Oggetto del Consiglio n. 218 del 9 ottobre 1970 - Verbale

OGGETTO N. 218/70 - Disegno di legge regionale concernente il trattamento economico accessorio del personale addetto al Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi, di Aosta.

L'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente il trattamento economico accessorio del personale addetto al Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi, di Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 e 9 ottobre 1970:

Con legge regionale 27 dicembre 1967 n. 39 è stata, tra l'altro, approvata la nuova pianta organica del personale addetto al Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi.

In seguito all'istituzione di nuovi posti di ruolo di cui all'allegato A) alla legge regionale suddetta, le quote percentuali di ripartizione dei proventi per compensi di analisi previsti dall'articolo 37 delle norme sull'ordinamento ed il funzionamento del Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi, di Aosta (approvate dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 136 in data 7 ottobre 1960 e successivamente modificate con provvedimento del Consiglio Regionale n. 55 in data 18 aprile 1962 e con legge regionale 11 novembre 1965 n. 23) debbono essere modificate unitamente ai criteri di ripartizione, anche per quanto riguarda il caso di vacanza di uno o più posti ed il caso di assenza temporanea del personale dal servizio.

È stato, all'uopo, predisposto l'allegato disegno di legge da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale, con riferimento alla lettera a) dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 24.2.1948 n. 4.

(Segue allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Intervengono i Consiglieri TONINO, DOLCHI, l'Assessore BENZO e il Consigliere DOLCHI.

Sugli articoli intervengono il Consigliere TONINO e l'Assessore BENZO.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che gli otto articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con 1'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventinove;

- Consiglieri votanti: ventotto;

- Astenutosi dalla votazione il Consigliere Quaizier;

- Voti favorevoli: ventisei;

- Voti contrari: due.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente il trattamento economico accessorio del personale addetto al Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi di Aosta.

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 24)

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Disegno di legge regionale n. 24

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .............. n ....: NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ADDETTO AL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI, DI AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Sono approvate le seguenti norme concernenti il trattamento economico accessorio spettante al personale addetto al Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi a titolo di compartecipazione sui proventi riscossi dalla Regione per analisi eseguite presso il Laboratorio stesso.

ART. 2

Le somme riscosse dalla Regione per compensi relativi alle indagini di interesse privato sono destinate a vantaggio della gestione del Laboratorio, detratto il 50% che è devoluto a favore del personale addetto al Laboratorio stesso, esclusi i Vigili Sanitari; alla ripartizione del 50% delle predette somme si provvede in base alle seguenti quote percentuali di ripartizione, fermo restando che la quota spettante a ciascun funzionario non può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria:

Reparto medico Micrografico:

Direttore

38%

Coadiutore

20%

Assistente

13%

Preparatore

8%

per ciascuno dei due Preparatori

Aiuto preparatore

5%

Inserviente

3,50%

per ciascuno dei due Inservienti

Dattilografa

1%

Reparto Chimico:

Direttore

28%

Coadiutore

22%

Assistente

18%

Preparatore

14%

Aiuto Preparatore

10%

Inserviente

7,50%

Dattilografa

0,50%

Al personale addetto al Laboratorio sono devolute, inoltre, le seguenti percentuali di riparto - entro i limiti massimi della sottoindicata percentuale del solo stipendio - delle somme riscosse dalla Regione per compensi di analisi derivanti da convenzioni speciali assunte con Enti diversi:

Reparto Medico-Micrografico:

Direttore

24%

con importo non superiore al 95% dello stipendio

Coadiutore

14%

con importo non superiore al 80% dello stipendio

Assistente

11%

con importo non superiore al 70% dello stipendio

Preparatore

7%

per ciascuno dei due preparatori e con importo non superiore al 50% dello stipendio

Aiuto-Preparatore

5%

con importo non superiore al 45% dello stipendio

Inservienti

3%

per ciascuno dei due inservienti e con importo non superiore al 40% dello stipendio

Dattilografa

1%

con importo non superiore al 25% dello stipendio

Reparto Chimico:

Direttore

21%

con importo non superiore al 95% dello stipendio

Coadiutore

16%

con importo non superiore al 80% dello stipendio

Assistente

14%

con importo non superiore al 70% dello stipendio

Preparatore

10%

con importo non superiore al 50% dello stipendio

Aiuto-Preparatore

8%

con importo non superiore al 45% dello stipendio

Inserviente

5,50%

con importo non superiore al 40% dello stipendio

Dattilografa

0,50%

con importo non superiore al 25% dello stipendio

I fondi versati dal Ministero della Sanità per compensi relativi ad esami sierologici e spettanti al personale del Reparto Medico-Micrografico sono ripartiti secondo le seguenti percentuali:

Direttore

38%

Coadiutore

20%

Assistente

13%

Preparatore

8%

Aiuto Preparatore

5%

per ciascuno dei due Preparatori

Inserviente

3,50%

per ciascuno dei due Inservienti

Dattilografa

1%

ART. 3

In caso di assenze prolungate, nel complesso, oltre i trenta giorni nell'anno per causa diversa dal congedo ordinario o straordinario, le quote spettanti al predetto personale sulle sopramenzionate somme riscosse dalla Regione sono ripartite proporzionalmente alle percentuali sopraindicate, tra il personale che ha prestato servizio nel periodo considerato; ad analoga modalità di ripartizione proporzionale si provvederà in caso di vacanza di posti della tabella organica non occupati da personale avventizio o incaricato.

ART. 4

La liquidazione delle quote spettanti al predetto personale è approvata trimestralmente con provvedimenti deliberativi della Giunta Regionale, salvo eventuali conguagli di somme a fine anno.

ART. 5

I Vigili Sanitari hanno diritto alle percentuali di compartecipazione sui proventi delle contravvenzioni a norma delle leggi in vigore; le relative somme sono liquidate, ai sensi di legge, a cura dei competenti uffici.

ART. 6

Le norme della presente legge hanno applicazione con effetti a decorrere dal 1° ottobre 1970; dalla stessa data sono abrogate le norme di legge e di regolamento in precedenza approvate dalla Regione nella materia di cui alla presente legge.

ART. 7

La maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge, prevista in annue Lire 3.500.000, sarà imputata all'apposito capitolo 696 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 ("Quote di compartecipazione del personale del Laboratorio ai proventi dei diritti di analisi"), e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di lire 3.500.000 sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970:

a) lo stanziamento annuo del capitolo 746 è ridotto, a decorrere dal corrente anno, della somma di Lire tremilionicinquecentomila;

b) lo stanziamento annuo del capitolo 696 è aumentato, a decorrere dal corrente anno, della somma di Lire tremilionicinquecentomila.

ART. 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì