Oggetto del Consiglio n. 239 del 30 ottobre 1970 - Verbale

OGGETTO N. 239/70 - Disegno di legge regionale concernente: "Proroga e aumento della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1971 presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta".

L'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga e l'aumento della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1971 presso Istituti di credito e Aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 e 9 ottobre 1970:

Con legge regionale 22 dicembre 1969 n. 14 è stata autorizzata la proroga per l'ammontare di lire 500.000.000, per l'anno 1970, della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, per la concessione alla Cooperativa stessa di fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

La Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con lettera n. 1718 in data 6 agosto 1970, ha comunicato quanto segue:

"Come è noto la scrivente Cooperativa, per poter esplicare l'azione della raccolta, cura e vendita del formaggio Fontina e burro della Valle di Gressoney e conseguente finanziamento degli stessi prodotti conferiti, ha fruito dalla sua costituzione ad oggi di una fideiussione bancaria. Per gli ultimi due esercizi l'importo garantito era di L. 500.000.000.=.

Si precisa subito che tale garanzia fideiussoria, in una azienda agricola come la nostra che non dispone di capitali propri, è indispensabile per poter far fronte agli ingenti ed impellenti impegni per la concessione di acconti ai produttori conferenti, nonché per la commercializzazione dei prodotti, i cui incassi delle fatture diventano sempre più difficili.

Per via del continuo, progressivo incremento del conferimento della Fontina, si rileva che il pur già cospicuo importo di L. 500.000.000.= garantito dalla Regione, risulta in certi periodi dell'anno insufficiente ed inadeguato e la Cooperativa rischia in quei periodi di punta, di rimanere paralizzata per insufficienza di capitali liquidi circolanti.

Si riporta, per comodità di consultazione, il seguente prospetto comprendente l'importo della fideiussione regionale prestata in rapporto al numero delle forme di Fontina conferite negli ultimi 10 anni:

1961 -

Fideiussione

L. 200.000.000 -

forme conferite

N. 31.075-

1962 -

"

L. 200.000.000 -

"

N. 37.808-

1963 -

"

L. 300.000.000 -

"

N. 51.096-

1964 -

"

L. 300.000.000 -

"

N. 50.078-

1965 -

"

L. 300.000.000 -

"

N. 55.172-

1966 -

"

L. 300.000.000 -

"

N. 67.738-

1967 -

"

L. 300.000.000 -

"

N. 80.221-

1968 -

"

L. 400.000.000 -

"

N. 100.134-

1969 -

"

L. 500.000.000 -

"

N. 113.113-

1970 -

"

L. 500.000.000 -

"

N. 130.000-(presunte)

Per quanto riguarda l'esercizio in corso, si è avuto un incremento di 14.000 forme di Fontina nella sola produzione di latteria, totalizzando per questa produzione il conferimento record di 83.082 forme (contro le 69.233 del medesimo periodo del 1969).

Come si può agevolmente notare la Cooperativa, nel corso degli ultimi dieci anni, di attività, ha visto quadruplicarsi il conferimento e, di conseguenza, l'impegno finanziario sia per la corresponsione di acconti ai soci, sia per l'immobilizzo di capitali a fronte della merce immagazzinata in attesa della vendita o dell'incasso degli importi fatturati.

Per i motivi di cui sopra ed allo scopo di poter far fronte alle ingenti necessità finanziarie dovute all'incremento segnalato, la Scrivente Cooperativa ha bisogno di poter disporre di un maggior fido bancario ottenibile soltanto con una aumentata garanzia fideiussoria regionale.

D'altra parte è notoria la deficitaria situazione economica in cui versa l'agricoltura valdostana in generale, nella quale l'unico settore che dia un reddito soddisfacente è quello rappresentato dalla trasformazione del latte in Fontina. Per questa ragione appare utile dover difendere questa importante produzione, mettendo in grado l'organizzazione di poter svolgere proficuamente il compito della valorizzazione commerciale del prodotto finale.

A nome e per conto dei soci valdostani conferenti Fontina e burro, si rivolge alle SS.LL. una calda istanza al fine di ottenere, per l'anno 1971, un aumento della garanzia fideiussoria regionale di lire 100.000.000, portando la medesima ad un totale di lire 600.000.000, da prestarsi presso uno o più Istituti di credito di Aosta, che la scrivente Cooperativa indicherà in seguito, con l'ammontare delle suddivisioni di ognuno di essi.

La garanzia fideiussoria di cui sopra verrà utilizzata principalmente per aperture di credito in conto corrente o per garantire dei prestiti da contrarsi con Istituti di Credito, con lo scopo di soddisfare le esigenze finanziarie della nostra Società nell'espletamento delle sue funzioni.

Fiduciosi che Codesta Spettabile Amministrazione Regionale vorrà accogliere le richieste della scrivente Cooperativa con quell'abituale sensibilità e comprensione di benevolenza sempre dimostrata nei confronti dei produttori agricoli valdostani, si porgono distinti saluti e ringraziamenti anche a nome degli associati."

La Giunta Regionale propone al Consiglio di aderire alla richiesta di cui sopra e di approvare la proroga e l'aumento, per l'anno 1971, della garanzia fideiussoria regionale, fino alla concorrenza massima di complessive lire 600.000.000, per la concessione di prestiti o di fidi relativi ad operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della predetta Cooperativa.

All'uopo è stato predisposto e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge.

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 29) (...Omissis...)

Intervengono i Consiglieri FOSSON e MANGANONI.

Risponde l'Assessore MAQUIGNAZ.

Sugli articoli interviene l'Assessore MAQUIGNAZ.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: ventinove;

- Un voto contrario.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga e l'aumento della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1971 presso Istituti di credito e Aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 29)

---

Disegno di legge regionale n. 29

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DI AOSTA

Legge ................ n. .........: PROROGA ED AUMENTO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1971 PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione della proroga e dell'aumento della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1971, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, s.r.l., con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire seicentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di Credito e delle Aziende Bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e di introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte SPESA e della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971, con stanziamento annuo di lire seicentomilioni, corrispondenti al capitolo 252 della parte SPESA e al capitolo 220 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970:

Capitolo ...:......

della parte SPESA: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di credito ed Aziende bancarie in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta (legge regionale ....... n. ........)"

Capitolo ..........

della parte ENTRATA: "Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti. (legge regionale ........... n. ........)".

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì