Oggetto del Consiglio n. 194 del 22 luglio 1971 - Verbale
OGGETTO N. 194/71 - Disegno di legge regionale concernente: "Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati e invalidi civili".
Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 22/23 luglio 1971.
Con legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, e successive modificazioni, è stata autorizzata la concessione di un assegno mensile di assistenza integrativa regionale della misura massima di Lire 15.000 agli invalidi civili-irrecuperabili, riscontrati affetti da una invalidità totale e permanente (100%), residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, a decorrere dal compimento del 14° anno di età.
La recente legge statale 30 marzo 1971 n. 118, che sostituisce precedenti leggi nazionali in materia, prevede, tra l'altro, le seguenti forme di assistenza economica continuativa a favore dei mutilati e invalidi civili:
a) concessione di un assegno mensile di Lire 12.000 agli invalidi e mutilati civili, di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, ai quali sia stata riscontrata una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (67%);
b) concessione di una pensione di inabilità di lire 18.000 mensili agli invalidi, di età superiore ai 18 anni, a carico dei quali sia stata accertata una totale inabilità lavorativa;
c) concessione di un assegno di accompagnamento di Lire 12.000 mensili per i mutilati e invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni non deambulanti. Tale assegno è temporaneo e deve essere confermato di anno in anno.
Per fruire dei benefici (non cumulabili) di cui ai predetti punti a)-b)-c) occorre che l'aspirante non goda di pensioni, rendite, redditi ecc. di importo pari o superiore, rispettivamente, a Lire 12.000 e a Lire 18.000 mensili e che non sia iscritto nei ruoli di ricchezza mobile e, se coniugato, il coniuge non sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.
Occorre menzionare, inoltre, la legge 26 maggio 1970 n. 381 che prevede, tra l'altro, la corresponsione di un assegno mensile di Lire 12.000 ai sordomuti e l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 che prevede la corresponsione della pensione sociale, di Lire 12.000 mensili, agli ultrasessantacinquenni.
Le condizioni economiche per poter beneficiare dell'assegno dei sordomuti e della pensione sociale sono identiche a quelle richieste per le provvidenze ai mutilati e invalidi civili.
Partendo dalla considerazione che le leggi emanate dallo Stato in questi ultimi anni nel campo dell'assistenza economica ai mutilati e invali di civili, ai sordomuti ed agli anziani hanno svuotato di un effettivo contenuto sociale la legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 e successive modificazioni, è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale secondo i seguenti presupposti informatori:
1) adeguamento della terminologia adottata dalle leggi statali e introduzione di norme più esplicite, di cui si è evidenziata la carenza in sede di applicazione della predetta legge regionale 20 maggio 1964 n. 6;
2) adozione di criteri meno restrittivi per la concessione delle provvidenze regionali e concessione di miglioramenti accessori (tredicesima mensilità, possibilità da parte degli eredi di riscuotere i ratei maturati e non riscossi dall'invalido ecc.), in analogia a quanto previsto dalle leggi nazionali;
3) aumento della misura dell'assegno mensile a Lire 18.000 mensili agli invalidi già assistiti dalla Regione e integrazione delle provvidenze economi che assistenziali statali, con l'obiettivo di attuare una differenziazione dei trattamenti in relazione al grado di invalidità del richiedente.
Il disegno di legge regionale in esame prevede, quindi, oltre all'aumento a Lire 18.000 dell'assegno mensile agli invalidi già assistiti dalla Regione, la corresponsione di un assegno integrativo di Lire 6.000 mensili a coloro che fruiscono del trattamento economico di Lire 12.000 mensili derivante dall'applicazione delle leggi 30 marzo 1971 n. 118 (mutilati e invalidi civili), 26 maggio 1970 n. 381 (sordomuti), 30 aprile 1969 n. 153 (pensione so viale agli ultrasessantacinquenni), sempre che siano stati riscontrati affetti da una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all'80%, nonché la concessione di una indennità di assistenza domiciliare, della misura massima di Lire 12.000, a coloro che non abbiano pensioni, rendite, redditi ecc. di importo pari o superiore a Lire 30.000 mensili e che siano stati riscontrati affetti da una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi.
La spesa annua massima derivante a carico della Regione dalla applicazione delle proposte nuove norme di legge regionale, prevista in annue Lire 255 milioni circa, va finanziata sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale che presenta una disponibilità di Lire 255 milioni.
Si propone quindi che il Consiglio Regionale
APPROVI
l'unito disegno di legge regionale recante: "Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati e invalidi civili".
(Segue disegno di legge: ...Omissis...)
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BENZO, illustra brevemente i criteri informatori sui quali la Giunta si è basata nel predisporre il disegno di legge in esame e riferisce quindi sui maggiori benefici di cui verranno ad usufruire gli inabili, i mutilati ed invalidi civili con l'approvazione da parte del Consiglio del disegno di legge in questione.
Comunica che in sede di esame dello stesso la Commissione consiliare permanente per la Sanità e Assistenza Sociale ha convenuto, unanime su proposta sua, sull'opportunità di apportare alcuni emendamenti migliorativi a determinati articoli (artt. 1-2-3-4-5-13) e si riserva di precisare in che consistano tali emendamenti in sede di esame e approvazione degli articoli relativi.
Il Presidente MONTESANO, rilevato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in discussione per formulare osservazioni di carattere generale, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge regionale recante nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati e invalidi civili.
Articolo 1 - Il Consigliere GERMANO propone che al comma 2° la dizione "in Istituti che provvedono alla loro assistenza" sia sostituita con la dizione "in Istituti di cura e di assistenza" e ne spiega le ragioni.
L'Assessore BENZO, richiamandosi alla riserva fatta prima, propone che al comma 1° e al comma 3° la cifra "Lire 18.000" sia rettificata in "Lire 19.000".
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con gli emendamenti sopra riportati (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articolo 2 - L'Assessore BENZO propone che la cifra "Lire 18.000" sia rettificata in "Lire 19.000".
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato ad unanimità di voti favorevoli con l'emendamento proposto dall'Assessore Benzo (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articolo 3 - L'Assessore BENZO propone che nella parte finale dell'articolo 3 la frase "un assegno mensile di Lire 6.000, a decorrere dal 1° gennaio 1971" sia rettificata in "un assegno mensile di Lire 7.000".
Si dà atto che l'articolo 3, emendato come da proposta dall'Assessore Benzo, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 4 - L'Assessore BENZO propone che alla lettera b), la cifra "Lire 18.000" sia rettificata in "Lire 19.000".
Si dà atto che l'articolo 4 è approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio con l'emendamento proposto dall'Assessore Benzo (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 5 - L'Assessore BENZO propone che la disposizione di cui al 3° comma "A coloro che abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle Lire 30.000 mensili, l'indennità di cui al 1° comma è ridotta nella misura corrispondente all'importo del trattamento goduto" sia rettificata come segue: "A coloro che abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 30.000 mensili, l'indennità di cui al primo comma è corrisposta nella misura pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e l'ammontare del trattamento fruito".
Si dà atto che l'articolo 5, modificato al comma 3° come da emendamento proposto dall'Assessore Benzo, è approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articoli 6-7-8-9-10-11 e 12 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 13 - L'Assessore BENZO, richiamandosi sempre alla riserva da lui fatta in precedenza, comunica che la Commissione consiliare permanente per la Sanità ed Assistenza Sociale ha proposto che l'attuale articolo 13 sia modificato e approvato dal Consiglio nel seguente nuovo testo sostitutivo:
"Art. 13
(Disposizioni transitorie)
L'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale provvederà, ai fini del riconoscimento dell'assegno di assistenza integrativa di cui all'articolo 3 della presente legge, all'accertamento delle singole posizioni dei mutilati ed invalidi civili, attualmente o in passato assistiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 e successive modificazioni.
Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'indennità di assistenza domiciliare all'articolo 5 della presente legge, provvederà a far sottoporre i mutilati ed invalidi civili di cui sopra all'esame dell'apposita Commissione Sanitaria per l'accertamento della inabilità totale e permanente.
Su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, la Giunta Regionale delibererà la concessione agli aventi diritto delle maggiori provvidenze di cui al primo comma, con decorrenza dal primo gennaio 1971.
Si dà atto che l'articolo 13 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli nel nuovo testo soprariportato (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articoli 14-15 e 16 - Si dà atto che gli articoli 14, 15 e 16 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sedici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Pollicini e Savioz, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: ventisette;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili:
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 14)
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Disegno di legge regionale n. 14
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n... : NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INABILI, MUTILATI E INVALIDI CIVILI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Aumento dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale)
L'importo dell'assegno mensile da corrispondere agli invalidi civili che beneficiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'assistenza integrativa regionale, prevista dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6, già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1967, n. 21, è elevato da lire 15.000 a lire 19.000, a decorrere dal primo gennaio 1971.
L'assegno mensile assistenziale è corrisposto nella misura ridotta del 50% agli invalidi ospitati in Istituti di cura e di assistenza.
A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, rendite o redditi di qualsiasi natura o provenienza (con esclusione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione erogate su pensioni e rendite di familiari), di importo inferiore a lire 19.000 mensili, l'assegno mensile è ridotto in misura corrispondente all'importo mensile del trattamento già goduto; non è computabile né detraibile l'"assegno mensile di accompagnamento", previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 e successive modificazioni, nonché l'assegno vitalizio annuo erogato agli ex-combattenti della Guerra 1915-1918 e precedenti.
Art. 2
(Assegno mensile di assistenza integrativa regionale)
A coloro che abbiano inoltrato domanda, entro la data dell'entrata in vigore della presente legge, intesa ad ottenere l'assegno mensile di assistenza integrativa regionale, prevista dalla legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 e successive modificazioni, e a coloro che non abbiano titolo, per l'età o per la natura della minorazione invalidante, alle provvidenze economiche di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, è corrisposto un assegno mensile di lire 19.000, eventualmente ridotto verificandosi le fattispecie di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente e alle condizioni e modalità stabilite dai successivi articoli.
Art. 3
(Assegno mensile di assistenza integrativa regionale a mutilati ed invalidi civili fruenti di assistenze economiche statali)
Ai mutilati ed invalidi civili aventi titolo alla pensione sociale prevista dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ovvero agli assegni mensili previsti dagli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, nonché all'assegno mensile previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, è corrisposto, alle condizioni e modalità stabilite dai successivi articoli, un assegno mensile di lire 7.000.
Art. 4
(Soggetti aventi diritto)
Possono ottenere gli assegni mensili di assistenza integrativa, previsti dai precedenti articoli 2 e 3, i mutilati ed invalidi civili che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano compiuto il 14.o anno di età e siano nati e residenti in Valle d'Aosta oppure residenti e con dimora di fatto in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;
b) non abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a lire 19.000 mensili;
c) non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e, se coniugati, il coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi;
d) non abbiano parenti o affini, previsti dall'articolo 433 e seguenti del Codice Civile, in grado di provvedere al loro completo mantenimento e a fornire loro l'eventuale assistenza necessaria;
e) non siano ricoverati in istituti assistenziali, in ospedali e case di cura per lungodegenti, con onere di spesa a carico di Enti statali e locali o di Istituti previdenziali e mutualistici;
f) siano stati riscontrati affetti da una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all'80%, non derivante da cause di guerra, di lavoro o di servizio che diano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato; l'avanzata età, da sola, non può essere considerata causa di invalidità, ma deve essere sempre associata a minorazioni o malattie invalidanti.
Art. 5
(Indennità di assistenza domiciliare)
Ai mutilati ed invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia stata accertata una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi, è corrisposta una ulteriore indennità di assistenza domiciliare dell'importo massimo di lire 12.000 mensili.
L'indennità di assistenza domiciliare è concessa agli inabili che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), c), d) e e) del precedente articolo 4 e che non abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a lire 30.000 mensili.
A coloro che abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore alle lire 30.000 mensili, l'indennità di cui al primo comma è corrisposta nella misura pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e l'ammontare del trattamento fruito.
Art. 6
(Accertamento del grado e della natura dell'invalidità e dell'inabilità)
L'accertamento del grado e della natura delle minorazioni invalidanti ed inabilitanti è demandato alla Commissione Sanitaria prevista dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1971 n. 118.
I giudizi espressi dalla predetta Commissione Sanitaria, ai fini dell'applicazione della legge 30 marzo 1971 n. 118, hanno efficacia per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge.
Ai componenti della Commissione Sanitaria predetta è corrisposto, oltre al gettone di presenza previsto a carico dello Stato, un compenso forfettario di lire 3.000 lorde per ogni seduta.
Art. 7
(Norme per la concessione dell'assegno mensile di assistenza integrativa e dell'indennità di assistenza domiciliare)
Gli aspiranti alla concessione delle provvidenze, previste dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, debbono presentare domanda indirizzata all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, il quale provvede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni stabilite dalla presente legge per fruire dei benefici richiesti.
L'assegno mensile di assistenza integrativa e l'indennità di assistenza domiciliare sono concessi, revocati, ridotti o aumentati con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dei benefici assistenziali è ammesso il ricorso alla Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo.
Per i casi in cui i ricorsi presentati sono motivati dal mancato riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità, la Giunta Regionale può avvalersi del parere consultivo espresso da apposita Commissione Medica, nominata dalla Giunta stessa.
I titolari delle provvidenze regionali di cui alla presente legge debbono trasmettere all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.
A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione delle provvidenze.
Art. 8
(Decorrenza dell'assegno mensile di assistenza integrativa e dell'indennità di assistenza domiciliare)
Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge sono corrisposte dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di concessione del beneficio.
In caso di accoglimento della domanda in sede di ricorso, la corresponsione delle provvidenze decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione del ricorso.
Art. 9
(Tredicesima mensilità)
Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di importo pari all'ammontare dei benefici mensili fruiti, frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.
Art. 10
(Scadenza rate)
L'assegno mensile di assistenza integrativa e l'indennità mensile di assistenza domiciliare sono pagati in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipata.
Art. 11
(Ratei maturati e non riscossi)
In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità, i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.
Art. 12
(Accertamenti sulla permanenza dei requisiti)
L'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale può disporre accertamenti sulla permanenza dei requisiti e dell'invalidità o della inabilità dei beneficiari delle provvidenze.
La Giunta Regionale delibera, se del caso, la revoca della concessione su proposta dell'Assessore Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, la quale, esperiti eventuali ulteriori accertamenti, decide con provvedimento definitivo.
Art. 13
(Disposizioni transitorie)
L'Assessorato Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale provvederà, ai fini del riconoscimento dell'assegno di assistenza integrativa di cui all'articolo 3 della presente legge, all'accertamento delle singole posizioni dei mutilati ed invalidi civili, attualmente o in passato assistiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 e successive modificazioni.
Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'indennità di assistenza domiciliare di cui all'articolo 5 della presente legge, provvederà a far sottoporre i mutilati ed invalidi civili di cui sopra all'esame dell'apposita Commissione Sanitaria per l'accertamento della inabilità totale e permanente.
Su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, la Giunta Regionale delibererà la concessione agli aventi diritto delle maggiori provvidenze di cui al primo comma, con decorrenza dal primo gennaio 1971.
Art. 14
(Finanziamenti)
Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue massime lire 255.000.000, saranno imputate al capitolo di spesa 750 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971, recante uno stanziamento di pari importo, nonché al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi.
Art. 15
(Abrogazione)
Sono abrogate le precedenti norme regionali incompatibili con la presente legge.
Art. 16
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua promulgazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Aosta, lì