Oggetto del Consiglio n. 198 del 22 luglio 1971 - Verbale

OGGETTO N. 198/71 - Concessione alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta di un contributo nelle spese per l'attuazione del programma di attività pubblicitarie per il formaggio "Fontina" per l'anno 1971.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione concernente la proposta di concessione alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta di un contributo nelle spese per l'attua rione del programma di attività pubblicitarie per il formaggio "fontina" per l'anno 1971:

La Presidenza della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta ha richiesto l'intervento dell'Amministrazione Regionale nelle spese per la realizzazione del programma pubblicitario dell'anno 1971 per la fontina.

Tale programma è inteso a valorizzare ed aumentare il consumo del formaggio "fontina".

La richiesta è stata formulata con lettera in data 24.2.1971 di cui si allega copia.

Il programma proposto dalla Cooperativa prevede l'attuazione di varie iniziative per una spesa complessiva di Lire 34.500.000.

Circa i 3/4 della produzione lorda vendibile agricola della Regione sono rappresentati dal valore dei prodotti zootecnici e, fra questi, un terzo circa è rappresentato dai prodotti caseari (burro e formaggio).

La produzione lattiera-casearia è per circa 1'80% commercializzata dalla citata Cooperativa. È evidente il rilevante peso economico assunto da questo settore nell'ambito dell'intera economia agricola. La quasi totalità della popolazione attiva dell'agricoltura si dedica, totalmente o parzialmente, agli allevamenti e all'attività lattiero-casearia.

Ne consegue che ogni azione tendente a valorizzare commercialmente questa produzione si ripercuote beneficamente su gran parte della economia agricola. Ciò giustifica un intervento pubblico che faciliti il collocamento del prodotto, ne diffonda la conoscenza e lo valorizzi sui mercati.

È noto che le spese pubblicitarie sono oggi diventate una necessità per qualsiasi azienda commerciale. Di norma le spese pubblicitarie incidono in misura non inferiore al 10% del valore della produzione.

Poiché, alla fine, il mercato regola tutta l'attività economica e produttiva, ci si deve uniformare ed adattare alle attuali esigenze del mercato.

Facilitare la Cooperativa predetta nell'azione di consolidamento del mercato e di conquista di nuovi sbocchi commerciali significa assicurare maggiore reddito agli agricoltori della Valle d'Aosta.

Si propone, pertanto, di aderire alla richiesta di intervento finanziario della Regione, in analogia a quanto stabilito nei decorsi anni ed in relazione alle norme dell'articolo 8 della legge 27.10.1966 n. 910 (Interventi per la commercializzazione dei prodotti agricoli anche mediante la concessione di contributi, fino al 90% delle spese complessive di gestione, a Cooperative, Associazioni di produttori agricoli o ad altri Enti qualificati, al fine di pro muovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici).

Esaminato il programma pubblicitario proposto e tenuto conto delle attività divulgative e di propaganda già in atto, nonché dei mezzi pubblicitari già predisposti, l'Assessorato all'Agricoltura ritiene idonee le seguenti iniziative:

a) partecipazione a Fiere o Mostre, compresi i depliants, assaggi, trasporti, spese per il personale con vitto ed alloggio, montaggi, stands, materiale vario, smontaggio e ritiro attrezzatura:

- Fiera di Verona, dal 14 al 21.3.1971

- Fiera di Milano, dal 14 al 25.4.1971

- Mostra Mercato Vini pregiati della Valle d'Aosta a Torino, dal 1 al 9.5.1971

- ALCOM di Torino, dal 22 al 30.5.1971

- Fiera di Arona, dal 19.5. al 2.6.1971

- Fiera di Bologna, dal 22 al 26.9.1971

- Salone della Montagna di Torino

- Tecnhotel di Genova, dal 13 al 23.11.1971

L. 12.000.000

b) Proiezione pellicola reclamistica, con realizzazione di una eventuale nuova pellicola in diaviva, con scene più moderne e più rispondenti alle mutate esigenze reclamistiche, da proiettarsi in varie Città

L. 3.000.000

c) Realizzazione di un bozzetto e stampa di un manifesto in quadricomia in formato 70x100 e 100x140 (comprese le spese di affissione e bolli), da affiggere nelle Città di:

- Torino

- Milano

- Genova e Città minori

L. 3.000.000

d) Radiofonica - emissione in periodi diversi ed allorquando se ne ravvisi la necessità (in particolare nei mesi di maggio e settembre - ottobre - novembre) ed in considerazione ai carichi di prodotti in magazzino:

- Gazzettino Piemontese

- Gazzettino Lombardo

- Gazzettino Ligure

L. 4.000.000

e) Spese per il ricevimento di salumieri di varie Città (comprese spese per gli autopullman di viaggio) Torino, Milano, Bologna, ecc.

L. 1.000.000

f) Addobbi delle migliori vetrine di alcune Città con oggetti reclamistici movibili o diapositive luminose

L. 500.000

g) Inserzioni su giornali locali di categoria in località varie, soprattutto laddove esistano Associazioni di categoria che dispongono di periodici

L. 500.000

L. 24.000.000

La Giunta propone che

Il Consiglio Regionale

- visto l'art, 8 della legge 27.10.1966 n. 910;

- visto l'art. 15 della legge 10.4. 1954 n. 125;

- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30.10.1955 n. 1269;

Deliberi

1°) di approvare la concessione alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, di un contributo di L. 19.000.000 (diciannovemilioni) nelle spese per la realizzazione del programma pubblicitario di cui in premessa, per l'anno 1971, destinato alla valorizzazione commerciale del formaggio "fontina";

2°) di approvare e di impegnare la spesa di Lire 19.000.000 (diciannovemilioni) al capitolo 366 del bilancio di previsione della Regione per 1'anno 1971 (Spese, contributi e premi ad Associazioni, Consorzi e privati per la tutela e l'incremento di prodotti tipici), che presenta la necessaria disponibilità;

3°) di stabilire che alla liquidazione rateale del contributo di cui si tratta si provveda, con successive deliberazioni di Giunta, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, ad avvenuta realizzazione del programma pubblicitario di cui si tratta e previa presentazione, da parte della Cooperativa, di documentati rendiconti (fatture quietanzate, dichiarazioni di partecipazione alle Fiere, eventuale documentazione fotografica, ricevute, ecc. ), nonché di ogni altro documento atto a comprovare l'avvenuta realizzazione del programma stesso.

(SEGUE: allegata copia della lettera in data 24.2.1971 prot. n. 458 della Cooperativa produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta) - (...Omissis...)

L'Assessore all'agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ, commenta ed illustra brevemente la relazione sopra riportata ponendo in rilievo la necessità della pubblicità per diffondere la conoscenza della fontina e per collocarla e valorizzarla sul mercato.

Chiede quindi che il Consiglio, concordando sulle proposte della Giunta, approvi la concessione alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, di un contributo di lire 19.000.000 nelle spese per la realizzazione del programma pubblicitario di cui in premessa, per l'anno 1971, destinato alla valorizzazione commerciale del formaggio "fontina".

Il Consigliere GERMANO chiede chiarimenti circa le forme di fontina giacenti al 31 dicembre 1969 ed al 31 dicembre 1970.

Monsieur le Vice-Président FOSSON déclare l'être d'accord sur les propositions faites par la Junte, mais il retient opportun cependant de recommander que la "Cooperativa Produttori Latte e Fontina" évite les formes de publicité qui ne sont d'aucune utilité.

Il Comm. PEDRINI dichiara egli pure di essere d'accordo sulle proposte fatte dalla Giunta.

Formula peraltro rilievi circa le carenze da lui riscontrate nel padiglione valdostano allestito in Torino dal 22 al 30 maggio u.sc., in occasione della Manifestazione ALCOM, e raccomanda che tali carenze non si verifichino più per l'avvenire.

L'Assessore MAQUIGNAZ risponde anzitutto al Consigliere Germano informando che le giacenze di fontina al 31 dicembre 1970 ammontavano a 25.998 forme.

Precisa che tali giacenze rientrano nella normalità, perché le forma di fontina vengono lasciate nei magazzini per il periodo di maturazione e sono rimesse sul mercato a seconda della richiesta del prodotto ed allorquando possono essere realizzati pressi convenienti.

Circa i rilievi critici fatti dal Consigliere Pedrini, assicura che li riferirà ai dirigenti responsabili della Cooperativa con invito a ovviare, per l'avvenire, alle carenze segnalate.

Il Presidente, MONTESANO, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione delle proposte fatta dalla Giunta.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ;

- visto l'art. 8 della legge 27.10.1966 n. 910;

- visto l'art. 15 della legge 10.4.1954 n. 125;

- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30.10.1955 n. 1269;

- unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue);

DELIBERA

1°) di approvare la concessione alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta? con sede in Aosta, di un contributo di Lire 19.000.000 (diciannovemilioni) nelle spese per la realizzazione del programma pubblicitario di cui in premessa, per l'anno 1971, destinato alla valorizzazione commerciale. del formaggio "fontina";

2°) di approvare e di impegnare la spesa di Lire 19.000.000 (diciannovemilioni) al capitolo 366 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 (Spese, contributi e premi ad Associazioni, Consorzi e privati per la tutela e l'incremento di prodotti tipici), che presenta la necessaria disponibilità;

3°) di stabilire che alla liquidazione rateale del contributo di cui si tratta si provveda, con successive deliberazioni di Giunta, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste; ad avvenuta realizzazione del programma pubblicitario di cui si tratta e previa presentazione, da parte della Cooperativa, di documentati rendiconti (fatture quietanzate, dichiarazioni di partecipazione alle Fiere., eventuale documentazione fotografica, ricevute, ecc.), nonché di ogni altro documento atto a comprovare l'avvenuta realizzazione del programma stesso.