Oggetto del Consiglio n. 283 del 27 novembre 1970 - Verbale

OGGETTO N. 283/70 - Modificazioni agli articoli 3, 5 e 18 della proposta di legge statale per la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione approvata dal Consiglio nella seduta del 21 novembre 1970, con provvedimento n. 277.

L'Assessore alle finanze, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di modificazioni allo schema di legge statale per la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione approvato dal Consiglio nella seduta del 21 novembre 1970, con provvedimento n. 277, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri con lettera del 26 novembre 1970 - prot. n. 722:

Nella seduta del 21 novembre 1970 il Consiglio Regionale approvò una proposta di legge statale recante norme sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, a modifica dell'attuale ordinamento finanziario approvato con legge 29.11.1955 n. 1179.

Riesaminate attentamente le norme della proposta di legge, si ritiene opportuno e si propone di perfezionare la formulazione degli articoli 3 - 5 e 18, apportandovi le seguenti lievi modificazioni non sostanziali prima dell'inoltro della proposta di legge stessa ai competenti organi statali centrali:

ATTUALE TESTO

NUOVO TESTO PROPOSTO

Ultimo coma dell'art. 3

Fra le entrate destinate a riparto si intendono comprese anche quelle che, pur risultando riscosse nel territorio regionale perché relative a fattispecie tributarie ivi maturate, affluiscono per esigenze amministrative ad Uffici situati fuori del territorio stesso.

Ultimo comma dell'art. 3

(Soppresso per spostamento all'articolo 5)

Articolo 5

Articolo 5

La devoluzione alla Regione delle quote di riparto di cui agli articoli 3 e 4 viene effettuata sulla base dell'ammontare dei versamenti in conto competenze e residui relativi al territorio regionale, al netto delle quote devolute ad altri Enti ed Istituti.

L'Intendenza di Finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa spetta a norma. degli articoli 3 e 4.

Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, è consentita l'emissione senza alcun limite di importo, in deroga all'articolo 56 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440:

La devoluzione alla Regione delle quote di riparto di cui agli articoli 3 e 4 viene effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi riscossi nel territorio regionale, al netto delle quote devolute ad altri Enti ed Istituti:

Nel predetto ammontare sono comprese anche le entrate che, pur risultando riscosse nel territorio regionale perché relative a fattispecie tributarie ivi maturate, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici situati fuori del territorio stesso.

L'Intendenza di Finanza di Aosta, su ordini di accreditamento emessi senza limite di importo, provvederà mensilmente a versare alla Regione le quote dei proventi ad essa spettanti sulla base dei versamenti, in conto competenza e in conto residui, effettuati alle competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale.

Prime tre linee dell'arto 18

Ai fini fiscali ed amministrativi, i contratti della Regione, dei Comuni e degli altri Enti ed Istituzioni pubbliche locali che eccedano i limiti entro i quali, ai sensi di legge, è consentito procedere a licitazione privata

Prime tre linee dell'art. 18

Ai fini fiscali ed amministrativi, i contratti degli Enti pubblici territoriali locali che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, a' sensi di legge, procedere a licitazione privata

Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a votare per l'approvazione delle modificazioni proposte agli articoli 3, 5 e 18 della proposta di legge statale per la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione approvata dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 277 del 21 novembre 1970.

Procedutosi a tre distinte votazioni per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che le soprariportate modificazioni proposte agli articoli 3, 5 e 18 della suddetta proposta di legge statale sono state approvate dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Il Consiglio prende atto.

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Si dà atto che, in relazione alle modificazioni come sopra approvate dal Consiglio, la proposta di legge statale per la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione risulta approvata nel testo seguente:

(SEGUE proposta di legge statale)

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE CONCERNENTE LA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA.

(...Omissis)

Art. 1

L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, di cui alla legge 29 novembre 1955 n. 1179, è sostituito da quello stabilito con la presente legge.

Art. 2

Le entrate della Regione sono costituite da tributi propri, da quote di tributi erariali e dai proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi all'attività amministrativa da essa svolta, compresa quella esercitata mediante la Casa da gioco di St. Vincent i cui proventi sono da considerarsi, sin dall'origine, diritti regionali di natura tributaria.

Art. 3

È attribuita alla Regione una quota di riparto fiscale costituita dai nove decimi dei seguenti proventi erariali relativi all'ambito regionale:

a) imposte sul reddito dominicale dei terreni, sui redditi agrari, sul reddito dei fabbricati, compresa quella sul reddito dei fabbricati di lusso, sui redditi di Ricchezza Mobile di categoria A-B C1 e C2; complementare progressiva sul reddito complessivo, sulle Società e sulle obbligazioni, nonché relative addizionali istituite con R.D.L. 30 novembre 1937 n. 2145 e con legge 10 dicembre 1961 n. 1346;

b) imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale dell'asse ereditario, di registro e ipotecarie e relative addizionali istituite con R.D.L. 30 novembre 1937 n. 2145 e con legge 10 dicembre 1961 n. 1346; imposte di bollo e valori bollati, compresa quella sui documenti di trasporto; tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento; tassa di circolazione e diritto addizionale di cui all'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963 n. 67;

c) imposta sul consumo del gas e sull'energia elettrica ed imposte di fabbricazione sulla birra, sui filati e sugli spiriti;

d) proventi del lotto, al netto delle` vincite;

e) canoni annuali per le concessioni di derivazione di acque a scopo idroelettrico.

La quota di riparto fiscale di cui al precedente comma è, altresì, costituita dai cinque decimi dell'imposta di consumo sui tabacchi e dell'imposta generale sull'entrata.

Con Decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Bilancio e Programmazione Economica, d'accordo con il Presidente della Giunta Regionale, la quota di riparto fiscale è integrata, in relazione al fabbisogno occorrente per l'esercizio delle funzioni normali della Regione, da ulteriori quote di devoluzione dei gettiti dell'imposta sul consumo dei tabacchi dell'IGE, nonché delle imposte di fabbricazione non previste alla lettera c) del precedente primo comma, su tutti i generi immessi al consumo nel territorio regionale. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Ufficio UTIF di Torino comunica ai Ministeri del Tesoro e delle Finanze i dati dell'anno precedente necessari per la determinazione del gettito delle imposte di fabbricazione sugli oli minerali ovunque riscosse dallo Stato sui prodotti immessi al consumo non in esenzione fiscale nel territorio della Regione.

In caso di disaccordo, provvede il Presidente del Consiglio con proprio Decreto, di concerto con i Ministri del Tesoro, delle Finanze e del Bilancio e Programmazione Economica.

Art. 4

In attesa dell'attuazione del regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto regionale, sono devoluti alla Regione i nove decimi dei proventi doganali percepiti nella Valle relativi alle imposte erariali sul consumo del caffè e del cacao, ai dazi doganali, alle sovrimposte di confine, all'IGE alla importazione ed ai diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti animali.

Art. 5

La devoluzione alla Regione delle quote di riparto di cui agli articoli 3 e 4 viene effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi riscossi nel territorio regionale, al netto delle quote devolute ad altri Enti ed Istituti.

Nel predetto ammontare sono comprese anche le entrate che, pur risultando riscosse nel territorio regionale perché relative a fattispecie tributarie ivi maturate, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici situati fuori del territorio stesso.

L'Intendenza di Finanza di Aosta, su ordini di accreditamento emessi senza limite di importo, provvederà mensilmente a versare alla Regione le quote dei proventi ad essa spettanti sulla base dei versamenti, in conto competenza ed in conto residui, effettuati alle competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale.

Art. 6

Per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'Ufficio competente ad eseguire l'accertamento dei redditi imponibili procede, d'intesa con l'Ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato alla Regione ed agli Uffici nei cui distretti l'Impresa ha stabilimenti ed impianti agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo e della devoluzione alla Regione; ai sensi del precedente articolo 3, 1° comma, lettera a), dei nove decimi dell'imposta relativa.

Il Ministro delle Finanze risolve i contrasti eventuali per il riparto dei redditi, sentito il Presidente della Giunta Regionale.

Spettano alla Regione i nove decimi delle imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle Imprese industriali e commerciali di cui al primo comma, addetti agli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione, nonché i nove decimi delle imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti degli Enti pubblici in servizio in Valle d'Aosta.

La ripartizione di redditi di cui al primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti ed impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti esistenti fuori del territorio della Regione è inscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nella Valle è inscritta nei ruoli dei competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette ed è attribuita alla Regione nella misura dei nove decimi.

Art. 7

Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità, restituzione ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri Enti.

A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.

Art. 8

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi assegnati in quote alla Regione, disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati, in applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura di spese per finalità contingenti e particolari proprie dello Stato.

Con decreto dei Ministri delle Finanze e del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, si provvede alla determinazione del provento da attribuire alle maggiorazioni od alle modificazioni di cui al precedente comma.

L'ammontare relativo viene riversato dalla Regione allo Stato.

Art. 9

Per le esigenze della comunità regionale, la Regione può istituire tributi propri o sovraimposte ai tributi erariali, osservando i principi dell'ordinamento tributario dello Stato.

Art. 10

Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate, riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle Province, alle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, agli Enti provinciali del Turismo e agli altri Enti e Servizi assorbiti dalla Regione, nonché la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle d'Aosta.

Le entrate relative sono versate alla Regione.

Art. 11

La Regione può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate correnti, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento nonché al fine di assumere partecipazioni in Società finanziarie regionali alle quali partecipano anche altri Enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto stesso.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Ai prestiti contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme finali e transitorie

Art. 12

Le spese per gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale dello Stato in servizio presso l'Amministrazione Regionale, gli Uffici e le Scuole da essa dipendenti sono a carico della Regione, che rimborserà allo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1971, le spese per il trattamento di quiescenza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, con esclusione del personale insegnante.

Art. 13

È assegnato alla Regione, per ciascuno degli anni 1969 e 1970, un contributo da Lire tre miliardi ai sensi dell'articolo 12, 3° comma dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche e per altre opere ed interventi di pubblica utilità e per calamità naturali.

Art. 14

I contributi. speciali previsti dal 3° comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale regionale sono assegnati alla Regione con apposite leggi, in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e dei piani di sviluppo regionali.

Per l'attuazione del piano regionale di sviluppo delle opere ospedaliere, del piano regionale di sviluppo della edilizia scolastica del piano regionale per la ripresa dell'edilizia economica, relativi al quinquennio 1971/1975 sono assegnati alla Regione, ai sensi dell'articolo 12, 3° coma, dello Statuto speciale regionale, appositi contributi statali nella misura di lire 3.200.000.000 per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975.

Gli interventi previsti nei predetti piani regionali di sviluppo devono essere in armonia con le indicazioni del programma economico nazionale ed avere carattere integrativo degli analoghi interventi programmati dallo Stato e dalla Regione.

L'erogazione dei suindicati contributi è subordinata all'approvazione con legge regionale dei predetti piani pluriennali di sviluppo.

Art. 15

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale inscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

In caso di abolizione, sostituzione o modificazione di tributi il cui gettito è ammesso a ripartizione a' sensi della presente legge, saranno attribuite alla Regione quote percentuali di ripartizione sui gettiti di altri tributi per importi non inferiori ai gettiti delle quote di riparto dei tributi soppressi, sostituiti o modificati.

Art. 17

Il Presidente della Giunta Regionale provvede, mediante apposito ufficio per le contabilità erariali speciali ed in conformità alle vigenti norme alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'Interno e da altri Ministeri.

Il Presidente della Giunta Regionale può delegare all'Assessore regionale alle Finanze e ad altro Assessore regionale la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.

Art. 18

Ai fini fiscali ed amministrativi, i contratti degli Enti pubblici territoriali locali che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, a' sensi di legge, procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha ricevuto il contratto munito del prescritto visto prefettizio di esecutività da parte del Presidente della Giunta Regionale.

La norma del precedente comma si applica anche per la definizione delle pratiche di registrazione di contratti per le quali siano in corso contestazioni, opposizioni o ricorsi in sede amministrativa od in sede giudiziaria.

Art. 19

La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971 e resterà in vigore sino a quando non sarà attuato il regime di zona franca, previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta.

Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955 n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, è inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.