Oggetto del Consiglio n. 240 del 30 ottobre 1970 - Verbale

OGGETTO N. 240/70 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del latte di Aosta".

L'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello Stabilimento della Centrale del Latte di Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 e 9 ottobre 1970:

La Società "Centrale Laitière d'Aoste", con sede in Aosta, alla quale è stata affidata la gestione dello stabilimento regionale della Centrale del Latte, ha richiesto l'intervento finanziario della Regione nelle spese di gestione della Centrale del Latte.

Con lettera in data 10 aprile 1970, prot. n. 69, la Presidenza della predetta Società ha comunicato quanto segue:

"In occasione dell''Assemblea Generale dei Soci, svoltasi il 5 aprile u.s., per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 1969, è stata rilevata la precaria situazione finanziaria della Società messa in risalto dalla perdita di esercizio assommante a Lire 20.245.224.

Nella sua relazione, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver analizzato le particolari condizioni di esercizio della Società, costretta, dai ricavi bloccati da disposizioni legislative, ad una gestione perennemente passiva, rivolge un urgente appello affinché gli Enti interessati prendano dei provvedimenti atti ad assicurare alla Centrale del Latte un futuro economicamente sereno e produttivo.

Anche la relazione dei Collegio Sindacale mette in evidenza quanto sopra, chiedendo che l'intera gestione venga affrontata in sede assembleare in tutta la sua gravità, per provvedere con tempestività a garantire la copertura delle perdite ed a programmare un attivo intervento per la stabilità finanziaria della Società medesima.

Si deve inoltre considerare il fatto che, essendo la perdita di esercizio superiore al capitale sociale, senza un immediato reintegro delle perdite stesse, in base all'art. 2447 del C.C., si dovrebbe avere una sospensione del servizio che, come è noto, è di interesse pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione da me rappresentato, rivolge quindi alla S.V. Ill.ma esplicita richiesta affinché siano con la massima urgenza possibile, reintegrate le perdite subite.

Certi che da parte dell'On. Giunta Regionale si troveranno piena comprensione ed appoggio, distintamente si saluta".

La Giunta Regionale aveva esaminato con urgenza il problema, su richiesta della S.p.A. "Centrale Laitière d'Aoste", in data 23 aprile 1970.

In tale occasione la Giunta stessa, dopo accurato esame, aveva concordato unanime sull'opportunità di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la proposta di concessione alla Centrale del Latte di Aosta di un contributo regionale di circa Lire 20.000.000 per la copertura del disavanzo di gestione accertato alla chiusura del bilancio dell'anno 1969, appena avesse potuto riprendere la normale attività amministrativa.

Esaminata attentamente la situazione finanziaria e di gestione della Società richiedente, la Giunta Regionale ritiene giustificata la richiesta di intervento finanziario regionale, anche in considerazione della indubbia necessità di assicurare la continuazione ed il miglioramento dell'importante servizio di pubblica utilità per la fornitura e la distribuzione alla popolazione di latte alimentare, avente caratteristiche igieniche ineccepibili.

La Giunta propone, quindi, al Consiglio di autorizzare la concessione di un contributo straordinario di Lire 20 milioni nelle spese di gestione alla predetta Centrale del Latte, in relazione alle spese di trasporto del latte dalle aziende agricole alla Centrale e alla necessità di assicurare alle popolazioni del Capoluogo e dei piccoli comuni di montagna la fornitura, ad equo prezzo di latte alimentare rispondente ai requisiti igienici richiesti per la immissione al consumo diretto.

Il proposto intervento finanziario della Regione dovrebbe, in sostanza, essere considerato come un aiuto a carattere sociale a favore di popolazioni residenti in zone di montagna e, come tali, zone economicamente depresse.

Per tale intervento dovrebbe, quindi essere applicabile la norma della lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 92 del trattato di Roma, che prevede una eccezione al principio generale del divieto degli aiuti nell'ambito della Comunità Economica Europea.

La spesa di Lire 20 milioni può essere finanziata sul capitolo 337 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970, con aumento dello stanziamento del capitolo stesso mediante variazioni di bilancio e riduzione dello stanziamento del Capitolo di spesa 371 del bilancio stesso, che presenta la necessaria disponibilità in relazione alle attuali occorrenze di spesa.

A tal fine, è stato predisposto, per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio, l'allegato disegno di legge regionale concernente la concessione di un contributo straordinario di Lire 20 milioni nelle spese di gestione della Centrale del Latte di Aosta.

Prima dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale, l'allegato disegno di legge dovrà essere trasmesso ai competenti Ministeri ai fini del controllo circa la compatibilità dei progetti di aiuti con le norme del trattato di Roma.

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 30) (...Omissis...)

Sugli articoli interviene l'Assessore MAQUIGNAZ che illustra l'emendamento all'articolo 2.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per la approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori: Crétier, Mappelli e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove

- Voti favorevoli: ventotto;

- Un voto contrario.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello Stabilimento della Centrale del Latte di Aosta:

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 30)

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Disegno di legge regionale n. 30

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .............. n. ....... CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLO STABILIMENTO DELLA CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvata la concessione di un contributo straordinario di lire ventimilioni alla Società "Centrale Laitière d'Aoste", con sede in Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del Latte di Aosta, di proprietà regionale.

Art. 2

La spesa di lire ventimilioni è finanziata con imputazione al capitolo 337 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 ("Contributi a Enti, Consorzi ed Istituzioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura"), il cui stanziamento viene aumentato della somma di lire ventimilioni, previo aumento per la corrispondente somma di lire ventimilioni dello stanziamento del capitolo 16 della Parte ENTRATA del bilancio stesso ("Proventi della Casa da gioco di Saint Vincent").

Art. 3

Il versamento del contributo straordinario di cui all'articolo 1 della presente legge sarà disposto con deliberazione della Giunta Regionale, con imputazione della relativa spesa al capitolo 337 della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Si dà atto che la seduta termina alle ore 19,43.