Oggetto del Consiglio n. 199 del 22 luglio 1971 - Verbale

OGGETTO N. 199/71 - Concessione di premi di marchiatura ai produttori di forme di formaggio "Fontina" prodotto nell'annata 1970. Delega alla Giunta.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione concernente la proposta di concessione di premi di marchiatura ai produttori di forme di formaggio "Fontina" prodotto nell'annata 1970, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 22/23 luglio 1971:

Analogamente a quanto già approvato nelle decorse annate, la Giunta propone al Consiglio la corresponsione di premi a favore dei produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1970.

I motivi che giustificano il provvedimento possono essere così riassunti: incoraggiare i produttori a continuare e intensificare il miglioramento qualitativo della produzione e promuovere un sempre più ampio ricorso ai mezzi indicati dalla buona tecnica casearia e suggeriti o messi a disposizione dall'Amministrazione Regionale.

Ciò nell'intento di contenere gli scarti della produzione entro limiti economicamente sopportabili e, quindi, di valorizzare il prodotto sui mercati nazionali ed esteri.

Si corrisponderà il premio di cui trattasi (produzione fontine 1970) per le forme di fontina effettivamente marchiate dall'Organo competente e la cui marchiatura risulti debitamente documentata.

I risultati già derivati e che deriveranno ancora da questa forma di intervento regionale si concretano in una maggiore richiesta da parte dei consumatori ed in un aumento del prezzo di vendita del formaggio "fontina".

Negli anni decorsi l'ammontare del premio di cui si tratta è stato determinato in Lire 350 per forma prodotta per l'anno 1959, in Lire 450 per forma prodotta negli anni 1960 e 1961, in Lire 500 per forma prodotta negli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 ed in Lire 700 per forma prodotta negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969.

Quanto sopra premesso e richiamati: la legge 10 aprile 1954 n° 125, il D.P.R. 5 agosto 1955 n. 667, il D.P.R. 30 settembre 1955 n. 1269 ed il Decreto Ministeriale 26 giugno 1957, la Giunta propone che il Consiglio Regionale.

DELIBERI

1°) di approvare la proposta di concessione ai produttori di formaggio "fontina" di un premio di marchiatura nella misura di Lire settecento per ogni forma di formaggio "fontina" prodotta e marchiata nell'anno 1970;

2°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo per l'applicazione della presente deliberazione, sia per quanto riguarda la determinazione dei produttori aventi diritto al premio, sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle spese relative, dando atto che le spese medesime, previste in complessive Lire 109.000.000 (centonovemilioni) circa, graveranno sull'apposito capitolo 366 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ("Spese, contributi e premi ad Associazioni ed Enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici "), che presenta la necessaria disponibilità di fondi.

L'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ, ricorda che il premio di marchiatura è stato istituito e corrisposto per la prima volta per le forme di fontina marchiate, allo scopo di invogliare i produttori a migliorare la qualità della fontina.

Informa che lo scopo fu in parte raggiunto, perché nell'anno 1965 la fontina di prima qualità raggiungeva la percentuale del 52% della produzione globale.

Comunica che però, appena tra anni dopo, cioè nell'anno 1968, tale percentuale diminuì niente meno che del 20% poiché dal 52% scese al 32%, per risalire al 34,7% nel 1970.

Dopo aver riferito i dati relativi alla produzione di fontina di prima, di seconda e di terza qualità, nonché i dati relativi alle forme di fontina marchiate ed a quelle classificate e non marchiate, l'Assessore Maquignaz informa il Consiglio che il Consorzio Produttori Fontina ha chiesto che il premio di marchiatura fosse elevato da Lire 700 a Lire 1.000 per forma marchiata a decorrere dall'anno 1970.

Ritiene per altro che per l'anno 1971 il premio di marchiatura debba essere concesso, come per gli anni 1966, 1967, 1968 e 1969, nella misura di Lire 700, in quanto, a suo parere, il problema della fontina e quello della marchiatura devono essere esaminati attentamente dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura.

Monsieur le Vice-Président FOSSON informe qu'il partage totalement ce qui a été dit par Monsieur l'Assesseur Maquignaz et d'être de l'avis que pour l'année 1970 le "premio di marchiatura" doive être accordé dans la même mesure de ces dernières années.

Il insiste sur le fait qu'il faut absolument prétendre que la qualité de al fontine soir améliorée si l'on veut que ce produit soit recherché sur les marchés, ce qui n'arrive pas actuellement parce que la plus part des formes de fontine n'est pas de bonne qualité.

Il convient avec Monsieur l'Assesseur Maquignaz qu'il est nécessaire que le problème de la fontine ainsi que celui du "premio di marchiatura" doivent être très rigoureux dans la "marchiatura" et de n'appose le "marchio" qu'aux formes de fontine que répondent au standard établi par la loi.

Il Consigliere SAVIOZ rileva che corrisponde a verità, purtroppo, che sul mercato non si trova più fontina di buona qualità e ritiene che questo avvenga perché il Consorzio Produttori Fontina non è abbastanza rigoroso nella marchiatura delle forme di fontina.

Precisa che è deplorevole il fatto che oggi giorno la fontina di prima qualità raggiunga appena il 34% della produzione complessiva, mentre invece nel 1965 tale percentuale era del 52%.

Concorda quindi sulla necessità che il problema della fontina e quello della marchiatura siano esaminati e approfonditi anzitutto della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura e, in secondo tempo, dal Consiglio Regionale.

Il Consigliere TONINO dichiara di condividere quanto detto dal Consigliere Savioz, aggiungendo di ritenere che la qualità scadente della fontina sia dovuta in parte al fatto che la marchiatura delle forme avviene con criteri discriminatori e non già con imparzialità.

Fa presente che è favorevole al provvedimento proposto dalla Giunta, ma osserva che sarebbe cosa giusta che il Consiglio adottasse un provvedimento analogo anche in favore degli agricoltori della bassa valle che producono il formaggio comunemente detto toma.

Il Consigliere CHAMONIN rileva che prescindendo da quanto è stato detto sulla fontina, la cui qualità è effettivamente talmente scadente che non si riesce più a trovare sul mercato una forma di fontina corrispondente allo standard prescritto dalla legge, vi è un altro problema che non può essere ignorato e cioè quello del formaggio che viene reclamizzato come fontina, sui mercati all'estero, ma che della fontina non ha nessuna caratteristica.

Raccomanda vivamente che gli Organi preposti alla tutela della fontina intervengono energicamente provvedendo a denunciare i falsari affinché un tale stato di cose che si riflette negativamente sul commercio della nostra fontina sia fatto cessare.

Il Consigliere BORDON premette che sarebbe cosa grave se corrispondesse a verità la voce secondo cui la marchiatura delle forme di fontina avviene, in alcuni casi, secondo criteri discriminatori.

Rammenta che il premio di marchiatura, come già è stato osservato, è stato istituito nell'intento di indurre i produttori a migliorare la qualità della fontina e dichiara di essere quindi pienamente favorevole all'approvazione del provvedimento proposto dalla Giunta.

Ritiene quindi logico e giusto che tale premio sia concesso soltanto per le forme di fontina che rispondono ai requisiti prescritti, requisiti che possono e debbono essere accertati dal Consorzio Produttori Fontina all'atto dell'operazione della marchiatura.

Riferendosi quindi al problema sollevato dal Consigliere Chamonin, rileva che è cosa notoria che giornalmente giungono in Valle d'Aosta camions carichi di forme di formaggio che viene rispedito dalla Valle d'Aosta e venduto come fontina pur non corrispondendo alle caratteristiche della stessa.

Afferma che compete al Consorzio Produttori Fontina provvedere, avvalendosi delle tassative disposizioni che tutelano la fontina come prodotto tipico e di origine della Valle di Aosta, affinché una tale speculazione sia fatta cessare.

Conclude concordando sull'opportunità che il problema della fontina e quello della marchiatura siano presi in esame e approfonditi dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura.

L'Assessore MAQUIGNAZ dichiara di condividere pienamente i vari rilievi formulati sull'argomento dai Consiglieri che sono intervenuti nella discussione sia per quanto riguarda il problema del miglioramento della qualità della fontina e sia per quanto riguarda il problema di un più accurato controllo della qualità della fontina all'atto della marchiatura della stessa.

Circa il problema sollevato dal Consigliere Chamonin e concernente l'immissione sul mercato come fontina di formaggio prodotto fuori Valle, che non corrisponde a nessuna delle caratteristiche della fontina, ritiene che quale primo provvedimento si dovrebbe rendere edotti i consumatori delle caratteristiche che differenziano la fontina dal formaggio venduto abusivamente come fontina.

Rispondendo quindi al Consigliere Tonino che ha invocato a fare dei produttori di formaggio della bassa valle un provvedimento analogo a quello adottato per i produttori di fontina, ricorda che la fontina è un formaggio tipico e di origine della Valle d'Aosta e che soltanto per tale motivo è stato possibile venire incontro ai produttori con la concessione di un premio di marchiatura.

Precisa che un provvedimento del genere non può essere esteso a favore dei produttori di formaggio della bassa valle perché non è un prodotto tipico.

Informa che la questione è stata già discusa in sede della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, e che in tale occasione è stato dato mandato all'Assessorato di svolgere una indagine intesa ad accertare a quanto ammontava presumibilmente la produzione del formaggio nelle zone interessate, indagine che è attualmente in corso.

Riferisce che per poter realizzare qualche cosa al riguardo occorrerebbe che gli agricoltori della bassa valle assumessero l'iniziativa di costituirsi in cooperativa per la conservazione e vendita del prodotto, in analogia a quanto è stato fatto dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina, in Aosta, e dalla Cooperativa della Frutta, in Saint Pierre.

Precisa che solo in tal modo sarebbe possibile all'Amministrazione Regionale di venire in aiuto ai produttori di formaggio della bassa valle.

Il Presidente MONTESANO, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ;

- richiamati: la legge 10 aprile 1954 n° 125, il D.P.R. 5 agosto 1955 n. 667, il D.P.R. 30 settembre 1955 n. 1269 ed il Decreto Ministeriale 26 giugno 1957;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno);

DELIBERA

1°) di approvare la proposta di concessione ai produttori di formaggio "fontina" di un premio di marchiatura nella misura di Lire settecento per ogni forma di formaggio "fontina" prodotto e marchiato nell'anno 1970;

2°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo per l'applicazione della presente deliberazione, sia per quanto riguarda la determinazione dei produttori aventi diritto al premio, sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle spese relative, dando atto che le spese medesime, previste in complessive Lire 109.000.000 (centonovemilioni) circa, graveranno sull'apposito capitolo 366 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ("Spese, contributi e premi ad Associazioni ed Enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità di fondi.