Oggetto del Consiglio n. 195 del 22 luglio 1971 - Verbale
OGGETTO N. 195/71 - Disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa per la corresponsione dell'assistenza integrativa regionale (assegno di accompagnamento) a favore dei ciechi civili autorizzati con la legge regionale 11 maggio 1995, n. 4, modificata con leggi regionali 29 luglio 1967, n. 19 e 30 luglio 1970, n. 13".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione dell'assistenza integrativa regionale ("assegno di accompagnamento"), a favore dei ciechi civili, autorizzata con legge regionale 11.5.1965 n. 4, modificata con leggi regionali 29.71967 n. 19 e 30.7.1970 n. 13, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 22/23 luglio 1971:
Con legge regionale 11.5.1965 n. 4 venne approvata la concessione ai ciechi civili di un assegno di assistenza integrativa regionale, denominato "assegno di accompagnamento", dell'importo di lire 5.000 mensili.
Con leggi regionali 29.7.1967 n. 19 e 30.7.1970 n. 13 l'importo mensile dell'assegno di assistenza di cui sopra venne aumentato, rispettivamente, a lire 10.000 dal 1.1.1967 ed a lire 15.000 dal 1.1.1970.
Attualmente fruiscono dei benefici di cui sopra n. 132 ciechi e sono in corso di istruttoria n. 22 domande, i1 cui eventuale accoglimento comporta una maggiore spesa arrotondata di lire 4.000.000.
Nell'allegato E alla legge regionale 5.5.1971 n. 4, recante l'approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971, è prevista la maggiore spesa annua di lire 4.000.000 per la corresponsione dell'assegno di accompagnamento a favore dei ciechi civili.
La Giunta sottopone, quindi, all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale recante "Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione dell'assistenza integrativa regionale ("assegno di accompagnamento") a favore dei ciechi civili, autorizzata con legge regionale 11.5.1965 n. 4, modificata con leggi regionali 29.7.1967 n. 19 e 30.7.1970 n. 13".
Segue disegno di legge regionale: Omissis
L'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO, illustra brevemente le ragioni che hanno indotto la Giunta Regionale a predisporre ed a sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale il disegno di legge recante l'approvazione della maggiore spesa annua di lire 4 milioni per la corresponsione dell'assegno di accompagnamento a favore dei ciechi civili.
Sull'argomento prende la parola il Consigliere MAPPELLI il quale chiede chiarimenti in merito alla liquidazione dell'assegno di accompagnamento in questione, chiarimenti che gli vengono forniti dall'Assessore BENZO.
Il Presidente MONTESANO, considerato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in discussione, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge concernente l'approvazione di maggior spesa annua per la corresponsione dell'assistenza integrativa regionale ("Assegno di accompagnamento"), a favore dei ciechi civili, autorizzata con legge regionale 11.5.1965 n. 4, modificata con leggi regionali 29.7.1967 n. 19 e 30.7.1970 n. 13.
Articoli 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Germano e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione dell'assistenza integrativa regionale ("Assegno di accompagnamento"), a favore dei ciechi civili, autorizzata con legge regionale 11.5.1965 n. 4, modificata con leggi regionali 29.7,1967 n. 19 e 30/7/1970 n. 13
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 15)
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Disegno di legge regionale n. 15
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE ("ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO"), A FAVORE DEI CIECHI CIVILI, AUTORIZZATA CON LEGGE REGIONALE 11.5.1965 N. 4, MODIFICATA CON LEGGI REGIONALI 29.7.1967 N. 19 E 30.7.1970 N. 13.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la corresponsione ai ciechi civili dell'assistenza integrativa regionale ("assegno di accompagnamento"), prevista dalla legge regionale 11.5.1965 n. 4, modificata con leggi regionali 29.7.1967 n. 19 e 30.7.1970 n. 13, è approvata la maggiore spesa annua di lire quattromilioni da imputare al capitolo 751 ("Spese per assegno di accompagnamento a favore dei ciechi civili") dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1971 e seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire ventiquattromilioni a lire ventottomilioni.
Per l'anno finanziario 1971 è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 751 ("Spese per assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili") del bilancio di previsione della Regione da lire ventiquattromilioni a lire ventottomilioni, mediante prelievo della somma di lire quattro milioni dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Val le d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far la osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li