Oggetto del Consiglio n. 219 del 9 ottobre 1970 - Verbale
OGGETTO N. 219/70 - Disegno di legge regionale concernente le spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961, n. 6.
L'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente le spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 e 9 ottobre 1970:
Con legge regionale 21.7.1961 n. 6 è stata approvata l'istituzione dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), con sede in Aosta, presso l'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile.
Con leggi regionali 29.7.1967 n. 20, 27.12.1967 n. 40 e 22.1.1970 n. 9 la spesa annua per il funzionamento dell'Emoteca Regionale è stata aumentata dalle iniziali Lire 2.000.000a Lire 26.000.000.
Informa che, in seguito al notevole aumento del numero dei donatori di sangue, dell'attività dell'Emoteca e, conseguentemente, delle spese generali di gestione, si rende necessario aumentare nuovamente la spesa annua per il funzionamento dell'Emoteca.
Al finanziamento e alla copertura, anche per gli anni seguenti, della maggiore spesa annua di Lire seimilioni si può provvedere mediante l'apposita previsione della corrispondente spesa prevista al capitolo 206 del bilancio preventivo della Regione ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - spese correnti Allegato E).
Si sottopone quindi all'esame ed alla approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge recante approvazione di maggiore spesa annua per il funzionamento della Emoteca Regionale.
(Segue allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi, alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;
- Voti favorevoli: trentuno;
- Voti contrari: due.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente le spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6:
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 25)
---
Disegno di legge regionale N. 25
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ............. N. ...........: SPESE ANNUE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'EMOTECA REGIONALE (CENTRO TRASFUSIONALE) ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1961, N. 6.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Le spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6, sono approvate in complessive lire trentaduemilioni a decorrere dall'anno finanziario 1970 e graveranno per Lire ventimilioni sul capitolo 694 e per Lire dodicimilioni sul capitolo 708 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni.
ART. 2
Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di Lire seimilioni derivante dalla applicazione della presente legge è approvato l'aumento da lire quindicimilionicinquecentomila a Lire ventimilioni dello stanziamento del capitolo 694 e da Lire diecimilionicinquecentomila a Lire dodicimilioni dello stanziamento del capitolo 708 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970, mediante prelievo della somma di Lire seimilioni dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E").
In sede di approvazione dei bilanci annui di previsione della Regione per gli anni 1971 e seguenti o in sede di approvazione di provvedimenti di variazione agli stanziamenti dei bilanci stessi, la spesa annua complessiva di Lire trentaduemilioni, prevista e autorizzata per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), sarà ripartita fra i due capitoli di spesa sopracitati del bilancio in base alle accertate necessità dei servizi e della gestione dell'Emoteca.
ART. 3
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
