, saranno finanziate e imputate sull'apposito capitolo 163 della parte Spesa dei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1970 e per gli anni seguenti ("Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla funivia di Chamois").

Lo stanziamento annuo del precitato capitolo di Spesa 163 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 è aumentato da Lire 18.000.000 a Lire 22.000.000, con la contemporanea riduzione per Lire 1.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo 59 e per Lire 3.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo 322 della Parte spesa del bilancio stesso.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì ............

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Allegato A alla legge regionale ...........,...

PIANTA ORGANICA DEI POSTI DI RUOLO E DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA FUNIVIA BUISSON-CHAMOIS.

Qualifiche del personale

Posti di ruolo

Carriera

Capo Servizio Tecnico

1

Ausiliaria

Vice Capo Servizio Tecnico

1

Ausiliaria

Manovratori

2

Ausiliaria

Fattorini

3

Ausiliaria

Aosta, lì ..........

Allegato B alla legge regionale ................

TABELLE DI SVILUPPO DELLE CARRIERE ECONOMICHE A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA FUNIVIA BUISSON-CHAMOIS.

Tabella n. 1

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo n. 1

Qualifiche

n. posti

Sviluppo del ruolo aperto

Osservazioni

Salari annui lordi

n. anni

Capo Servizio Tecnico

1

1.640.000

dopo 4 anni

1.490.000

iniziale

Vice Capo Servizio Tecnico

1

1.420.000

dopo 4 anni

Il Vice Capo Servizio Tecnico può essere promosso, in caso di disponibilità del posto, al posto di Capo Servizio Tecnico, alle condizioni previste dalla legge regionale 10.11.1966 n. 13.

1.290.000

iniziale

Tabella n. 2

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo n. 2

Qualifiche

n. posti

Sviluppo del ruolo aperto

Osservazioni

Salari annui lordi

n. anni

Manovratori

2

1.350.000

dopo 14 anni

1.190.000

dopo 8 anni

1.080.000

dopo 4 anni

980.000

iniziale

Fattorini

3

1.310.000

dopo 14 anni

I fattorini possono essere promossi, in caso di disponibilità di posti, a posti dí Manovratore alle condizioni previste dalla legge regionale 10.11 1966 n. 13.

1.160.000

dopo 8 anni

1.0500000

dopo 4 anni

950.000

iniziale

Aosta, li ................