Trascrizione informale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 283 del 27 novembre 1970 - Resoconto

OGGETTO N. 283/70 - Modificazioni agli articoli 3, 5 e 18 della proposta di legge statale per la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione approvata dal Consiglio nella seduta del 21 novembre 1970, con provvedimento n. 277.

Montesano (P.S.D.I.) - Ora desidero richiamare l'attenzione del Consiglio su quello che dicevo stamattina e c'è l'inserimento nell'ordine del giorno di una modifica ad alcuni articoli della proposta di legge sul riparto fiscale. Siccome ha carattere di estrema urgenza io proporrei al Consiglio che si discutesse adesso, previa relazione breve dell'Assessore alle Finanze.

Chantel (P.S.I.) - La sostanza non cambia, è una questione di forma. Abbiamo ritenuto di portare l'ultimo capoverso del comma dell'articolo 3 all'articolo 5 modificandolo e la seconda modifica che riguarda l'articolo 18 ha questo solo valore, che siccome ai fini fiscali amministrativi, i contratti della Regione, dei Comuni e degli Enti istituzionali pubblici e locali che eccedano i limiti entro i quali, ai sensi di legge, è consentito procedere a licitazione privata ecc., l'unica osservazione era questa: di non mettere, mettere "Enti pubblici" e non "contratti della Regione", perché sembrava quasi che il Presidente della Giunta approvasse il proprio operato.

Naturalmente si era dimenticato anche a Roma che qui il Presidente della Giunta ha una duplice veste, cioè è Presidente della Giunta come le altre Regioni a Statuto speciale, però contemporaneamente è l'unica Regione a Statuto speciale dove il Presidente della Giunta rappresenta anche il Prefetto.

E perciò c'è una modifica che è semplicemente contingente, cioè leviamo via "i contratti della Regione" e lo facciamo diventare "i contratti degli Enti pubblici" così comprende tutto e non se ne parla più.

Allora le modifiche sarebbero queste. Le avete lette.

Montesano (P.S.D.I.) - Nessuno... lei dice nessuno... ci può essere qualcuno. Allora si passa alla votazione per alzata di mano.

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 3. Chi approva alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Il Consiglio approva.

Articolo 5, modificato come ha annunciato l'Assessore alle Finanze, chi approva alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Il Consiglio approva

Articolo 18, riferito alle prime tre linee. Chi approva alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Il Consiglio approva.

Non c'è bisogno di votare nuovamente la legge? No. Soltanto la votazione palese riferita a questi tre articoli.