Oggetto del Consiglio n. 238 del 30 ottobre 1970 - Verbale

OGGETTO N. 238/70 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici".

L'Assessore al turismo, antichità e belle arti, MILANESIO, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di contributi ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 e 9 ottobre 1970:

Le restrizioni di carattere urbanistico contemplate nella legge 6 agosto 1967 n. 765 (Legge "ponte") costringono i Comuni ad adottare un adeguato strumento urbanistico, consistente almeno nel Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Nella Regione Valle d'Aosta tutti i Comuni, con la sola eccezione del Comune di Aosta, che è già dotato di un Piano regolatore, devono provvedere a tale adempimento.

Le possibilità finanziarie dei Comuni stessi rendono difficoltosa la predisposizione dei predetti strumenti urbanistici, tanto che la quasi totalità dei Comuni ha richiesto alla Regione la concessione di contributi nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici di cui sopra.

In passato, l'Amministrazione Regionale aveva finanziato, con singoli provvedimenti, le spese per l'approntamento degli strumenti urbanistici di vari Comuni che ne avevano fatto richiesta; le spese per l'approntamento di tali strumenti risultarono di entità notevolmente diversa da un Comune all'altro, anche per Comuni aventi caratteristiche quasi identiche.

Con il presente disegno di legge ci si propone, pertanto, di disciplinare in modo organico la concessione dei contributi regionali di cui si tratta, in analogia a quanto già stabilito da altre Regioni a Statuto speciale.

La spesa totale a carico della Regione per la concessione dei contributi in questione è prevista in £. 250.000.000 circa.

Sulla scorta dei dati in possesso dei competenti Uffici dell'Amministrazione Regionale riguardanti strumenti urbanistici già in via di elaborazione da parte dei Comuni, la spesa per il corrente anno finanziario è prevista in circa 70 milioni di lire.

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 28) (...Omissis...)

Intervengono il Presidente MONTESANO, per una precisazione sul testo in discussione, l'Assessore MILANESIO, i Consiglieri CAVERI, FOSSON e MANGANONE.

Risponde l'Assessore MILANESIO.

Intervengono i Consiglieri MAPPELLI, MANGANONI, RAMERA, CAVERI, GERMANO, POLLICINI, TONINO, SAVIOZ, ANDRIONE, MANGANONE, BALESTRI, CHAMONIN, BORDON, l'Assessore MILANESIO, il Consigliere PEDRINI, l'Assessore alle finanze CHANTEL, il Presidente della Giunta DUJANY e il Consigliere MANGANONE che chiede di mettere in votazione la richiesta di rinvio.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere MONTESANO (favorevole).

Intervengono il Consigliere PEDRINI e il Presidente della Giunta DUJANY.

Sugli articoli intervengono il Consigliere MANGANONI, l'Assessore Milanesio e il Consigliere CHABOD.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i sei articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consigliere Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trentaquattro;

- Consiglieri votanti: ventisette;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bordon, Chabod, Manganone. Mappelli, Pedrini, Quaizier e Ramera;

- Voti favorevoli: ventisei;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di contributi ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici:

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 28)

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Disegno di legge regionale n. 28

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE .......... N. : CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI NELLE SPESE PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzato l'intervento finanziario della Regione nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici dei Comuni della Valle d'Aosta.

L'intervento finanziario della Regione si attua mediante la concessione ai Comuni di contributi nella misura non superiore al 70% delle spese di cui si tratta, riconosciute ammissibili ai sensi dei successivi articoli.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Giunta Regionale approverà in via preliminare, i limiti massimi delle spese ammissibili a contributo per gli strumenti urbanistici relativi alle varie categorie di Comuni.

Art. 3

I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi e liquidati con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.

Art. 4

Decidendo sulle domande di concessione di contributo deliberate e pervenute dai Comuni, la Giunta Regionale determina, per ciascun Comune, la spesa ammissibile a contributo, approvando, in via di massima, la misura del relativo contributo regionale previsto. La liquidazione dei contributi ai Comuni sarà approvata con deliberazioni della Giunta Regionale alle seguenti condizioni:

a) liquidazione di un primo acconto, pari al 40% del contributo, ad avvenuta adozione dello strumento urbanistico da parte dei Comuni con provvedimento deliberativo adottato ai sensi di legge;

b) liquidazione della somma a saldo, pari al 60% del contributo, all'atto della definitiva approvazione dello strumento urbanistico comunale da parte dell'Amministrazione Regionale.

Art. 5

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ad autorizzare sino ad un importo massimo complessivo di Lire 250.000.000, saranno annualmente approvate e finanziate dalla Giunta Regionale, entro l'importo annuo massimo di Lire 70.000.000, con imputazione all'apposito capitolo di spesa 857 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 ("Contributi ai Comuni per lo studio e la elaborazione di piani regolatori e regolamenti edilizi") e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì